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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 luglio 2021

Cassazione n. 44998/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad ANDRIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Magistrato di Sorveglianza di Bari ha dichiarato inammissibile il reclamo formulato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di integrazione della liberazione anticipata, ex art. 4 D.L. n. 146/2013 convertito in L. n. 10 del 2014, perché indirizzato a mezzo PEC - ai sensi dell'art. 24 D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 137 - al Tribunale di sorveglianza di Bari, anziché all'Ufficio di sorveglianza.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, deducendo violazione di legge in ordine all'art. 24, comma 4, D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 137 (c.d. decreto Ristori) che ha consentito il deposito di atti con valore legale mediante posta elettronica certificata.

Ricostruita la disciplina del deposito degli atti con tale nuova modalità di trasmissione, il ricorrente rileva che - anche alla stregua della riserva di compa- tibilità prevista nell'indicata disposizione - l'art. 54 O.P. prevede la possibilità di proporre reclamo al Tribunale di sorveglianza competente per territorio, e non vi sono norme ulteriori che impongano che il reclamo debba essere depositato presso l'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Inoltre, l'art. 71-sexies disciplina la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza avanzata al Tribunale di sorveglianza, anche in funzione di organo di appello, indicandolo quale organo competente a pronunciarsi, in forma di decreto presidenziale.

Invece, nel caso in esame è stata emessa un'ordinanza e non un decreto, dal Magistrato di sorveglianza e non dal Presidente del Tribunale, così imponendo all'interessato di promuovere ricorso per cassazione e non l'opposizione, che è l'ordinario strumento giuridico di impugnazione del decreto ritualmente emesso.

3. Va preliminarmente escluso ogni rilievo del principio di conservazione dell'impugnazione, invocato dal ricorrente, poiché nel caso in esame non si tratta di trasmettere l'impugnazione al giudice competente, in applicazione dell'art. 568 cod. proc. pen., quanto di utilizzo di una modalità comunicativa non consentita dalla legge, alla stregua della disciplina di recentissima introduzione.

Nemmeno rileva che l'inammissibilità sia stata dichiarata dallo stesso giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, poiché ciò è espressa- mente prescritto dalla legge, che ha anche indicato che la pronuncia avvenga in forma di ordinanza: l'art. 24, comma 6-septies, D.L. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dispone infatti che «Nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità della impugnazione e dispone l'esecuzione de/provvedimento impugnato.»

4. Tale specifica causa di inammissibilità dell'impugnazione è prevista dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. e) , D.L. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nel caso - qui di interesse - in cui l'atto sia trasmesso ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4.

Ciò è per l'appunto accaduto nel caso di specie, così determinandosi la causa di inammissibilità del reclamo rilevata con l'impugnata ordinanza.

5. Trattasi di una disciplina emergenziale, che deroga alle norme ordinarie previste per il deposito del reclamo dinanzi al Tribunale di sorveglianza e trova applicazione stricto iure.

Infatti, il comma 6-quinquies del citato decreto-legge recita: «Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354.».

5. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 8 luglio 2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad ANDRIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Magistrato di Sorveglianza di Bari ha dichiarato inammissibile il reclamo formulato da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di integrazione della liberazione anticipata, ex art. 4 D.L. n. 146/2013 convertito in L. n. 10 del 2014, perché indirizzato a mezzo PEC - ai sensi dell'art. 24 D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 137 - al Tribunale di sorveglianza di Bari, anziché all'Ufficio di sorveglianza. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, deducendo violazione di legge in ordine all'art. 24, comma 4, D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 137 (c.d. decreto Ristori) che ha consentito il deposito di atti con valore legale mediante posta elettronica certificata. Ricostruita la disciplina del deposito degli atti con tale nuova modalità di trasmissione, il ricorrente rileva che - anche alla stregua della riserva di compa- tibilità prevista nell'indicata disposizione - l'art. 54 O.P. prevede la possibilità di proporre reclamo al Tribunale di sorveglianza competente per territorio, e non vi sono norme ulteriori che impongano che il reclamo debba essere depositato presso l'ufficio del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Inoltre, l'art. 71-sexies disciplina la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza avanzata al Tribunale di sorveglianza, anche in funzione di organo di appello, indicandolo quale organo competente a pronunciarsi, in forma di decreto presidenziale. Invece, nel caso in esame è stata emessa un'ordinanza e non un decreto, dal Magistrato di sorveglianza e non dal Presidente del Tribunale, così imponendo all'interessato di promuovere ricorso per cassazione e non l'opposizione, che è l'ordinario strumento giuridico di impugnazione del decreto ritualmente emesso. 3. Va preliminarmente escluso ogni rilievo del principio di conservazione dell'impugnazione, invocato dal ricorrente, poiché nel caso in esame non si tratta di trasmettere l'impugnazione al giudice competente, in applicazione dell'art. 568 cod. proc. pen., quanto di utilizzo di una modalità comunicativa non consentita dalla legge, alla stregua della disciplina di recentissima introduzione. Nemmeno rileva che l'inammissibilità sia stata dichiarata dallo stesso giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, poiché ciò è espressa- mente prescritto dalla legge, che ha anche indicato che la pronuncia avvenga in forma di ordinanza: l'art. 24, comma 6-septies, D.L. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dispone infatti che «Nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità della impugnazione e dispone l'esecuzione de/provvedimento impugnato.» 4. Tale specifica causa di inammissibilità dell'impugnazione è prevista dall'art. 24, comma 6-sexies, lett. e) , D.L. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nel caso - qui di interesse - in cui l'atto sia trasmesso ad un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4. Ciò è per l'appunto accaduto nel caso di specie, così determinandosi la causa di inammissibilità del reclamo rilevata con l'impugnata ordinanza. 5. Trattasi di una disciplina emergenziale, che deroga alle norme ordinarie previste per il deposito del reclamo dinanzi al Tribunale di sorveglianza e trova applicazione stricto iure. Infatti, il comma 6-quinquies del citato decreto-legge recita: «Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater si applicano a tutti gli atti di impugnazione, comunque denominati, e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354.». 5. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, non ravvisandosi profili di esenzione da responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 8 luglio 2021 Il
Decreto Cassazione n. 44998/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris