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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38014/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3976/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore speciale Ste- fano Longhini, rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viaPom- peo Magno, n.2/b; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con do- micilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cas- sazione; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 3114/20, depositata il 26 giugno 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza penale del 4 novembre 2008, la Corte d'appello di Bre- scia dichiarò la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110e 595 cod. pen. ed all'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione alle dichiarazioni diffamatorie da loro rese ai danni di Ivano e [OSCURATO:PERSONA] nel corso della trasmissione televisiva «Controcampo», con- dannandoli al pagamento di una provvisionale di Euro 50.000,00.

In esecuzione della predetta sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., datrice di lavoro del Piccininni, corrispose ai Bonetti, in qualità di responsabile civile, l'importo complessivo di Euro 56.120,00.

Con sentenza del 30 giugno 2010, la Corte di cassazione annullò la con- danna, e nel successivo giudizio di rinvio la Corte d'appello, con sentenza del 13 aprile 2011, assolse definitivamente il Piccinini ed il Billio dai reati a loro ascritti.

2. Su ricorso della RTI, il Tribunale di Roma, con decreto ingiuntivo n. 19936/11, emesso il 14 ottobre 2011, intimò quindi a [OSCURATO:PERSONA] il paga- mento della somma di Euro 56.120,00, a titolo di restituzione della provvisio- nale corrisposta in esecuzione della sentenza annullata.

Avverso il predetto decreto il Bonetti propose opposizione, rigettata dal Tribunale di Roma con sentenza del 29 ottobre 2015.

3. L'impugnazione proposta dal Bonettiè stata parzialmente accolta dalla Corte d'appello di Roma, che con sentenza del 26 giugno 2020 ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato il Bonetti al pagamento della minor somma di Euro28.060,00, oltre interessi e rivalutazione.

A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto che la RTI avrebbe avuto diritto alla restituzione dell'importo pagato sia nel caso in cui fosse stata considerata estranea al rapporto obbligatorio derivante dalla condanna pe- nale, sia nel caso in cui fosse stata considerata solidalmente obbligata con il Piccinini, in qualità di datrice di lavoro dello stesso, vertendosi nella prima ipotesi in tema di indebito soggettivo ex latere accipientis, e nella seconda in tema d'indebito oggettivo, per essere venuto meno il titolo del pagamento.Tanto premesso, la Corte ha escluso la novità dei documenti prodotti nel corso del giudizio a dimostrazione dei bonifici, in quanto già depositati nella fase monitoria, rilevando tuttavia che solo uno dei pagamentirisultava effet- tuato in favore dell'appellante, mentre l'altro risultava effettuato in favore di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che rispetto ad esso l'appellante risultava privo di legittimazione passiva nell'azione restitutoria.

Ha escluso inoltrel'i- nammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal Bonetti, osser- vando che l'azione restitutoria trovava il suo fondamento nell'indebito paga- mento e risultava slegata dalla vicenda retrostante.

3. Avverso la predetta sentenza la RTI ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, deve escludersi che la definizione del presente giu- dizio trovi ostacolo nella pendenza dinanzi alla Corte d'appello di Roma del ricorso per revocazione proposto dalla ricorrente avverso la medesima sen- tenza, e rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1° aprile 2025.

L'impugnazione della sentenza per revocazione non comporta infatti l'im- procedibilità del ricorso per cassazione, né, ove lo stesso sia stato già propo- sto, la sospensione automatica del relativo giudizio, a tal fine essendo neces- sario, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ.,un apposito prov- vedimento del giudice della revocazione, in mancanza del quale i due giudizi procedono autonomamente, con la conseguenza che il ricorso per cassazione può essere discusso e deciso anche prima che intervenga la decisione sulla revocazione (cfr. Cass., Sez.

Un., 26/05/2020, n. 9776; Cass., Sez., VI, 10/ 12/2018, n. 31920; Cass., Sez.

II, 11/05/2020, n. 11413).

2. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nel ritenere che uno solo dei bonifici fosse stato effettuato in favore dell'appel- lante, la sentenza impugnata non ha considerato che dalla documentazione prodotta risultavano due distinti bonifici dell'importo di Euro 28.060,00 cia- scuno, eseguiti in favore di [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente il 20 gennaio ed il 10 marzo 2009.

3. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115, primo comma, e 116, primo comma, cod. proc. civ., per omessa e/o errata valutazione dei medesimi documenti o per travi- samento degli stessi.

4. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad og- getto profili diversi della medesima questione, sono inammissibili.

Le predette censure non riflettono infatti la mancata considerazione del pagamento eseguito in favore del Bonetti, che ha costituito oggetto di speci- fico esame da parte della sentenza impugnata, ai fini dell'accoglimento della domanda di restituzione, ma un errore asseritamente commesso dalla Corte territoriale nella valutazione della documentazione prodotta, attestante, ad avviso della ricorrente, l'effettuazione di due distinti bonifici in favore del me- desimo soggetto, anziché di un bonifico in favore del controricorrente e di un altro in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Tali doglianze non sono evidentemente riconducibili al paradigma norma- tivo dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., nel testo riformulato dall'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: tale disposizione, nell'in- trodurre tra i vizi deducibili con il ricorso per cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ha inteso infatti riferirsi alla mancata valutazione di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti pro- cessuali, che abbia costituito oggetto del dibattito processuale e risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione della controversia; essa esclude pertanto la possibilità di far valere in sede di legittimità l'omesso o insuffi- ciente esame di elementi istruttori, a meno che lostes so non si sia tradott o nella pretermissione di un fatto storico rilevante ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez.

II, 31/03/2022, n. 10525; 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez.

VI, 10/02/2015, n. 2498).Nel lamentare l'omessa rilevazione del duplice pagamento effettuato in favore del Bonetti, la stessa ricorrente la riconduce d'altronde ad una «svista», ovverosia ad un'inesatta rappresentazione della realtà oggettivamente emergente dalla documentazione acquisita, in tal modo alludendo ad un errore di percezione che, avendo indotto la Corte d'ap- pello a porre a base del suo ragionamento la supposizione dell'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti di causa, potrebbe costi- tuire al più motivo di revocazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., ove risultasse che su quel fatto, non controverso tra le parti, il giudice di merito non abbia espresso alcun giudizio (cfr. Cass., Sez.

VI, 26/01/2022, n. 2236; Cass.,Sez. lav., 3/11/2020, n. 24395; Cass., Sez.

V, 22/10/2019, n. 26890).

Il vizio prospettato dalla ricorrente non integra neppure la dedotta viola- zione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per la cui configurabilità è neces- sario che il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa al di fuori dei poteri officiosi conferitigli dalla legge, oppure che, nel valutare una risultanza pro- batoria, non abbia operato secondo il suo prudenteapprezzamento, preten- dendo di attribuirle, in assenza di un'apposita previsione di legge, il valore attribuito ad un'altra prova, o ancora che, in presenza di una prova soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (cfr. Cass., Sez.

Un., 30/09/ 2020, n. 20867; Cass., Sez.

V, 9/06/2021, n. 16016; Cass., Sez.

VI, 27/12/ 2016, n. 27000).

In quanto riguardanti l'idoneità della documentazione pro- dotta a comprovare l'avvenuta effettuazione di entrambi i bonifici in favore del controricorrente, le censure in esame riflettono invece un'errata valuta- zione del materiale probatorio, e mirano quindi a sollecitarne un diverso ap- prezzamento, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la cor- rettezza giuridica delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, nonché la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez.

I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez.

II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez.

V, 4/08/2017, n. 19547).

5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente con- danna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in fa- vore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3976/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore speciale Ste- fano Longhini, rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viaPom- peo Magno, n.2/b; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con do- micilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cas- sazione; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 3114/20, depositata il 26 giugno 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza penale del 4 novembre 2008, la Corte d'appello di Bre- scia dichiarò la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110e 595 cod. pen. ed all'art. 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione alle dichiarazioni diffamatorie da loro rese ai danni di Ivano e [OSCURATO:PERSONA] nel corso della trasmissione televisiva «Controcampo», con- dannandoli al pagamento di una provvisionale di Euro 50.000,00. In esecuzione della predetta sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., datrice di lavoro del Piccininni, corrispose ai Bonetti, in qualità di responsabile civile, l'importo complessivo di Euro 56.120,00. Con sentenza del 30 giugno 2010, la Corte di cassazione annullò la con- danna, e nel successivo giudizio di rinvio la Corte d'appello, con sentenza del 13 aprile 2011, assolse definitivamente il Piccinini ed il Billio dai reati a loro ascritti. 2. Su ricorso della RTI, il Tribunale di Roma, con decreto ingiuntivo n. 19936/11, emesso il 14 ottobre 2011, intimò quindi a [OSCURATO:PERSONA] il paga- mento della somma di Euro 56.120,00, a titolo di restituzione della provvisio- nale corrisposta in esecuzione della sentenza annullata. Avverso il predetto decreto il Bonetti propose opposizione, rigettata dal Tribunale di Roma con sentenza del 29 ottobre 2015. 3. L'impugnazione proposta dal Bonettiè stata parzialmente accolta dalla Corte d'appello di Roma, che con sentenza del 26 giugno 2020 ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato il Bonetti al pagamento della minor somma di Euro28.060,00, oltre interessi e rivalutazione. A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto che la RTI avrebbe avuto diritto alla restituzione dell'importo pagato sia nel caso in cui fosse stata considerata estranea al rapporto obbligatorio derivante dalla condanna pe- nale, sia nel caso in cui fosse stata considerata solidalmente obbligata con il Piccinini, in qualità di datrice di lavoro dello stesso, vertendosi nella prima ipotesi in tema di indebito soggettivo ex latere accipientis, e nella seconda in tema d'indebito oggettivo, per essere venuto meno il titolo del pagamento.Tanto premesso, la Corte ha escluso la novità dei documenti prodotti nel corso del giudizio a dimostrazione dei bonifici, in quanto già depositati nella fase monitoria, rilevando tuttavia che solo uno dei pagamentirisultava effet- tuato in favore dell'appellante, mentre l'altro risultava effettuato in favore di [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che rispetto ad esso l'appellante risultava privo di legittimazione passiva nell'azione restitutoria. Ha escluso inoltrel'i- nammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal Bonetti, osser- vando che l'azione restitutoria trovava il suo fondamento nell'indebito paga- mento e risultava slegata dalla vicenda retrostante. 3. Avverso la predetta sentenza la RTI ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, deve escludersi che la definizione del presente giu- dizio trovi ostacolo nella pendenza dinanzi alla Corte d'appello di Roma del ricorso per revocazione proposto dalla ricorrente avverso la medesima sen- tenza, e rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1° aprile 2025. L'impugnazione della sentenza per revocazione non comporta infatti l'im- procedibilità del ricorso per cassazione, né, ove lo stesso sia stato già propo- sto, la sospensione automatica del relativo giudizio, a tal fine essendo neces- sario, ai sensi dell'art. 398, quarto comma, cod. proc. civ.,un apposito prov- vedimento del giudice della revocazione, in mancanza del quale i due giudizi procedono autonomamente, con la conseguenza che il ricorso per cassazione può essere discusso e deciso anche prima che intervenga la decisione sulla revocazione (cfr. Cass., Sez. Un., 26/05/2020, n. 9776; Cass., Sez., VI, 10/ 12/2018, n. 31920; Cass., Sez. II, 11/05/2020, n. 11413). 2. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nel ritenere che uno solo dei bonifici fosse stato effettuato in favore dell'appel- lante, la sentenza impugnata non ha considerato che dalla documentazione prodotta risultavano due distinti bonifici dell'importo di Euro 28.060,00 cia- scuno, eseguiti in favore di [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente il 20 gennaio ed il 10 marzo 2009. 3. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 115, primo comma, e 116, primo comma, cod. proc. civ., per omessa e/o errata valutazione dei medesimi documenti o per travi- samento degli stessi. 4. I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad og- getto profili diversi della medesima questione, sono inammissibili. Le predette censure non riflettono infatti la mancata considerazione del pagamento eseguito in favore del Bonetti, che ha costituito oggetto di speci- fico esame da parte della sentenza impugnata, ai fini dell'accoglimento della domanda di restituzione, ma un errore asseritamente commesso dalla Corte territoriale nella valutazione della documentazione prodotta, attestante, ad avviso della ricorrente, l'effettuazione di due distinti bonifici in favore del me- desimo soggetto, anziché di un bonifico in favore del controricorrente e di un altro in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Tali doglianze non sono evidentemente riconducibili al paradigma norma- tivo dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., nel testo riformulato dall'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: tale disposizione, nell'in- trodurre tra i vizi deducibili con il ricorso per cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ha inteso infatti riferirsi alla mancata valutazione di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti pro- cessuali, che abbia costituito oggetto del dibattito processuale e risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione della controversia; essa esclude pertanto la possibilità di far valere in sede di legittimità l'omesso o insuffi- ciente esame di elementi istruttori, a meno che lostes so non si sia tradott o nella pretermissione di un fatto storico rilevante ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. II, 31/03/2022, n. 10525; 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. VI, 10/02/2015, n. 2498).Nel lamentare l'omessa rilevazione del duplice pagamento effettuato in favore del Bonetti, la stessa ricorrente la riconduce d'altronde ad una «svista», ovverosia ad un'inesatta rappresentazione della realtà oggettivamente emergente dalla documentazione acquisita, in tal modo alludendo ad un errore di percezione che, avendo indotto la Corte d'ap- pello a porre a base del suo ragionamento la supposizione dell'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti di causa, potrebbe costi- tuire al più motivo di revocazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., ove risultasse che su quel fatto, non controverso tra le parti, il giudice di merito non abbia espresso alcun giudizio (cfr. Cass., Sez. VI, 26/01/2022, n. 2236; Cass.,Sez. lav., 3/11/2020, n. 24395; Cass., Sez. V, 22/10/2019, n. 26890). Il vizio prospettato dalla ricorrente non integra neppure la dedotta viola- zione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per la cui configurabilità è neces- sario che il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa al di fuori dei poteri officiosi conferitigli dalla legge, oppure che, nel valutare una risultanza pro- batoria, non abbia operato secondo il suo prudenteapprezzamento, preten- dendo di attribuirle, in assenza di un'apposita previsione di legge, il valore attribuito ad un'altra prova, o ancora che, in presenza di una prova soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento (cfr. Cass., Sez. Un., 30/09/ 2020, n. 20867; Cass., Sez. V, 9/06/2021, n. 16016; Cass., Sez. VI, 27/12/ 2016, n. 27000). In quanto riguardanti l'idoneità della documentazione pro- dotta a comprovare l'avvenuta effettuazione di entrambi i bonifici in favore del controricorrente, le censure in esame riflettono invece un'errata valuta- zione del materiale probatorio, e mirano quindi a sollecitarne un diverso ap- prezzamento, non consentito a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di verificare la cor- rettezza giuridica delle argomentazioni svolte nel provvedimento impugnato, nonché la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le relative anomalie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/2017, n. 19547). 5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente con- danna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in fa- vore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versa
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