CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09185/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2024 della Corte d'appello di Bari [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia in composizione monocratica del 11/11/2022, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all'art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e - disapplicata la contestata recidiva e concesse le circostanze attenuanti generiche - lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone, tramite il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione, deducendo vizi ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per illogicità della motivazione, quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fortemente generico e meramente assertivo. La sentenza impugnata rileva l'impossibilità di riconoscere l'invocata attenuante; a fronte delle argomentazioni contenute in sentenza, scevre da vizi logici e giuridici ed espresse in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa ricorrente si limita sostanzialmente a insistere - con deduzioni aspecifiche e apodittiche - sulla necessità, da parte della Corte territoriale, di procedere al riconoscimento della suddetta circostanza. Deve osservarsi, peraltro, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumano essere stati indebitamente pretermessi, nell'apprezzamento compiuto dal giudice impugnato. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 febbraio