CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01867/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] fra Cooperative di produzione e lavoro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con studio in [OSCURATO:PERSONA], 2 giusta procura su foglio allegato e con domicilio digitale presso gli indirizzi pec: e carlomilicia@ordine avvocatibopec.it. –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] – Coopera tiva [OSCURATO:PERSONA] sul [OSCURATO:PERSONA]. Coop., in persona del suo liquidatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con studio in [OSCURATO:PERSONA], 2 giusta procura in calce e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Emilia, -controricorrentee ricorrente incidentale- Oggetto: Impugnativa lodo Arbitrale avverso la sentenzan. 96/2020 del 26.11.2019 della Corte di Appello di Bologna. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 4 novembre2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di impugnazione ex art. 827 e ss. c.p.c. del 29 gennaio 2018, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sul [OSCURATO:PERSONA]. Coop. (in prosieguo, [OSCURATO:PERSONA]) conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] fra Cooperative di Produzione e Lavoro (in prosieguo, [OSCURATO:PERSONA]), chiedendo l'accertamento della nullità del lodo pronunciato inter partesin data 30.10.2017. Il lodo impugnato ricostruiva la vicenda, da cui era scaturita la controversia, nei termini che seguono: [OSCURATO:PERSONA] aveva assegnato alla propria consorziata [OSCURATO:PERSONA] le seguenti commesse, che la stessa si era impegnata ad eseguire in conformità alla disciplina consortile, ai regolamenti di assegnazione, esecuzione e certificazione dei lavori, tempo per tempo vigenti, ed alle eventuali scritture integrative: a)lavori di costruzione del nuovo ospedale di Agrigento, lotti 1 e 2, commessa "AGRIGENTO"; b)lavori di costruzione e gestione della rete di distribuzione del gas del Bacino 33, commessa "MONSERRATO"; c)lavori di progettazione definitiva/esecutiva, fornitura e posa in opera di infrastrutture per la realizzazione di una rete a banda ultra- larga nella regione Sardegna in concomitanza con i lavori della rete del gas Bacino 33, commessa "BITLGAS"; d)lavori di ristrutturazione [OSCURATO:PERSONA] di Rimini, commessa "VALLONI". Con decreto del Tribunale di Ravenna del 19 agosto 2014, [OSCURATO:PERSONA] veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo con liquidazione dai beni, caratterizzato da una parziale continuità aziendale. Veniva prevista, infatti, la liquidazione della società cooperativa a seguito dell'alienazione di tutti i suoi cespiti e, medio tempore, la continuazione dell'attività dialcuni cantieri allo scopo di ultimare l'esecuzione dei contratti che potevano produrre flussi finanziari positivi a favoredei creditori concordatari. In ragione dell'ammissione di [OSCURATO:PERSONA] alla procedura summenzionata, [OSCURATO:PERSONA], che aveva provveduto a revocare le commesse assegnate alla Cooperativa con delibera dell’ 8. 8.2014, decideva di soprassedere all'attuazione della revoca,in ragione della previsione della continuità aziendale. [OSCURATO:PERSONA] proseguiva, dunque, i lavori nei tre cantieriassegnati da [OSCURATO:PERSONA], ovvero commesse [OSCURATO:PERSONA], BULGASe VALLONI. A causa dei ritardi nell'esecuzione e completamento dei lavori effettuati, [OSCURATO:PERSONA], con distinte note del [OSCURATO:DATA_NASCITA], comunicava ad [OSCURATO:PERSONA] la revoca delle commesse già in precedenza deliberata e, con success ive lettere 6/ 9 / 24.11.2015, l'avvio della procedura di verifica in contraddittorio della consistenza delle opere eseguite dalla Cooperativa, in conformità a quanto previsto dall'art.5 dei regolamenti di assegnazione dei lavori riferibili alle commesse in questione. Nel rispetto della disciplina consortile venivano, quindi , nominati i periti arbitratori. Quanto alla "commessa AGRIGENTO", nelle more della procedura concorsuale, in data 23.7.2015, veniva pubblicata la sentenza n.1095/2015 d e l Tribunale di Agrigento, provvedimento che decideva il contenzioso avviato dall'[OSCURATO:PERSONA] (ASP) nei confronti delle imprese incaricate di eseguire i lavori, da tempo ultimati, presso l'Ospedale, fra cui [OSCURATO:PERSONA], per il tramite di un'A.T.I., per il risarcimento dei danni asseritamente subiti. La sentenza condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro al pagamento in favore della A.S.P. di Agrigento della somma complessiva di € 6.254.444,47 oltre interessi al tasso legale dalla data di questa decisione al saldo, oltre al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 20.585, di cui euro 500,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. [OSCURATO:PERSONA] si era costituita in giudizio davanti al Tribunale di Agrigento, contestando le pretese di parte attrice, svolgendo domanda di garanzia nei confronti di I TER e chi edendo, inoltre, in via subordinata, previa chiamata in causa di tutte le altre parti convenute, di limitare la propria condanna alla responsabilità riscontrata, salvo diritto di manleva. Il G.I. non aveva, tuttavia , concesso l'autorizzazione alla chiamata in causa e pertanto il giudizio si svolgevainteramente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con l'esito sopra evidenziato. [OSCURATO:PERSONA], al momento della citazione in giudizio in primo grado, aveva immediatamentenotiziato la consorziata [OSCURATO:PERSONA] della citazione in giudizio notificata, ricevendo in riscontro comunicazione in data 7.2.2011, con cui la Cooperativa ravennate ravvisava la «necessità diattivare la procedura di cui all'oggetto», precisando altresì che «la scrivente cooperativa si accollerà l'alea dell'instaurando giudizio». In seguito: I. con nota in data 4.8.2015, [OSCURATO:PERSONA] comunicava ad [OSCURATO:PERSONA] l'esito del predetto contenzioso avviato da A.S.P., evidenziando che la Cooperativa avrebbe dovuto farsi carico degli oneri in ragione del ruolo di assegnataria esecutrice delle opere; II.con comunicazione in data 23.9.2015, [OSCURATO:PERSONA] comunicava ad [OSCURATO:PERSONA] di averle addebitato gli oneri derivanti dalla predetta sentenza del Tribunale di Agrigento in conformitàdella disciplina consortile; III. in data 28. 9.2015, [OSCURATO:PERSONA] rispondeva, precisando che i crediti di [OSCURATO:PERSONA] derivanti dalla predetta sentenza sarebbero stati qualificati come «crediti ante procedura e come tali rientranti nel passivo della stessa come chirografari», mentre i crediti commerciali «inseriti nel piano concordatario a fronte di lavori eseguiti e SAL emessi, essendo post procedura » (sarebbero dovuti) « essere incassati dalla cooperativa».IV.con comunicazione in data 29.9.2015, [OSCURATO:PERSONA] rivendicava il diritto a trattenere lesomme contabilmente risultanti in favore della Cooperativa sino alla concorrenza di quanto spettante al medesimo [OSCURATO:PERSONA], in ragione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della [OSCURATO:PERSONA]; V. con comunicazioni di [OSCURATO:PERSONA] in data 15.1 0.2015 e [OSCURATO:DATA_NASCITA], veniva contestato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] di compensare i crediti derivanti dal riaddebito degli oneri di cui alla sentenza del Tribunale di Agrigento e si comunicava l'immediata, sospensione dei lavori in corso nelle altre tre commesse; VI. con comunicazioni di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 19.10.2015, [OSCURATO:PERSONA] replicava, precisando che i rapporti inter partesdovevano essere collocati nel contesto consortile e, in risposta alla decisione di [OSCURATO:PERSONA] di sospendere i lavori, decideva di revocare le commesse di BULGAS, MONSERRATO eVALLONI. In virtù della, clausola compromissoria prevista all'art. 34 dello Statuto consortile, [OSCURATO:PERSONA] dava, quindi , avvio in data 14.12.2015 al procedimentoarbitrale. Il lodo pronunciato il 30/10/2017 statuiva p er quel che ancora interessa: la presa d’atto dell’intervenuta revoca delle commesse Monserrato, Valloni e Bulgas ma l’ esigibilità dell’ eventuale credito di [OSCURATO:PERSONA] per il lavori svolti era differita all’esito dell’approvazione del certificato di collaudo; il rigetto domanda afferente commessa Valloni ritenuta fuori dell’ambito della cognizione arbitrale; la sussistenza obbligo di manleva [OSCURATO:PERSONA] con riferimento agli esiti della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1095 del 2015 (chiusa con transazione a debitoConscoop per 3500000 di euro) con previsione della facoltà di attuare la compensazione cd. impropria tra i crediti [OSCURATO:PERSONA] afferenti le commesse assegnate in seno al rapporto consortile e il controcredito [OSCURATO:PERSONA].Il rigetto della domanda di declaratoria d’inadempimento [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla commessa Monserrato. In particolare il lodo precisava che la prosecuzione del rapporto consortile tra le parti in causa, pur dopo la proposizione della domanda di concordato, era pacifica, e mai contestata, considerando che [OSCURATO:PERSONA] nonaveva azionato la facoltà statutaria di escludere il socio, sottoposto a procedure concorsuali, né dato immediatamente corso alla revoca dell'assegnazione, e [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, non aveva mai manifestato la volontà di sciogliere tale rapporto. La prosecuzione non poteva,però, che considerarsi piena, non essendo meritevole di adesione la visione "atomistica" delle commesse, prospettata da [OSCURATO:PERSONA], intese come rapporti autonomi distinti dal complessivorapporto consortile. La pattuizione, inoltre, di cui all'art. 5 dei regolamenti di assegnazione delle commesse (espressamente previsti all'art.38 dello Statuto e richiamati e confermati da [OSCURATO:PERSONA] in sede di accettazione dell'assegnazione), prevedeva che: «è sempre salvo il diritto del [OSCURATO:PERSONA] di compensare gli eventuali crediti delle Cooperative con il proprio credito evidenziatosi nel complesso rapporto intrattenuto con le Cooperative». La continuità del rapporto consortile era conciliabile con lo svolgimento della procedura concorsuale, non potendo , pertanto , l'imprenditore dolersi in quella sede delle conseguenze dei rapporti giuridici coltivati in seno alla procedura concorsuale; era, al contrario, suo interesse ed onere verificare, prima del deposito del Piano, la compatibilità in concreto del mantenimento degli impegni consortili con la Proposta formulata ai creditori. Né si poteva individuare un limite alla compensazione neanche nel c.d. principio di cristallizzazione del debito e/o dalla obbligatorietà del Piano per i creditori. Infatti, nella procedura di concordato, a differenza che nel fallimento, non esisteva una fase di verifica dei crediti e di formazione dello stato passivo con effetti vincolanti. Non si trattava, pert anto , di compensare illegittimamente debiti ante concordato con crediti post concordato, ma di dare corretta applicazione al rapporto consortile che prevedeva la compensazione impropria. Alla luce di quanto evidenziato, il Collegio riteneva come legittima la compensazione impropria, dei reciproci debiti e crediti ai fini della determinazione del diritto, di credito e/o debito, di [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, non reputava di propria competenza la quantificazione dei crediti/debiti, nascenti dalle commesse VALLONI, BULGAS e MONSERRATO, essendo state correttamente devolute le relative questioni agli organi a ciò competenti (periti arbitratori, ai sensi dell'art. 5 dei regolamenti di assegnazione dei lavori). Reputava, inoltre, accertato e documentato l'obblig o di manl eva di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento agli esiti della sentenza del Tribunale di Agrigento n.1095/2015, avendo la stessa accettato il relativo addebito con comunicazione del 7.2.2011 (doc.19 [OSCURATO:PERSONA]); manleva confermata anche in seguito con comunicazione del 28.9.2015, nella quale [OSCURATO:PERSONA] non solo aveva riconosciuto di essere «cointeressata alla vicenda», ma aveva espressamente accettato l'addebito dell'importo portato dalla sentenza, limitandosi a precisare che detto credito era sorto prima della domanda di concordato, ed era da onorare secondo la percentuale offerta ai creditori chirografari, qualificazione che non risultava vincolante, e corretta nel caso di specie. Riteneva, infine, possibile la compensazione c.d. impropria fra i crediti [OSCURATO:PERSONA] afferenti alle commesse assegnate in seno al rapporto consortile e l'importo portato dalla citata sentenza del Tribunale di Agrigento in quanto considerava preminente e prevalente il vincolo consortile non risolto in occasione della procedura concorsuale, né in corso diessa. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la decisione arbitrale, per la parte che rileva in relazione alla sentenza e ai motivi di ricorso, come segue:In primo luogo viene dedotta la nullità del lodoper aver pronunciato fuori dei limiti della convenzione di arbitrato o comunque in un caso in cui il merito non poteva essere deciso perché i diritti in contesa erano indisponibili essendo dedotta la violazione della par condicio creditorum; per essere fuori della convenzione arbitrale in quanto avente ad oggetto non l’esecuzione del rapporto sociale ma di quello mutualistico. In più ITERlamentava di era stata chiamata in causa davanti al Tribunale di Agrigento con conseguente scelta da parte di [OSCURATO:PERSONA] della giurisdizione; il collegio arbitrale non poteva decidere nel merito perché il liquidatore giudiziale chiamato in causa aveva espressamente dichiarato di non aderire. Occorreva disporre l’improcedibilità ex art. 816 quater c.p.c. Nel merito viene dedotto che i crediti azionati in compensazione da [OSCURATO:PERSONA] sono di molti anni antecedenti la domanda di ammissione al concordato: si tratta di crediti concorsuali perché anteriori alla messa in concordatoe, pertanto, assoggettati al piano concorsuale. I crediti vincolati dal concordato sono tutti quelli che hanno titolo o causa anteriori alla pubblicazione della domanda di concordato. Non cambia il fatto che la sentenza del tribunale sia successivadato che i danni erano di molto precedenti. Al contrario i crediti azionati da [OSCURATO:PERSONA] derivano da lavori eseguiti dopo l’ammissione al concordato. Non potevano essere applicati i principi della compensazione impropria in ambito bancario (anticipazioni bancarie in conto corrente con mandato all’incasso e patto di compensazione), dal momento che le passività eventualmente derivanti dalla causa di Agrigento erano state inserite in chirografo e questo era vincolante; non poteva essere violato il principio della par condicio: violate norme inderogabili e principi di ordine pubblico. Non era stata esaminata l’eccezione relativa all’applicabilità dell’art.1227 c.c. in relazione all’obbligo risarcitorio relativo alla causa di Agrigento e quella relativa all’insussistenza della solidarietà passiva dovendosi ritenere obbligata [OSCURATO:PERSONA] solo per sua quota parte rispetto all’ammontare complessivo del danno La mancata conclusione della causa ad Agrigentoalla data della decisione arbitrale pe r pende nza impugnazione costituiva ulteriore ostacolo alla compensazione. Anche un’eventuale transazione sarebbe stata inopponibile perché [OSCURATO:PERSONA] non vi aveva partecipato. [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione incidentale affermando che nel lodo erano violate regole di diritto per non aver ritenuto che alla luce del contenuto della clausola compromissor ia non potessero essere applicate le penali per l’inadempimento Monserrato demandando la decisione ai periti arbitri. L a Corte d’appello in sede rescissori a avrebbe dovuto procedere a questo accertamento. Anche per la commessa Valloni doveva essere accertato il pagamento delle fatture. [OSCURATO:PERSONA] parziale riforma del lodo arbitrale ha in primo luogo rigettato l’ eccezione di carenza della potestas iudicandi degli arbitri. Oltre algiudicato del Tribunale di Ravenna, la Corte evidenzia che alla luce della pronuncia della corte di cassazione n. 25504 del 2017 , le ragioni di debito credito scaturiscono dal rapporto associativo di cui gli appalti sono solo atti e forme di esecuzione. L’obbligo di provvedere all’esecuzione dei lavori assunti dal consorzio verso i terzi rientrano in questo ambito e conseguentemente nell’ambito della clausola compromissoria. I diritti nascenti dal rapporto consortile e dall’esecuzione dei contratti di appalto assegnati nell’ambito del rapporto consortile sono disponibili. L’inderogabilità delle norme (art. 56 legge fall.) che regolano la compensazione non trasforma i diritti in indisponibili (Cass. 9344 del 2018 e 3975 del 2004 in motivazione) Non sussiste la dedotta improcedibilità per mancata partecipazione commissario liquidatore (Cass. 17606 del 2015). Infine va disattesa la censura di non impugnabilità del lodo ex art. 36 d.lgs n. 5 del 2003: poiché la clausola compromissoria è contenuta in atto stipulato ante riforma 2006 possono essere sindacati gli errores in iudicando ex 829c.p.c. previgente . Nel merito è stato affermata, in accoglimento dell’impugnazione principale la nullità parziale del lodo sulla base delle seguenti affermazioni: accertamento positivo dell’obbligo di manleva di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento agli esiti della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 1095/2015 ma illegittimità della compensazione, effettuata in sede arbitrale tra questo debito e i crediti della procedura concordataria, in quanto il debito [OSCURATO:PERSONA] oggetto della manleva è anteriore all’apertura della procedura concordataria e i debiti [OSCURATO:PERSONA], (Bulgas, Valloni, Monserrato) sono successivi, con conseguente inapplicabilità nella specie dei principi della compensabilità impropria propri di taluni contratti bancari. In parziale accoglimento dell’impugnazione incidentale di [OSCURATO:PERSONA] è stata, infine, dichiarata la nullità parziale del lodo quanto: -al la ritenuta incompetenza a decidere sulla domanda [OSCURATO:PERSONA] relativaalla commessa Valloni, mentre la decisione arbitrale doveva ritenersi corretta in relazione alla commessa Bulgas. Infine all’esito del giudizio rescissorio la Corte territoriale ha affermato: Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso contenente anche ricorso incidentale con cinque motivi.Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente principale [OSCURATO:PERSONA] deduce : 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla decisione della Corte di Appello di ritenere ammissibile l’impugnazione avversaria per violazione della dichiarata anteriorità della clausola compromissoria rispetto alla riforma del 2006, in assenza di specifiche allegazioni e produzioni delle parti sul punto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). 2.Nullità per violazione e falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost. stante il sostanziale difetto di motivazione o la mera apparenza in ordine all’anteriorità della clausola compromissoria rispetto alla novella del 2006 (art.360, comma 1, n.4 c.p.c.). 3.Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 5/2003 e art. 829, comma 2, c.p.c. in relazione alla decisione della Corte di ritenere ammissibile l’impugnazione avversaria per violazione di regole di diritto (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Il ricorrente deduceva che i primi tre motivi erano fondati sulla pretesa incompromettibilità denunziata da [OSCURATO:PERSONA] in sede di appello. La censura veniva accolta parzialmente dalla Corte, ma nella motivazione si precisava che lo Statuto del [OSCURATO:PERSONA] era di epoca antecedente alla novella introdotta con il d.lgs. n. 40/ 2006 per cui doveva applicarsi l’art . 829 c.p.c. ante riforma. La circostanza addotta in motivazione non era mai stata evocata dalle parti né tantomeno oggetto di discussione nel giudizio. Il dato dell’anteriorità è stato ricavato dalla Corte dal frontespizio dello Statuto che, però, all’epoca prevedeva il ricorso al Collegio dei Probiviri per eventuali controversie interne. La clausola compromissoria sarebbe stata introdotta in un momento successivo non riscontrabile oggettivamente, per cui la Corte avrebbe dovuto negare la sussistenza dei presupposti per dichiarare ammissibile la censura di [OSCURATO:PERSONA]. In assenza di prove sulla anteriorità della presenza della clausola compromissoria sarebbe applicabile l’art. 36 d.lgs. n. 5/2003 e, quindi , sarebbero non compromettibili soltanto le questioni inerenti la validità delle delibere assembleari. La circostanza rende quindi la sentenza censurabile sotto i tre diversi profili enunciati sub 1, 2 e 3.3.1 Tutti e tre i motivi attengono alla decisione della Corte di Appello di ritenere ammissibile l’impugnazione del lodo per errores in iudicando attinenti al merito , poich é la clausola compromissoria sarebbe stata introdotta antecedentemente alla riforma dell’arbitrato introdotta nel 2006.L’elemento decisivo in tal senso è il documento relativo allo Statuto e la sua datazione nel frontespizioche e precede l’art.1.La parte ricorrente si duole che tale riscontro sia stato fatto dalla Corte senza nessun rilievo formulato dalle parti sul punto. Le doglianze non colgono nel segno.Il giudice del merito deve valutare tuttele prove acquisite nel processo, quale che sia la parte che le ha prodotte ed anche in assenza di specifica deduzione, in applicazione del principio di acquisizione processuale, in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzata ai fini della decisione, indipendentemente dalla sua provenienza (nel caso di specie lo Statuto era stato tra l’altro esibito dal ricorrente) ( Cass., n. 14284/2018; Cass., n. 23490/2020) . [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto lo statuto con la clausola arbitraledavanti la Corte d’Appello e questo reca nel frontespizio la data anteriore all’entrata in vigore della riforma societaria del 2006 . La censura contenuta nel primo motiva è di conseguenza inammissibile perché postula una sostituzione nell’accertamento di fatto svolto dalla Corte d’Appello sulla base delle prove documentali acquisite relativamente alla datazione dello statuto contenente la predetta clausola. La Corte territoriale si è fondata sullo statuto dalla ricorrente prodotto e sul suo contenuto compreso il frontespizio. La censura mira ad introdurre inammissibilmente un tema d’indagine del tutto nuovo inesplorato ed anche frontalmente contrastante con le difese della stessa parte in Corte d’Appello. L’inammissibilità del primo motivo assorbe l’esame del secondo e del terzo. 4. Nel quarto motivo si lamenta l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti: il contesto consortile e il patto di compensazione di cui all’art. 5 del regolamento di assegnazione, esecuzione e certificazione dei lavori (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.). La Corte avrebbe dedotto l’inammissibilità della compensazione dall’art. 56 l.fall. secondo il quale ai fini della compensazione i crediti debb o no essere sorti in data anteriore all’apertura della procedura concorsuale. Ma nel ritenere applicabile questo principio avrebbe omesso di valutare il contesto consortile e la specifica disciplina pattizia. In tale contesto prevale l’art. 5 del Regolamento che prevede espressamente il diritto del ricorrente di compensare gli eventuali crediti delle Cooperative consorziate con il credito con causa del vincolo consortile. L’esistenza del patto di compensazione derogherebbe al principio della «cristallizzazione dei crediti» definito dall’art. 56 l.fall. anche perché la prosecuzione dei lavori è avvenuta senza che si sciogliesse il vincolo consortile e, quindi , con la vigenza dell’art. 5 del regolamento. 4.1 Nella censura si ritiene che l’art. 56 l.fall. non sia applicabile nell’ipotesi di continuità aziendale successiva all’ammissione della procedura. La Corte di Cassazione, al riguardo,ha più volte chiarito che la compensazione in sede concorsualeè ammessa anche quando il controcredito del debitore del fallito divenga liquido ed esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico della obbligazione sia anteriore alla relativa dichiarazione, mentre è irrilevante che la sentenza di accertamento del controcredito intervenga successivamente alla stessa dichiarazione di fallimento (ex multis Cass., 42008/2021).Cosicché la compensazione è possibile soltanto se il fatto genetico del credito opposto in compensazione sia anteriore alla procedura concorsuale (Cass., n. 38888/2021). La citata giurisprudenza sulla anticipazione bancaria non tiene conto che le decisioni evocate sono strettamente correlate alla natura del contratto bancario nel quale si attua la compensazione come meccanismo imprescindibile per la realizzazione della funzione del contratto stesso, e, pertanto non può essere tenuta in considerazione nella fattispecie ben diversa dello Statuto consortile. Nella specie trova invece applicazione il principio generalmente applicabile al concordato preventivo così massimato: “nel concordato preventivo la compensazione determina, ai sensi degli artt. 56 e 169 della l.fall., una deroga alla regola del concorso ed è ammessa pure quando i presupposti di liquidità ed esigibilità, ex art. 1243 c.c., maturino dopo la data di presentazione della domanda di ammissione al concordato stesso purché il fatto genetico delle rispettive obbligazioni sia sempre anteriore alla domanda”. (Cass.24046 del 2015). 5. nel quinto motivo viene dedotta la n ullità della decisio ne impugnata per violazione o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art.111, comma 6, Cost., stante il vizio motivazionale in ordine alla collocazione temporale delle contrapposte ragioni di credito rispetto all’apertura della procedura concordataria di [OSCURATO:PERSONA] (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.). 6.Nel sesto motivo viene dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 56 l.fall., laddove la Corte di Appello ha ritenuto inammissibile la compensazione di contrapposte ragioni di credito anteriori rispetto all’ammissione di [OSCURATO:PERSONA] alla procedura di concordato preventivo (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Imotivi quinto e sesto sono trattati unitariamente dal ricorrente. La Corte avrebbe individuato la radice causale del controcredito della [OSCURATO:PERSONA] nell’assegnazione dei lavori e non nella sentenza di condanna del Tribunale di Agrigento. Medesima considerazione per le obbligazioni derivanti dalle commesse Bulgas, Valloni e Monserrato così da collocarli in epoca anteriore all’apertura dell a procedura. Le commesse sono proseguite in continuità con l’assegnazione iniziale e sempre in attuazione del rapporto consortile. La decisione sul punto sarebbe illegittima perché da un lato viene ritenutoche il fatto genetico delle commesse sia l’atto di assegnazione e dall’altrosi posiziona il dato temporale nel momento successivo all’apertura della procedura rilevando la non compensabilità.6.1Il quinto e il sesto motivo possono essere trattati unitariamente perché connessi.Le censure sono infondate . La Corte ha accertato che i crediti vantati da [OSCURATO:PERSONA] per le commesse di cui si tratta sono successivi alla apertura della procedura e la stessa difesa di controparte non ha mai contestato la circostanza: sostenendo, invero, che ciononostante fossero compensabili. La censura gioca sull’evidente equivoco tra l’assegnazione delle commesse e il momento in cui nasce il rapporto da cui si genera il credito. La mera assegnazione della commessa a tali fini non è sufficiente a fissare l’anteriorità del credito, da ritenersi sorto soloquando effettivamente si sarebbe concretizzatol’obbligo di espletare le attività richieste ad entrambe le parti. La continuità aziendale è stata decis a all’interno della procedura al fine di implementare l’attivo da destinare ai creditori e non percreare una situazione privilegiata per uno soltanto di quest’ultimi. 7. Nel settimo motivo viene dedotta la nullità per violazione o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost., stante il sostanziale difetto di motivazione o la mera apparenza della motivazione in ordine alla collocazione temporale delle contrapposte ragioni di credito rispetto all’apertura della procedura concordataria (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.). 8.Nell’ottavo motivo viene dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 56 l .fall., laddove la Corte ha ritenuto inammissibile la compensazione di contrapposte ragioni di credito ricadenti nella medesima sfera temporale rispetto alla barriera costituita dall’ammissione di [OSCURATO:PERSONA] alla procedura di concordato preventivo (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). La Corte avrebbe individuato nell’atto di assegnazione dei lavori il fatto genetico del controcredito di [OSCURATO:PERSONA],ma ha ritenuto che le ragioni di rivalsa di [OSCURATO:PERSONA] fossero derivatedal successivo atto di transazione intercorso tra lo stesso e Asp in un momento successivo all’apertura della procedura. 8.1 Le censura del settimo e ottavo motivo si muovono in contraddizione con le precedenti. Edinfatti, con i motivi precedenti si censura l’inquadramento cronologico delle pretese nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] sostenendo che siano allocabili prima della procedura concorsuale. Ora all’inverso si sostiene che la fonte del credito di CONSCOOPsia l’atto transattivo intervenuto nel 2017 tra lo stesso e ASP e quindi sia successiva all’apertura della procedura. Diversamente la Corte di Appello ha accertato che tali crediti di [OSCURATO:PERSONA] sono anteriori sulla base del principio secondo il q uale l’anteriorità si individua con riferimento del fatto causativo dell’obbligo (espletamento della commessa Agrigento avvenuta prima della procedura) e non in quello diverso del suo accertamento e tale è l’atto transattivo, con conseguente disallineamento temporale rilevante delle poste che s’intende porre in compensazione. Le censure sono, pertanto, infondate, per le medesime ragioni poste a sostegno del quinto e sesto motivo. Con cinquemotivi di ricorso incidental e l’[OSCURATO:PERSONA] denuncia : 9.Con il primo motivo i n relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. violazione o falsa applicazione dell’art.34 d.lgs. n. 5/2003 e degli artt. 806 e 819 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art.44 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., in subordine violazione o falsa applicazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e 111 Cost., per essere la motivazione della sentenza impugnata perplessa ed obiettivamente incomprensibile; tutte le censure relative al punto della sentenza in cui la Corte ha rigettato il motivo di gravame basato sulla carenza di potestas iudicandi del collegio arbitrale per effetto di indisponibilità delle questioni pregiudiziali conosciute dagli arbitri. Il lodo arbitrale avrebbe ritenuto di poter delibare sull’obbligo di manleva di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rispetto agli obblighi definiti nella sentenza del Tribunale di Agrigento, nonostante che si trattasse di diritti indisponibili dalle parti e, quindi, sottratti alla potestas iudicandi del Collegio arbitrale. La censura era stata riproposta in sede di impugnativa dinanzi alla Corte di Appello, ma era stata rigettata sulla base della considerazione che la domanda arbitrale avevaad oggetto diritti di credito nascenti dal rapporto consortile e dall’esecuzione dei contratti di appalto, quindi, nondiritti indisponibili. La Corte avrebbe trascurato che l’affermazione è in contrasto con il principio della par condicio creditorum perché le parti non possono alterare i gradi di privilegio o rendere prededucibili crediti concorsuali. Avrebbe fondato il suo convincimento anche in relazione alla sentenza del Tribunale di Ravenna che avrebbe statuito soltanto sulla competenza determinando un giudicato interno e processuale anche nelle sue ulteriori statuizioni. 9.1 La censura è i nfondata ed il nucleo argomentativo che sostiene l’infondatezza è stato già affrontato nell’esame dei primi tre motivi del ricorso principale.Questa Corte ha costantemente ribadito che in tema di arbitrato, l'indisponibilità del diritto costituisce il limite al ricorso alla clausola compromissoria e non va confusa con l'inderogabilità della normativa applicabile al rapporto giuridico, la quale non impedisce la compromissione in arbitrato, con il quale si potrà accertare la violazione della norma imperativa senza determinare con il lodo effetti vietati dalla legge (Cass., n.9344/2018; Cass., n. 3975/2004;Cass., n. 25054/2017 ordinanza resa in altra controversia sempre sulla clausola dello Statuto di [OSCURATO:PERSONA]). Tale rilievo assorbe quello non decisivo relativo agli effetti del giudicato del Tribunale di Ravenna. 10. Il secondo motivo proposto in via subordinata e condizionata all’accoglimento dei motivi del ricorso principale n.1, n.2 e 3 è inammissibile essendo stati rigettati i motivi indicati. 11.Con il terzo motivo i n relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. violazione o falsa applicazione degli artt. 324, 342,102, 816 quater c.p.c. per avere, il giudice di merito, ritenuto procedibile l’arbitrato malgrado gli arbitri avessero accertatoil litisconsorzio necessario con un soggetto (il liquidatore giudiziale di [OSCURATO:PERSONA]) non vincolato con la clausola arbitrale e che non aveva aderito al procedimento arbitrale. La censura al lodo arbitrale è stata rigettata dalla Corte che ha evidenziato che la scelta del liquidatore di non partecipare al procedimento non aveva rilevanza per la regolare prosecuzione dell’arbitrato. Per cui, nonostante la presenza del litisconsorzio necessario, il contraddittorio era stato instaurato correttamente. La Corte si sarebbe espressa su un aspetto non oggetto di censura. E dall’affermazione sarebbe dovuta derivare la dichiarazione di improcedibilità dell’arbitrato. 11.1La censura è fondata sull’affermazione che il liquidatore della società fosse litisconsorte necessario sul l a falsariga di quanto affermato nel giudizio arbitrale. La Corte, però, ha diversamente opinato sulla questione evocando il principio secondo il quale il liquidatore ha legittimazione processuale nelle sole controversie relative a questioni liquidatorie e distributive, e non anche in quelle di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorché influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, atteso che, in queste ultime può, ove esperite nei confronti del debitore cedente, spiegare intervento senza essere litisconsorte necessario (Cass., n. 17606/2015; Cass., n. 24683/2017; Cass., n. 33422/2019). La Corte ha anche fornito argomentazione a contrario per cui una volta disposto il contraddittorio del “presunto” litisconsorte necessario, la sua scelta di non partecipare non impedisce la prosecuzione del giudizio. Deve rilevarsi che in sede arbitrale il contraddittorio è stato ritenuto integrato dall’evocazione in giudizio del liquidatore ed inoltre che le questioni attinenti all’integrità del contraddittorio sono rilevabili d’ufficio. Non rileva, pertanto, la dedotta assenza di impugnativa sul punto specifico, evocata dalla censura. Peraltro, va ricordato che l’appello pur se motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi della statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame ( Cass., n.19214/2016; Cass., n.12202/2017; Cass., n. 24783/2018; Cass., n. 10760/2019). 12. Con il quarto motivo , i n relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. violazione o falsa applicazione degli artt. 1304 c.c., 115 e 116 c.p.c. per avere, il giudice di merito, ritenuto esistente un obbligo di manleva di [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA] discendente dalla transazione firmata da quest’ultimo con l’ASP di Agrigento; viola zione o falsa applicazione degli artt.132, n.4, c.p.c. e 111 Cost., per essere la motivazione della sentenza del tutto assente, apparente e, comunque, incomprensibile sul punto sopra dedotto. Il credito derivante dalla sentenza del Tribunale di Agrigento non poteva definirsi certo poiché era in corso il giudizio di appello. La Corte avrebbe, però, ribadito che l’obbligo di manleva era generato dalla transazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e ASP r ecepita da [OSCURATO:PERSONA] con due lettere di conferma, che, però non avrebbero la valenza di accettazione della transazione e, comunque, dell’accollo dell’intero debito, ma solo della quota parte imputabile ad [OSCURATO:PERSONA]. 13. Con il quinto motivo i n relazione all’art. 36 0, comma 1, n. 3, c.p.c. violazione o falsa applicazione dell’art. 1298 c.c. per avere, il Giudice di merito, ritenuto che l’obbligo di manleva di [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA], sussistesse per l’intero ammontare e non per la quota parte imputabile a [OSCURATO:PERSONA] all’interno dell’obbligazione solidale con altri soggetti; violazione o falsa applicazione degli artt.132, n.4, c.p.c. e 111 Cost., per essere la motivazione della sentenza impugnata del tutto assente ovvero apparente e, comunque, incomprensibile sul punto sopra dedotto. La dedotta insussistenza dell’obbligo di manleva rispetto all’avvenuta transazione farebbe conseguire che l’eventuale obbligo risarcitorio andava accertato in relazione alla sola quota di [OSCURATO:PERSONA] rispetto agli altri coobbligati. 13.1 Il quarto e il quinto motivo sono connessi e possono essere valutati unitariamente. Le censure sono inammissibili, perch é tendonoad una rivalutazione dei fatti accertati nel giudizio di merito eda censurare la motivazione oltre i limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c..la violazione dell’art. 1304 c.c. si fonda , secondo il ricorrente incidentale,su un presunto vincolo di solidarietà passiva tra le parti. La Corte ha accertato che tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esisteva il vincolo di solidarietà, ma ha anche precisato che l’assunzione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] era del tutto generico e omnicomprensivo e sarebbe di fatto andato a coprire in modo pieno e incondizionato tutti gli oneri e le responsabilità derivanti dal contenzioso senza escludere che [OSCURATO:PERSONA] possa intraprendere un separato ed autonomo giudizio di rivalsa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] fondato sul legame di solidarietà esistente (p.50). L’accertamento, relativo all’interpretazione della transazione è, di conseguenza, incensurabile, essendo peraltro fondato su motivazione tutt’altro che carente. Il tentativo di sostenere che l’obbligo di manleva fosse inesistente poichésarebbe sorto in un momento antecedente alla transazione è stato attentamente vagliato dalla Corte che ha ritenuto sulla base delle prove documentali che [OSCURATO:PERSONA] avesse condiviso la necessità di instaurare il giudizio con ASP e sin da quel momento ha dichiarato che: “la scrivente cooperativa si accollerà l’alea dell’instaurando giudizio» con una incontestabile assunzione di responsabilità per gli esiti del contenzioso tra i quali,comunque, la transazione rientrava nei possibili esiti di risoluzione”(p.46). Anche sotto questo profilo la censura si profila inammissibile. La reciproca soccombenza legittima la compensazione delle spese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e d il ricorso incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai