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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29937/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 33014-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - FAVA A I I ILIO, D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, C.[OSCURATO:PERSONA], 287, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -contfOrkOITC1711 e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 1666/4/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano l'avviso di liquidazione, notificato in data 31/5/2012 con il quale l'Ufficio, revocando l' agevolazione fiscale dell'applicazione al contratto di mutuo per l'acquisto di prima casa dell' aliquota del 0,25% anziché di quella del 2%, recuperava la maggiore imposta ed irrogava le sanzioni 2.[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza rigettava il ricorso. 3.Sull'impugnazione della contribuente la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, pur rigettando il motivo di appello relativo alla nullità dell'atto perché asseritamente sottoscritto da funzionario non munito di valida delega, accoglieva il motivo che faceva leva sulla decadenza dell'Ufficio dall'azione accertatrice in quanto, essendo il mutuo non collegato con il contratto di compravendita immobiliare di prima casa, il termine di decadenza andava conteggiato a partire della registrazione del contratto e non dall'atto con il quale gli acquirenti avevano rivenduto l'immobile, acquistato in modo fiscalmente agevolato, che segnava il momento in cui gli stessi erano decaduti dal beneficio.

4. Avverso la sentenza ha proposto per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo.

I contribuenti si sono costituiti depositando controricorso e proponendo ricorso incidentale condizionato.

Ric. 2019 n. 33014 sez.

MT ud. 08-07-2021 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

I contribuenti hanno depositato memoriL . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt 15 e segg. del dPR 601/1973 e dell'art 76 del dPR 131/1986 in relazione all'art. 360 1° comma nr. 3 cpc; si sostiene che la CTR abbia errato nel sancire la decadenza dell'Ufficio dal potere di recuperare l'imposta, in quanto il termine triennale decorreva, non dalla data di registrazione del contratto di mutuo, collegato all'acquisto dell'immobile con il beneficio della prima casa, ma dalla registrazione dell'atto di compravendita con il quale i contribuenti avevano alienato prima del decorso del quinquennio l'immobile acquistato in regime agevolato. 1.1 Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per Cassazione proposta dai resistenti sul presupposto della tardività della notifica. 1.2 L'impugnata sentenza è stata depositata il 28/6/2018 e, pertanto, in mancanza di notifica della sentenza, il termine semestrale di decadenza dell'impugnazione veniva a scadere il 28/1/2019, prorogato, per effetto dell'art.6 comma 11 d.l. 219/2018, applicabile, contrariamente a quanto affermato dal contribuente, anche alle imposte sostitutive come quella in esame, sino al 28/10/2019; la notifica del ricorso, avvenuta il 25/10/2019, è tempestiva. 2 Venendo all'esame del ricorso, in difformità della proposta formulata dal relatore, il motivo del ricorso principale di impugnazione è fondato.

Ric. 2019 n. 33014 sez.

MT - ud. 08-07-2021 -3- 2.1 L'imposta sostitutiva introdotta con il dPR 601/73 per mutui stipulati in Italia che hanno durata superiore a 18 mesi prevede una aliquota del 2°/o sull'importo finanziato che si riduce alli 0,25% se il mutuo è concesso per l'acquisto di un immobile destinato ad uso abitativo.

L'imposta dovuta dal contribuente è trattenuta dalla Banca erogante che opera, quindi come sostituto di imposta. 2.2 L'art 20 4° comma del dPR citato stabilisce che «l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a recuperare le maggiori imposte sull'atto di compravendita della casa di abitazione, acquistata con i benefici di cui all'articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, in caso di decadenza dai benefici stessi per dichiarazione mendace o trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale di tre anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei benefici medesimi, a recuperare nei confronti, del mutuatario la differenza tra l'imposta sostitutiva di cui al terzo comma dell'articolo 18 e quella di cui al primo comma dello stesso articolo, nonche' a irrogare la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza medesima>>. 2.3 Ciò premesso, sono pacifiche le seguenti circostanze di fatto: a) D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto notarile del [OSCURATO:DATA_NASCITA] hanno acquistato un immobile fruendo delle agevolazioni fiscali «prima casa» e l'integrale pagamento del corrispettivo della vendita è avvenuto mediante assegni ; b) in data 18/12/2006 gli stessi acquirenti hanno concluso un Ric. 2019 n. 33014 sez.

MT - ud. 08-07-2021 -4- contratto di mutuo godendo dell'aliquota agevolata dello 0,25% per l'acquisto prima casa offrendo in garanzia l'immobile precedentemente acquistato; c) a seguito della alienazione da parte dei coniugi D'Aiello-Fava dell'unità immobiliare, con contratto del 14/7/2008, l'Agenzia delle Entrate, con avviso di liquidazione notificato il 18/4/2011, ha revocato le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa relative all'originario contratto di compravendita essendo stato il bene rivenduto prima dei cinque anni dalla datata di acquisto e non essendo stato effettuato, entro l'anno, un ulteriore acquisto e, successivamente, per le stesse ragioni ha anche provveduto al recupero la differenza di imposta tra lo 0,25% e il 2%.con riferimento al contratto di mutuo. 2.4 La CTR, accogliendolo lo specifico motivo di appello dei contribuenti, ha affermato la decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo ritenendo che il termine triennale, previsto dall'ad 76 2° comma dPR 131/86, decorresse dalla data di registrazione del contratto di mutuo.

Ciò sulla base dell'assenza di prova del collegamento funzionale tra l'atto di compravendita ed il mutuo per essere stato il prezzo dell'acquisto della prima casa interamente corrisposto al momento del contratto di compravendita stipulato prima della conclusione del contratto di mutuo.

2.5. Si tratta di accertamenti in punto di fatto non sindacabili in questa sede , se non nei ristretti limiti del novellato art 360 1° comma nr 5 cpc e , del resto, il vizio di error in iudicando non è stato dedotto dall'Agenzia dell'Entrate come violazione delle norme sull'interpretazione del contratto. 2.6 Ad ogni buon conto, dalla lettura del/contratto di mutuo, prodotta dai resistenti, si legge soltanto che i coniugi si sono obbligati a «reintegrare la Banca dell'onere sostenuto per il Ric. 2019 n. 33014 sez.

MT - ud. 08-07-2021 -5- pagamento dell'imposta di cui al dPR 29 settembre 1973 nr 601 e successive modificazioni, pari allo 0,25% ...dell'importo mutuato pari ad 1,650,00>> ma, come accertato dalla sentenza, non c'è traccia alcuna della destinazione delle somme erogate al finanziamento dell'operazione immobiliare di prima casa conclusa il mese precedente. 2.6 II mutuo, quindi, non fruiva del regime fiscale di favore previsto dall'ad 18 Dpr 601/73, non sussistendo lo specifico collegamento negoziale tra la provvista e il precedente atto di compravendita, e, pertanto, scontava l'imposta del 2%.

L'Ufficio avrebbe, quindi, dovuto richiedere la differenza tra quanto versato e quanto dovuto, indipendentemente dalla successiva alienazione dell'immobile da parte dei ricorrenti. 2.7 Correttamente, quindi, la CTR ha dichiarato l'Agenzia delle Entrate decaduta dal potere accertativo esercitato ben oltre il termine triennale, decorrente dalla registrazione del contratto di mutuo, previsto dall'art. 76 Dpr 131/1986.

3. In conclusione il ricorso va rigettato. 4 II ricorso incidentale condizionato resta assorbito. 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6 Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato , non si applica l'art. 13, comma 1 quater , dPR 30 maggio 2002, nr 115 (Cass. Sez. 6-Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016) PQM La Corte, rigetta il ricorso- Ric. 2019 n. 33014 sez.

MT - ud. 08-07-2021 -6- Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento della somma di C 2.900,00, per compensi, oltre C 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 33014-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - FAVA A I I ILIO, D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, C.[OSCURATO:PERSONA], 287, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -contfOrkOITC1711 e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 1666/4/2018 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano l'avviso di liquidazione, notificato in data 31/5/2012 con il quale l'Ufficio, revocando l' agevolazione fiscale dell'applicazione al contratto di mutuo per l'acquisto di prima casa dell' aliquota del 0,25% anziché di quella del 2%, recuperava la maggiore imposta ed irrogava le sanzioni 2.[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza rigettava il ricorso. 3.Sull'impugnazione della contribuente la [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, pur rigettando il motivo di appello relativo alla nullità dell'atto perché asseritamente sottoscritto da funzionario non munito di valida delega, accoglieva il motivo che faceva leva sulla decadenza dell'Ufficio dall'azione accertatrice in quanto, essendo il mutuo non collegato con il contratto di compravendita immobiliare di prima casa, il termine di decadenza andava conteggiato a partire della registrazione del contratto e non dall'atto con il quale gli acquirenti avevano rivenduto l'immobile, acquistato in modo fiscalmente agevolato, che segnava il momento in cui gli stessi erano decaduti dal beneficio. 4. Avverso la sentenza ha proposto per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. I contribuenti si sono costituiti depositando controricorso e proponendo ricorso incidentale condizionato. Ric. 2019 n. 33014 sez. MT ud. 08-07-2021 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. I contribuenti hanno depositato memoriL . [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt 15 e segg. del dPR 601/1973 e dell'art 76 del dPR 131/1986 in relazione all'art. 360 1° comma nr. 3 cpc; si sostiene che la CTR abbia errato nel sancire la decadenza dell'Ufficio dal potere di recuperare l'imposta, in quanto il termine triennale decorreva, non dalla data di registrazione del contratto di mutuo, collegato all'acquisto dell'immobile con il beneficio della prima casa, ma dalla registrazione dell'atto di compravendita con il quale i contribuenti avevano alienato prima del decorso del quinquennio l'immobile acquistato in regime agevolato. 1.1 Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per Cassazione proposta dai resistenti sul presupposto della tardività della notifica. 1.2 L'impugnata sentenza è stata depositata il 28/6/2018 e, pertanto, in mancanza di notifica della sentenza, il termine semestrale di decadenza dell'impugnazione veniva a scadere il 28/1/2019, prorogato, per effetto dell'art.6 comma 11 d.l. 219/2018, applicabile, contrariamente a quanto affermato dal contribuente, anche alle imposte sostitutive come quella in esame, sino al 28/10/2019; la notifica del ricorso, avvenuta il 25/10/2019, è tempestiva. 2 Venendo all'esame del ricorso, in difformità della proposta formulata dal relatore, il motivo del ricorso principale di impugnazione è fondato. Ric. 2019 n. 33014 sez. MT - ud. 08-07-2021 -3- 2.1 L'imposta sostitutiva introdotta con il dPR 601/73 per mutui stipulati in Italia che hanno durata superiore a 18 mesi prevede una aliquota del 2°/o sull'importo finanziato che si riduce alli 0,25% se il mutuo è concesso per l'acquisto di un immobile destinato ad uso abitativo. L'imposta dovuta dal contribuente è trattenuta dalla Banca erogante che opera, quindi come sostituto di imposta. 2.2 L'art 20 4° comma del dPR citato stabilisce che «l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a recuperare le maggiori imposte sull'atto di compravendita della casa di abitazione, acquistata con i benefici di cui all'articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, in caso di decadenza dai benefici stessi per dichiarazione mendace o trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale di tre anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei benefici medesimi, a recuperare nei confronti, del mutuatario la differenza tra l'imposta sostitutiva di cui al terzo comma dell'articolo 18 e quella di cui al primo comma dello stesso articolo, nonche' a irrogare la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza medesima>>. 2.3 Ciò premesso, sono pacifiche le seguenti circostanze di fatto: a) D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con atto notarile del [OSCURATO:DATA_NASCITA] hanno acquistato un immobile fruendo delle agevolazioni fiscali «prima casa» e l'integrale pagamento del corrispettivo della vendita è avvenuto mediante assegni ; b) in data 18/12/2006 gli stessi acquirenti hanno concluso un Ric. 2019 n. 33014 sez. MT - ud. 08-07-2021 -4- contratto di mutuo godendo dell'aliquota agevolata dello 0,25% per l'acquisto prima casa offrendo in garanzia l'immobile precedentemente acquistato; c) a seguito della alienazione da parte dei coniugi D'Aiello-Fava dell'unità immobiliare, con contratto del 14/7/2008, l'Agenzia delle Entrate, con avviso di liquidazione notificato il 18/4/2011, ha revocato le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa relative all'originario contratto di compravendita essendo stato il bene rivenduto prima dei cinque anni dalla datata di acquisto e non essendo stato effettuato, entro l'anno, un ulteriore acquisto e, successivamente, per le stesse ragioni ha anche provveduto al recupero la differenza di imposta tra lo 0,25% e il 2%.con riferimento al contratto di mutuo. 2.4 La CTR, accogliendolo lo specifico motivo di appello dei contribuenti, ha affermato la decadenza dell'Ufficio dal potere accertativo ritenendo che il termine triennale, previsto dall'ad 76 2° comma dPR 131/86, decorresse dalla data di registrazione del contratto di mutuo. Ciò sulla base dell'assenza di prova del collegamento funzionale tra l'atto di compravendita ed il mutuo per essere stato il prezzo dell'acquisto della prima casa interamente corrisposto al momento del contratto di compravendita stipulato prima della conclusione del contratto di mutuo. 2.5. Si tratta di accertamenti in punto di fatto non sindacabili in questa sede , se non nei ristretti limiti del novellato art 360 1° comma nr 5 cpc e , del resto, il vizio di error in iudicando non è stato dedotto dall'Agenzia dell'Entrate come violazione delle norme sull'interpretazione del contratto. 2.6 Ad ogni buon conto, dalla lettura del/contratto di mutuo, prodotta dai resistenti, si legge soltanto che i coniugi si sono obbligati a «reintegrare la Banca dell'onere sostenuto per il Ric. 2019 n. 33014 sez. MT - ud. 08-07-2021 -5- pagamento dell'imposta di cui al dPR 29 settembre 1973 nr 601 e successive modificazioni, pari allo 0,25% ...dell'importo mutuato pari ad 1,650,00>> ma, come accertato dalla sentenza, non c'è traccia alcuna della destinazione delle somme erogate al finanziamento dell'operazione immobiliare di prima casa conclusa il mese precedente. 2.6 II mutuo, quindi, non fruiva del regime fiscale di favore previsto dall'ad 18 Dpr 601/73, non sussistendo lo specifico collegamento negoziale tra la provvista e il precedente atto di compravendita, e, pertanto, scontava l'imposta del 2%. L'Ufficio avrebbe, quindi, dovuto richiedere la differenza tra quanto versato e quanto dovuto, indipendentemente dalla successiva alienazione dell'immobile da parte dei ricorrenti. 2.7 Correttamente, quindi, la CTR ha dichiarato l'Agenzia delle Entrate decaduta dal potere accertativo esercitato ben oltre il termine triennale, decorrente dalla registrazione del contratto di mutuo, previsto dall'art. 76 Dpr 131/1986. 3. In conclusione il ricorso va rigettato. 4 II ricorso incidentale condizionato resta assorbito. 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6 Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato , non si applica l'art. 13, comma 1 quater , dPR 30 maggio 2002, nr 115 (Cass. Sez. 6-Ordinanza nr. 1778 del 29/01/2016) PQM La Corte, rigetta il ricorso- Ric. 2019 n. 33014 sez. MT - ud. 08-07-2021 -6- Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento della somma di C 2.900,00, per compensi, oltre C 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge. Così deciso, in Roma, nella Camera di Co
Sentenza Cassazione n. 29937/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris