CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06251/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA su ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 del Tribunale di Urbino; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona in persona del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; sentita l'[OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Pubblico ministero presso il Tribunale di Urbino ha proposto ricorso diretto per cassazione avverso la sentenza sopra indicata con la quale il Tribunale, in composizione monocratica, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di calunnia ai danni della madre, accusata di avere provocato lesioni alla sua fidanzata nel corso di una lite familiare, in quanto tutti i testimoni presenti ai fatti, tra loro prossimi congiunti, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere ex art. 199 cod. proc. pen. o avevano dichiarato di non ricordare quanto accaduto, non bastando la sola testimonianza dell'operante intervenuto per sedare la lite o la registrazione audio captata dal compagno della vittima priva di elementi di identificazione delle voci. 2. Il Pubblico ministero ricorrente ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata in quanto il Giudice, avendo appreso, nel corso dell'esame, che la persona offesa del reato non aveva proposto querela, le aveva consentito di avvalersi della facoltà di non rispondere tanto da non avere assunto la prova principale del delitto contestato e così pervenendo all'assoluzione. 3. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, ord. n. 33210 del 16/11/2020, non mass.; Sez. 2, ord. n. 17297 del 13/03/2019, Sezze, Rv. 276441), qualora l'innpugnazione proposta non sia quella ordinaria, ma quella eccezionale del ricorso per saltum consentito solo per violazione di legge, spetta alla Corte di cassazione interpretare la volontà della parte, per stabilire di quale mezzo abbia realmente inteso avvalersi e, in caso di dubbio, privilegiare il gravame ordinario. Ne consegue che ove vi sia, come nella specie, soltanto la denuncia di "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione" (pag. 1 del ricorso) per la ricostruzione e la valutazione probatoria del fatto contestato, il ricorso non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma terzo, del codice di rito, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio. P.Q.M. Visto l'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. converte il ricorso in appello e disponi trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio. Così deciso il 17 gennaio