CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33510/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad OSTUNI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2023 del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso redatto personalmente, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza del Tribunale di Brindisi ex art. 444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 391-ter, terzo comrna, cod. pen.. 2. Il ricorrente deduce vizi in ordine alla ritenuta recidiva. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, per una duplice ragione: sia perché è proposto personalmente dall'imputato (tra l'altro trasmesso a mezzo PEC senza alcuna firma digitale), sia perché proposto per motivi non consentiti. Considerato infatti, che ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato è, pertanto, inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.. Va, nondimeno, rilevato che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, ai difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. All'evidenza il ricorso proposto esula da tali motivi. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.1114. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec