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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00042/2026

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Milano per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t. contro [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]a Milano avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per l’acco- glimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza resa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano accoglieva la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA]- gnollo in relazione al periodo di restrizione carceraria sofferta, tra il 16/10/2022e il 27/10/2022, conseguente all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano,in data 11/10/2022, a seguito dell’ordi- nanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano del 6/10/2022, che aveva revocato, su presupposti poi rivelatisi erronei, la precedente ordinanza che ammetteva l’istante alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali (misura positivamente conclusasi in data 30/07/2022),in relazione alla pena di mesi 4 di arresto inflitta dal Tribunale di Milano con sentenza del 16/07/2010, irrevocabile il 07/02/2014.

La Corte territoriale, all’esito del giudizio,dopo aver individuato nella condotta del [OSCURATO:PERSONA] una colpa lieve, sinergicamente collegata alla ingiusta detenzione sofferta, condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pa- gare al predetto, a titolo di indennizzo, la somma di euro 3.000,00, oltre ai relativi interessi legali dalla data dell’ordinanza a quella del saldo.

Compensava, conte- stualmente(in considerazione della soccombenza parziale dell’amministrazione, a causa della ritenuta colpa lieve dell’istante) le spese di lite, condannando il Mini- stero resistente al pagamento della rimanente metà, che veniva determinata nella somma complessiva di euro 1.600,00, oltre accessori di legge e tariffa professio- nale, se e in quanto dovuti.

2. Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso, tramite l'[OSCURATO:PERSONA] ge- nerale dello Stato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, articolando due mo- tivi, di seguito enunciatinei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo dei motivi si denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Si osserva, in particolare, che l’istante non aveva chiesto il pagamento degli interessi legali e che, pertanto, la Corte territoriale,nel condannare l’Amministra- zione al pagamento degli interessi legali, ha violato il principio della domanda, codificato nell’art. 112 cod. proc. civ.

Si osserva, altresì, che anche quando gli interessi sono dovuti, in conformità ad una specifica domanda, la loro decorrenza è dalla definitività della pronuncia, - momento in cui il credito diviene liquido ed esigibile -, e non già, come erroneamente statuito dalla Corte di appello, dalla data della pronuncia.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ., in relazione alla condanna del Ministero al pagamento delle spese legali.

Si osserva che nel giudizio di riparazione instaurato dal [OSCURATO:PERSONA] il Ministero non si è co- stituito e che, pertanto, non poteva essere consideratosoccombente e condannato alla rifusione delle spese sostenute dall’istante.

Si chiede,pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata nelle parti rela- tive agli interessi e alle spese legali.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale della Corte di cassazione ha concluso nei termini indicati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.Entrambi i motivi risultano fondati. 2.In ordine alla prima doglianza, secondo l’orientamento costante di questa Corte, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, gli interessi al tasso le- gale -non già moratori, bensì corrispettivi − sulla somma attribuita all'istante a titolo di indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. − vanno riconosciuti solo qualora l'interessato abbia proposto, nel corso del giudizio, la relativa domanda.

In man- canza, la pronuncia di riconoscimento deve ritenersi emanata ultra petita, in quanto resa in violazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ. (Sez. 4, n. 23745 del 06/06/2025,Rv. 288270 – 01 ; Sez. 4, n. 34003 del 21 /0 6/2022, n on massimata;Sez. 4, n. 46966 del 5 aprile 2017, n on m assimata; Sez. 4, n. 1856 del 7/01/2016, Rv. 265580– 01 ). 2.1.Nel caso in esame , come emerge dalla istanza in atti, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva proposto domanda di pagamento degli interessi corrispettivi sulla somma liquidata a titolo di indennità, cosicchéla relativa statuizione è stata pronunciata in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, fissato dalla norma sopra richiamata.

2.2. Va,altresì, ribadito che la decorrenza degli interessi, se richiesti, è fissata dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito -non avente natura risarcitoria - può ritenersi certo, liquido ed esigibile (Sez. 4, n. 23745 del 06/06/2025,Rv. 288270 – 01 ; S ez. 3, n. 45706 del 26/10/2011, Rv. 251595– 01; S ez. 4, n. 1678 del 27/11/2007, dep. 2008, Rv. 238677- 01 ). 2.3.Dalla fondatezza del primo motivo discende, comunque , l'assorbimento del successivo rilievo (relativo alla decorrenza degli interessi).

3. In ordine alla seconda doglianza, afferente alla regolamentazione delle spese di lite,questo Collego ritiene di condividere i principi, che qui si ribadiscono, espressi nella sentenza di questa stessa Sezione, n. 24020 del 24/05/2023, Rv. 284649 –01, secondo cui , anche a seguito della modifica del l'art. 92 cod. proc. civ., introdotta dal d.l. n. 132 del 2014,convertito nella l. n. 162 del 2014, non sono venute meno le ragioni espresse dalla sentenza delle S.U. n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222264- 01 , che, in considerazione del l a natura del procedi- mento per la riparazione dell'ingiusta detenzione,«a contraddittorio necessario» (che si instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell'economia e delle finanze),ma non « a carattere contenzioso necessario » , in quanto l'Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice, aveva escluso, nei casi in cui il Ministero non si fosse costituito ovvero non si fosse opposto alla pretesa del pri- vato, che potesse configurarsi, in assenza di un contrasto di interessi da dirimere, una soccombenza dell'Amministrazione, sicché, in tali ipotesi, non poteva essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali di- ritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore della controparte.

3.1. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, risulta evidente −atteso che l'amministrazione non si era costituita − che il Ministero non poteva essere consideratosoccombente, né totalmente e né parzialmente, sulla base dei criteri dettati dagli artt. 91 e 92 cod.proc. civ. , con la conseguenza che il giudice adito avrebbe dovuto disporre che le spese rimanessero a carico delle parti che le avevano anticipate.

4. In accoglimento del ricorso, va, pertanto , disposto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, limitatamente alla condanna alla corresponsione degli interessi legali ed alle statuizioni relative alle spese di lite, che vanno, con- seguentemente, eliminate.

P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla condanna al paga- mento degli interessi legali e alle statuizioni relative a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] dello Stato di Milano per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t. contro [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]a Milano avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Milano udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per l’acco- glimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza resa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano accoglieva la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA]- gnollo in relazione al periodo di restrizione carceraria sofferta, tra il 16/10/2022e il 27/10/2022, conseguente all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano,in data 11/10/2022, a seguito dell’ordi- nanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano del 6/10/2022, che aveva revocato, su presupposti poi rivelatisi erronei, la precedente ordinanza che ammetteva l’istante alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali (misura positivamente conclusasi in data 30/07/2022),in relazione alla pena di mesi 4 di arresto inflitta dal Tribunale di Milano con sentenza del 16/07/2010, irrevocabile il 07/02/2014. La Corte territoriale, all’esito del giudizio,dopo aver individuato nella condotta del [OSCURATO:PERSONA] una colpa lieve, sinergicamente collegata alla ingiusta detenzione sofferta, condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pa- gare al predetto, a titolo di indennizzo, la somma di euro 3.000,00, oltre ai relativi interessi legali dalla data dell’ordinanza a quella del saldo. Compensava, conte- stualmente(in considerazione della soccombenza parziale dell’amministrazione, a causa della ritenuta colpa lieve dell’istante) le spese di lite, condannando il Mini- stero resistente al pagamento della rimanente metà, che veniva determinata nella somma complessiva di euro 1.600,00, oltre accessori di legge e tariffa professio- nale, se e in quanto dovuti. 2. Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso, tramite l'[OSCURATO:PERSONA] ge- nerale dello Stato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, articolando due mo- tivi, di seguito enunciatinei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Con il primo dei motivi si denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Si osserva, in particolare, che l’istante non aveva chiesto il pagamento degli interessi legali e che, pertanto, la Corte territoriale,nel condannare l’Amministra- zione al pagamento degli interessi legali, ha violato il principio della domanda, codificato nell’art. 112 cod. proc. civ. Si osserva, altresì, che anche quando gli interessi sono dovuti, in conformità ad una specifica domanda, la loro decorrenza è dalla definitività della pronuncia, - momento in cui il credito diviene liquido ed esigibile -, e non già, come erroneamente statuito dalla Corte di appello, dalla data della pronuncia. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 92 cod. proc. civ., in relazione alla condanna del Ministero al pagamento delle spese legali. Si osserva che nel giudizio di riparazione instaurato dal [OSCURATO:PERSONA] il Ministero non si è co- stituito e che, pertanto, non poteva essere consideratosoccombente e condannato alla rifusione delle spese sostenute dall’istante. Si chiede,pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata nelle parti rela- tive agli interessi e alle spese legali. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale della Corte di cassazione ha concluso nei termini indicati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.Entrambi i motivi risultano fondati. 2.In ordine alla prima doglianza, secondo l’orientamento costante di questa Corte, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, gli interessi al tasso le- gale -non già moratori, bensì corrispettivi − sulla somma attribuita all'istante a titolo di indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. − vanno riconosciuti solo qualora l'interessato abbia proposto, nel corso del giudizio, la relativa domanda. In man- canza, la pronuncia di riconoscimento deve ritenersi emanata ultra petita, in quanto resa in violazione del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ. (Sez. 4, n. 23745 del 06/06/2025,Rv. 288270 – 01 ; Sez. 4, n. 34003 del 21 /0 6/2022, n on massimata;Sez. 4, n. 46966 del 5 aprile 2017, n on m assimata; Sez. 4, n. 1856 del 7/01/2016, Rv. 265580– 01 ). 2.1.Nel caso in esame , come emerge dalla istanza in atti, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva proposto domanda di pagamento degli interessi corrispettivi sulla somma liquidata a titolo di indennità, cosicchéla relativa statuizione è stata pronunciata in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, fissato dalla norma sopra richiamata. 2.2. Va,altresì, ribadito che la decorrenza degli interessi, se richiesti, è fissata dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito -non avente natura risarcitoria - può ritenersi certo, liquido ed esigibile (Sez. 4, n. 23745 del 06/06/2025,Rv. 288270 – 01 ; S ez. 3, n. 45706 del 26/10/2011, Rv. 251595– 01; S ez. 4, n. 1678 del 27/11/2007, dep. 2008, Rv. 238677- 01 ). 2.3.Dalla fondatezza del primo motivo discende, comunque , l'assorbimento del successivo rilievo (relativo alla decorrenza degli interessi). 3. In ordine alla seconda doglianza, afferente alla regolamentazione delle spese di lite,questo Collego ritiene di condividere i principi, che qui si ribadiscono, espressi nella sentenza di questa stessa Sezione, n. 24020 del 24/05/2023, Rv. 284649 –01, secondo cui , anche a seguito della modifica del l'art. 92 cod. proc. civ., introdotta dal d.l. n. 132 del 2014,convertito nella l. n. 162 del 2014, non sono venute meno le ragioni espresse dalla sentenza delle S.U. n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222264- 01 , che, in considerazione del l a natura del procedi- mento per la riparazione dell'ingiusta detenzione,«a contraddittorio necessario» (che si instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell'economia e delle finanze),ma non « a carattere contenzioso necessario » , in quanto l'Amministrazione intimata può non costituirsi ovvero costituirsi aderendo alla richiesta del privato o rimettersi al giudice, aveva escluso, nei casi in cui il Ministero non si fosse costituito ovvero non si fosse opposto alla pretesa del pri- vato, che potesse configurarsi, in assenza di un contrasto di interessi da dirimere, una soccombenza dell'Amministrazione, sicché, in tali ipotesi, non poteva essere pronunciata la sua condanna alla rifusione delle spese, nonché degli eventuali di- ritti e onorari di rappresentanza e difesa in favore della controparte. 3.1. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, risulta evidente −atteso che l'amministrazione non si era costituita − che il Ministero non poteva essere consideratosoccombente, né totalmente e né parzialmente, sulla base dei criteri dettati dagli artt. 91 e 92 cod.proc. civ. , con la conseguenza che il giudice adito avrebbe dovuto disporre che le spese rimanessero a carico delle parti che le avevano anticipate. 4. In accoglimento del ricorso, va, pertanto , disposto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, limitatamente alla condanna alla corresponsione degli interessi legali ed alle statuizioni relative alle spese di lite, che vanno, con- seguentemente, eliminate. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla condanna al paga- mento degli interessi legali e alle statuizioni relative a
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