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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13214/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 7 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Udine, emessa in data 10 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 81 e 640 cod. pen.

Ritenuto che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata realizzazione da parte dell'imputato di artifici e raggiri idonei a trarre in inganno la persona offesa ed alla conseguente natura civilistica della vicenda, non è consentita in quanto ha ad oggetto un vizio di motivazione non dedotto in sede di appello.

Dalla lettura dell'atto di gravame emerge, icto oculi, che i motivi di appello riguardavano esclusivamente l'incerta individuazione del Braidic come autore delle condotte truffaldine ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Deve essere, in proposito, ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 163151; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, Dattola, non massimata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 21 f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 7 febbraio 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Udine, emessa in data 10 gennaio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 81 e 640 cod. pen. Ritenuto che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata realizzazione da parte dell'imputato di artifici e raggiri idonei a trarre in inganno la persona offesa ed alla conseguente natura civilistica della vicenda, non è consentita in quanto ha ad oggetto un vizio di motivazione non dedotto in sede di appello. Dalla lettura dell'atto di gravame emerge, icto oculi, che i motivi di appello riguardavano esclusivamente l'incerta individuazione del Braidic come autore delle condotte truffaldine ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Deve essere, in proposito, ribadito che non sono proponibili in cassazione motivi con i quali vengono sollevate per la prima volta questioni che, per non essere state dedotte nei motivi di appello, non potevano essere rilevate dai giudici di secondo grado, per non essere riconducibili nei limiti degli effetti devolutivi prodotti dall'impugnazione (vedi Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 163151; Sez. 4, n. 17891 del 30/03/2022, Dattola, non massimata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 f
Sentenza Cassazione n. 13214/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris