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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2026

Cassazione n. 25172/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

BUNALE di Pesaro;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione deducendo la mancanza dimotivazione in ordine alla non applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen. e in talmodo deduce un motivo inammissibile stante il principio per cui ai sensi delcomma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza dipatteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressionedella volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e lasentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena odella misura di sicurezza.

Casi qui non ricorrenti.Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2bis dell'art. 448 cod. proc. pen. ed è pertanto inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
BUNALE di Pesaro;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione deducendo la mancanza dimotivazione in ordine alla non applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen. e in talmodo deduce un motivo inammissibile stante il principio per cui ai sensi delcomma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza dipatteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressionedella volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e lasentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena odella misura di sicurezza. Casi qui non ricorrenti.Dunque, il ricorso è stato proposto per motivi diversi da quelli di cui al comma 2bis dell'art. 448 cod. proc. pen. ed è pertanto inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25172/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris