CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 luglio 2022
Cassazione n. 34198/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
019 ORDINANZA sul ricorso 33952/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 71 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - 9,Da2_ ÀL avverso la sentenza n. 1396/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 10/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del . 12/07/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: in relazione ad un contratto di affitto agrario stipulato fra [OSCURATO:PERSONA] (cui erano succeduti mortis causa Alberto e [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (concedenti) e la [OSCURATO:PERSONA] s.s. (affittuaria), il Tribunale di Grosseto rigettò le domande di riduzione e rideterminazione del canone proposte dall'affittuaria e condannò quest'ultima a corrispondere ai concedenti la somma di 89.440,09 euro, oltre interessi, a titolo di canoni insoluti, che erano stati pattuiti con previsione di una quota fissa e di una variabile commisurata a quanto percepito per aiuti PAC; la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado, salvo dichiarare non dovuto l'importo di euro 1.906,00 liquidato a titolo di rivalutazione monetaria (di cui ha disposto pertanto la restituzione alla società Campopiano) ed ha compensato per 1/4 le spese dei gradi di merito, condannando la predetta società al pagamento delle restanti spese in favore della controparte; la Corte ha affermato, fra l'altro, che: «la determinazione del canone di affitto in misura variabile è prevista dallo stesso art. 1639 c.c. [...], di talché il fatto che, nella fattispecie, sia stata ancorata alle quote PAC, non ne snatura la funzione, né la causale, posto che il canone avrebbe dovuto essere pagato in denaro e non in quote PAC, che costituiscono, dunque, solo un criterio di riferimento per la determinazione del canone nella sua parte variabile»; «la sentenza impugnata merita, dunque, sul punto integrale conferma, non avendo le parti pattuito la corresponsione dei titoli di aiuto comunitari PAC, bensì il pagamento di un canone di affitto ad essi ancorato»; quanto al rigetto della domanda di riduzione del canone, «il terreno [era] stato affittato per uso agricolo, senza alcuna garanzia della composizione del medesimo e senza alcuna garanzia di produttività dello stesso», tanto più che «i terreni agricoli oggetto del contratto de quo [erano] stati accettati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovavano al momento della stipula per destinarli [alla] coltivazione di vegetali utilizzati per la produzione di energia elettrica, la qual cosa consente di ritenere che l'onere di assicurare l'idoneità del terreno stesso per l'impiego di colture strumentali (in quantità e qualità) all'alimentazione di un biodigestore, fosse ad esclusivo carico della parte affittuaria Campopiano»; ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi; hanno resistito, con controricorso, gli intimati; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.. Considerato che: il primo motivo denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 34 del Regolamento (CE) 17 dicembre n. 1307/2013; violazione e falsa applicazione dell'art. 1343 Cod. civ.; omessa considerazione di elementi decisivi risultanti dagli atti in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.»; la ricorrente, richiamate le «ragioni pubblicistiche sottese ai contributi di cui trattasi», rileva che «il presupposto necessario affinché si possa beneficiare del contributo è lo svolgimento di un'attività agricola sul terreno sul quale il finanziamento viene concesso» e che «i diritti PAC possono dunque essere legittimamente trasferiti, a patto che il soggetto destinatario abbia i requisiti richiesti dalla normativa per poter usufruire dell'aiuto»; tanto premesso, evidenzia che, in costanza di contratto di affitto, il diritto alla percezione dei PAC spettava alla sola Campopiano (cui i titoli PAC erano stati trasferiti dalla soc. Montecristi, riconducibile ai concedenti, salvo obbligo di retrocessione al termine del contratto) e che la previsione che una quota variabile del canone dovesse essere "pari ai diritti all'aiuto PAC o futuri equipollenti contributi anche se diversamente conformati", altro non era che un modo di eludere la normativa comunitaria; né l'accordo intervenuto tra le parti nell'ambito del contratto di affitto poteva valere a sanare la nullità derivante da norme imperative, atteso che la clausola di determinazione del canone doveva ritenersi illecita ai sensi dell'art.1343 c.c.; il motivo è, in parte, inammissibile e, per il resto, infondato; e inammissibile nella parte in cui non intercetta adeguatamente la ratio decidendi, con cui la Corte territoriale ha evidenziato la possibilità -ex art. 1639 c.c.- di stabilire il canone in misura variabile, ponendo - con ciò- la base teorica e normativa per riconoscere la legittimità di una determinazione parametrata alle variazioni dei contributi PAC; è, di conseguenza, inammissibile anche laddove denuncia una violazione degli artt. 9 e 34 del Regolamento CE n. 1307/2013, che non trova base nel tessuto della sentenza impugnata (con ciò ricorrendo anche un difetto di pertinenza della censura rispetto alla decisione contestata), ma è allegata al solo fine di postulare una elusione della normativa comunitaria e di sostenere la falsa applicazione dell'art.1343 c.c.; è infondato nella parte in cui deduce -per l'appunto- la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1343 c.c., giacché la previsione che una quota del canone fosse pari alla misura annuale dei PAC o di analoghe misure di sostegno non comportava una elusione della normativa comunitaria concernente l'attribuzione e il trasferimento della titolarità dei PAC (che sono sempre rimasti nella disponibilità della Campopiano), ma costituiva una modalità lecita per determinare una -altrettanto lecita (ex art. 1639 c.c.)- misura variabile dei canone d'affitto; e che si trattasse di una mera modalità di quantificazione della quota variabile è confermato (come ha rilevato parte controricorrente) dalla previsione contrattuale che il canone dovesse risultare integrato (ancorché per una somma pari alla metà dell'ultimo aiuto erogato) anche nel caso in cui venisse a cessare del tutto la corresponsione delle somme per aiuti PAC; dal che si evince che le parti non hanno architettato un meccanismo elusivo della normativa comunitaria, che valesse a far pervenire nella disponibilità del concedente gli aiuti correlati ai PAC, bensì hanno inteso fare ad essi riferimento come mero criterio per la quantificazione del canone di affitto (peraltro, a tutto concedere, la ricorrente non ha spiegato perché l'affittuaria, conservando la titolarità dei PAC, non potesse utilizzare la somma ricevuta a titolo di aiuto comunitario per il pagamento del canone); del tutto inammissibile, infine, è l'evocazione di un vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., che risulta effettuata in modo assolutamente generico e al di fuori dei parametri previsti, oltreché inibita, a monte, dalla previsione dell'art. 348 ter, 50 co. c.p.c., a fronte di una "doppia conforme" di merito sulla questione dedotta; il secondo motivo deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 24 Cost., nonché «omessa considerazione di elementi decisivi risultanti dagli atti in relazione all'art. 360 n. 3 e n.5 c.p.c.», la ricorrente si duole del mancato accoglimento della domanda di riduzione del canone, rilevando come la previsione contrattuale evidenziasse che era stata proprio la presupposta idoneità dei terreni alla coltivazione di vegetali a determinare le parti a concludere il contratto di affitto; assume che il giudice ha «il potere-dovere di determinare autonomamente il corrispettivo dell'affitto, salvaguardando il principio costituzionale del perseguimento degli "equi rapporti sociali», tenuto conto anche di quanto risultava dall'elaborato peritale depositato dalla ricorrente in primo grado; il motivo è inammissibile, in quanto: non si correla alla ratio decidendi adottata dalla Corte e, quindi, non la investe in modo adeguato; non illustra in modo specifico i termini in cui il giudice di appello avrebbe violato o falsamente applicato le norme richiamate in rubrica; si risolve in una generica sollecitazione a una non consentita nuova valutazione di merito in sede di legittimità; col terzo motivo (che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.), la ricorrente lamenta la mancata compensazione integrale delle spese di lite, assumendo che «la difficoltà interpretativa e la novità della vicenda avrebbero comunque dovuto indurre a decidere la compensazione delle spese di lite fra le parti»; il motivo è inammissibile atteso che non risulta sindacabile la scelta del giudice di non avvalersi della facoltà di compensare integralmente le spese (peraltro, motivata -nella specie- dalla ritenuta insussistenza di difficoltà interpretative o di novità delle questioni e limitata alla misura di 1/4 solo a fronte dell'avvenuto accoglimento di un motivo di appello); il ricorso va pertanto, nel complesso, rigettato; le spese di lite seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 7.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori