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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 febbraio 2023

Cassazione n. 18852/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 33443 del 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - nonché da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; -intimati - avverso la sentenza n. 739/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 23/05/2019; [OSCURATO:PERSONA].

INGEGNERE E GEOMETRA.

R.G. 33443/2019 Cron.

Rep.

C.C. 27/2/2023 C.C. 14/4/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] (anche in proprio) convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Genova, la [OSCURATO:SOCIETA]., il geometra [OSCURATO:PERSONA] e l’ingegner [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fossero tutti condannati in solido al risarcimento dei danni da essa subiti in conseguenza dei rispettivi inadempimenti, la società ILSET in qualità di appaltatrice e i due professionisti a titolo di responsabilità professionale.

A sostegno della domanda la parte attrice espose, tra l’altro, di aver ottenuto l’autorizzazione paesaggistica, nel febbraio 2005, per la costruzione di un’autorimessa con dieci box nel Comune di Recco e che nel febbraio 2007, grazie alla presentazione di un progetto di variante da parte del Cipolla, aveva ottenuto una nuova autorizzazione che le dava possibilità di costruire sedici box anziché dieci.

Presentata la denuncia di inizio attività, i lavori erano stati affidati alla società ILSET, ma nel corso di svolgimento degli stessi si erano venute a creare numerose difficoltà, con conseguente necessità di un lungo iter amministrativo che, secondo la parte attrice, era dovuto alla responsabilità dei progettisti e al mancato rispetto dell’autorizzazione paesaggistica.

Questa causasi intrecciò con quella di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’ing. [OSCURATO:PERSONA].

Si costituirono in giudizio tutti i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda.

I due professionisti chiesero anche di poter chiamare in causa la [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di essere da essa manlevati in caso di condanna.

Fatta svolgere una c.t.u., il Tribunale – per quanto rileva ancora in questa sede – dichiarò il [OSCURATO:PERSONA] tenuto a versare alla [OSCURATO:PERSONA], previa compensazione, la somma di euro 16.169; dichiarò il Cipolla tenuto a versare alla [OSCURATO:PERSONA], previa compensazione, la somma di euro 57.472; condannò la società [OSCURATO:PERSONA] alla manleva in favore dei professionisti, con uno scoperto di euro 2.550 per ciascuno; revocò il decreto ingiuntivo emesso in favore del [OSCURATO:PERSONA]; respinse la domanda della parte attrice contro la società appaltatrice ILSET, riconoscendo che la prima era tenuta a pagare alla seconda la somma di euro 2.200; condannò il [OSCURATO:PERSONA] e il Cipolla al pagamento delle spese in favore della società attrice, ponendo le spese della c.t.u. a carico degli stessi nella misura rispettiva del 30 e del 70 per cento.

2. La pronuncia è stata impugnata in via principale dalla [OSCURATO:PERSONA] e in via incidentale dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Cipolla nonché dalla [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 23 maggio 2019, ha rigettato l’appello principale e gli appelli incidentali dei due professionisti; ha accolto, invece, l’appello incidentale della società di assicurazione, dichiarando la non operatività della polizza nel caso specifico, con esclusione quindi dell’obbligo di manleva, e ha regolato di conseguenza le spese di lite.

2.1. Ha premesso la Corte territoriale che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto i due professionisti sostenendo, in particolare, che il geom.

Cipolla, progettista architettonico delle opere, e l’ing. [OSCURATO:PERSONA], progettista strutturale delle medesime, non si erano attenuti, nella presentazione della d.i.a. al Comune di Recco in data 7 luglio 2008, all’autorizzazione paesaggistica già rilasciata dalla Regione Liguria in data 15 febbraio 2007.

L’inadempimento consisteva, specificamente, nel mancato rispetto dello spessore di dieci centimetri dei muri divisori tra i box da costruire e nella violazione dell’obbligo di mantenere integro il muro esistente sulla strada statale Aurelia.

Tali inadempimenti avevano reso necessarie modificazioni e integrazioni dei titoli urbanistici, con conseguenti maggiori costi di realizzazione dell’opera.

Da quanto correttamente accertato dal Tribunale, era emerso che la d.i.a. prevedeva il muro lungo la [OSCURATO:PERSONA] dello spessore di cm 35, anziché un metro com’era nel muro preesistente e che pertanto, su segnalazione della società ILSET, la scatola volumetrica era stata traslata verso monte.

Di qui le ulteriori sette richieste di sanatoria rispetto al primo progetto, la sospensione dei lavori per ordine del Comune di Recco, il sequestro penale dell’area del cantiere e l’irrogazione di sanzioni amministrative per la difformità delle opere realizzate.

Soltanto in data 12 novembre 2011 era intervenuta l’autorizzazione alla ripresa dei lavori e il conferimento di un ulteriore incarico alla società appaltatrice.

2.2. Ciò premesso, ciò che rileva in questa sede sono le motivazioni con le quali sono stati rigettati gli appelli incidentali dei professionisti ed è stato viceversa accolto quello della società assicuratrice.

2.3. Quanto all’appello dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata ha osservato che dalla c.t.u. espletata in primo grado era emerso che il professionista, prima di redigere il progetto strutturale esecutivo, avrebbe dovuto prendere visione dell’autorizzazione paesaggistica e avrebbe dovuto avvertire il geom.

Cipolla che il progetto architettonico era incompatibile con le prescrizioni dell’autorizzazione paesaggistica e che lo spessore delle pareti divisorie dei box era incompatibile con le norme antincendio.

Si sarebbe, perciò, dovuta richiedere immediatamente una nuova autorizzazione paesaggistica.

Risultava dalla c.t.u., inoltre, che il progetto architettonico allegato alla d.i.a. del 7 luglio 2008 e il progetto strutturale dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] non rispettavano le prescrizioni dell’autorizzazione paesaggistica del 15 febbraio 2007.

In particolare, il progetto del geometra Cipolla allegato alla d.i.a. non rappresentava correttamente il muro esistente sulla via Aurelia e il progetto strutturale dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] prevedeva la demolizione del muro sulla via Aurelia, muro che doveva invece essere mantenuto.

Risultava peraltro evidente, secondo la Corte genovese, la negligenza del progettista strutturale [OSCURATO:PERSONA], il quale non si era coordinato col progetto architettonico e non aveva fatto nulla per impedire l’esecuzione di un’opera edile su un progetto errato, il quale non teneva conto delle prescrizioni dell’autorizzazione paesaggistica.

Poiché, tuttavia, la parte committente si era comunque avvalsa del progetto redatto dal [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale aveva correttamente revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da quest’ultimo, riconoscendo però in suo favore il compenso di euro

10.800. Per tali ragioni l’appello incidentale doveva essere respinto.

2.4. Quanto all’appello incidentale del geom.

Cipolla, la Corte d’appello ha premesso che doveva essere innanzitutto rigettato il motivo col quale il professionista aveva contestato l’impossibilità di avvalersi della transazione redatta dalla [OSCURATO:PERSONA] con l’appaltatrice ILSET.

A questo proposito, la sentenza ha osservato che il Cipolla aveva chiesto tardivamente, e cioè nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, di potersi avvalere, ai sensi dell’art. 1304 cod. civ., di quella transazione; la quale, poi, transazione non era, perché quell’atto (il contratto suppletivo dell’11 novembre 2011) era in realtà un contratto di appalto per nuove opere, necessarie per la correzione dei precedenti errori, e non un accordo transattivo tra committente e appaltatore.

In ordine, poi, alle contestazioni del professionista circa l’inesistenza di un inadempimento da parte sua, la Corte d’appello, richiamando ancora le conclusioni del c.t.u. di primo grado, ha ribadito che il progetto architettonico redatto dal geometra non rispettava le prescrizioni dell’autorizzazione paesaggistica e ha aggiunto che l’arretramento della scatola a monte era stato causa di costi ulteriori.

In riferimento al richiamo all’art. 1227 cod. civ., la sentenza ha osservato che si trattava di un’eccezione posta solo in comparsa conclusionale, e perciò tardiva.

La Corte di merito ha quindi aggiunto che il progetto commissionato al Cipolla non richiedeva la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà; che il contratto per opere aggiuntive era stato stipulato dalla [OSCURATO:PERSONA] per ottemperare alle prescrizioni della Regione e per rimediare alle opere abusive eseguite; che, non essendo stato raggiunto il risultato sperato dal committente, il professionista non aveva diritto di percepire il suo compenso; che, infine, andava condivisa la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva respinto le richieste istruttorie del Cipolla, posto che i capitoli indicati erano in parte di natura confessoria e in parte inconferenti ai fini di causa.

2.5. La sentenza è pervenuta, infine, ad esaminare l’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA].

Su questo punto, la Corte di merito ha rilevato che erano fondate le eccezioni di non operatività delle due polizze assicurative.

In riferimento al geom.

Cipolla, infatti, doveva darsi rilievo alle clausole di esclusione della responsabilità e, specificamente, a quella dell’art. 22 del contratto, secondo cui erano esclusi dalla copertura i danni e le perdite pecuniarie derivanti da mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalla pubblica autorità determinati da colpa grave dell’assicurato.

Il contenuto di detta clausola coincideva, secondo la Corte d’appello, «con l’elencazione degli addebiti di negligenza professionale imputati nella presente causa da [OSCURATO:PERSONA] al geom.

Cipolla».

In riferimento, invece, all’ing. [OSCURATO:PERSONA], la corte di merito, dopo aver richiamato le previsioni contrattuali di esclusione della garanzia, ha chiarito che anche per lui valeva l’esclusione conseguente al mancato rispetto dei vincoli urbanistici, dei regolamenti edilizi locali e degli altri vincoli imposti dalla pubblica autorità e derivanti da colpa grave dell’assicurato, di talché anche per lui la polizza assicurativa doveva ritenersi non operante.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Genova propongono separati ricorsi l’ing. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motivi e il geom. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a sette motivi.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

I ricorrenti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), n. 4) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366 e 1372 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché violazione degli artt. 61 e 132 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., oltre ad omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti.

La complessa censura lamenta, innanzitutto, la mancata ammissione della prova per interrogatorio e per testi su una serie di capitoli trascritti in ricorso e non ammessi in sede di merito, nonostante la richiesta fosse stata ripetuta in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e nell’appello incidentale.

La sentenza nulla avrebbe detto sul punto, con conseguente nullità della stessa.

Sarebbe stato poi dimenticato che i compiti dei due professionistierano diversi e che al ricorrente era stato richiesto un progetto strutturale sulla base del progetto architettonico già approvato dal Comune di Recco; per cui la circostanza che l’autorizzazione paesaggistica imponesse di mantenere l’originario spessore del muro non era stata a lui comunicata.

La sentenza impugnata, avendo rifiutato l’ammissione delle prove orali, avrebbe recepito in modo acritico le conclusioni del c.t.u., traendone argomenti decisivi che sarebbe stato onere della parte attrice offrire.

In altri termini, era la parte attrice tenuta a dimostrare l’esistenza di un contratto e l’inadempimento della controparte.

Nella specie, pacifica la circostanza che l’incarico professionale fu conferito al [OSCURATO:PERSONA] oralmente, questi non era tenuto a verificare l’autorizzazione paesaggistica, in quanto il progetto architettonico era stato redatto dal geom.

Cipolla e già approvato.

1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

La sentenza impugnata, infatti, non si è limitata a riportare e a fare proprie le conclusioni della contestata c.t.u., ma ha inquadrato l’attività svolta dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nel complesso dell’intera vicenda, ponendo in evidenze le numerose manchevolezze riconducibili al suo operato e tuttavia riconoscendo che l’attività progettuale da lui svolta era comunque meritevole di un compenso, data la parziale utilità della stessa (compenso fissato nella somma di euro 10.800).

Consegue da tale constatazione che le molteplici censure prospettate sono inammissibili nella parte in cui, contestando sotto un profilo tecnico le conclusioni della Corte d’appello, finiscono col sollecitare in questa sede un diverso e non consentito esame del merito.

Altrettanto è da dire in ordine alle contestazioni riguardanti la diversità dei compiti tra il ricorrente e il geom.

Cipolla.

Le doglianze sono viceversa infondate nella parte in cui lamentano l’omissione di pronuncia sulla richiesta di ammissione della prova per interrogatorio e per testi già respinta dal primo giudice.

Dalla motivazione della sentenza impugnata, infatti, emerge che l’obiettivo probatorio che il ricorrente intendeva conseguire è stato ritenuto superato dalla Corte di merito alla luce della suindicata ricostruzione dei fatti e delle responsabilità.

Con la conseguenza, evidente, che sulle richieste di prova deve ritenersi perfezionato il rigetto implicito da parte della sentenza in esame (v., da ultimo, l’ordinanza 6 novembre 2020, n. 24953, in linea con la sentenza 29 luglio 2004, n. 14486).

2. Va poi esaminato il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel quale si lamenta violazione dell’art. 1223 cod. civ. e dell’art. 132, n. 4), cod. proc. civ., oltre ad omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti.

La censura si concentra da un lato sulla revoca del decreto ingiuntivo, che doveva invece essere confermato; dall’altro, il ricorrente ricorda di aver sollecitato la compensazione tra lucro e danno per la società [OSCURATO:PERSONA], affermando che la sentenza avrebbe omesso ogni motivazione sul quantum , assumendo arbitrariamente una limitazione del compenso nella somma di euro 10.800.

2.1. Il motivo è inammissibile, data la sua evidente genericità.

Oltre a ciò, è appena il caso di ribadire, come si è già detto, che la Corte d’appello ha riconosciuto un compenso all’ing. [OSCURATO:PERSONA] in considerazione della parziale utilità del suo lavoro, per cui è evidente che discutere della possibile erroneità della sentenza impugnata per la determinazione riduttiva di tale quantum costituisce un indebito tentativo di sollecitare in questa sede un diverso esame del merito.

3. Con il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366, 1370, 1371 e 1372 cod. civ., nonché violazione dell’art. 1223 cod. civ. e omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti.

Osserva il ricorrente che sarebbe errata la sentenza nella parte in cui esclude l’operatività della polizza di assicurazione.

La Corte di merito, infatti, non avrebbe considerato che l’esclusione indicata in sentenza non teneva conto della possibilità, contrattualmente prevista (punto 2.4.), di una deroga che doveva essere appositamente acquistata dal contraente, e che il ricorrente sostiene di aver acquistato.

Lapolizza era stata prodotta e, in base a tale condizione facoltativa, la garanzia era da ritenere operante anche in relazione al mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalla pubblica autorità determinati da colpa grave dell’assicurato (come infatti riconosciuto dal giudice di primo grado); tanto più che la sentenza non avrebbe indicato le ragioni per cui gli errori professionali erano da ritenere gravi.

4. Questo motivo è da esaminare, per ragioni di economia processuale, unitamente ai motivi quinto, sesto e settimo del ricorso Cipolla.

5. Con il quinto motivo del ricorso Cipolla si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La doglianza riguarda l’esclusione dell’obbligo di manleva in capo all’assicuratore.

Il ricorrente sostiene che la polizza avrebbe dovuto essere considerata operativa, in ragione dell’esistenza del punto

2.1. del contratto, secondo cui l’assicurazione valeva anche per l’errata interpretazione dei vincoli urbanistici, dei regolamenti edilizi e degli altri vincoli imposti dalla P.A., e per i danni causati a terzi derivanti dalla involontaria errata applicazione di quei v incoli urbanistici.

La Corte d’appello avrebbe quindi omesso di valutare la sussistenza della copertura assicurativa, benché oggetto di discussione tra le parti.

6. Con il sesto motivo del ricorso Cipolla si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1363 cod. civ., ancora in relazione al contratto di assicurazione.

Il ricorrente sostiene che la Regione Liguria aveva approvato i suoi progetti, chiedendone solo una revisione integrativa con la già citata delibera n. 204.

La Corte d’appello avrebbe dovuto, interpretando correttamente l’art. 2.1. del contratto di assicurazione, considerare operativa la polizza nel caso di specie, perché l’assicuratore era tenuto a garantire l’assicurato anche dei danni derivanti ai terzi dalla involontaria errata interpretazione dei vincoli urbanistici e dei regolamenti comunali.

E nel caso in esame, secondo il ricorrente, l’errore a lui imputato derivava proprio dall’errata interpretazione dei vincoli urbanistici.

7. Con il settimo motivo del ricorso Cipolla si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e difetto del principio costituzionale di motivazione.

Richiamato ancora l’art. 22 delle condizioni generali del contratto di assicurazione, il ricorrente sottolinea che tale previsione prevede l’esclusione per il caso in cui il mancato rispetto dei vincoli urbanistici e dei regolamenti edilizi derivi da colpa grave dell’assicurato.

La sentenza impugnata, invece, non avrebbe spiegato perché la colpa del ricorrente fosse da considerare grave; il che conferma che la polizza assicurativa si sarebbe dovuta ritenere operativa.

8. La Corte osserva che tutti i motivi ora sunteggiati, aventi ad oggetto il profilo dell’esclusione della garanzia assicurativa, sono privi di fondamento.

8.1. Giova innanzitutto ricordare che, per costante insegnamento di questa Corte, l’interpretazione delle clausole contrattuali costituisce oggetto di un apprezzamento rimesso istituzionalmente al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se il ricorrente pretende, in sostanza, di sostituire la propria interpretazione, più favorevole, a quella scelta dal giudice di merito.

Con specifico riferimento al contratto di assicurazione, infatti, è stato affermato che l’interpretazione delle clausole di tale contratto in ordine alla portata ed all’estensione del rischio assicurato rientra tra i compiti del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed assistita da congrua motivazione. (v. la sentenza 29 maggio 2006, n. 12804, e ordinanza 12 maggio 2020, n. 8810).

8.2. Ciò detto, la Corterileva che le censure poste in entrambi i ricorsi non superano la soglia di una certa genericità e non sono, pertanto, in grado di scalfire la motivazione della decisione in esame.

La sentenza ha ritenuto di dover escludere in entrambi i contratti l’operatività della manleva alla luce della clausola n. 22 del contratto, che si è in precedenza già riportata.

Tale interpretazione, va detto subito, muove da una ricostruzione che è in sé del tutto logica, e cioè che se un professionista chiamato a redigere un progetto in materia edificatoria o strutturale non rispetta, per sua colpa grave, le norme urbanistiche e regolamentari che presiedono a tale attività non possa poi pretendere che l’assicurazione lo tenga indenne di tale sua manchevolezza del tutto evitabile.

E che, nel caso specifico, sussistesse anche la colpa grave dei due professionisti oggi ricorrenti si deduce in modo evidente dalle argomentazioni della Corte d’appello, che nulla più avrebbe dovuto dire per dimostrare l’esistenza di tale elemento.

È alquanto curioso, quindi, che il ricorso [OSCURATO:PERSONA] adduca a sostegno della sua tesi il richiamo alla condizione facoltativa A del contratto, in base alla quale l’assicurazione doveva essere ritenuta operativa anche per le perdite pecuniarie «derivanti da mancato involontario rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalla pubblica autorità»; il fatto stesso che tale clausola opzionale parli di mancato involontario rispetto dovrebbe portare ad affermare che simile previsione non si adatti al caso in esame, nel quale sono state evidenziate, appunto, le gravi colpe professionali dei due odierni ricorrenti.

Ma, anche volendo prescindere da tale valutazione, che esula dai compiti di questa Corte, resta il fatto che il ricorso [OSCURATO:PERSONA] insiste in una sua ricostruzione del contratto che pretende di far valere in luogo di quella compiuta dal giudice di merito, tra l’altro sulla base della premessa, data per certa, secondo cui era operativa la clausola aggiuntiva suindicata in quanto acquistata, senza che su simile circostanza di fatto sia stato compiuto alcun accertamento (anzi, non è chiaro neppure se e come tale accertamento sia stato davvero chiesto al giudice di merito).

Consegue da tali considerazioni l’infondatezza del secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e del quinto motivo del ricorso Cipolla.

Quanto, invece, ai motivi sesto e settimo del ricorso Cipolla, che pure hanno ad oggetto la questione dell’operatività del contratto di assicurazione, il Collegio rileva trattarsi di censure in parte ripetitive di quelle già esaminate, in parte tese ad una reinterpretazione più favorevole del contratto e in parte volte ad escludere l’esistenza di una colpa grave dell’assicurato; punt i su i qualici si è già soffermati.

Anche questi motivi, pertanto, devono essere respinti.

9. Con il primo motivo del ricorso Cipolla si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione al valore confessorio delle dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’atto dell’11 luglio 2011.

Osserva il ricorrente che la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto un documento (n. 57) a corredo dell’atto di citazione, dal quale risulterebbe che la stessa aveva stipulato con la società appaltatrice ILSET un atto aggiuntivo e verbale con nuovi prezzi, secondo cui l’istanza di sanatoria al Comune di Recco si era resa necessaria per circostanze sopravvenute e imprevedibili intervenute nel corso della fase di progettazione.

Tale dichiarazione avrebbe natura confessoria che non è stata tenuta in considerazione dalla sentenza impugnata.

9.1. Il motivo è inammissibile, data la sua evidente genericità.

Anche volendo tralasciare l’ormai pacifica giurisprudenza secondo cui non integra omesso esame di un fatto decisivo la circostanza che il giudice di merito abbia trascurato di dare rilievo ad un singolo elemento di prova, resta il fatto, del tutto evidente, che non si può trascrivere una singola frase proveniente dalla controparte, estrapolandola dal complesso delmateriale probatorio a disposizione, per dedurre da essa un valore confessorio che sarebbe tale, di per sé, da assumere rilevanza decisiva.

10. Con il secondo motivo del ricorso Cipolla si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1965, 1304 e 1362 e ss. cod. civ., in relazione al presunto atto di transazione.

Il ricorrente rileva che il documento citato, cioè l’accordo aggiuntivo dell’11 luglio 2011, avrebbe natura di atto di transazione, secondo quanto indicato dalla stessa società committente.

La sentenza impugnata, pertanto, avrebbe errato nell’interpretazione di quel contratto escludendone la natura transattiva; e di tale transazione il ricorrente avrebbe potuto approfittare anche in sede di precisazione delle conclusioni, in tal modo rimanendo superata la considerazione della Corte d’appello secondo cui la volontà di avvalersi di quella transazione era tardiva.

10.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque privo di fondamento.

La Corte genovese, con un accertamento in fatto congruamente motivato e privo di contraddizioni, ha accertato che l’accordo aggiuntivo di cui si discute non era affatto un atto di transazione, quanto piuttosto un contratto di appalto per nuove opere, divenute necessarie per la correzione dei precedenti errori.

Valgono, pertanto, le osservazioni già compiute al precedente punto

8.1. in ordine ai limiti entro i quali è consentito il sindacato in sede di legittimità per violazione delle regole sull’interpretazione dei contratti.

Il ricorrente, non considerando la ricostruzione compiuta dalla Corte d’appello, insiste nella sua versione dei fatti e fa discendere dalla natura transattiva negata dalla Corte d’appello la conclusione dell’irrilevanza del momento processuale (comparsa conclusionale) nel quale egli aveva compiuto la dichiarazione di cui all’art. 1304 cod. civ.; là dove è evidente che ogni discussione sul punto è inutile, posto che la sentenza impugnata ha escluso la natura transattiva dell’atto.

Ed è appena il caso di aggiungere che la sentenza ha escluso, anche in base al comportamento processuale, che il geom.

Cipolla avesse realmente l’intento di transigere la controversia.

11. Con il terzo motivo del ricorso Cipolla si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in riferimento al contenuto della prescrizione integrativa della Regione Liguria.

Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che la Regione Liguria con decreto n. 204 del 9 febbraio 2007 aveva approvato il progetto da lui predisposto limitandosi a prescrivere in via integrativa che il muro sulla via Aurelia rimanesse integro.

Tale questione era stata posta in sede di merito e non è stata in alcun modo considerata dalla Corte d’appello.

E poiché si trattava, da parte della Regione, di una semplice prescrizione integrativa sulle modalità di realizzazione dell’opera, nessuna responsabilità poteva configurarsi in capo al ricorrente.

11.1. Il motivo è inammissibile per le ragioni che seguono.

Da un lato, infatti, esso tende in modo palese ad ottenere in questa sede un diverso e non consentito esame del merito, sollecitando valutazioni critiche all’operato del c.t.u. che non possono trovare ingresso.

Da un altro lato, l’inammissibilità consegue al fatto che la sentenza impugnata ha fondato la responsabilità del ricorrente su una serie di argomenti, per cui questo solo segmento non potrebbe avere comunque un valore decisivo per sovvertire l’esito del giudizio.

12. Con il quarto motivo del ricorso Cipolla si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2230 cod. civ., in relazione al mancato riconoscimento di un diritto al compenso.

Il ricorrente rileva che la sentenza impugnata ha respinto ogni sua richiesta di pagamento del saldo maturato per l’opera professionale prestata.

Premesso che l’obbligazione del professionista non può essere ritenuta un’obbligazione di risultato, il ricorrente rileva di aver chiesto il compenso sia per l’attività di progettista che per quella di direttore dei lavori; e poiché le contestazioni riguardavano soltanto l’attività di progettista, egli avrebbe diritto al compenso quantomeno per l’opera svolta come direttore dei lavori.

La società committente, inoltre, non aveva chiesto la risoluzione del contratto, per cui egli sostiene di aver diritto al compenso richiesto.

12.1. Il motivo, inammissibile per certi aspetti, è comunque privo di fondamento.

Osserva il Collegio, innanzitutto, che esso è redatto con una tecnica non chiara, perché non consente di comprendere con la necessaria precisione quale fosse l’effettivo compenso che il ricorrente pretendeva.

La sentenza impugnata, infatti, nel dare conto dell’esito del giudizio di primo grado, ha specificato che il Tribunale aveva condannato il geom.

Cipolla a pagare alla società Polanesi la somma di euro 57.472, previa compensazione.

Dal che si deduce, leggendo tale frase in armonia con quella, contenuta nel capoverso precedente, relativa alla posizione dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale aveva riconosciuto anche al geom.

Cipolla un qualche compenso per l’attività svolta; diversamente, infatti, non avrebbe senso parlare di compensazione.

Dal ricorso non traspare nulla di tutto ciò, e questo costituisce un evidente profilo di inammissibilità.

Ciò premesso, si rileva che la Corte genovese, occupandosi del problema del compenso preteso dal ricorrente, ha evidenziato che l’appellante aveva posto la questione in termini di violazione dell’art. 2236 cod. civ., sostenendo che il progetto a lui affidato esigeva la soluzione di problemi tecnici «di speciale difficoltà».

E su questo punto la Corte di merito ha risposto, escludendo la sussistenza di tale speciale difficoltà.

Quanto al successivo passaggio della motivazione, il Collegio rileva che la Corte di merito ha correttamente richiamato la giurisprudenza, alla quale va data ulteriore continuità, secondo cui l’architetto, l’ingegnere o il geometra, nell’espletamento dell’attività professionale consistente nell’obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l’irrealizzabilità dell’opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell’incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell’eccezione di inadempimento (sentenza 18 gennaio 2017, n. 1214, in linea con la sentenza 5 agosto 2002, n. 11728).

Ne consegue che il motivo, che peraltro contiene anche un profilo di probabile novità là dove distingue tra compensi per l’attività di progettista e compensi per l’attività di direttore, è chiaramente infondato.

13. In conclusione, entrambi i ricorsi sono da rigettare.

Le spese del giudizio di cassazione vanno compensate tra i due ricorrenti, attesa la almeno parziale convergenza dei rispettivi interessi.

Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 33443 del 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - nonché da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].; -intimati - avverso la sentenza n. 739/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 23/05/2019; [OSCURATO:PERSONA]. INGEGNERE E GEOMETRA. R.G. 33443/2019 Cron. Rep. C.C. 27/2/2023 C.C. 14/4/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e il suo legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] (anche in proprio) convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Genova, la [OSCURATO:SOCIETA]., il geometra [OSCURATO:PERSONA] e l’ingegner [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fossero tutti condannati in solido al risarcimento dei danni da essa subiti in conseguenza dei rispettivi inadempimenti, la società ILSET in qualità di appaltatrice e i due professionisti a titolo di responsabilità professionale. A sostegno della domanda la parte attrice espose, tra l’altro, di aver ottenuto l’autorizzazione paesaggistica, nel febbraio 2005, per la costruzione di un’autorimessa con dieci box nel Comune di Recco e che nel febbraio 2007, grazie alla presentazione di un progetto di variante da parte del Cipolla, aveva ottenuto una nuova autorizzazione che le dava possibilità di costruire sedici box anziché dieci. Presentata la denuncia di inizio attività, i lavori erano stati affidati alla società ILSET, ma nel corso di svolgimento degli stessi si erano venute a creare numerose difficoltà, con conseguente necessità di un lungo iter amministrativo che, secondo la parte attrice, era dovuto alla responsabilità dei progettisti e al mancato rispetto dell’autorizzazione paesaggistica. Questa causasi intrecciò con quella di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’ing. [OSCURATO:PERSONA]. Si costituirono in giudizio tutti i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda. I due professionisti chiesero anche di poter chiamare in causa la [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di essere da essa manlevati in caso di condanna. Fatta svolgere una c.t.u., il Tribunale – per quanto rileva ancora in questa sede – dichiarò il [OSCURATO:PERSONA] tenuto a versare alla [OSCURATO:PERSONA], previa compensazione, la somma di euro 16.169; dichiarò il Cipolla tenuto a versare alla [OSCURATO:PERSONA], previa compensazione, la somma di euro 57.472; condannò la società [OSCURATO:PERSONA] alla manleva in favore dei professionisti, con uno scoperto di euro 2.550 per ciascuno; revocò il decreto ingiuntivo emesso in favore del [OSCURATO:PERSONA]; respinse la domanda della parte attrice contro la società appaltatrice ILSET, riconoscendo che la prima era tenuta a pagare alla seconda la somma di euro 2.200; condannò il [OSCURATO:PERSONA] e il Cipolla al pagamento delle spese in favore della società attrice, ponendo le spese della c.t.u. a carico degli stessi nella misura rispettiva del 30 e del 70 per cento. 2. La pronuncia è stata impugnata in via principale dalla [OSCURATO:PERSONA] e in via incidentale dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Cipolla nonché dalla [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Genova, con sentenza del 23 maggio 2019, ha rigettato l’appello principale e gli appelli incidentali dei due professionisti; ha accolto, invece, l’appello incidentale della società di assicurazione, dichiarando la non operatività della polizza nel caso specifico, con esclusione quindi dell’obbligo di manleva, e ha regolato di conseguenza le spese di lite. 2.1. Ha premesso la Corte territoriale che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva convenuto i due professionisti sostenendo, in particolare, che il geom. Cipolla, progettista architettonico delle opere, e l’ing. [OSCURATO:PERSONA], progettista strutturale delle medesime, non si erano attenuti, nella presentazione della d.i.a. al Comune di Recco in data 7 luglio 2008, all’autorizzazione paesaggistica già rilasciata dalla Regione Liguria in data 15 febbraio 2007. L’inadempimento consisteva, specificamente, nel mancato rispetto dello spessore di dieci centimetri dei muri divisori tra i box da costruire e nella violazione dell’obbligo di mantenere integro il muro esistente sulla strada statale Aurelia. Tali inadempimenti avevano reso necessarie modificazioni e integrazioni dei titoli urbanistici, con conseguenti maggiori costi di realizzazione dell’opera. Da quanto correttamente accertato dal Tribunale, era emerso che la d.i.a. prevedeva il muro lungo la [OSCURATO:PERSONA] dello spessore di cm 35, anziché un metro com’era nel muro preesistente e che pertanto, su segnalazione della società ILSET, la scatola volumetrica era stata traslata verso monte. Di qui le ulteriori sette richieste di sanatoria rispetto al primo progetto, la sospensione dei lavori per ordine del Comune di Recco, il sequestro penale dell’area del cantiere e l’irrogazione di sanzioni amministrative per la difformità delle opere realizzate. Soltanto in data 12 novembre 2011 era intervenuta l’autorizzazione alla ripresa dei lavori e il conferimento di un ulteriore incarico alla società appaltatrice. 2.2. Ciò premesso, ciò che rileva in questa sede sono le motivazioni con le quali sono stati rigettati gli appelli incidentali dei professionisti ed è stato viceversa accolto quello della società assicuratrice. 2.3. Quanto all’appello dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata ha osservato che dalla c.t.u. espletata in primo grado era emerso che il professionista, prima di redigere il progetto strutturale esecutivo, avrebbe dovuto prendere visione dell’autorizzazione paesaggistica e avrebbe dovuto avvertire il geom. Cipolla che il progetto architettonico era incompatibile con le prescrizioni dell’autorizzazione paesaggistica e che lo spessore delle pareti divisorie dei box era incompatibile con le norme antincendio. Si sarebbe, perciò, dovuta richiedere immediatamente una nuova autorizzazione paesaggistica. Risultava dalla c.t.u., inoltre, che il progetto architettonico allegato alla d.i.a. del 7 luglio 2008 e il progetto strutturale dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] non rispettavano le prescrizioni dell’autorizzazione paesaggistica del 15 febbraio 2007. In particolare, il progetto del geometra Cipolla allegato alla d.i.a. non rappresentava correttamente il muro esistente sulla via Aurelia e il progetto strutturale dell’ing. [OSCURATO:PERSONA] prevedeva la demolizione del muro sulla via Aurelia, muro che doveva invece essere mantenuto. Risultava peraltro evidente, secondo la Corte genovese, la negligenza del progettista strutturale [OSCURATO:PERSONA], il quale non si era coordinato col progetto architettonico e non aveva fatto nulla per impedire l’esecuzione di un’opera edile su un progetto errato, il quale non teneva conto delle prescrizioni dell’autorizzazione paesaggistica. Poiché, tuttavia, la parte committente si era comunque avvalsa del progetto redatto dal [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale aveva correttamente revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da quest’ultimo, riconoscendo però in suo favore il compenso di euro 10.800. Per tali ragioni l’appello incidentale doveva essere respinto. 2.4. Quanto all’appello incidentale del geom. Cipolla, la Corte d’appello ha premesso che doveva essere innanzitutto rigettato il motivo col quale il professionista aveva contestato l’impossibilità di avvalersi della transazione redatta dalla [OSCURATO:PERSONA] con l’appaltatrice ILSET. A questo proposito, la sentenza ha osservato che il Cipolla aveva chiesto tardivamente, e cioè nella comparsa conclusionale del giudizio di primo grado, di potersi avvalere, ai sensi dell’art. 1304 cod. civ., di quella transazione; la quale, poi, transazione non era, perché quell’atto (il contratto suppletivo dell’11 novembre 2011) era in realtà un contratto di appalto per nuove opere, necessarie per la correzione dei precedenti errori, e non un accordo transattivo tra committente e appaltatore. In ordine, poi, alle contestazioni del professionista circa l’inesistenza di un inadempimento da parte sua, la Corte d’appello, richiamando ancora le conclusioni del c.t.u. di primo grado, ha ribadito che il progetto architettonico redatto dal geometra non rispettava le prescrizioni dell’autorizzazione paesaggistica e ha aggiunto che l’arretramento della scatola a monte era stato causa di costi ulteriori. In riferimento al richiamo all’art. 1227 cod. civ., la sentenza ha osservato che si trattava di un’eccezione posta solo in comparsa conclusionale, e perciò tardiva. La Corte di merito ha quindi aggiunto che il progetto commissionato al Cipolla non richiedeva la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà; che il contratto per opere aggiuntive era stato stipulato dalla [OSCURATO:PERSONA] per ottemperare alle prescrizioni della Regione e per rimediare alle opere abusive eseguite; che, non essendo stato raggiunto il risultato sperato dal committente, il professionista non aveva diritto di percepire il suo compenso; che, infine, andava condivisa la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva respinto le richieste istruttorie del Cipolla, posto che i capitoli indicati erano in parte di natura confessoria e in parte inconferenti ai fini di causa. 2.5. La sentenza è pervenuta, infine, ad esaminare l’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA]. Su questo punto, la Corte di merito ha rilevato che erano fondate le eccezioni di non operatività delle due polizze assicurative. In riferimento al geom. Cipolla, infatti, doveva darsi rilievo alle clausole di esclusione della responsabilità e, specificamente, a quella dell’art. 22 del contratto, secondo cui erano esclusi dalla copertura i danni e le perdite pecuniarie derivanti da mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalla pubblica autorità determinati da colpa grave dell’assicurato. Il contenuto di detta clausola coincideva, secondo la Corte d’appello, «con l’elencazione degli addebiti di negligenza professionale imputati nella presente causa da [OSCURATO:PERSONA] al geom. Cipolla». In riferimento, invece, all’ing. [OSCURATO:PERSONA], la corte di merito, dopo aver richiamato le previsioni contrattuali di esclusione della garanzia, ha chiarito che anche per lui valeva l’esclusione conseguente al mancato rispetto dei vincoli urbanistici, dei regolamenti edilizi locali e degli altri vincoli imposti dalla pubblica autorità e derivanti da colpa grave dell’assicurato, di talché anche per lui la polizza assicurativa doveva ritenersi non operante. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Genova propongono separati ricorsi l’ing. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a tre motivi e il geom. [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a sette motivi. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. I ricorrenti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), n. 4) e n. 5), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366 e 1372 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché violazione degli artt. 61 e 132 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., oltre ad omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti. La complessa censura lamenta, innanzitutto, la mancata ammissione della prova per interrogatorio e per testi su una serie di capitoli trascritti in ricorso e non ammessi in sede di merito, nonostante la richiesta fosse stata ripetuta in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado e nell’appello incidentale. La sentenza nulla avrebbe detto sul punto, con conseguente nullità della stessa. Sarebbe stato poi dimenticato che i compiti dei due professionistierano diversi e che al ricorrente era stato richiesto un progetto strutturale sulla base del progetto architettonico già approvato dal Comune di Recco; per cui la circostanza che l’autorizzazione paesaggistica imponesse di mantenere l’originario spessore del muro non era stata a lui comunicata. La sentenza impugnata, avendo rifiutato l’ammissione delle prove orali, avrebbe recepito in modo acritico le conclusioni del c.t.u., traendone argomenti decisivi che sarebbe stato onere della parte attrice offrire. In altri termini, era la parte attrice tenuta a dimostrare l’esistenza di un contratto e l’inadempimento della controparte. Nella specie, pacifica la circostanza che l’incarico professionale fu conferito al [OSCURATO:PERSONA] oralmente, questi non era tenuto a verificare l’autorizzazione paesaggistica, in quanto il progetto architettonico era stato redatto dal geom. Cipolla e già approvato. 1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. La sentenza impugnata, infatti, non si è limitata a riportare e a fare proprie le conclusioni della contestata c.t.u., ma ha inquadrato l’attività svolta dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nel complesso dell’intera vicenda, ponendo in evidenze le numerose manchevolezze riconducibili al suo operato e tuttavia riconoscendo che l’attività progettuale da lui svolta era comunque meritevole di un compenso, data la parziale utilità della stessa (compenso fissato nella somma di euro 10.800). Consegue da tale constatazione che le molteplici censure prospettate sono inammissibili nella parte in cui, contestando sotto un profilo tecnico le conclusioni della Corte d’appello, finiscono col sollecitare in questa sede un diverso e non consentito esame del merito. Altrettanto è da dire in ordine alle contestazioni riguardanti la diversità dei compiti tra il ricorrente e il geom. Cipolla. Le doglianze sono viceversa infondate nella parte in cui lamentano l’omissione di pronuncia sulla richiesta di ammissione della prova per interrogatorio e per testi già respinta dal primo giudice. Dalla motivazione della sentenza impugnata, infatti, emerge che l’obiettivo probatorio che il ricorrente intendeva conseguire è stato ritenuto superato dalla Corte di merito alla luce della suindicata ricostruzione dei fatti e delle responsabilità. Con la conseguenza, evidente, che sulle richieste di prova deve ritenersi perfezionato il rigetto implicito da parte della sentenza in esame (v., da ultimo, l’ordinanza 6 novembre 2020, n. 24953, in linea con la sentenza 29 luglio 2004, n. 14486). 2. Va poi esaminato il terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], nel quale si lamenta violazione dell’art. 1223 cod. civ. e dell’art. 132, n. 4), cod. proc. civ., oltre ad omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti. La censura si concentra da un lato sulla revoca del decreto ingiuntivo, che doveva invece essere confermato; dall’altro, il ricorrente ricorda di aver sollecitato la compensazione tra lucro e danno per la società [OSCURATO:PERSONA], affermando che la sentenza avrebbe omesso ogni motivazione sul quantum , assumendo arbitrariamente una limitazione del compenso nella somma di euro 10.800. 2.1. Il motivo è inammissibile, data la sua evidente genericità. Oltre a ciò, è appena il caso di ribadire, come si è già detto, che la Corte d’appello ha riconosciuto un compenso all’ing. [OSCURATO:PERSONA] in considerazione della parziale utilità del suo lavoro, per cui è evidente che discutere della possibile erroneità della sentenza impugnata per la determinazione riduttiva di tale quantum costituisce un indebito tentativo di sollecitare in questa sede un diverso esame del merito. 3. Con il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1366, 1370, 1371 e 1372 cod. civ., nonché violazione dell’art. 1223 cod. civ. e omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti. Osserva il ricorrente che sarebbe errata la sentenza nella parte in cui esclude l’operatività della polizza di assicurazione. La Corte di merito, infatti, non avrebbe considerato che l’esclusione indicata in sentenza non teneva conto della possibilità, contrattualmente prevista (punto 2.4.), di una deroga che doveva essere appositamente acquistata dal contraente, e che il ricorrente sostiene di aver acquistato. Lapolizza era stata prodotta e, in base a tale condizione facoltativa, la garanzia era da ritenere operante anche in relazione al mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalla pubblica autorità determinati da colpa grave dell’assicurato (come infatti riconosciuto dal giudice di primo grado); tanto più che la sentenza non avrebbe indicato le ragioni per cui gli errori professionali erano da ritenere gravi. 4. Questo motivo è da esaminare, per ragioni di economia processuale, unitamente ai motivi quinto, sesto e settimo del ricorso Cipolla. 5. Con il quinto motivo del ricorso Cipolla si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti. La doglianza riguarda l’esclusione dell’obbligo di manleva in capo all’assicuratore. Il ricorrente sostiene che la polizza avrebbe dovuto essere considerata operativa, in ragione dell’esistenza del punto 2.1. del contratto, secondo cui l’assicurazione valeva anche per l’errata interpretazione dei vincoli urbanistici, dei regolamenti edilizi e degli altri vincoli imposti dalla P.A., e per i danni causati a terzi derivanti dalla involontaria errata applicazione di quei v incoli urbanistici. La Corte d’appello avrebbe quindi omesso di valutare la sussistenza della copertura assicurativa, benché oggetto di discussione tra le parti. 6. Con il sesto motivo del ricorso Cipolla si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1363 cod. civ., ancora in relazione al contratto di assicurazione. Il ricorrente sostiene che la Regione Liguria aveva approvato i suoi progetti, chiedendone solo una revisione integrativa con la già citata delibera n. 204. La Corte d’appello avrebbe dovuto, interpretando correttamente l’art. 2.1. del contratto di assicurazione, considerare operativa la polizza nel caso di specie, perché l’assicuratore era tenuto a garantire l’assicurato anche dei danni derivanti ai terzi dalla involontaria errata interpretazione dei vincoli urbanistici e dei regolamenti comunali. E nel caso in esame, secondo il ricorrente, l’errore a lui imputato derivava proprio dall’errata interpretazione dei vincoli urbanistici. 7. Con il settimo motivo del ricorso Cipolla si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e difetto del principio costituzionale di motivazione. Richiamato ancora l’art. 22 delle condizioni generali del contratto di assicurazione, il ricorrente sottolinea che tale previsione prevede l’esclusione per il caso in cui il mancato rispetto dei vincoli urbanistici e dei regolamenti edilizi derivi da colpa grave dell’assicurato. La sentenza impugnata, invece, non avrebbe spiegato perché la colpa del ricorrente fosse da considerare grave; il che conferma che la polizza assicurativa si sarebbe dovuta ritenere operativa. 8. La Corte osserva che tutti i motivi ora sunteggiati, aventi ad oggetto il profilo dell’esclusione della garanzia assicurativa, sono privi di fondamento. 8.1. Giova innanzitutto ricordare che, per costante insegnamento di questa Corte, l’interpretazione delle clausole contrattuali costituisce oggetto di un apprezzamento rimesso istituzionalmente al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se il ricorrente pretende, in sostanza, di sostituire la propria interpretazione, più favorevole, a quella scelta dal giudice di merito. Con specifico riferimento al contratto di assicurazione, infatti, è stato affermato che l’interpretazione delle clausole di tale contratto in ordine alla portata ed all’estensione del rischio assicurato rientra tra i compiti del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed assistita da congrua motivazione. (v. la sentenza 29 maggio 2006, n. 12804, e ordinanza 12 maggio 2020, n. 8810). 8.2. Ciò detto, la Corterileva che le censure poste in entrambi i ricorsi non superano la soglia di una certa genericità e non sono, pertanto, in grado di scalfire la motivazione della decisione in esame. La sentenza ha ritenuto di dover escludere in entrambi i contratti l’operatività della manleva alla luce della clausola n. 22 del contratto, che si è in precedenza già riportata. Tale interpretazione, va detto subito, muove da una ricostruzione che è in sé del tutto logica, e cioè che se un professionista chiamato a redigere un progetto in materia edificatoria o strutturale non rispetta, per sua colpa grave, le norme urbanistiche e regolamentari che presiedono a tale attività non possa poi pretendere che l’assicurazione lo tenga indenne di tale sua manchevolezza del tutto evitabile. E che, nel caso specifico, sussistesse anche la colpa grave dei due professionisti oggi ricorrenti si deduce in modo evidente dalle argomentazioni della Corte d’appello, che nulla più avrebbe dovuto dire per dimostrare l’esistenza di tale elemento. È alquanto curioso, quindi, che il ricorso [OSCURATO:PERSONA] adduca a sostegno della sua tesi il richiamo alla condizione facoltativa A del contratto, in base alla quale l’assicurazione doveva essere ritenuta operativa anche per le perdite pecuniarie «derivanti da mancato involontario rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalla pubblica autorità»; il fatto stesso che tale clausola opzionale parli di mancato involontario rispetto dovrebbe portare ad affermare che simile previsione non si adatti al caso in esame, nel quale sono state evidenziate, appunto, le gravi colpe professionali dei due odierni ricorrenti. Ma, anche volendo prescindere da tale valutazione, che esula dai compiti di questa Corte, resta il fatto che il ricorso [OSCURATO:PERSONA] insiste in una sua ricostruzione del contratto che pretende di far valere in luogo di quella compiuta dal giudice di merito, tra l’altro sulla base della premessa, data per certa, secondo cui era operativa la clausola aggiuntiva suindicata in quanto acquistata, senza che su simile circostanza di fatto sia stato compiuto alcun accertamento (anzi, non è chiaro neppure se e come tale accertamento sia stato davvero chiesto al giudice di merito). Consegue da tali considerazioni l’infondatezza del secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] e del quinto motivo del ricorso Cipolla. Quanto, invece, ai motivi sesto e settimo del ricorso Cipolla, che pure hanno ad oggetto la questione dell’operatività del contratto di assicurazione, il Collegio rileva trattarsi di censure in parte ripetitive di quelle già esaminate, in parte tese ad una reinterpretazione più favorevole del contratto e in parte volte ad escludere l’esistenza di una colpa grave dell’assicurato; punt i su i qualici si è già soffermati. Anche questi motivi, pertanto, devono essere respinti. 9. Con il primo motivo del ricorso Cipolla si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione al valore confessorio delle dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’atto dell’11 luglio 2011. Osserva il ricorrente che la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto un documento (n. 57) a corredo dell’atto di citazione, dal quale risulterebbe che la stessa aveva stipulato con la società appaltatrice ILSET un atto aggiuntivo e verbale con nuovi prezzi, secondo cui l’istanza di sanatoria al Comune di Recco si era resa necessaria per circostanze sopravvenute e imprevedibili intervenute nel corso della fase di progettazione. Tale dichiarazione avrebbe natura confessoria che non è stata tenuta in considerazione dalla sentenza impugnata. 9.1. Il motivo è inammissibile, data la sua evidente genericità. Anche volendo tralasciare l’ormai pacifica giurisprudenza secondo cui non integra omesso esame di un fatto decisivo la circostanza che il giudice di merito abbia trascurato di dare rilievo ad un singolo elemento di prova, resta il fatto, del tutto evidente, che non si può trascrivere una singola frase proveniente dalla controparte, estrapolandola dal complesso delmateriale probatorio a disposizione, per dedurre da essa un valore confessorio che sarebbe tale, di per sé, da assumere rilevanza decisiva. 10. Con il secondo motivo del ricorso Cipolla si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1965, 1304 e 1362 e ss. cod. civ., in relazione al presunto atto di transazione. Il ricorrente rileva che il documento citato, cioè l’accordo aggiuntivo dell’11 luglio 2011, avrebbe natura di atto di transazione, secondo quanto indicato dalla stessa società committente. La sentenza impugnata, pertanto, avrebbe errato nell’interpretazione di quel contratto escludendone la natura transattiva; e di tale transazione il ricorrente avrebbe potuto approfittare anche in sede di precisazione delle conclusioni, in tal modo rimanendo superata la considerazione della Corte d’appello secondo cui la volontà di avvalersi di quella transazione era tardiva. 10.1. Il motivo, quando non inammissibile, è comunque privo di fondamento. La Corte genovese, con un accertamento in fatto congruamente motivato e privo di contraddizioni, ha accertato che l’accordo aggiuntivo di cui si discute non era affatto un atto di transazione, quanto piuttosto un contratto di appalto per nuove opere, divenute necessarie per la correzione dei precedenti errori. Valgono, pertanto, le osservazioni già compiute al precedente punto 8.1. in ordine ai limiti entro i quali è consentito il sindacato in sede di legittimità per violazione delle regole sull’interpretazione dei contratti. Il ricorrente, non considerando la ricostruzione compiuta dalla Corte d’appello, insiste nella sua versione dei fatti e fa discendere dalla natura transattiva negata dalla Corte d’appello la conclusione dell’irrilevanza del momento processuale (comparsa conclusionale) nel quale egli aveva compiuto la dichiarazione di cui all’art. 1304 cod. civ.; là dove è evidente che ogni discussione sul punto è inutile, posto che la sentenza impugnata ha escluso la natura transattiva dell’atto. Ed è appena il caso di aggiungere che la sentenza ha escluso, anche in base al comportamento processuale, che il geom. Cipolla avesse realmente l’intento di transigere la controversia. 11. Con il terzo motivo del ricorso Cipolla si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in riferimento al contenuto della prescrizione integrativa della Regione Liguria. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che la Regione Liguria con decreto n. 204 del 9 febbraio 2007 aveva approvato il progetto da lui predisposto limitandosi a prescrivere in via integrativa che il muro sulla via Aurelia rimanesse integro. Tale questione era stata posta in sede di merito e non è stata in alcun modo considerata dalla Corte d’appello. E poiché si trattava, da parte della Regione, di una semplice prescrizione integrativa sulle modalità di realizzazione dell’opera, nessuna responsabilità poteva configurarsi in capo al ricorrente. 11.1. Il motivo è inammissibile per le ragioni che seguono. Da un lato, infatti, esso tende in modo palese ad ottenere in questa sede un diverso e non consentito esame del merito, sollecitando valutazioni critiche all’operato del c.t.u. che non possono trovare ingresso. Da un altro lato, l’inammissibilità consegue al fatto che la sentenza impugnata ha fondato la responsabilità del ricorrente su una serie di argomenti, per cui questo solo segmento non potrebbe avere comunque un valore decisivo per sovvertire l’esito del giudizio. 12. Con il quarto motivo del ricorso Cipolla si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2230 cod. civ., in relazione al mancato riconoscimento di un diritto al compenso. Il ricorrente rileva che la sentenza impugnata ha respinto ogni sua richiesta di pagamento del saldo maturato per l’opera professionale prestata. Premesso che l’obbligazione del professionista non può essere ritenuta un’obbligazione di risultato, il ricorrente rileva di aver chiesto il compenso sia per l’attività di progettista che per quella di direttore dei lavori; e poiché le contestazioni riguardavano soltanto l’attività di progettista, egli avrebbe diritto al compenso quantomeno per l’opera svolta come direttore dei lavori. La società committente, inoltre, non aveva chiesto la risoluzione del contratto, per cui egli sostiene di aver diritto al compenso richiesto. 12.1. Il motivo, inammissibile per certi aspetti, è comunque privo di fondamento. Osserva il Collegio, innanzitutto, che esso è redatto con una tecnica non chiara, perché non consente di comprendere con la necessaria precisione quale fosse l’effettivo compenso che il ricorrente pretendeva. La sentenza impugnata, infatti, nel dare conto dell’esito del giudizio di primo grado, ha specificato che il Tribunale aveva condannato il geom. Cipolla a pagare alla società Polanesi la somma di euro 57.472, previa compensazione. Dal che si deduce, leggendo tale frase in armonia con quella, contenuta nel capoverso precedente, relativa alla posizione dell’ing. [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale aveva riconosciuto anche al geom. Cipolla un qualche compenso per l’attività svolta; diversamente, infatti, non avrebbe senso parlare di compensazione. Dal ricorso non traspare nulla di tutto ciò, e questo costituisce un evidente profilo di inammissibilità. Ciò premesso, si rileva che la Corte genovese, occupandosi del problema del compenso preteso dal ricorrente, ha evidenziato che l’appellante aveva posto la questione in termini di violazione dell’art. 2236 cod. civ., sostenendo che il progetto a lui affidato esigeva la soluzione di problemi tecnici «di speciale difficoltà». E su questo punto la Corte di merito ha risposto, escludendo la sussistenza di tale speciale difficoltà. Quanto al successivo passaggio della motivazione, il Collegio rileva che la Corte di merito ha correttamente richiamato la giurisprudenza, alla quale va data ulteriore continuità, secondo cui l’architetto, l’ingegnere o il geometra, nell’espletamento dell’attività professionale consistente nell’obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che l’irrealizzabilità dell’opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell’incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell’eccezione di inadempimento (sentenza 18 gennaio 2017, n. 1214, in linea con la sentenza 5 agosto 2002, n. 11728). Ne consegue che il motivo, che peraltro contiene anche un profilo di probabile novità là dove distingue tra compensi per l’attività di progettista e compensi per l’attività di direttore, è chiaramente infondato. 13. In conclusione, entrambi i ricorsi sono da rigettare. Le spese del giudizio di cassazione vanno compensate tra i due ricorrenti, attesa la almeno parziale convergenza dei rispettivi interessi. Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per
Sentenza Cassazione n. 18852/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris