CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39047/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si contesta la riqualificazione operata dalla Corte di appello sul presupposto di una reformatio in peius della decisione di primo grado che aveva qualificato l'inizialmente contestato delitto di calunnia in quello di simulazione di reato risulta manifestamente infondato visto che nessun pregiudizio risulta aver conseguito il ricorrente che, infatti, enuncia a titolo esemplificativo l'inasprimento della pena, la possibilità dell'arresto ed emissione di misura cautelare, differenze per cui non vi è interesse (aumento di pena espressamente escluso) o sono eccentriche rispetto all'intervenuta qualificazione in sede di merito dei fatti la cui ricostruzione non viene in alcun modo contestata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/