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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07126/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9.ft2 . [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avversVsentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10 D.L.n.14/2017, per aver violato il divieto del Questore di accesso ad una determinata zona urbana, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e con il secondo, violazione di legge in ordine al diniego della non menzione della condanna.

Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice in quanto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590 - 01; conf.

Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01).

Al riguardo, il giudice a quo ha evidenziato l'assenza di elementi positivi e la condotta successiva al fatto per cui si procede, avendo il ricorrente nuovamente violato la medesima normativa.

In ordine al diniego del beneficio della non menzione, il giudice territoriale, con determinazione afferente al merito e non sindacabile in questa sede, ha richiamato le modalità del fatto e la personalità del ricorrente, che ha deliberatamente ignorato il divieto posto a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, confermando il decisum del primo giudice.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. osì deciso in Roma, il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9.ft2 . [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avversVsentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10 D.L.n.14/2017, per aver violato il divieto del Questore di accesso ad una determinata zona urbana, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e con il secondo, violazione di legge in ordine al diniego della non menzione della condanna. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice in quanto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590 - 01; conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01). Al riguardo, il giudice a quo ha evidenziato l'assenza di elementi positivi e la condotta successiva al fatto per cui si procede, avendo il ricorrente nuovamente violato la medesima normativa. In ordine al diniego del beneficio della non menzione, il giudice territoriale, con determinazione afferente al merito e non sindacabile in questa sede, ha richiamato le modalità del fatto e la personalità del ricorrente, che ha deliberatamente ignorato il divieto posto a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, confermando il decisum del primo giudice. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. osì deciso in Roma, il 1
Sentenza Cassazione n. 07126/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris