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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023

Cassazione n. 46962/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, lineari e puntuali argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla non riscontrata sussistenza sia dei costituti giustificati dell'attenuante ex ad 73 comma 7 Tus, sia dei presupposti utili alla rivendicata continuazione esterna, valutazioni rispetto alle quali l'impugnazione omette di operare un confronto critico diretto e specifico, ribadendo vanamente considerazioni già superate dalla decisione impugnata senza incorrere in censure prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i. ricorrente a, pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore delia Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 ottobre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, lineari e puntuali argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla non riscontrata sussistenza sia dei costituti giustificati dell'attenuante ex ad 73 comma 7 Tus, sia dei presupposti utili alla rivendicata continuazione esterna, valutazioni rispetto alle quali l'impugnazione omette di operare un confronto critico diretto e specifico, ribadendo vanamente considerazioni già superate dalla decisione impugnata senza incorrere in censure prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i. ricorrente a, pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore delia Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.
Sentenza Cassazione n. 46962/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris