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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 19018/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; •1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze il 29 gennaio 2021 ha integralmente confermato la decisione con la quale il G.u.p. del Tribunale di Pisa il 3 aprile 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 189 del codice della strada, fatto commesso il 5 febbraio 2014, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente si affida a cinque motivi con i quali denuncia violazione di legge (tutti i motivi) e difetto di motivazione (il quarto motivo) in relazione: 1) all'insussistenza del dolo; 2) alla insussistenza del delitto in relazione agli incidenti stradali successivi al primo; 3) alla severità del trattamento sanzionatorio, pari a cinque volte il minimo edittale e prossimo al massimo; 4) alla durata della sospensione della patente in misura - che si assume in concreto sproporzionata - pari al massimo; 5) alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, beneficio che si sarebbe dovuto concedere.

3. E' pervenuta memoria datata 29 ottobre 2021 con cui il ricorrente ribadisce e puntualizza gli argomenti già svolti nell'impugnazione.

4. Il ricorso è manifestamente infondato, perché non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, che risulta, invece (v. pp. 2-3), assistita da motivazione sintetica ma logica e congrua sotto tutti i profili oggetto di doglianza e che comunque, secondo regola generale, va valutata unitamente alla decisione di primo grado, essendosi in presenza di doppia conforme (infatti, secondo tradizionale insegnamento della S.C., da cui non vi è ragione alcuna di discostarsi, «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile»: Sez. 2, n. 11220 dei 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145-01; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti ed altri, Rv. 225671-01; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano ed altri, Rv. 224079-01; Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497-01; più di recente, v.

Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore e altro, Rv. 266617-01).

5. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz_., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il r corso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 17/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] le C ci [OSCURATO:PERSONA] sensisensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; •1 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze il 29 gennaio 2021 ha integralmente confermato la decisione con la quale il G.u.p. del Tribunale di Pisa il 3 aprile 2019, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile del reato di cui all'art. 189 del codice della strada, fatto commesso il 5 febbraio 2014, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente si affida a cinque motivi con i quali denuncia violazione di legge (tutti i motivi) e difetto di motivazione (il quarto motivo) in relazione: 1) all'insussistenza del dolo; 2) alla insussistenza del delitto in relazione agli incidenti stradali successivi al primo; 3) alla severità del trattamento sanzionatorio, pari a cinque volte il minimo edittale e prossimo al massimo; 4) alla durata della sospensione della patente in misura - che si assume in concreto sproporzionata - pari al massimo; 5) alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, beneficio che si sarebbe dovuto concedere. 3. E' pervenuta memoria datata 29 ottobre 2021 con cui il ricorrente ribadisce e puntualizza gli argomenti già svolti nell'impugnazione. 4. Il ricorso è manifestamente infondato, perché non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, che risulta, invece (v. pp. 2-3), assistita da motivazione sintetica ma logica e congrua sotto tutti i profili oggetto di doglianza e che comunque, secondo regola generale, va valutata unitamente alla decisione di primo grado, essendosi in presenza di doppia conforme (infatti, secondo tradizionale insegnamento della S.C., da cui non vi è ragione alcuna di discostarsi, «Il giudice di legittimità, ai fini della valutazione della congruità della motivazione del provvedimento impugnato, deve fare riferimento alle sentenze di primo e secondo grado, le quali si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile»: Sez. 2, n. 11220 dei 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145-01; in conformità, tra le numerose altre, Sez. 6, n. 23248 del 07/02/2003, Zanotti ed altri, Rv. 225671-01; Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano ed altri, Rv. 224079-01; Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497-01; più di recente, v. Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore e altro, Rv. 266617-01). 5. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz_., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il r corso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] le C ci [OSCURATO:PERSONA] sensisensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen. il provvedimento viene firmato, per impedimento del Presidente del Collegio, dal Consigliere più anziano, Cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]