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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 4 gennaio 2022

Cassazione n. 42342/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 27/12/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione al primo motivo e per la inammissibilità nel resto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto depositato in data 4 gennaio 2022, la Corte di Appello di Caltanisetta, sezione misure di prevenzione ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Caltanissetta, sezione misure di prevenzione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], depositato in data 10 marzo 2021, con il quale era disposta la confisca di quote societarie e di un conto corrente bancario intestati al proposto Cascino, nonché di un complesso aziendale, numerosi terreni e fabbricati, autovetture e un conto corrente bancario intestati alla Ventura, moglie del proposto.2.

Avverso tale decisione hanno avanzato ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia ed articolato nei comuni motivi qui di seguito enunciati.

2.1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 24 D. Igs 159/2011.

Lamenta la difesa che, nel caso in esame, non si è mai pervenuti ad un accertamento di pericolosità sociale del Cascino in quanto, a seguito dell'annullamento da parte della Corte di appello della misura della sorveglianza speciale per difetto di competenza, alcuna altra proposta di misura di prevenzione personale è stata avanzata nei di lui confronti.

Se è vero che la misura di prevenzione patrimoniale può essere applicata disgiuntamente da quella personale, nel caso di specie ne difetterebbero i presupposti essendo rimasto inesplorato l'accertamento giudiziale e il perimetro temporale in cui collocare il giudizio di pericolosità sociale.

Come indicato dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni Unite di questa Corte, il presupposto giustificativo della confisca è dato dalla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecite e dunque è necessario che risulti contestualmente la pregressa attività criminosa di colui che abbia la disponibilità del bene e non riesca a giustificarne la legittima provenienza.

E' necessario altresì che i beni colpiti dalla confisca e che rappresentano l'illecito incremento patrimoniale devono essere stati acquisiti nel periodo in cui si è realizzata l'attività criminosa.

Contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato e in quello di primo grado che estendono la pericolosità generica del ricorrente dal 2002 al 2015, la difesa evidenzia che la pericolosità del proposto deve essere sensibilmente circoscritta al periodo che va dal 2008 al 2010(accertamento delle condotte contestate in Brescia sino all'applicazione della misura cautelare).

2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge nella valutazione della sentenza assolutoria del Tribunale di Brescia.

In particolare, la sentenza del Tribunale di Brescia n.445 del 2014 ha assolto il ricorrente dal delitto di bancarotta preferenziale in concorso con gli amministratori della società "Athena coop project" e ha espressamente motivato sulla liceità dei compensi del biennio 2008/2009 utilizzati per l'acquisto del [OSCURATO:PERSONA].

Sul punto nel provvedimento impugnato non si opera alcun riferimento alla dimostrata provenienza lecita della provvista utilizzata per acquistare il fondo violando il principio in base al quale l'unico limite del giudizio di prevenzione è rappresentato dalla irrevocabilità di pronunzie che escludano la sussistenza di fatti contestati.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili.

Va premesso che in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio. (ex multis, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284)

1. Il primo motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della motivazione del provvedimento impugnato e con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di questa Corte.

Il provvedimento impugnato, nel richiamare il decreto dei giudici di primo grado, ha esaustivamente e ampiamente motivato quanto al giudizio di pericolosità sociale del proposto.

Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, «il giudizio di pericolosità espresso in sede di prevenzione va scisso - nelle sue componenti logiche - in una prima fase di tipo "constatativo" rapportata alla importazione di dati cognitivi idonei a rappresentare l'avvenuta condotta contraria alle ordinarie regole di convivenza tenuta - in passato - dal soggetto proposto (tra cui, ovviamente, ben possono rientrare i pregiudizi penali derivanti dall'accertamento di fatti costituenti reato) cui si unisce una seconda fase di tipo essenzialmente prognostico, per sua natura alimentata dai risultati della prima, tesa a qualificare come "probabile" il ripetersi di condotte antisociali, inquadrate nelle categorie criminologiche di riferimento previste dalla legge»; con particolare riferimento alla "fase constatativa" e, dunque, ricostruttiva del giudizio di pericolosità, essa «si alimenta in primis dall'apprezzamento di "fatti" storicamente apprezzabili e costituenti a loro volta "indicatori" della possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge», posto che il soggetto coinvolto nel procedimento di prevenzione e destinatario del giudizio di pericolosità «non viene ritenuto "colpevole" o "non colpevole" in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto "pericoloso" o "non pericoloso" in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad "indice rivelatore" della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza di precise disposizioni di legge che "qualificano" le diverse categorie di pericolosità (attualmente il D.Igs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1 e art. 4)» (Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, Rv. 260103).

Correttamente, in questa prospettiva, il provvedimento impugnato ha ricostruito il quadro composito dei rapporti tra accertamento in sede penale e accertamento nel procedimento prevenzione. 1.1.11 Cascino è risultato autore di condotte elusive degli obblighi contributivi perpetrate in modo sistematico sia a vantaggio proprio che a favore di imprenditori e società nei cui confronti aveva esercitato l'attività di consulenza fiscale mediante l'attuazione di un sofisticato stratagemma di indebite compensazioni tributarie, volto a realizzare l'evasione contributiva e previdenziale (cd. metodo Cascino).

Nel proc. rgnr. 317/04 della Procura presso il Tribunale di Gela era stato indagato unitamente ad altri 22 soggetti titolari di aziende ubicate nel territorio di Gela e del Nord Italia per associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale commessa tra gli anni 2001/2003.

A partire dall'anno 2002 il Cascino risultava depositario di scritture contabili di due società cd. cartiere ed alcune delle fatture contestate erano rinvenute nel suo studio di commercialista.

In data 20 settembre 2010 era destinatario della misura della custodia cautelare in carcere per i reati di associazione a delinquere, truffa, falsità materiale ai danni dello Stato attraverso indebite compensazioni tributarie, commessi dal 2008 in permanenza con l'accusa di avere, nella qualità di intermediario abilitato all'inoltro telematico dei modelli F24 per conto della società " [OSCURATO:PERSONA]" di cui era consulente aziendale, in concorso con il titolare e l'amministratore della società, sistematicamente omesso di versare all'Erario i tributi dovuti attraverso la compensazione con crediti tributari inesistenti ottenendo un vantaggio patrimoniale consistente negli elevati compensi ( frutto della evasione fiscale) ricevuti dalla società per l'attività di consulenza prestata.

L'attività di indagine (Inf. della Guardia di Finanza del 27 maggio 2010) ha evidenziato l'infiltrazione nel tessuto economico locale di soggetti potenzialmente legati alla criminalità organizzata interessati a reimpiegare capitali di natura illecita; le intercettazioni telefoniche estese anche al ricorrente hanno confermato la ipotesi investigativa di un sistema di indebite compensazioni di debiti tributari e previdenziali con crediti inesistenti.

Il procedimento era definito con sentenza di applicazione su richiesta delle parti del 3 marzo 2011 del Gip del Tribunale di Brescia in relazione agli artt. 416 commi 1 e 2 cod. pen. e 10 quater d.lgs.74/2000, con la confisca per equivalente dei beni mobili e immobili a lui intestati precedentemente confiscati.

1.2. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa la Corte territoriale ha richiamato altre due sentenze irrevocabili:-la sentenza del Tribunale di Enna del 13 luglio 2016, irrevocabile in data 13 giugno 2019 di condanna alla pena di mesi sette di reclusione per il reato di cui all'art. 10 Dlgs. 74/2000 commesso negli anni 2009/2010; - la sentenza del Tribunale di Enna del 22 maggio 2018, irrevocabile in data 5 maggio 2021 di condanna alla pena di anni due e mesi tre di reclusione per il reato di cui all'art. 5 Dlgs. 74/2000.

1.3. Quanto alle censure mosse dal ricorrente in relazione all'esito favorevole di alcuni dei citati procedimenti (il decreto di archiviazione del proc. cd.

Ghost), va in primo luogo richiamato il principio costantemente indicato da questa Corte secondo il quale: "Il giudice della prevenzione può ritenere la riconducibilità del proposto ad una delle categorie di pericolosità di cui agli artt. 1 e 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche indipendentemente dall'esistenza di sentenze di condanna che abbiano accertato la pregressa commissione di reati, a condizione che la valutazione incidentale a tal fine compiuta non sia smentita da esiti assolutori di eventuali procedimenti penali, eccezion fatta per il caso in cui tali esiti siano dipesi dal riconoscimento di cause estintive; nondimeno detto giudice non può basare il suo accertamento su meri sospetti, ma è tenuto a prendere in considerazione fatti storicamente apprezzabili, l'efficacia dimostrativa dei quali deve essere più elevata in relazione alla pericolosità cd. generica, con la conseguenza che la riconduzione del proposto ad una delle categorie di questa non può essere fondata su semplici informazioni contenute nelle banche dati in uso alle forze di polizia non accompagnate da aggiornamenti in ordine ai relativi sviluppi procedimentali. (Ex multis, Sez.1, n. 36080 del 11/09/2020, Rv. 280207).

Il decreto impugnato ha fatto buon governo del richiamato principio dal momento che, non solo ha individuato una serie di sentenze di condanna irrevocabili che concretizzano quegli elementi di fatto da cui desumere una condizione di vita abitualmente fondata sui proventi di attività delittuose, ma ha anche evidenziato che procedimenti conclusi " favorevolmente" per il proposto come il procedimento di archiviazione ( provvedimento peraltro privo del carattere della definitività) non elidono il disvalore delle condotte per le quali risulta intervenuta condanna o applicazione di pena.

La giurisprudenza di legittimità, ha rimarcato come in sede di verifica della pericolosità generica del soggetto proposto, il giudice della prevenzione possa ricostruire in via autonoma la rilevanza penale dei fatti accertati in sede penale che non abbiano dato luogo ad una sentenza di condanna a condizione che non sia stata emessa una sentenza irrevocabile di assoluzione in quanto la negazione penale di un fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità, sicché detto potere di autonoma valutazione sussiste anche nel caso di emissione di una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione purché il fatto risulti delineato con sufficiente chiarezza o sia comunque ricavabile in via autonoma dagli atti, laddove l'unico limite all'autonomia del giudizio di prevenzione è quello dell'esclusione, in sede penale, con pronunce irrevocabili, di determinati fatti, posto che «la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di ritenerlo esistente e quindi di assumerlo come elemento del giudizio di prevenzione» (Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496; Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Ruggeri, Rv. 277908; Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013, Chianese, Rv. 256820, secondo cui l'unico limite posto all'autonomia valutativa del giudice della prevenzione è che «i fatti storici ritenuti sintomatici della pericolosità del proposto non devono essere stati smentiti in sede di cognizione penale»).

Da qui il giudizio di pericolosità sociale ex art. 1 lett.b) d.lgs.159/2011 quale "[..]soggetto pienamente inserito nei gangli di un'associazione a delinquere finalizzata ad una serie plurima e indefinita di reati fiscali a mezzo di un ingegnoso sistema di compensazioni tributarie di cui lo stesso Cascino ha pacificamente ammesso di essersi avvalso, seppure, a suo dire, al fine di differire soltanto il pagamento delle imposte[..]".

E' principio fissato da questa Corte applicabile al caso di specie quello secondo cui "In tema di misure di prevenzione, colui che è dedito in modo continuativo a condotte di evasione degli obblighi fiscali presenta una forma di pericolosità sociale che lo colloca nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sicchè i beni a lui derivanti dal reinvestimento della provvista finanziaria illecitamente realizzata possono essere oggetto di confisca, in quanto provento di delitto. (Sez.1, n. 20160 del 16/11/2021, (2022) Rv. 283089).

1.4. Infondata la doglianza in base alla quale il decreto non avrebbe risposto in maniera adeguata alle censure già mosse con l'atto di appello circa la limitazione dell'area dei beni confiscabili ai soli beni acquisiti in un arco di tempo ragionevolmente correlato a quello in cui il soggetto risulta essere stato coinvolto in attività criminose in ossequio a quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n.24/2019 e dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n.4880/2015.

Il decreto impugnato, dopo avere evidenziato la correlazione tra l'attività criminosa posta in essere dal proposto e la realizzazione dell'operazione di compravendita dell'azienda agrovenatoria "[OSCURATO:PERSONA]", negli anni 2008/2010, intestata alla terza interessata (p.19 e ss. del decreto), sottolinea che dagli accertamenti bancari è emersa relativamente agli anni 2006-2011 un'altra forma di sperequazione consistente in una rilevante divergenza tra il totale delle operazioni bancarie di accredito e l'ammontare dei ricavi ottenuti dalle due ditte individuali dei coniugi ( cd. volume di affari) e che tale dato incontestato impone di considerare che il Cascino abbia fruito di proventi di danaro che non trovano lecita giustificazione nel periodo compreso tra l'anno 2006 e 2011.

Il decreto, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, evidenzia la corretta perimetrazione temporale della confisca (anni 2002/2015) "[..] dovendosi considerare che ancorché il picco di maggiore pericolosità sia stato registrato negli anni 2008/2010, gli elementi acquisiti dalla DIA denotano un percorso delinquenziale intrapreso fin dall'inizio del 2002 ovvero sin dall'inizio dell'attività di consulenza[..]", richiamando l'episodio specifico della qualità del Cascino di depositario delle scritture contabili di due società cartiera che emettevano fatture per operazioni inesistenti, alcune delle quali rinvenute proprio nel suo studio di commercialista; [..] dalle operazioni tecniche di intercettazione si evince che lo stesso era il suggeritore degli accorgimenti illeciti di natura fiscale adottata dagli altri indagati e che uno dei primi contatti con il Palmieri si è registrato in data 22 novembre 2002, due giorni dopo il formale inizio della sua attività di consulenza[..]". 1.5.11 decreto dunque appare immune da vizi rispetto alla specifica censura e coerente con quanto stabilito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, secondo cui "la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche misura temporale del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale ..." - Sez.

U, n. 4880 del 26/06/2014, (2015), Spinelli ed altro, Rv. 262605).

In tema di confisca di prevenzione disposta nei confronti di soggetto cd. pericoloso generico, è legittimo disporre la misura ablativa su beni acquisiti in periodo successivo a quello, individuato nel provvedimento, di manifestazione della pericolosità sociale, ove ricorra una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi in detto periodo. (Sez. 1, Sentenza n. 12329 del 14/02/2020, Rv. 278700).

Il decreto, attraverso la motivazione, fa buon governo dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamati, potendosi escludere che la stessa si risolva in una motivazione assente o apparente.

2. Manifestamente infondato risulta anche il secondo motivo di ricorso. 2.1La doglianza non si confronta infatti con i contenuti del decreto impugnato (p. 15 del decreto) che, nell'esaminare la richiamata sentenza di assoluzione del Tribunale di Brescia del 4 febbraio 2014 n.445, specifica che il Cascino è stato assolto nell'ambito di un procedimento in cui risultava imputato del reato di bancarotta patrimoniale distrattiva in concorso con gli amministratori della [OSCURATO:PERSONA] "per avere distratto la somma complessiva di euro 175.514 corrispondente ai pagamenti effettuati dalla società fallita al consulente del lavoro [OSCURATO:PERSONA] per importi esorbitanti rispetto alla natura delle prestazioni eseguite". 2.2.11 decreto impugnato, dopo avere chiarito che l'assoluzione intervenuta all'esito del dibattimento è stata ricondotta alla "carenza di un'adeguata prova circa la sproporzione tra le prestazioni effettuate dal Cascino e il compenso ricevuto a tale titolo", evidenzia correttamente che la condotta contestata nel processo conclusosi con esito assolutorio, non solo non elimina il disvalore delle condotte attribuite al ricorrente con le sentenze di condanna irrevocabili in precedenza richiamate, ma che non è possibile ricavare dall'assoluzione del reato di bancarotta, la legittimità dell'intero operato del medesimo e gli ulteriori e diversi illeciti allo stesso contestati.

Il decreto ha operato buon governo dei principi da ultimo fissati da questa Corte in base ai quali: "In tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti insufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità. (Fattispecie in tema di confisca). (Sez.2, n. 4191 del 11/01/2022, Rv. 282655).

2.3. Anche in relazione alla seconda censura, oggetto di specifico motivo di ricorso, il decreto ha offerto una motivazione adeguata e congrua che non si risolve in motivazione assente o apparente e dunque in una violazione di legge. 3.Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi stessi, nella misura di euro tremila.

PQM Dichiara inammis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 27/12/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione al primo motivo e per la inammissibilità nel resto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con decreto depositato in data 4 gennaio 2022, la Corte di Appello di Caltanisetta, sezione misure di prevenzione ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Caltanissetta, sezione misure di prevenzione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], depositato in data 10 marzo 2021, con il quale era disposta la confisca di quote societarie e di un conto corrente bancario intestati al proposto Cascino, nonché di un complesso aziendale, numerosi terreni e fabbricati, autovetture e un conto corrente bancario intestati alla Ventura, moglie del proposto.2. Avverso tale decisione hanno avanzato ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia ed articolato nei comuni motivi qui di seguito enunciati. 2.1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 1 e 24 D. Igs 159/2011. Lamenta la difesa che, nel caso in esame, non si è mai pervenuti ad un accertamento di pericolosità sociale del Cascino in quanto, a seguito dell'annullamento da parte della Corte di appello della misura della sorveglianza speciale per difetto di competenza, alcuna altra proposta di misura di prevenzione personale è stata avanzata nei di lui confronti. Se è vero che la misura di prevenzione patrimoniale può essere applicata disgiuntamente da quella personale, nel caso di specie ne difetterebbero i presupposti essendo rimasto inesplorato l'accertamento giudiziale e il perimetro temporale in cui collocare il giudizio di pericolosità sociale. Come indicato dalla Corte costituzionale e dalle Sezioni Unite di questa Corte, il presupposto giustificativo della confisca è dato dalla ragionevole presunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecite e dunque è necessario che risulti contestualmente la pregressa attività criminosa di colui che abbia la disponibilità del bene e non riesca a giustificarne la legittima provenienza. E' necessario altresì che i beni colpiti dalla confisca e che rappresentano l'illecito incremento patrimoniale devono essere stati acquisiti nel periodo in cui si è realizzata l'attività criminosa. Contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato e in quello di primo grado che estendono la pericolosità generica del ricorrente dal 2002 al 2015, la difesa evidenzia che la pericolosità del proposto deve essere sensibilmente circoscritta al periodo che va dal 2008 al 2010(accertamento delle condotte contestate in Brescia sino all'applicazione della misura cautelare). 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge nella valutazione della sentenza assolutoria del Tribunale di Brescia. In particolare, la sentenza del Tribunale di Brescia n.445 del 2014 ha assolto il ricorrente dal delitto di bancarotta preferenziale in concorso con gli amministratori della società "Athena coop project" e ha espressamente motivato sulla liceità dei compensi del biennio 2008/2009 utilizzati per l'acquisto del [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto nel provvedimento impugnato non si opera alcun riferimento alla dimostrata provenienza lecita della provvista utilizzata per acquistare il fondo violando il principio in base al quale l'unico limite del giudizio di prevenzione è rappresentato dalla irrevocabilità di pronunzie che escludano la sussistenza di fatti contestati.[OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. Va premesso che in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio. (ex multis, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284) 1. Il primo motivo è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti della motivazione del provvedimento impugnato e con le indicazioni fornite dalla giurisprudenza di questa Corte. Il provvedimento impugnato, nel richiamare il decreto dei giudici di primo grado, ha esaustivamente e ampiamente motivato quanto al giudizio di pericolosità sociale del proposto. Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, «il giudizio di pericolosità espresso in sede di prevenzione va scisso - nelle sue componenti logiche - in una prima fase di tipo "constatativo" rapportata alla importazione di dati cognitivi idonei a rappresentare l'avvenuta condotta contraria alle ordinarie regole di convivenza tenuta - in passato - dal soggetto proposto (tra cui, ovviamente, ben possono rientrare i pregiudizi penali derivanti dall'accertamento di fatti costituenti reato) cui si unisce una seconda fase di tipo essenzialmente prognostico, per sua natura alimentata dai risultati della prima, tesa a qualificare come "probabile" il ripetersi di condotte antisociali, inquadrate nelle categorie criminologiche di riferimento previste dalla legge»; con particolare riferimento alla "fase constatativa" e, dunque, ricostruttiva del giudizio di pericolosità, essa «si alimenta in primis dall'apprezzamento di "fatti" storicamente apprezzabili e costituenti a loro volta "indicatori" della possibilità di iscrivere il soggetto proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge», posto che il soggetto coinvolto nel procedimento di prevenzione e destinatario del giudizio di pericolosità «non viene ritenuto "colpevole" o "non colpevole" in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene ritenuto "pericoloso" o "non pericoloso" in rapporto al suo precedente agire (per come ricostruito attraverso le diverse fonti di conoscenza) elevato ad "indice rivelatore" della possibilità di compiere future condotte perturbatrici dell'ordine sociale costituzionale o dell'ordine economico e ciò in rapporto all'esistenza di precise disposizioni di legge che "qualificano" le diverse categorie di pericolosità (attualmente il D.Igs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 1 e art. 4)» (Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Mondini, Rv. 260103). Correttamente, in questa prospettiva, il provvedimento impugnato ha ricostruito il quadro composito dei rapporti tra accertamento in sede penale e accertamento nel procedimento prevenzione. 1.1.11 Cascino è risultato autore di condotte elusive degli obblighi contributivi perpetrate in modo sistematico sia a vantaggio proprio che a favore di imprenditori e società nei cui confronti aveva esercitato l'attività di consulenza fiscale mediante l'attuazione di un sofisticato stratagemma di indebite compensazioni tributarie, volto a realizzare l'evasione contributiva e previdenziale (cd. metodo Cascino). Nel proc. rgnr. 317/04 della Procura presso il Tribunale di Gela era stato indagato unitamente ad altri 22 soggetti titolari di aziende ubicate nel territorio di Gela e del Nord Italia per associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale commessa tra gli anni 2001/2003. A partire dall'anno 2002 il Cascino risultava depositario di scritture contabili di due società cd. cartiere ed alcune delle fatture contestate erano rinvenute nel suo studio di commercialista. In data 20 settembre 2010 era destinatario della misura della custodia cautelare in carcere per i reati di associazione a delinquere, truffa, falsità materiale ai danni dello Stato attraverso indebite compensazioni tributarie, commessi dal 2008 in permanenza con l'accusa di avere, nella qualità di intermediario abilitato all'inoltro telematico dei modelli F24 per conto della società " [OSCURATO:PERSONA]" di cui era consulente aziendale, in concorso con il titolare e l'amministratore della società, sistematicamente omesso di versare all'Erario i tributi dovuti attraverso la compensazione con crediti tributari inesistenti ottenendo un vantaggio patrimoniale consistente negli elevati compensi ( frutto della evasione fiscale) ricevuti dalla società per l'attività di consulenza prestata. L'attività di indagine (Inf. della Guardia di Finanza del 27 maggio 2010) ha evidenziato l'infiltrazione nel tessuto economico locale di soggetti potenzialmente legati alla criminalità organizzata interessati a reimpiegare capitali di natura illecita; le intercettazioni telefoniche estese anche al ricorrente hanno confermato la ipotesi investigativa di un sistema di indebite compensazioni di debiti tributari e previdenziali con crediti inesistenti. Il procedimento era definito con sentenza di applicazione su richiesta delle parti del 3 marzo 2011 del Gip del Tribunale di Brescia in relazione agli artt. 416 commi 1 e 2 cod. pen. e 10 quater d.lgs.74/2000, con la confisca per equivalente dei beni mobili e immobili a lui intestati precedentemente confiscati. 1.2. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa la Corte territoriale ha richiamato altre due sentenze irrevocabili:-la sentenza del Tribunale di Enna del 13 luglio 2016, irrevocabile in data 13 giugno 2019 di condanna alla pena di mesi sette di reclusione per il reato di cui all'art. 10 Dlgs. 74/2000 commesso negli anni 2009/2010; - la sentenza del Tribunale di Enna del 22 maggio 2018, irrevocabile in data 5 maggio 2021 di condanna alla pena di anni due e mesi tre di reclusione per il reato di cui all'art. 5 Dlgs. 74/2000. 1.3. Quanto alle censure mosse dal ricorrente in relazione all'esito favorevole di alcuni dei citati procedimenti (il decreto di archiviazione del proc. cd. Ghost), va in primo luogo richiamato il principio costantemente indicato da questa Corte secondo il quale: "Il giudice della prevenzione può ritenere la riconducibilità del proposto ad una delle categorie di pericolosità di cui agli artt. 1 e 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche indipendentemente dall'esistenza di sentenze di condanna che abbiano accertato la pregressa commissione di reati, a condizione che la valutazione incidentale a tal fine compiuta non sia smentita da esiti assolutori di eventuali procedimenti penali, eccezion fatta per il caso in cui tali esiti siano dipesi dal riconoscimento di cause estintive; nondimeno detto giudice non può basare il suo accertamento su meri sospetti, ma è tenuto a prendere in considerazione fatti storicamente apprezzabili, l'efficacia dimostrativa dei quali deve essere più elevata in relazione alla pericolosità cd. generica, con la conseguenza che la riconduzione del proposto ad una delle categorie di questa non può essere fondata su semplici informazioni contenute nelle banche dati in uso alle forze di polizia non accompagnate da aggiornamenti in ordine ai relativi sviluppi procedimentali. (Ex multis, Sez.1, n. 36080 del 11/09/2020, Rv. 280207). Il decreto impugnato ha fatto buon governo del richiamato principio dal momento che, non solo ha individuato una serie di sentenze di condanna irrevocabili che concretizzano quegli elementi di fatto da cui desumere una condizione di vita abitualmente fondata sui proventi di attività delittuose, ma ha anche evidenziato che procedimenti conclusi " favorevolmente" per il proposto come il procedimento di archiviazione ( provvedimento peraltro privo del carattere della definitività) non elidono il disvalore delle condotte per le quali risulta intervenuta condanna o applicazione di pena. La giurisprudenza di legittimità, ha rimarcato come in sede di verifica della pericolosità generica del soggetto proposto, il giudice della prevenzione possa ricostruire in via autonoma la rilevanza penale dei fatti accertati in sede penale che non abbiano dato luogo ad una sentenza di condanna a condizione che non sia stata emessa una sentenza irrevocabile di assoluzione in quanto la negazione penale di un fatto impedisce di assumerlo come elemento indiziante ai fini del giudizio di pericolosità, sicché detto potere di autonoma valutazione sussiste anche nel caso di emissione di una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione purché il fatto risulti delineato con sufficiente chiarezza o sia comunque ricavabile in via autonoma dagli atti, laddove l'unico limite all'autonomia del giudizio di prevenzione è quello dell'esclusione, in sede penale, con pronunce irrevocabili, di determinati fatti, posto che «la negazione penale irrevocabile di un determinato fatto impedisce di ritenerlo esistente e quindi di assumerlo come elemento del giudizio di prevenzione» (Sez. 2, n. 11846 del 19/01/2018, Carnovale, Rv. 272496; Sez. 5, n. 48090 del 08/10/2019, Ruggeri, Rv. 277908; Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013, Chianese, Rv. 256820, secondo cui l'unico limite posto all'autonomia valutativa del giudice della prevenzione è che «i fatti storici ritenuti sintomatici della pericolosità del proposto non devono essere stati smentiti in sede di cognizione penale»). Da qui il giudizio di pericolosità sociale ex art. 1 lett.b) d.lgs.159/2011 quale "[..]soggetto pienamente inserito nei gangli di un'associazione a delinquere finalizzata ad una serie plurima e indefinita di reati fiscali a mezzo di un ingegnoso sistema di compensazioni tributarie di cui lo stesso Cascino ha pacificamente ammesso di essersi avvalso, seppure, a suo dire, al fine di differire soltanto il pagamento delle imposte[..]". E' principio fissato da questa Corte applicabile al caso di specie quello secondo cui "In tema di misure di prevenzione, colui che è dedito in modo continuativo a condotte di evasione degli obblighi fiscali presenta una forma di pericolosità sociale che lo colloca nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sicchè i beni a lui derivanti dal reinvestimento della provvista finanziaria illecitamente realizzata possono essere oggetto di confisca, in quanto provento di delitto. (Sez.1, n. 20160 del 16/11/2021, (2022) Rv. 283089). 1.4. Infondata la doglianza in base alla quale il decreto non avrebbe risposto in maniera adeguata alle censure già mosse con l'atto di appello circa la limitazione dell'area dei beni confiscabili ai soli beni acquisiti in un arco di tempo ragionevolmente correlato a quello in cui il soggetto risulta essere stato coinvolto in attività criminose in ossequio a quanto affermato dalla sentenza della Corte costituzionale n.24/2019 e dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia n.4880/2015. Il decreto impugnato, dopo avere evidenziato la correlazione tra l'attività criminosa posta in essere dal proposto e la realizzazione dell'operazione di compravendita dell'azienda agrovenatoria "[OSCURATO:PERSONA]", negli anni 2008/2010, intestata alla terza interessata (p.19 e ss. del decreto), sottolinea che dagli accertamenti bancari è emersa relativamente agli anni 2006-2011 un'altra forma di sperequazione consistente in una rilevante divergenza tra il totale delle operazioni bancarie di accredito e l'ammontare dei ricavi ottenuti dalle due ditte individuali dei coniugi ( cd. volume di affari) e che tale dato incontestato impone di considerare che il Cascino abbia fruito di proventi di danaro che non trovano lecita giustificazione nel periodo compreso tra l'anno 2006 e 2011. Il decreto, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, evidenzia la corretta perimetrazione temporale della confisca (anni 2002/2015) "[..] dovendosi considerare che ancorché il picco di maggiore pericolosità sia stato registrato negli anni 2008/2010, gli elementi acquisiti dalla DIA denotano un percorso delinquenziale intrapreso fin dall'inizio del 2002 ovvero sin dall'inizio dell'attività di consulenza[..]", richiamando l'episodio specifico della qualità del Cascino di depositario delle scritture contabili di due società cartiera che emettevano fatture per operazioni inesistenti, alcune delle quali rinvenute proprio nel suo studio di commercialista; [..] dalle operazioni tecniche di intercettazione si evince che lo stesso era il suggeritore degli accorgimenti illeciti di natura fiscale adottata dagli altri indagati e che uno dei primi contatti con il Palmieri si è registrato in data 22 novembre 2002, due giorni dopo il formale inizio della sua attività di consulenza[..]". 1.5.11 decreto dunque appare immune da vizi rispetto alla specifica censura e coerente con quanto stabilito dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, secondo cui "la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche misura temporale del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale ..." - Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, (2015), Spinelli ed altro, Rv. 262605). In tema di confisca di prevenzione disposta nei confronti di soggetto cd. pericoloso generico, è legittimo disporre la misura ablativa su beni acquisiti in periodo successivo a quello, individuato nel provvedimento, di manifestazione della pericolosità sociale, ove ricorra una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi in detto periodo. (Sez. 1, Sentenza n. 12329 del 14/02/2020, Rv. 278700). Il decreto, attraverso la motivazione, fa buon governo dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamati, potendosi escludere che la stessa si risolva in una motivazione assente o apparente. 2. Manifestamente infondato risulta anche il secondo motivo di ricorso. 2.1La doglianza non si confronta infatti con i contenuti del decreto impugnato (p. 15 del decreto) che, nell'esaminare la richiamata sentenza di assoluzione del Tribunale di Brescia del 4 febbraio 2014 n.445, specifica che il Cascino è stato assolto nell'ambito di un procedimento in cui risultava imputato del reato di bancarotta patrimoniale distrattiva in concorso con gli amministratori della [OSCURATO:PERSONA] "per avere distratto la somma complessiva di euro 175.514 corrispondente ai pagamenti effettuati dalla società fallita al consulente del lavoro [OSCURATO:PERSONA] per importi esorbitanti rispetto alla natura delle prestazioni eseguite". 2.2.11 decreto impugnato, dopo avere chiarito che l'assoluzione intervenuta all'esito del dibattimento è stata ricondotta alla "carenza di un'adeguata prova circa la sproporzione tra le prestazioni effettuate dal Cascino e il compenso ricevuto a tale titolo", evidenzia correttamente che la condotta contestata nel processo conclusosi con esito assolutorio, non solo non elimina il disvalore delle condotte attribuite al ricorrente con le sentenze di condanna irrevocabili in precedenza richiamate, ma che non è possibile ricavare dall'assoluzione del reato di bancarotta, la legittimità dell'intero operato del medesimo e gli ulteriori e diversi illeciti allo stesso contestati. Il decreto ha operato buon governo dei principi da ultimo fissati da questa Corte in base ai quali: "In tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l'autonomia tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un'affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività quei fatti che, pur ritenuti insufficienti - nel merito o per preclusioni processuali - per una condanna penale, ben possono essere posti alla base di un giudizio di pericolosità. (Fattispecie in tema di confisca). (Sez.2, n. 4191 del 11/01/2022, Rv. 282655). 2.3. Anche in relazione alla seconda censura, oggetto di specifico motivo di ricorso, il decreto ha offerto una motivazione adeguata e congrua che non si risolve in motivazione assente o apparente e dunque in una violazione di legge. 3.Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi stessi, nella misura di euro tremila. PQM Dichiara inammis
Decreto Cassazione n. 42342/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris