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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03058/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione. *L, [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catania, con provvedimento del 08/05/2024, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa del 09/09/2023, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di giustizia per il reato ascritto ai sensi dell'art. 707 cod. proc. pen. 2.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto violazione di norme processuali in relazione agli artt. 581, comma 1-quater, 591 cod. proc. pen.; la difesa ha rilevato l'erroneità in diritto e perché in violazione di norme processuali del provvedimento impugnato, atteso che, come specificamente evidenziato nel mandato conferito dal [OSCURATO:PERSONA], lo stesso era detenuto al momento del conferimento del mandato e, dunque, non solo non avrebbe potuto eleggere domicilio, ma doveva necessariamente ricevere la citazione in giudizio di appello in carcere.

3. La Procura generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Dalla mera lettura del mandato ad impugnare emerge come all'interno dello stesso fosse stata esplicitamente evidenziata la condizione per detenzione per altra causa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con conseguente impossibilità per lo stesso di eleggere domicilio per le notifiche.

La Corte di appello nella sua decisione non ha, dunque, rispettato il principio enunciato anche di recente, in ordine alla notifica dell'imputato detenuto, da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di impugnazioni, nel caso in cui l'imputato sia detenuto al momento della proposizione del gravame, non opera, nei suoi confronti, la previsione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento 1 gu risulterebbe privo di effetto in ragione della vigenza dell'obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell'imputato detenuto e comporterebbe la violazione del diritto all'accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 CEDU (Sez.2, n.38442 del 13/09/2023, Toure, Rv. 2850289-01; Sez. 2, n. 33395 del 28/06/2023, Quattrocchi, Rv. 285021-01; Sez. 6, n. 21940 del 02/02/2024, Janashia, Rv. 286488- 01, principio riferito espressamente anche al caso di imputato detenuto per altra causa, come nel caso oggetto del presente procedimento).

Tale principio si ricollega al principio in precedenza affermato dalle Sezioni Unite quanto alla notifica effettuata all'imputato detenuto non in carcere, ma presso il domicilio diversamente eletto.

Si è in tal senso affermato, e qui si intende ribadire, che le notificazioni effettuate, nei confronti dell'imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen. (Sez.

U, n.12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-02).

Nel caso in esame lo stato di detenzione era stato esplicitamente evidenziato nel corpo del mandato ad impugnare dal difensore e di tale circostanza la Corte di appello non ha tenuto conto, sebbene proprio per le caratteristiche della dichiarazione e della sottoscrizione apposta dal [OSCURATO:PERSONA] la stessa dovesse esserne ritenuta formalmente a conoscenza.

Sul tema della detenzione per altra causa le Sez.

U appena citate hanno difatti affermato che le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio. (In motivazione la Corte ha precisato che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa") (Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S.,Rv. 278869-01).

2. Deve in conclusione essere disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con ogni conseguente statuizione. *L, [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania, con provvedimento del 08/05/2024, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa del 09/09/2023, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di giustizia per il reato ascritto ai sensi dell'art. 707 cod. proc. pen. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di ricorso con il quale ha dedotto violazione di norme processuali in relazione agli artt. 581, comma 1-quater, 591 cod. proc. pen.; la difesa ha rilevato l'erroneità in diritto e perché in violazione di norme processuali del provvedimento impugnato, atteso che, come specificamente evidenziato nel mandato conferito dal [OSCURATO:PERSONA], lo stesso era detenuto al momento del conferimento del mandato e, dunque, non solo non avrebbe potuto eleggere domicilio, ma doveva necessariamente ricevere la citazione in giudizio di appello in carcere. 3. La Procura generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Dalla mera lettura del mandato ad impugnare emerge come all'interno dello stesso fosse stata esplicitamente evidenziata la condizione per detenzione per altra causa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con conseguente impossibilità per lo stesso di eleggere domicilio per le notifiche. La Corte di appello nella sua decisione non ha, dunque, rispettato il principio enunciato anche di recente, in ordine alla notifica dell'imputato detenuto, da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di impugnazioni, nel caso in cui l'imputato sia detenuto al momento della proposizione del gravame, non opera, nei suoi confronti, la previsione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., novellato dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento 1 gu risulterebbe privo di effetto in ragione della vigenza dell'obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell'imputato detenuto e comporterebbe la violazione del diritto all'accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 CEDU (Sez.2, n.38442 del 13/09/2023, Toure, Rv. 2850289-01; Sez. 2, n. 33395 del 28/06/2023, Quattrocchi, Rv. 285021-01; Sez. 6, n. 21940 del 02/02/2024, Janashia, Rv. 286488- 01, principio riferito espressamente anche al caso di imputato detenuto per altra causa, come nel caso oggetto del presente procedimento). Tale principio si ricollega al principio in precedenza affermato dalle Sezioni Unite quanto alla notifica effettuata all'imputato detenuto non in carcere, ma presso il domicilio diversamente eletto. Si è in tal senso affermato, e qui si intende ribadire, che le notificazioni effettuate, nei confronti dell'imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n.12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-02). Nel caso in esame lo stato di detenzione era stato esplicitamente evidenziato nel corpo del mandato ad impugnare dal difensore e di tale circostanza la Corte di appello non ha tenuto conto, sebbene proprio per le caratteristiche della dichiarazione e della sottoscrizione apposta dal [OSCURATO:PERSONA] la stessa dovesse esserne ritenuta formalmente a conoscenza. Sul tema della detenzione per altra causa le Sez. U appena citate hanno difatti affermato che le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio. (In motivazione la Corte ha precisato che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa") (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S.,Rv. 278869-01). 2. Deve in conclusione essere disposto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d
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