CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 dicembre 2023
Cassazione n. 16554/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 5 giugno 2023, che ha confermato la decisione del Tribunale di Roma del 24 gennaio 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati ex art. 337 cod. pen. e 73 comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, commessi il 21 gennaio 2019. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione con riguardo alla conferma del giudizio di colpevolezza, è inammissibile in quanto non specifico, non confrontandosi affatto la doglianza difensiva con le pertinenti argomentazioni della sentenza impugnata, nella quale è stato sottolineato (pag. 3) che la tesi difensiva dell'acquisto della droga per uso personale è rimasta priva del benché minimo riscontro probatorio, ponendosi in contrasto con quanto direttamente percepito dagli agenti operanti che hanno visto Merola posizionarsi per due volte nella stessa piazza di spaccio di [OSCURATO:PERSONA], intrattenere rapporti con diverse persone e mostrare in un'occasione anche la sostanza stupefacente, risultando peraltro l'ipotizzata cessione perfettamente compatibile con il grido di avvertimento da parte di una vedetta, la fuga dell'imputato e la violenza esercitata nei confronti di un militare che era riuscito a raggiungerlo. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023 Il ICG4ns,iglierg estensore Il Presidente