CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 giugno 2022
Cassazione n. 23253/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Sora (Fr) [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 7054/22 della Corte di appello di Roma del 20/06/2022 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale e per la declaratoria di inammissibilità nel resto.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata e in riforma della sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado dal G.i.p. del Tribunale di Cassino, la Corte di appello di Roma ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di peculato, commesso mediante appropriazione di una confezione di medicinale (Malox) come infermiere in servizio presso l'[OSCURATO:PERSONA] di Cassino, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia (un anno, due mesi e venti giorni di reclusione), ritenuta sussistente l'attenuante di cui all'art. 323-bis e con esclusione dell'esimente speciale di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, che deduce i motivi di doglianza di seguito riassuntivamente indicati. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 131-bis cod. pen. nella parte in cui la Corte di merito ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità al delitto di peculato in presenza dell'unica condotta contestata e considerata la modestissima rilevanza economica della cosa oggetto di appropriazione. Secondo il ricorrente, l'interpretazione data dalla Corte di merito al primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. e l'individuazione del limite di pena massimo di cinque anni come preclusivo dell'applicabilità dell'esimente speciale deve ritenersi erronea. Non è stata, infatti, data rilevanza alla portata della restante parte dell'articolo in cui il legislatore ha inteso estendere l'esclusione della punibilità "quando, per la modalità della condotta e l'esiguità del danno (..) l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale". La previsione dell'art. 131-bis è, infatti, strutturata su un primo comma che detta le linee generali dell'istituto e fornisce una preliminare, sommaria, delimitazione del suo spazio operativo; un secondo comma che ne circoscrive ulteriormente in negativo il perimetro, escludendo da quest'ultimo alcune ipotesi criminose e da ulteriori tre commi con funzione eminentemente esplicativa in ordine agli step di computo dei quadri edittali rilevanti e di ragionamento giuridico sulla morfologia degli elementi strutturali dell'esimente. La scelta del legislatore di modificare il primo comma con il d. Igs n. 150 del 10 ottobre 2022 ha, infatti, avuto il significato di ancorare il parametro ostativo non al massimo ma al minimo edittale di pena previsto per il reato, rappresentando quest'ultimo un'indicazione maggiormente affidabile di quanto l'entità del disvalore promanante dal fatto possa volgere verso il basso a seconda delle contingenze, tenuto altresì conto della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 25 giugno 2020 che ha dichiarato l'incostituzionalità della norma nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità ai reati per i quali non sia espressamente previsto un minimo edittale di pena detentiva. 2.2. Violazione di legge nella parte in cui la sentenza impugnata non ha concesso i benefici di legge in relazione alle risultanze del casellario giudiziario (caratterizzate dalla presenza di un solo precedente riferito ad un singolo episodio occasionale e quindi non abituale per violazione delle norme per l'edificabilità dei suoli ex art. 17 legge n. 10 del 28 gennaio 1977) ed alla formulazione di una positiva prognosi comportamentale dell'imputato di futura astensione da ulteriori condotte delittuose. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini e nei limiti di cui alla motivazione. 2. La prima doglianza formulata dal ricorrente - che non contesta la sussistenza e l'attribuzione del fatto di reato - riguarda la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., dalla Corte di merito motivata dal titolo del reato (art. 314 cod. pen.) preclusivo della sua operatività. La sentenza impugnata è stata pronunciata in data 20 giugno 2022, quando era vigente la versione dell'art. 131-bis antecedente quella attuale - introdotta dal d. Igs. n. 150 del 10 ottobre 2022 e in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto dell'art. 6 del decreto-legge n. 162 del 31 ottobre 2022 - che contemplava come limite edittale di pena massima ostativo quello di cinque anni di reclusione. All'epoca dei fatti (2017) il delitto di peculato di cui all'art. 314, comma primo, cod. pen. (applicabile alla fattispecie) era punito, come oggi, con la pena minima di quattro anni e con quella massima di dieci anni e sei mesi di reclusione. D'altronde, a voler ritenere l'attuale versione dell'art. 131-bis come norma più favorevole (almeno con riferimento al primo comma), si incontrerebbe lo stesso la preclusione del terzo comma, n. 3, che annovera espressamente quello di peculato di cui all'art. 314, comma primo, tra i delitti cui l'esimente risulta inapplicabile.L'interpretazione che il ricorrente propugna della previsione si traduce in realtà nella inammissibile applicazione di una disciplina composita, risultante dallo assemblaggio delle norme più favorevoli delle diverse versioni dell'art. 131-bis succedutesi nel tempo. Né risulta conferente il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 2020 poiché già al tempo dell'intervento della Consulta l'art. 314, comma 1, ( era punito nei termini sopra indicati, laddove la pronuncia di incostituzionalità ha riguardato il comma primo dell'art. 131-bis all'epoca vigente (2020) nella parte / in cui non consentiva l'applicazione della causa di non punibilità ai reati per i quali non era previsto un minimo edittale di pena detentiva, introducendo iussu iudicis tale presupposto poi normativizzato dalla novella del 2022. Il principio del divieto di applicazione simultanea di disposizioni appartenenti ad una previgente disciplina normativa e di quelle contenute in quella successiva è stato, del resto, da tempo affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione. Si è ad es. stabilito che in tema di prescrizione, non è consentita l'applicazione simultanea di disposizioni introdotte dalla legge n. 251 del 2005 e di quelle precedenti, secondo il criterio della maggior convenienza per l'imputato, occorrendo applicare integralmente l'una o l'altra disciplina (Sez. 5, n. 26801 del 17/04/2014, Cappetti, Rv. 260228; Sez. 5, n. 43343 del 05/10/2010, Pol e al., Rv. 248783; Sez. 1, n. 27777 del 01/07/2008 Sodano e al., Rv. 240863), per la ovvia considerazione che una diversa interpretazione implicherebbe l'inevitabile manipolazione del dato normativo, rimessa all'esclusiva attribuzione del legislatore. 3. Risulta, invece, fondato il secondo motivo di censura. Per respingere la richiesta difensiva di applicazione dei benefici di legge, la Corte territoriale ha sostenuto che "le risultanze del certificato del Casellario giudiziale sono ostative" a tal fine, per cui ha buon gioco il ricorrente ad allegare la circostanza, confermata dal certificato in atti, che la presenza di un solo precedente per reato contravvenzionale (violazione della legge edilizia) non costituisce affatto fattore ostativo ad una valutazione in senso positivo di futura astensione da ulteriori condotte delittuose, motivo cui la Corte di merito viene chiamata ad una rinnovata valutazione sul punto. 4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre il ricorso va rigettato nel resto. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione de