CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 maggio 2025
Cassazione n. 24153/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'annullamento con rinvio in punto di sospensione condizionale della pena per il rigetto del ricorso nel resto; lette le conclusioni, per il ricorrente, dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 19 maggio 2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 5, lett. b), e 6 legge 30 aprile 1962, n. 283, e l'ha condannato alla pena di 4.000,00 euro di ammenda, negando il beneficio della sospensione condizionale.Secondo quanto ricostruito dal Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] si è reso responsabile del reato ascrittogli perché, in qualità di legale rappresentante pro tempore della società "BI.BA . s.r.l.", erogatrice del servizio ristorazione per una struttura sanitaria residenziale, avrebbe detenuto, presso tale struttura, il 29 dicembre 2022, all'interno di un congelatore e di un frigorifero, 7,4 kg. di prodotti alimentari congelati con apparecchiature non idonee, anche perché sprovviste di abbattitori di temperatura, raccolti in contenitori ricoperti di brina per gli sbalzi di temperatura, privi di ogni indicazione circa il trattamento di congelamento, non forniti di schede relative al loro congelamento, e conservati in promiscuità con altri prodotti congelati all'origine. 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 12-ter e ss. della legge n. 283 del 1962, introdotti dall'art. 70 d.lgs. n. 150 del 2022, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avuto riguardo alla nullità dell'azione penale, per la mancata attivazione della procedura estintiva del reato prevista dagli artt. 12-ter e ss. legge n. 283 del 1962. Si deduce che illegittimamente il Tribunale, con ordinanza emessa all'udienza del 18 novembre 2024, ha respinto l'eccezione di nullità relativa all'esercizio dell'azione penale per la mancata attivazione della procedura estintiva del reato prevista dagli artt. 12-ter e ss. legge n. 283 del 1962, introdotta dall'art. 70 d.lgs. n. 150 del 2022 a fini deflattivi. Si rappresenta che: a) l'azione penale è stata esercitata senza ottemperare all'attivazione della procedura estintiva obbligatoria, caratterizzata dall'invito al trasgressore di pagare una sanzione amministrativa in un termine non superiore a sei mesi; b) l'attivazione della procedura estintiva appena sintetizzata era doverosa nel caso di reati per i quali alla data dell'entrata in vigore delle disposizioni che la prevedono, ossia al 30 dicembre 2022, non era stata esercitata l'azione penale; c) nella specie, l'azione penale è stata esercitata il 31 marzo 2023, con richiesta di emissione di decreto penale di condanna. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Si deduce che la Corte d'appello ha omesso di fornire qualunque risposta alla richiesta, formulata in sede di discussione, in ordine all'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Si osserva che, nella richiesta, si erano evidenziati gli elementi favorevoli all'imputato, quali le modalità della 2condotta, l'entità limitata del danno o del pericolo, stante l'assenza di alimenti in condizioni di degrado o di alterazione organolettica, l'episodicità dell'accaduto, lo stato di personale incensuratezza. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena. Si deduce che illegittimo è il diniego della concessione della sospensione condizionale della pena, perché motivata in ragione della «modesta entità» della sanzione irrogata, causa ostativa non prevista, e prospettata in modo del tutto irragionevole, siccome il beneficio ben si attaglia proprio ai fatti indicativi di una modesta capacità a delinquere. 3. Successivamente alla presentazione della requisitoria scritta del Procuratore generale della Corte di cassazione, il ricorrente ha depositato memoria, sottoscritta dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella quale, in particolare, si rimarca come la stessa sentenza impugnata dia atto della formulazione della richiesta di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per le ragioni di seguito precisate, il ricorso è fondato laddove contesta l'omessa valutazione delle censure concernenti la concedibilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., mentre, per la restante parte che può essere esaminata in questa sede, quella relativa alla dedotta nullità dell'azione penale, è inammissibile. 2. Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, le quali deducono la nullità dell'esercizio dell'azione penale, per la mancata attivazione della procedura di estinzione del reato in via amministrativa prevista dagli artt. 12-ter e ss. legge n. 283 del 1962, introdotta dall'art. 70 d.lgs. n. 150 del 2022, stante la sussistenza dei presupposti necessari per attivarla. Invero, come affermato da una recente decisione, in tema di disciplina penale degli alimenti, l'omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo accertatore, delle prescrizioni di regolarizzazione la cui ottemperanza è necessaria ai fini della speciale procedura estintiva di cui agli artt. 12-ter e ss. legge 30 aprile 1962, n. 283, introdotta dall'art. 70, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non è causa di improcedibilità dell'azione penale relativa alle contravvenzioni previste dalla legge citata, punite con la pena dell'ammenda, pur se alternativa (così Sez. 3, n. 16082 del 16/01/2025, Nistoroiu, Rv. 287872 - 01, la quale, in motivazione, ha 3aggiunto che il meccanismo previsto dall'art. 12 -sexies legge n. 283 del 1962, presupponendo che il pubblico ministero non abbia ricevuto la notizia di reato dall'organo accertatore, non obbliga l'adozione delle prescrizioni, sicché, scaduto il termine di sessanta giorni dall'inoltro degli atti, il magistrato può procedere senza dover sindacare o chiedere conto dell'inerzia dell'organo accertatore). Si può aggiungere che la discrezionalità dell'organo accertatore di decidere se impartire prescrizioni ai fini della regolarizzazione si evince anche dall'art. 12- septies, secondo comma, legge n. 283 del 1962, pure esso introdotto dall'art. 70, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Invero, questa disposizione prevede: «Nel caso previsto dall'articolo 12 -sexies, primo comma, il procedimento riprende il suo corso quando l'organo accertatore con funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale ovvero la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero che non ritengono di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'articolo 12 -sexies, secondo comma, se l'organo accertatore o la polizia giudiziaria omettono di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo accertatore o la polizia giudiziaria informino il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal primo comma del presente articolo». Per maggiore chiarezza, si rappresenta che l'art. 12 -sexies, primo comma, legge n. 283 del 1962, statuisce: «Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa, ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo accertatore e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo accertatore o alla polizia giudiziaria affinché provvedano agli adempimenti di cui agli articoli 12 -ter e 12 -quater». 3. Fondate, invece, sono le censure formulate nel secondo motivo, le quali contestano l'omessa risposta alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Nella specie, in effetti, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. risulta formalizzata in sede di conclusioni dalla difesa, come correttamente riportato nell'epigrafe della sentenza impugnata. E, tuttavia, la medesima sentenza impugnata, dopo aver riportato la richiesta della difesa, non fornisce nessuna risposta in proposito. Ora, è vero che, come evidenziato da diverse pronunce, l'assenza di argomentazioni espresse in ordine al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non comporta necessariamente un vizio di motivazione censurabile in sede di legittimità quando il rigetto della richiesta /risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr., per tutte, i4Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, Rv. 283420 - 01, e Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01). Tuttavia, il principio non è applicabile nella vicenda in esame, perché la sentenza impugnata non ha fornito specifiche valutazioni sulla gravità del fatto o sulla personalità dell'imputato che possano evidenziare l'inapplicabilità dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen., ed anzi, ha scelto di irrogare la pena pecuniaria, pur potendo infliggere quella detentiva, e la ha determinata in 4.000,00 euro di ammenda, ossia in una misura molto più vicina al minimo che al massimo o anche solo alla media della cornice edittale. 4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al punto concernente la concedibilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., mentre il ricorso è inammissibile nella parte in cui contesta la validità dell'esercizio dell'azione penale, e non può essere esaminato nel punto relativo al diniego della sospensione condizionale della pena, posto che questo tema di decisione è suscettibile di esame solo se si ritenga inapplicabile la causa di non punibilità appena indicata. Di conseguenza, diventano irrevocabili le statuizioni della sentenza emessa dalla Corte d'appello in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputata. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio procederà a nuovo giudizio per valutare se sia applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., motivando espressamente sul punto; inoltre, qualora ne escluda l'applicabilità, giudicherà anche se sia o meno concedibile il beneficio della sospensione condizionale della pena, espressamente richiesto dall'imputato. P.Q.MDepositata in [OSCURATO:PERSONA], 01 LUG. 2026 5 [OSCURATO:PERSONA] Do* E1isa,ì5t,4 rrebito