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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29258/2026

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il 22/05/1989 avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 4, mesi 11 e giorni 16 di reclusione ed euro 18.600,00 di multa, per i reati di cui all'art. 73, comma 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 e dell'art. 337 cod. pen. per avere detenuto, ai fini della cessione a terzi, sostanza stupefacente di tipo cocaina e hashish (capo 1) e per avere ceduto sostanza stupefacente di tipo crack ed eroina (capo 3) nonché per avere opposto resistenza ai pubblici ufficiali (capo 2).

Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine alla affermazione di penale responsabilità e al mancato accoglimento della proposta di concordato.

Il ricorso è inammissibile in quanto generico.

L'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Viceversa, l'asserto relativo alla sussistenza di violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno, essendosi il ricorrente limitato a lamentale il difetto di argomentazione in ordine ai motivi di appello in modo del tutto aspecifico ed assertivo.

L'inosservanza del disposto dell'art. 581, lett. d), cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett. c), cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità.

Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti' al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.MSezione VII Penale 3 - AGO 2026 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 22/05/1989 avverso la sentenza del 28/10/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni 4, mesi 11 e giorni 16 di reclusione ed euro 18.600,00 di multa, per i reati di cui all'art. 73, comma 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 e dell'art. 337 cod. pen. per avere detenuto, ai fini della cessione a terzi, sostanza stupefacente di tipo cocaina e hashish (capo 1) e per avere ceduto sostanza stupefacente di tipo crack ed eroina (capo 3) nonché per avere opposto resistenza ai pubblici ufficiali (capo 2). Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine alla affermazione di penale responsabilità e al mancato accoglimento della proposta di concordato. Il ricorso è inammissibile in quanto generico. L'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Viceversa, l'asserto relativo alla sussistenza di violazioni di legge e di vizi di motivazione è soltanto enunciato, senza alcuna argomentazione a sostegno, essendosi il ricorrente limitato a lamentale il difetto di argomentazione in ordine ai motivi di appello in modo del tutto aspecifico ed assertivo. L'inosservanza del disposto dell'art. 581, lett. d), cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art. 591, lett. c), cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti' al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara P.Q.MSezione VII Penale 3 - AGO 2026 2
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