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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025

Cassazione n. 37313/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05CQCAO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta configurabilità delle lesioni di cui al capo C) in concorso con la resistenza di cui al capo B), quanto all'aggravante del nesso teleologico parimenti riferita alle lesioni e in relazione alle generiche, rispetto al cui motivare il ricorso è anche aspecifico perché omette un confronto critico puntuale con la motivazione dell'atto impugnato rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa d Ile ammende.

Così deciso in data 24 ottobre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05CQCAO) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; / letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla ritenuta configurabilità delle lesioni di cui al capo C) in concorso con la resistenza di cui al capo B), quanto all'aggravante del nesso teleologico parimenti riferita alle lesioni e in relazione alle generiche, rispetto al cui motivare il ricorso è anche aspecifico perché omette un confronto critico puntuale con la motivazione dell'atto impugnato rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa d Ile ammende. Così deciso in data 24 ottobre 2025.
Sentenza Cassazione n. 37313/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris