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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 44268/2022

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o la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 ottobre 1981; avverso la ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 27 luglio 2021; letti gli atti di causa; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI;RITENUTO che, per mero errore materiale, nel dispositivo della sentenza n. 19441/2022 riportato nel ruolo della udienza del 8 febbraio 2021 - emessa in pari data nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in esito al giudizio recante il nrg 3723/2021 e con la quale è stata annullata con rinvio la ordinanza emessa in data 27 luglio 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - è stata indicato il giudice di rinvio nel Tribunale di Nocera inferiore competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. in luogo di quello del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; che, costituendo la descritta indicazione un chiaro errore di fatto, si deve procedere, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., alla sua correzione.

PQM Dispone la correzione dell'errore materiale di cui al dispositivo del ruolo di udienza di cui al ricorso nrg 37253/2021, sentenza n. 19441 del 2022, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, in luogo di "competente ai sensi dell'art. 324, conna 5, cod. proc. pen.", deve leggersi "al Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]".

Manda alla cancelleria per l'annotazione della presente ordinanza sull'originale dell'atto.

Così deciso in Roma, il 1 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16 ottobre 1981; avverso la ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 27 luglio 2021; letti gli atti di causa; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI;RITENUTO che, per mero errore materiale, nel dispositivo della sentenza n. 19441/2022 riportato nel ruolo della udienza del 8 febbraio 2021 - emessa in pari data nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in esito al giudizio recante il nrg 3723/2021 e con la quale è stata annullata con rinvio la ordinanza emessa in data 27 luglio 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - è stata indicato il giudice di rinvio nel Tribunale di Nocera inferiore competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. in luogo di quello del Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; che, costituendo la descritta indicazione un chiaro errore di fatto, si deve procedere, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., alla sua correzione. PQM Dispone la correzione dell'errore materiale di cui al dispositivo del ruolo di udienza di cui al ricorso nrg 37253/2021, sentenza n. 19441 del 2022, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nel senso che, in luogo di "competente ai sensi dell'art. 324, conna 5, cod. proc. pen.", deve leggersi "al Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]". Manda alla cancelleria per l'annotazione della presente ordinanza sull'originale dell'atto. Così deciso in Roma, il 1 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44268/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris