CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29546/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in cui il difensore si duole della violazione dell'art. 671, cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte di detenzione illecita di stupefacente di cui alle sentenze, quali il fatto che si tratta di fattispecie omogenee, dimostrative della vicinanza ad ambienti criminali dediti al traffico di stupefacenti e a breve distanza temporale, non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Napoli. Si veda in particolare p. 1 e 2, in cui si evidenzia l'estemporaneità delle condotte, influenzate da circostanze di tempo e luogo occasionali; e si sottolinea come il condannato non abbia allegato elementi specifici e concreti a sostegno della propria richiesta, deponendo invece i numerosi precedenti specifici per una generale tendenza a delinquere o comunque per una scelta di vita che implica la reiterazione di condotte criminose della stessa specie. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio