CassazionedecretoSezione LDecisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 18490/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16884/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di PREVIDENZA, ASSICURAZIONI e RIASSICURAZIONIS. P . A . , in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliat a in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 431/2018depositata il 23/11/2018 R.G.N. 520/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1.Previo ricorso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] otteneva il decreto n. 90/2017 con il quale veniva ingiunto a [OSCURATO:SOCIETA] il pagamento della somma di euro 20.137,46, oltre accessori, a titolo di “Rappel” ossia di premi di produzione maturati nel corso del cessato rapporto di garanzia. 2.Proposta opposizione, l’adito Tribunale confermava il provvedimento monitorio, compensando le spese di giudizio. Rilevava il giudicante che l’opposizione si fondava su una domanda riconvenzionale basata su storni provvigionali dovuti al Recchioni a [OSCURATO:SOCIETA], soggetto estraneo al giudizio; che il mancato buon fine dei contratti con i clienti (che avevano dato disdetta ante tempus) era addebitabile al comportamento inerte e rinunciatario di [OSCURATO:SOCIETA]; che era ravvisabile l’unicità del mandato di agente assicurativo derivante dal permanente controllo esercitato da [OSCURATO:SOCIETA] su [OSCURATO:SOCIETA]. 3.La Corte di appello di Ancona, con se ntenza n. 431/2008, in accoglimento del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa e in riforma della pronuncia di primo grado, condannava [OSCURATO:PERSONA] a restituire la somma di euro 23.399,60, oltre accessori e spese del grado. 4.I giudici di seconde cur e rilevavano che: a) quella formulata nel ricorso in opposizione dalla società non era qualificabile come domanda riconvenzionale; b) non era stata eccepita l’esistenza di un controcredito avendo l’allegazione dell’inadempimento contrattuale del Recchioni con la [OSCURATO:SOCIETA] unicamente la specifica ed unica finalità di fare valere un ostacolo contrattuale alla maturazione del diritto ai “Rappel”; c) ai sensi dell’art. 2 co. VII dell’[OSCURATO:PERSONA] del 2003 e dei contratti individuali stipulati con le varie società l’incarico conferito all’agente doveva considerarsi unico; d) non sussisteva il credito azionato in sede monitoria non essendosi avverato l’evento dedotto in condizione sospensiva (definizione degli “Storni provvigionali” pacificamente richiesti dalla preponente consorella). 5.Avverso la decisione di seconde cure proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi cui resisteva con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] Italiana di Previdenza, [OSCURATO:SOCIETA], incorporante la [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.I motivi possono essere così sintetizzati. 2.Con il primo motivo il ricorrente eccepisce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, nonché la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 cpc, dell’art. 2 co. VII dell’ANA 2003: in particolare, sulla insussistenza del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Egli sostiene che la Corte distrettuale aveva malamente interpretato la clausola contrattuale ritenendo che, facendo parte le due società del medesimo gruppo, fossero in realtà da considerare come la medesima società; che erroneamente l’inadempimento nei confronti dell’[OSCURATO:SOCIETA] era stato considerato rilevante in ordine al vantato diritto ai “Rappel” con [OSCURATO:SOCIETA] e che l’unitarietà del mandato non era stata dimostrata dalla originaria opponente. 3.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 cpc, degli artt. 115 e 116 cpc, per insussistenza dell’inadempimento, peraltro contestato e in pendenza di controversia (pendente dinanzi al Tribunale di Fermo) nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] alla luce della circolare n. 180 del 2015 nella parte relativa alle [OSCURATO:PERSONA], nonché dell’art. 9 co.2 lett. F) ANA, per avere erroneamente reputato la Corte distrettuale che le asserite inadempienze nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA], oggetto di verifica giudiziaria ed imputabili a detta società, potessero essere considerate eccezioni idonee ad impedire il formarsi, in favore dell’agente, del diritto alla percezione dei “Rappel”. 4.Con il terzo motivo, formulato in via subordinata, si censura la violazione e falsa applicazione exart. 360 n. 3 cpc, dell’art. 295 cpc, per la mancata sospensione necessaria della presente controversia, in attesa della definizione di quella pendente innanzi al Tribunale di Fermo concernente l’asserito inadempimento del Recchioni nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] in ordine ai mancati rimborsi di “storni provvigionali”.5.Il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente per connessione logico-giuridica, presentano profili di infondatezza e di inammissibilità. 6.L’art. 2 co. VII dell’[OSCURATO:PERSONA], invocato dal ricorrente, testualmente prevede: Gli incarichi conferiti al medesimo agente da imprese facenti parte di uno stesso gruppo finanziario, possono essere dalle stesse considerati come unico incarico a tutti gli effetti delle presenti norme. Ciascuna delle Imprese del gruppo, in ogni caso, si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio di mantenere o risolvere il proprio rapporto agenziale, indipendentemente dall’eventuale risoluzione di quello in essere con una delle altre imprese preponenti . 7.Come già evidenziato da questa Corte proprio con riferimento all'interpretazione delle clausole dell'accordo nazionale agenti 2003, il criterio ermeneutico della ricerca della comune volontà delle parti deve considerarsi violato allorquando ad un termine giuridico adoperato dai contraenti, si attribuisca un significato diverso da quello accolto dal legislatore e convalidato dall'usus fori(Cass. 11142/2010). 8.Orbene, le censure di cui ai motivi sono infondate perché il dato letterale della norma dell’accordo nazionale è chiaro: qualora vi siano più incarichi conferiti all’agente da imprese facenti parte di uno stesso Gruppo, essi possono essere considerati come un unico incarico a tutti gli effetti delle disposizioni di cui all’accordo. 9.Come corollario ne consegue che tutti i diritti e gli obblighi scaturenti dai diversi contratti possono essere considerati interferenti tra loro di talchè un ritenuto inadempimento rispetto ad una prestazione può rilevare, per convenzione contrattuale, ai fini del riconoscimento di altra controprestazione, quale fatto impeditivo. 10. La Corte distrettuale ha dato, quindi, una corretta interpretazione dell’articolo citato evidenziando, anche, che a tale disposto si erano conformati tutti i contratti diagenzia stipulati dalle società con il Recchioni. 11. Né, d’altra parte, è stata denunciata una specifica violazione dei criteri esegetici (letterale o logico-sistematico) della disposizione di cui si controverte. 12. Sono, invece, inammissibili tutte le doglianze riguardanti la ritenuta appartenenza di [OSCURATO:SOCIETA] e di [OSCURATO:SOCIETA] al medesimo Gruppo finanziario ([OSCURATO:PERSONA]), perché,al di là delle denunziate violazioni di legge, esse si limitano, in sostanza, in una richiesta di riesame del merito della causa, attraverso una nuova valutazione delle risultanze processuali, in quanto sono appunto finalizzate ad ottenere una revisione degli accertamenti di fatto compiuti dalla Corte territoriale (Cass.n. 6519/2019). 13. Dall’accertamento compiuto dalla Corte di appello, fondato anche sulla disamina delle appendici documentali ai contratti intercorsi tra le parti, è stata ritenuta appunto la unitarietà dell’incarico agenziale tra quelli conferiti dalle società appartenenti al medesimo gruppo. 14. E’ opportuno ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014; Cass. n. 20867/2020): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame. 15. Va sottolineato, al riguardo, che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017). 16. Nella fattispecie, la Corte distrettuale, come detto, una volta accertata la unitarietà dell’incarico, ha considerato collegato il diritto alla maturazione dei “Rappel” alla definizione della pratica degli “[OSCURATO:PERSONA]” richiesti da altra società, sempre preponente, del Gruppo al Recchioni. 17. Si tratta, pertanto, di un accertamento di fatto operato dai giudici di seconde cure, concernente la valutazione delle risultanze istruttorie, non viziato da alcun errore sussumibile nella previsione dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc, nuova formulazione il cui sindacato di merito, pertanto, non è consentito in questa sede. 18. Il terzo motivo, infine, è infondato. 19. La decisione con cui il giudice di merito rit enga di non sospendere il giudizio in attesa della definizione di altro non è impugnabile in sede di legittimità. 20. Questa soluzione non si pone in contrasto con l'art. 6 CEDU in quanto contempera l'esigenza di effettività della tutela giurisdizionale con quella di efficienza della giurisdizione, garantendo, da un lato, il diritto della parte che si vede respingere la richiesta di sospensione di impugnare, comunque, sul punto, la decisione che ha definito il giudizio non sospeso e, dall'altro, la durata ragionevole del processo (Cass. n. 20344/2020). 21. In ogni caso, la censura è infondata perché la sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, come nel caso dei due giudizi di cui si discute, soccorrendo in tal caso la previsione dell'art. 336, comma 2, c.p.c. sul cd. effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione di una sentenza sugli atti e i provvedimenti (comprese le sentenze) dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (Cass. n. 12999/2019). 22. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 23. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 24. Ai sensi dell'art. 13 , comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore