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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2021

Cassazione n. 34510/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella qualità di parte civile nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania emessa in data 09/02/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Catania in composizione monocratica in data ( 18/06/2015, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal reato di cui all'art. 595, comma terzo, cod. pen., per non aver commesso il fatto.

2. [OSCURATO:PERSONA], parte civile, ricorre, in data 24/06/2021, a mezzo del difensore di fiducia, munito di procura speciale, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., avendo già il primo giudice accertato che senza dubbio le scritture di comparazione ed i volantini diffamatori fossero stati redatti dalla stessa mano, essendo incontestato che le scritture di comparazione fossero state redatte dall'imputato, come dallo stesso ammesso al proprio consulente di parte; 2.2 mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art 606, lett. d), cod. proc. pen., avendo la parte civile, con il gravame, chiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di espletare una perizia calligrafica, avendo la Corte territoriale rigettato la richiesta senza considerare che le difformi conclusioni dei consulenti di parte riguardavano la riconducibilità allo Zappalà delle scritture comparative e non la riconducibilità alla stessa persona delle scritture comparative e dei volantini, per cui, proprio per la difformità delle opinioni tecniche, sarebbe stato necessario svolgere una perizia. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e va, pertanto, accolto.

Va ricordato come il primo giudice abbia motivato l'assoluzione dello Zappalà affermando che la consulente dell'imputato aveva affermato che le forti discordanze grafornotorie, oltre alle discordanze qualitativa e quantitativa, non consentivano di attribuire i volantini all'imputato, mentre il consulente della parte civile aveva affermato che, nonostante la grafia dissimulata, le scritture apposte sui volantini fossero da attribuire alla stessa persona che aveva compilato le scritture di comparazione; il primo giudice, del tutto incongruamente, aveva, però, affermato che sulla attribuibilità all'imputato delle scritture di comparazione non vi era prova certa.

Tale motivazione appare macroscopicamente illogica, in quanto, sotto un evidente aspetto metodologico, il concetto stesso di scritture di comparazione implica la provenienza delle stesse dall'imputato, non comprendendosi, diversamente, quale sarebbe stato, nel caso in esame, l'oggetto delle consulenze di parte. ( Non a caso, infatti, la difesa della parte civile, in sede di gravame, aveva sottolineato come proprio la consulente dello Zappala avesse riferito che le scritture di comparazione erano state fornite dall'imputato stesso, e che fosse pacifica la riconducibilità delle scritture di comparazione e dei volantini alla stessa persona.

Su tale ultima circostanza, in realtà, si comprende chiaramente, alla luce delle argomentazioni dell'atto di appello, che le conclusioni dei consulenti di parte fossero divergenti, il che, sotto altro aspetto, avrebbe potuto indurre la Corte territoriale a valutare di conferire un incarico peritale.

Al contrario, la motivazione della Corte territoriale appare intrinsecamente ed irrimediabilmente contraddittoria, nella misura in cui sostiene che, proprio sulla base delle diverse conclusioni dei consulenti di parte, di pari valore, non sarebbe possibile giungere ad un accertamento risolutivo e, in tal senso, rigettata la richiesta di perizia, ha confermato l'assoluzione dell'imputato.

Sul punto, peraltro, la Corte territoriale ha anche omesso del tutto di argomentare per quale ragione nessuno dei due elaborati dovesse essere considerato più attendibile dell'altro, senza formulare alcun confronto dialettico tra le opposte tesi rese dai consulenti di parte e senza neanche argomentare per quale ragione, alla luce della conclamata irriducibilità degli elaborati forniti dai consulenti, una perizia non sarebbe stata risolutiva a comporre l'evidenziato contrasto.

In ogni caso, la Corte territoriale non sembra neanche accorgersi che, comunque, una delle consulenze di parte aveva concluso per la riconducibilità all'imputato delle scritte sui volantini, anche se con grafia dissimulata, come evidenziato dall'atto di appello; anzi, la Corte di merito ha del tutto confuso il concetto di scritture di comparazione con i volantini, costituenti, invece, corpo del reato, ed ha omesso, quindi, di valutare che le scritture di comparazione fossero certamente attribuibili all'imputato - altrimenti non si sarebbe potuto qualificarle come tali - e che, quindi, la motivazione del primo giudice sul punto si palesava come evidentemente illogica.

Ne discende, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, rinviandosi alla pronuncia definitiva la regolamentazione delle spese della parte civile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Spese della parte civile al definitivo.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], nella qualità di parte civile nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania emessa in data 09/02/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che, ai sensi degli artt. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020 e 16 d.l. 228 del 2021, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Catania in composizione monocratica in data ( 18/06/2015, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dal reato di cui all'art. 595, comma terzo, cod. pen., per non aver commesso il fatto. 2. [OSCURATO:PERSONA], parte civile, ricorre, in data 24/06/2021, a mezzo del difensore di fiducia, munito di procura speciale, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., avendo già il primo giudice accertato che senza dubbio le scritture di comparazione ed i volantini diffamatori fossero stati redatti dalla stessa mano, essendo incontestato che le scritture di comparazione fossero state redatte dall'imputato, come dallo stesso ammesso al proprio consulente di parte; 2.2 mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art 606, lett. d), cod. proc. pen., avendo la parte civile, con il gravame, chiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di espletare una perizia calligrafica, avendo la Corte territoriale rigettato la richiesta senza considerare che le difformi conclusioni dei consulenti di parte riguardavano la riconducibilità allo Zappalà delle scritture comparative e non la riconducibilità alla stessa persona delle scritture comparative e dei volantini, per cui, proprio per la difformità delle opinioni tecniche, sarebbe stato necessario svolgere una perizia. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e va, pertanto, accolto. Va ricordato come il primo giudice abbia motivato l'assoluzione dello Zappalà affermando che la consulente dell'imputato aveva affermato che le forti discordanze grafornotorie, oltre alle discordanze qualitativa e quantitativa, non consentivano di attribuire i volantini all'imputato, mentre il consulente della parte civile aveva affermato che, nonostante la grafia dissimulata, le scritture apposte sui volantini fossero da attribuire alla stessa persona che aveva compilato le scritture di comparazione; il primo giudice, del tutto incongruamente, aveva, però, affermato che sulla attribuibilità all'imputato delle scritture di comparazione non vi era prova certa. Tale motivazione appare macroscopicamente illogica, in quanto, sotto un evidente aspetto metodologico, il concetto stesso di scritture di comparazione implica la provenienza delle stesse dall'imputato, non comprendendosi, diversamente, quale sarebbe stato, nel caso in esame, l'oggetto delle consulenze di parte. ( Non a caso, infatti, la difesa della parte civile, in sede di gravame, aveva sottolineato come proprio la consulente dello Zappala avesse riferito che le scritture di comparazione erano state fornite dall'imputato stesso, e che fosse pacifica la riconducibilità delle scritture di comparazione e dei volantini alla stessa persona. Su tale ultima circostanza, in realtà, si comprende chiaramente, alla luce delle argomentazioni dell'atto di appello, che le conclusioni dei consulenti di parte fossero divergenti, il che, sotto altro aspetto, avrebbe potuto indurre la Corte territoriale a valutare di conferire un incarico peritale. Al contrario, la motivazione della Corte territoriale appare intrinsecamente ed irrimediabilmente contraddittoria, nella misura in cui sostiene che, proprio sulla base delle diverse conclusioni dei consulenti di parte, di pari valore, non sarebbe possibile giungere ad un accertamento risolutivo e, in tal senso, rigettata la richiesta di perizia, ha confermato l'assoluzione dell'imputato. Sul punto, peraltro, la Corte territoriale ha anche omesso del tutto di argomentare per quale ragione nessuno dei due elaborati dovesse essere considerato più attendibile dell'altro, senza formulare alcun confronto dialettico tra le opposte tesi rese dai consulenti di parte e senza neanche argomentare per quale ragione, alla luce della conclamata irriducibilità degli elaborati forniti dai consulenti, una perizia non sarebbe stata risolutiva a comporre l'evidenziato contrasto. In ogni caso, la Corte territoriale non sembra neanche accorgersi che, comunque, una delle consulenze di parte aveva concluso per la riconducibilità all'imputato delle scritte sui volantini, anche se con grafia dissimulata, come evidenziato dall'atto di appello; anzi, la Corte di merito ha del tutto confuso il concetto di scritture di comparazione con i volantini, costituenti, invece, corpo del reato, ed ha omesso, quindi, di valutare che le scritture di comparazione fossero certamente attribuibili all'imputato - altrimenti non si sarebbe potuto qualificarle come tali - e che, quindi, la motivazione del primo giudice sul punto si palesava come evidentemente illogica. Ne discende, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, rinviandosi alla pronuncia definitiva la regolamentazione delle spese della parte civile. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Spese della parte civile al definitivo. Così deciso in Rom