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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 23922/2023

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24499-2022 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] MBH, (C.F./P.IVA: DE225999462), in persona dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA] e del procuratore speciale Dr.[OSCURATO:PERSONA] legali rappresentanti pro tempore, con sede legale inD-10785 Berlino, Lennéstr. 5, rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata su separato foglio congiunto materialmente al ricorso, sia congiuntamenteche disgiuntamente, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro diBolzano e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro diRoma, con domicilio digitale eletto presso il recapito PEC del primo e condomicilio ordinario eletto presso lo studio legale della seconda in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]

13. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., già [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., (C.F./[OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore, consede legale in I-39021 Laces (BZ) in via dei Signori 15, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio elettoin [OSCURATO:PERSONA] n. 71, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] di Brina. - controricorrente - avverso la sentenza della Corted’Appello di Trento - Sezione dist. di Bolzano, Sezione civile, n. 121/2022 del 13.07.2022, pubblicata il 15.07.2022 nel procedimento iscritto sub n. 119/2020 R.G. e notificata a mezzo p.e.c. alla ricorrente il 18.07.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/7/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con citazione notificata il 28.12.2018 [OSCURATO:PERSONA] GmbH (già VG [OSCURATO:PERSONA] zur Verwertung der [OSCURATO:PERSONA] von Sendeunternehmen und Presseverlegern mbH) convenne, davanti al Tribunale di Bolzano,[OSCURATO:PERSONA] GmbH, espo nendo che: i) era una società germanica che, su mandato di numerose emittenti radiotelevisive, gestivae intermediava diritti d’autore e diritti connessi ; ii) l a società convenuta, esercente un albergo con 29 stanze, senza autorizzazione delle emittenti rappresentate dall’attrice, dall’aprile del 2012 veicolava,via cavo, alle singole camere i programmi televisivi che esse trasmettevano via satellite, così consentendone ai propri clienti la ricezione e la fruizione ; iii) tale comportamento integrava una non autorizzata comunicazione al pubblico e, dunque, una violazione delle prerogative connesseal diritto d’autore di cui essa società attrice avevala gestione su mandato delle emittenti televisive.

Su queste premesse, l a società attrice chiese l’accertamento dell’illecito, l’inibitoria delle comunicazioni con fissazione di una penale in caso di trasgressione, il risarcimento del danno commisurato ai canoni da essa richiesti per la licenza di trasmettere i programmi delle emittenti rappresentate ed, infine, la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 166 della l.aut..

Nella resistenza della società convenuta ed istruita la causa con l’acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, il Tribunale,con la sentenza n. 486 del 16 - 18.06.2020, accolse le domande dell’attrice, gravando la convenuta delle spese del grado.

2. Il Tribunale ritenne che rappresentasse comunicazione al pubblico l’attività della convenuta,consistita nel veicolare via cavo agli ospiti nelle camere del suo albergo il segnale satellitare delle emittenti televisive rappresentate dall’attrice;e - ritenuta , altresì, raggiunta la dimostrazione, sulla base degli acquisiti contratti di mandato che nella specie le emittenti televisive rappresentate dall’attrice fossero esclusive proprietarie dei programmi da loro trasmessi ed avessero, dunque, il diritto di impedirne la comunicazione al pubblico da parte di terzi non autorizzati- accertò che nella specie ricorresse la violazione del diritto esclusivo riservato agli autori delle opere comunicate e vietò alla convenuta, indistintamente, “ ogni ulteriore comunicazione pubblica riguardante le predette società rappresentate dall’attrice”, stabilendo la penale di € 50,00 per ogni giorno di trasgressione;ritenuto, inoltre, che anche prima della riforma dell’art. 180 l.aut., S.I.A.E. non fosse legittimata alla protezione degli autori stranieri, come nella specie, non residenti in Italia, il Tribunale concluse nel senso che l’attrice f osse stata validamente incaricata di tutelare, anche in via risarcitoria, i diritti d’autore e quelli connessi di cui le emittenti sue mandanti erano titolari; r iconobbe, pertanto, ilrichiesto credito risarcitorio azionato d all’attrice , liquidandolo in € 3.391,00 sulla base del tariffario dei compensi applicati da S.I.A.E., e, infine, ordinòla pubblicazione del dispositivo della sentenza su un quotidiano locale.

3. Proposto gravame da parte della società convenuta [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con appello d el 18. 07.2020 , recante tre motivi d’impugnazione , si costituì in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], la quale avvers ò l’ opposto gravame e svolsea propria volta, impugnazione incidentale.4.

Con la sentenza n. 121/2002, pubblicata in data 15.7.2022 e qui oggetto di ricorso per cassazione, la Corte di appello di Trento-Sez. dist. di Bolzano, ha accolto l’appello principale e disatteso quello incidentale. 4.1 La Corte di merito ha statuito –per quanto qui ancora rileva – che: a) in relazione all’eccezione di inammissibilità dell’appello, formulata, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., da parte della società appellata, la stessa dovesse essere disattesa, in quanto, nella loro sintesi, le doglianze svolte dall’appellante principale censuravano la sentenza gravata perché quest’ultima avrebbe, erroneamente, riconosciuto alle emissioni televisive diffuse dalle emittenti - di cui l’attrice era mandataria - la tutela, secondo l’ampia estensione che l’art. 3 della direttiva 2001/29 nonché l’art. 16 della l.aut. accordano alle opere protette dal diritto d’autore, quando, invece, nella specie la tutela sarebbe stata invocata in relazione ai diritti connessi sulle sole emissioni radiofoniche e televisive che quelle opere veicolavano, diritti che godevano della protezione nella più contenuta estensione prevista dall’art. 8 della direttiva 2006/115 e dall’art. 79 l. aut.; b) più in particolare, la scorretta applicazione delle richiamate regole giuridiche, ad avviso dell’appellante principale, deriverebbe dall’aver erroneamente ritenuto dimostrato -alla luce dei contratti di mandato prodotti - che indistintamente tutti i programmi trasmessi dalle emittenti di cui l’attrice era mandataria, dovessero essere qualificati come opere per la tutela delle quali il diritto d’autore era regolato, secondo l’estensione prevista dal cit. art. 3 della direttiva 2001/29 e dal cit. art. 16 l.aut., con la conseguenza che avrebbe dovuto ritenersi consentito di inibire, ai terzi non autorizzati, la comunicazione al pubblico di tutte le emissioni che quei programmi veicolavano e con ciò dovendosi ritenere soddisfatti entrambi i requisiti stabiliti dai nn. 1 e 2 dell’art. 342 cod. civ.; c) oltre che ammissibili i motivi di gravame erano anche fondati; ha ricordato la Corte di appello che: d) a sostegno delle domande, l’attrice ed appellata aveva dedotto la violazione del diritto esclusivo, connesso al diritto d’autore delle emittenti televisive sue mandanti di comunicare e mettere a disposizione del pubblico, con l’utilizzo, dunque, dei mezzi di diffusione a distanza, ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2001/29 e dell’art. 16 l.aut., le loro emissioni; e) dal diritto dell’autore di comunicare e mettere a disposizione del pubblico la propria opera si distinguono, infatti, i diritti connessi che l’art. 8 della Direttiva 2006/115 e l’art. 79 l.aut. attribuiscono a coloro che comunicano al pubblico, esercitando l’attività di emissione radiofonica o televisiva; f) anche la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito come la disciplina relativa ai diritti sulle emissioni radiotelevisive fosse collocata nel Titolo II l.aut., dedicato ai c.d.

«diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore» e come, per tale ragione, non fosse possibile qualificare i diritti esclusivi in questione come diritti d’autore (Cass. n. 17699/2005); g) era, più in particolare, l’art. 79 l.aut., applicabile alla fattispecie, a regolare, il potere esclusivo di coloro che esercitano l’attività di emissione radiofonica o televisiva; h) la predetta norma “attribuisce, infatti, a coloro che esercitano l’attività di emissione radiofonica o televisiva, il potere esclusivo di autorizzare sia la fissazione delle proprie emissioni, e sia la riproduzione diretta o indiretta, la ritrasmissione, la comunicazione al pubblico (se fatta a pagamento), e la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni essa attribuisce inoltre agli stessi soggetti il diritto esclusivo di utilizzare quelle fissazioni” (così, in riferimento a Cass. n. 17699/2005); ha dunque evidenziato che: i) come stabilito, dalla lettera c) dell’art. 79 cit. e come, peraltro, identicamente previsto anche dall’art. 8 della direttiva 2006/115,il diritto connesso al diritto d’autore avente ad oggetto la comunicazione al pubblico delle emissioni radiofoniche e televisive deve ritenersi protetto solo nell’eventualità che il terzo non autorizzato effettui la comunicazione al pubblico a pagamento; l) la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (C-641/2015) aveva, tuttavia, chiarito che tale eventualità non ricorreva nel caso di emissioni televisive comunicate da chi gestisce una struttura alberghiera; m) neanche era condivisibile l’obiezione sollevata nella sua memoria conclusionale di replica da parte dell’appellata, con la quale quest’ultima aveva sostenuto che, nella specie, la sentenza gravata avrebbe, in verità, ascritto alla convenuta la violazione del diverso diritto connesso previsto dalla lettera d) dell’art. 79 cit. (diritto di “di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via etere”; identico all’ art. 3, comma 2, lett. d) della direttiva 2001/29), in quanto: i) nella stessa sentenza gravata non era stato inibito di mettere a disposizione del pubblico le fissazioni (le registrazioni) delle emissioni televisive, bensì “ogni ulteriore comunicazione pubblica riguardante le predette società rappresentate dall’attrice, vale a dire: le trasmissioni dei programmi di N24, Sat 1 Gold etc.”; ii) e sulla, in tesi insufficiente – ex art. 112 c.p.c. - , estensione di questa statuizione l’appellante incidentale non aveva ritualmente svolto alcuna specifica doglianza, sicché il dibattito processuale restava circoscritto alla comunicazione al pubblico delle emissioni televisive (“comunicazione pubblica … vale a dire: trasmissione dei programmi”); iii) doveva ritenersi, escluso l’accertamento, eventualmente d’ufficio, della lesione degli altri diritti connessi elencati dall’art. 79 l.aut., tra i quali appunto la messa a disposizione al pubblico delle fissazioni delle emissioni televisive, trattandosidi esclusivi e, in quanto tali, autodeterminati diritti connessi al diritto d’autore che rappresentavano autonome causae petendi dall’appellata mai prima ritualmente dedotte giudizio; iv) nettamente distinte dovevano considerarsi la comunicazione al pubblico delle emissioni televisive dalla messa a disposizione del pubblico delle fissazioni delle emissioni televisive nel luogo e nei momenti individualmente scelti dal fruitore: tale ultima condotta ricorrendo, all’evidenza, nel caso del tutto diverso da quello oggetto di giudizio di diffusione via internet delle fissazioni (delle registrazioni) delle emissioni televisive, così che il fruitore, individualmente, possa accedervi quando e dove vuole; ha altresì evidenziato che: n) i rilievi svolti dall’appellante principale erano fondati, posto che, esclusa la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per la tutela, in relazione alle emissioni televisive, dei diritti connessi al diritto d’autore (art. 79 l.aut.), in tanto le emittenti avrebbero potuto invocare la tutela del diritto esclusivo alla comunicazione al pubblico in quanto esse fossero risultate essere titolari del diritto d’autore sulle opere veicolate dalle loro emissioni, secondo, cioè, le condizioni stabilite dall’art. 3, comma 1, della direttiva 2001/29, secondo cui “Gli stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente”; o) nel caso dispecie, dunque , esse avrebbero potuto invocare la tutela del diritto consistente nell’inibitoria della comunicazione al pubblico nelle stanze dell’albergo di controparte in quanto fossero risultate essere esse stesse autrici delle opere o comunque dei contenuti veicolati dalle loro emissioni televisive ovvero in quanto in relazione a tali opere o contenuti avessero acquistato in via derivativa la titolarità del diritto ad ottenere protezione; p) la prova di tali ultime circostanze non era stata tuttavia fornita dalla società appellata, posto che i contratti di mandato prodotti dalle rappresentante delle emittenti televisive anzitutto non specificavano questi diritti, ma soprattutto non ne dimostra va no la fonte del relativo acquisto originario o derivativo; q) in realtà nella citazione in appello, l’appellante aveva testualmente specificato che “Nelle difese svolte in primo grado la convenuta non aveva avuto difficoltà ad ammettere che la diffusione nelle camere e negli spazi comuni dell’albergo di emissioni contenenti opere protette dal diritto d’autore potesse costituire violazione dei diritti d’autore appartenenti alle emittenti rappresentate dall’attrice…”; r) tale affermazione non valeva, comunque, a sostanziare la prova per non contestazione (art.115 c.p.c.) e, dunque, la dimostrazione dell’esistenza dei diritti d’autore in capo alle emittenti televisive nonché, di riflesso, della consumazione delle violazioni da loro denunciate e delle conseguenze patrimonialmente negative che ne sarebbero derivate, in quanto: i) i diritti d’autore sulle opere comunicate al pubblico rappresentavano un onere di contestazione, la cui inosservanza rendevail fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussisteva soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti e poiché l’acquisto originario o derivativo in capo alle emittenti televisive era fatto estraneo a chi effettuavala comunicazione non autorizzata e, dunque a lui ignoto, la relativa, nella specie, peraltro meramente ipotetica, ammissione non potevaavere alcuna concludenza probatoria; ii) in secondo luogo, con riguardo al diritto risarcitorio, in tesi, generato dai fatti illeciti addebitati a chi effettua la comunicazione non autorizzata vale la regola secondo cui i l principio di non contestazione opera rispetto ai fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato e non anche in relazione a fattispecie, come quella del diritto al risarcimento danno, il cui accertamento, richiedendo un riscontro sulla condotta, sul nesso di causalità, sull’evento e sul pregiudizio, ha carattere fortemente valutativo, fatti che, pertanto, devono e ssere necessariamente ricondottial "thema probandum", come disciplinato dall’art.2697 c.c., la cui verificazione spetta al giudice;s) l’accoglimento dei motivi che sorreggevano l’appello principale dispensa va dunque dal decidere la questione relativa alla legittimazione della mandataria delle emittenti televisive ad agire per la tutela dei diritti connessi a quello d’autore nel periodo anteriore al 16.10.2017; t) ugualmente assorbito era l’appello incidentale relativo alla liquidazione del credito risarcitorio che all’esito del grado di appello era stato disconosciuto.

2. La sentenza, pubblicata il15.7.2022, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art. 342 c.p.c. e “nullità e/oinammissibilità dell’atto di citazione in appello per difetto dei requisitirichiesti dall’art. 342 c.p.c.

Maturazione del giudicato interno.

Errores in procedendo: non novum judicium, bensì una revisio prioris istantiae.

Violazione dell’art. 112 c.p.c. per pronunciamento ultra petita.

Violazionee falsa applicazione dell’onere della prova.

Motivazione ingiusta ed errata”. 1.1 Ricorda la società ricorrente che, a i sensi dell’art. 342 c.p.c.

“La motivazione dell’appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado; 2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della leggee della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.” Secondo l a ricorrente, i predetti requisiti non s arebbero stati soddisfatti dall’[OSCURATO:PERSONA] con l’atto diimpugnazione in appello dinnanzi alla Corte d’Appello di Trento–Sezionedistaccata di Bolzano, anzi, l’appellante avrebbe riproposto sostanzialmente lestesse identiche difese e argomentazioni già formulate in primo grado.

La società appellante - precisa, oggi, l’odierna ricorrente -avrebbe infatti proposto tre motivi di appello, senza mai fare un soloriferimento alla sentenza impugnata e senza mai citare una sola norma cheil primo giudice avrebbe violato o non correttamente applicato. 1.2 Leargomentazioni utilizzate dall’appellante non si disting uerebbero dalle difese svolte dinnanzi al primogiudice, che non le aveva riten ute rilevanti e che, di conseguenza, le avevarigettate.

L’appellante, in più, avrebbe chiesto alla Corte alcuni chiarimenti, senza formulare un capo o un motivo specifico di impugnazione. 1.3 Nonostante l’eccezione di inammissibilità fosse stata prontamen te sollevata dall’odierna ricorrente nella comparsa di costituzione con appello incidentale di data 11.11.2020, l a Corte d’Appello, per contro, avrebbe ritenuto soddisfatti entrambi i requisitiprevisti dall’art. 342 c.c. (cfr. pag. 17 sentenza), disponendo che i tre motivi proposti potessero “ essere trattati congiuntamente”. 1.4 Secondo la ricorrente il riassunto dei motivi contenuto nella sentenza impugnata non sarebbe stato corrispondente alle deduzioni dell’appellante .

L’atto introduttivo dell’appello - precisa sempre la ricorrente - avrebbe integrato un generico atto di difesa, del tutto analogo a quello con cuil’[OSCURATO:PERSONA] si era già costituito in primo grado, privo di capi di impugnazione specifici,con l’effetto che dette censure, che avevano investitogenericamente lasentenza di primo grado, erano tutte inammissibili. 1.4.1 Le doglianze sin qui esposte sono inammissibili. 1.4.2 Sul punto giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso.

Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello (Sez. 1, Ordinanza n. 24048 del06/09/2021; n. 22880 del 2017). 1.4.3 Il suddetto principio è stato di recente ribadito anche da Cass. Sez.

L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022, secondo cui espressamente: “In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., integrante "error in procedendo", che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri disinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza". 1.4.4.Ciò posto, risulta evidente che nel caso di esame le doglianze proposte dalla ricorrente si presentano solo genericamente formulate, non avendo specificato le stesse il contenuto degli atti difensivi introduttivi del giudizio di appello di cui si era contestata la generica formulazione, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ. 1.5 Sostiene inoltre la società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che la sentenza di appello qui impugnata sarebbe una sentenza di doppio gradodi giudizio di merito che avrebbe esulato totalmente dai motivi di impugnazione (peraltro, non formulati) e che avrebbe esaminato tutta la causa ex novoalla stregua di un novumiudicium e , anzi, l’ avrebbe esamina ta, come se si fosse trattatodel primo grado, in quanto l’esistenza di una sentenza di primo grado sarebbe stata completamente ignorata.

Aggiunge la ricorrente che la Corte avrebbe, dunque,violato il principio generale dell’appello, oltre ai suoi limiti di competenza (art. 112 c.p.c.), che inveceavrebbero dovuto essere vincolati agli specifici motivi di impugnazione proposti dall’appellante.Se era pur vero che con la proposizione dell’appello la causa passa alla pienacognizione del giudice superiore, nei limiti dei “motivi specifici”, l’effetto devolutivo no n potrebbe spingersi fino al punto d’investire automaticamente il giudice di secondo grado dell’intera causa già decisa in primo grado.

Secondo la società ricorrente, questi limiti sarebbero stati completamente superati dallaCorte d’Appello di Bolzano. 1.5.1 Anche questo secondo ordine di doglianze contenute nel primo motivo di ricorso è inammissibile. 1.5.2 E’ il caso di richiamare, anche in questo caso, i principi già sopra ricordati laddove, in relazione alle affermazioni della giurisprudenza di legittimità, è stato evidenziato che ove sia denunciato un "error in procedendo", le doglianze proposte presuppongono comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non risulta dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. 1.5.3 Ciò posto e di nuovo ricordato, la società ricorrente non spiega come si sarebbe concretato il denunciato vizio processuale,né descrive il contenuto degli atti difensivi avversari in relazione ai quali si sarebbe verificata la contestataultrapetizione del giudice di appello, limitandosi solo a denunciare genericamente che la Corte di appello si sarebbe pronunciata oltre il “devolutum”. 1.6 Ricorda inoltre la ricorrente che il nuovo regime dell’appello, ovvero, il giudizio d’appello come“revisio prioris istantiae” comporterebbe anche una nuovaripartizione dell’onere della prova, con la conseguenza che, in appello, non si ripeterebberogli oneri probatori del primo grado.

Si evidenzia da parte della ricorrente che “In diverse parti della sentenza qui impugnata”, la Corte d’appello le avrebbe rimproverato di non aver fornito la prova, che nel caso specifico invece incombeva sulla parte appellante e non già s u ll’appellata, considerato che la sentenza di primogrado aveva accolto tutte le domande attoree, fatta eccezione per la domandadi risarcimento, il cui ammontare era stato liquidato in misura minore rispettoalle richieste, provocando così anche il suo appello incidentale. 1.6.1 Anche quest’ulteriore censura, questa volta declinata come violazione dei principi regolatori degli oneri probatori, pecca di genericità e di evidente difetto di specificità, già nella sua formulazione, posto che non è dato comprendere quali siano stati gli snodi decisori che sarebbero incorsi, nell’apprezzamento della prova mancante, nella violazione dell’art. 2697 cod. civ. 1.7 Si evidenzia sempre da parte della ricorrente che, nel giudizio di appello, avevaosservato che l’appellante [OSCURATO:PERSONA] dhof non solo non aveva formulato motivi specifici di impugnazione e fornitonessuna prova a sostegno di questi motivi, ma “ in svariate occasioni ” aveva riconosciuto espressamente circostanze decise dal primo giudice.

La Corte territoriale avrebbe preso in considerazione l’eccezione dell’appellata , liquidandola in modo generico, senza tenere in considerazione leammissioni concrete delle contestazioni di cui all’art. 115 c.p.c., di sicuro rilievo sotto il profilodell’impugnazione. 1.7.1 Le doglianze sono inammissibili, oltre perché genericamente formulare, anche in ragione del fatto che non prendono in considerazioni le ulteriore due rationes decidendi della motivazione impugnata che, in punto di mancata applicazione del principio di non contestazione giudiziale, aveva evidenziato che tale principio poteva valere solo per i fatti noti alla parte e perch é lo stesso era inapplicabile in tema di diritto alrisarcimento del danno. 1.8 Denuncia, infine, la ricorrente che l’appello avrebbe introdottoun riesame non della sentenza di primo grado, ma della controversia, nei limiti della domanda d’appello, proposto secondo le regoledell’art. 342 c.p.c.

Alla luce di questo nuovo giudizio d’appello, la Corted’appello sarebbe stata chiamata a verificare se le censure rivolte alla sentenza di primogrado fossero state fondate o meno.

Sia nell’ipotesi della riforma, sia nell’ipotesidella conferma della sentenza, laCorte di appello avrebbe dovuto spiegare e motivare la sua decisione.

Tale motivazione dovrebbesempre trovare il suo fondamento nella sentenza impugnata e non potrebbeessere totalmente indipendente e avulsa da questa, come avevainvece fatto la Corte d’Appello di Bolzano. 1.8.1 Anche quest’ultimo ordine di censure, sempre contenute nel primo motivo di ricorso e che ripetono quelle già sopra ricordate, sono inammissibili in quanto solo genericamente formulate, in relazione sia ai principi processuali asseritamente violatisia alla descrizione del contenuto degli atti processuali che avrebbero dato la stura alle denunciate violazioni di legge.

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,“Ad abundantiam ”, la v iolazione e falsa applicazione dell’art.113 c.p.c. e del principio “iura novit curia” , “ in ordine alla normativa applicabile.

Violazione dell’art. 3 Direttiva2001/29/CE, in combinato disposto con l’art. 8, par. 1 e 2 Direttiva 2006/115/CE, nonché del dictum della Corte di Giustizia, espresso tra l’altro nella sentenza del 7.12.200 6 pronunciata nella causa C-306/05 e ribadito nellagiurisprudenza successiva.

Violazione della normativa internazionale, conparticolare riferimento alla disciplina della “comunicazione al pubblico”.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 343 c.p.c.

Violazione e falsaapplicazione dell’art.79, in combinato disposto con l’art.16 Legge 633/1941.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.

Violazione dell’art. 11Cost.

Motivazione ingiusta”.

2.1. Si evidenzia da parte della società ricorrente che, a pag. 20 della sentenza impugnata della Cortedi merito, quest’ultimaaveva affermato che: “Peraltro, a p. 8 della sua memoria conclusionale di replica dd. 18.05.2022 l’appellata sostiene che nella specie la sentenza gravata avrebbe, in verità, ascritto alla convenuta la violazione del diverso diritto connesso previstodalla lettera d) dell’art. 79 cit. (diritto “di autorizzare la messa a disposizionedel pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo onel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni,siano esse effettuate su filo o via etere”; identico all’art. 3, comma 2, lett. d)della direttiva 2001/29). 2.2 Tale statuizione giudiziale sarebbe destituita di fondamento perché, anzitutto, nella stessa sentenza gravata non era stato inibito di mettere a disposizione del pubblico le fissazioni (le registrazioni) delle emissioni televisive, bensì “ogni ulteriore comunicazione pubblica riguardante le predette società rappresentate dall’attrice, vale a dire: le trasmissioni dei programmi di N24, Sat 1 Gold etc.”.E sulla, in tesi insufficiente - ex art. 112 c.p.c. -, estensione di questa statuizione l’appellante incidentale non aveva ritualmente svolto alcunaspecifica doglianza, sicché il dibattito processuale restavacircoscritto alla comunicazione al pubblico delle emissioni televisive (“comunicazione pubblica … vale a dire: trasmission e dei programmi”).

Andava, perciò, escluso l’accertamento, eventualmente d’ufficio, della lesione degli altri diritti connessi elencati dall’art. 79 l. aut., tra i quali appunto la messa a disposizione al pubblico delle fissazioni delle emissioni televisive. 2.3 Si evidenzia invece da parte della ricorrente che con l’atto di citazione in primo grado avevarichiamato (da pag. 9 a pag. 25 ) le diverse convenzioni di diritto internazionale,il diritto europeo e il diritto nazionale italiano (tra cui, tra numerosi altri, gli art. 16 e 79 legge 633/1941) da applicarsi alla fattispecie descritta nell’attointroduttivo stesso, facendo comunque salve le altre norme eventualmente ritenute rilevanti e applicabili dal giudice.

Aggiunge la ricorrente che il riferimento al diritto europeo era obbligatorio, considerato che esso èvincolante per lo Stato italiano e che le varie direttive europee – tra cui in particolare la Direttiva 2001/29/CE e la Direttiva 2006/115/CE –avevano regolarmente comportato delle modifiche al di ritto d’autore nazionale.Tale diritto – dispone il considerando 23 della Direttiva 2001/29/CE –“deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni alpubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine.

Detto dirittodovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’operaal pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione (...)”.

Le doglianze sin qui proposte –peraltro di difficile comprensione – risultano ancora una volta inammissibili perché completamente decentrate rispetto alle rationes decidedisopra ricordate e perché non è dato comprendere la ragione della denunciata illegittimità del provvedimento impugnato per l’asserita mancata applicazione della normativa europea, posto che la Corte di appello aveva fatto espresso riferimento, per la definizione della lite, ai principi interpretativi dettati da CGUE n.641 del 16/02/2017 . 2.4 Si deduce inoltre la violazione e falsa applicazione dell’art. 343 c.p.c. 2.4.1 Osserva la ricorrente che, alla luce di quanto sopra, sarebbe evidente che essaricorrente non fosse tenuta a proporre appello incidentale, perché il primo giudice avevaritenuto applicabile, accanto alla normativa comunitaria, anche l’art. 79 lett. d) della legge 633/1941, a differenza della Corte d’Appello che sembrava aver ritenuto che il Tribunalenon avesse fatto applicazione di quella norma.

Ricorda la ricorrente che la sentenza di primo grado aveva inizia to ad affrontare il merito della vertenza, sostenendo espressamente che “Per la decisione della presente controversia risulta fondamentale e preliminare distinguere se l’attività contestata alla convenuta possa costituire comunicazione al pubblico, ai sensi della normativa di tutela dei diritti d’autore invocata dalla parte attrice o se costituisca, invece,comunicazione effettuata in un luogo accessibile al pubblico mediantepagamento di un diritto d'ingresso.” 2.4.2 Il Tribunale di Bolzano aveva accolto la domanda dell’attrice e non sarebbe possibile conoscere come erastato interpretato esattamente l’art. 79 lett. d) della Legge633/1941, perché non lo avrebbe detto esplicitamente da nessuna parte, ma di certo si evince rebbe indirettamente che lo aveva ritenuto applicabile, perché l’attrice aveva invocato l’intero art. 79 [ fatta eccezione per la lett. c), relativamente alla comunicazione al pubblico mediante pagamento di un diritto di ingresso], richiamando in primis la disposizione di cui alla lett. d), e tale richiamo sarebbe stato condiviso dal Tribunale con le parole: “costituisce diffusione al pubblico protetta dalla normativa europea enazionale citata da parte attrice”. 2.4.3 Aggiunge la ricorrente che se la Corte di merito avesse ritenuto c he questa disposizione non potesse prevedere una comunicazione al pubblico, ma solamente una trasmissione dei programmi,sarebbe stato suo precipuo compito individuare la normativa nazionale che, corrispondentemente all’art. 3 Direttiva 2001/29/CE e all’art. 8, par. 1 e 2 Direttiva 2006/115/CE , esprimeva il concetto della comunicazione al pubblico ivi riportato.

Questo tuttavia non sarebbe avvenuto e , anzi, l a Corte avrebbe insinuato che la ricorrente avrebbe dovuto proporre appello incidentale sul punto.2.4.4 Alla luce di quanto sopra, la proposizione di un appello incidentale sulla applicabilità dell’art. 79 lett. d)della Legge 633/1941 non sarebbe stato di sicuro necessaria, in quanto il Tribunale di Bolzano aveva evidentemente inteso tale disposizionenello stesso modo in cui l’aveva intesa ed interpretata parte attrice.

Possono anche in tal caso essere ripetute le considerazioni sopra svolte, quanto alla dedotta inammissibilità della prima parte del motivo in esame, in quanto le doglianze si compongono di poco comprensibili censure, formulate in modo generico, avulse dalle rationes decidendi che sostengono il provvedimento impugnato e comunque inconsapevoli che la decisione dalla controversia in grado di appello è stata argomentata con il richiamo a CGUE n. 641/2017. 2.5 Si propone inoltre censura da parte della ricorrente sul profilo della “Comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 8, par. 3 Direttiva 2006/115/CE.

Mancata considerazione dell’art. 3 Direttiva 2001/29/CE edell’art. 8, par. 1 e 2 Direttiva 2006/115/CE, nonché del dictum della Corte di Giustizia, espresso tra l’altro nella sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]pronunciata nella causa C- 306/05 e nellagiurisprudenza successiva.

Violazione dell’art. 11 Costituzione.

Violazione dell’art. 112 c.p.c. 2.5.1 Le ulteriori deduzioni difensive risultano invero infondate sulla base dei principi interpretativi dettati dalla sentenza dellaCGUE, da ultimo richiamata, e comunque applicata anche dalla Corte di merito.

Invero, è stato espressamente affermato, nella pronunzia della Corte di Giustizia del 2017, che “ …Occorre ricordare che, nella sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE (C-306/05, EU:C:2006:764, punti 47 e 54), la Corte ha dichiarato che la distribuzione di un segnale mediante apparecchi televisivi da parte di un albergo ai clienti alloggiati nelle sue camere, indipendentemente dalla tecnica di trasmissione del segnale utilizzata, costituisce un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, e che il carattere privato delle camere di tale albergo non osta a che la comunicazione di un’opera ivi effettuata mediante tale mezzo costituisca un atto di comunicazione al pubblico ai sensi di detta disposizione. 18 Per quanto riguarda la direttiva 2006/115 di cui si chiede l’interpretazione, la Corte ha altresì dichiarato, nella sentenza del 15 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA] (Ireland) (C-162/10, EU:C:2012:141, punto 47), che il gestore di un albergo, il quale mette a disposizione nelle camere dei clienti apparecchi televisivi e/o radio, cui invia un segnale di trasmissione, effettua un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della medesima direttiva.19 Nella misura in cui le nozioni utilizzate da tali direttive hanno lo stesso significato, salva diversa volontà del legislatore dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenze del 4 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] ea., C-403/08 e C-429/08, EU:C:2011:631, punto 188, nonché del 31 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA], C-117/15, EU:C:2016:379, punto 33), anche la fornitura di un segnale attraverso apparecchi televisivi e radiofonici installati nelle camere di un albergo costituisce, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 16 delle sue conclusioni, una comunicazione al pubblico dei programmi degli organismi di radiodiffusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/115. 20 Tuttavia, a differenza, in particolare, del diritto esclusivo degli artisti, degli interpreti o degli esecutori e del diritto dei produttori di fonogrammi, previsti, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 8 della direttiva 2006/115, ildiritto esclusivo degli organismi di radiodiffusione di cui al paragrafo 3 di tale articolo è limitato ai casi di comunicazione al pubblico in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso. 21 Per quanto concerne l’interpretazione della nozione di «luogo accessibile al pubblico mediante il pagamento di un diritto d’ingresso», si deve rilevare che dal considerando 7 della direttiva 2006/115 risulta che quest’ultima mira a ravvicinare la legislazione degli Stati membri, nel rispetto, in particolare, della convenzione di Roma.

Pertanto, sebbene tale convenzione non faccia parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione, è, in particolare, alla luce di quest’ultima che le nozioni contenute nella direttiva 2006/115 devono essere interpretate, in modo che siano compatibili con le nozioni equivalenti contenute in detta convenzione, tenendo conto parimenti del contesto in cui esse sono utilizzate e degli scopi perseguiti dalle pertinenti disposizioni convenzionali (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2012, SCF, C-135/10, EU:C:2012:140, punti da 53 a 56).22 Nel caso di specie, la portata del diritto di comunicazione al pubblico previsto all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/115 è equivalente a quella del diritto di cui all’articolo 13, lettera d), della convenzione di Roma, che la limita, secondo la formula riprodotta in detto articolo 8, paragrafo 3, ai «luoghi accessibili al pubblico mediante il pagamento di un diritto d’ingresso» (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, Commissione/Consiglio, C-114/12, EU:C:2014:2151, punti da 94 a 96).

Infatti, la volontà del legislatore dell’Unione, come conferma la proposta modificata di direttiva, in data 30 aprile 1992 [COM (92) 159 def., pag.12], che ha condotto all’adozione della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU1992, L 346, pag. 61), la quale è stata abrogata e codificata dalla direttiva 2006/115, è stata quella di seguire in larga misura le disposizioni della convenzione di Roma che hanno introdotto una protezione minima al fine di pervenire ad una protezione minima uniforme nell’Unione e, modellando l’articolo 6bis, paragrafo 3, della direttiva proposta secondo l’articolo 13, lettera d), della convenzione di Roma, di prevedere un diritto esclusivo di comunicazione al pubblico di emissioni televisive nelle condizioni menzionate in tale convenzione. 23 Orbene, riguardo alla condizione del pagamento di un diritto d’ingresso prevista all’articolo 13, lettera d), della convenzione di Roma, occorre rilevare che, secondo la guida della convenzione di Roma e della convenzione fonogrammi dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), documento elaborato dall’OMPI, che, senza essere giuridicamente vincolante, fornisce indicazioni sull’origine, le finalità, la natura e la portata delle disposizioni di tale convenzione, e i cui punti13.5 e 13.6 sono relativi a detto articolo, tale condizione presuppone un pagamento, richiesto, in particolare, come corrispettivo di una comunicazione al pubblico di un’emissione televisiva e che, pertanto, il fatto di pagare un pranzo o bevande in un ristorante o in un bar in cui siano diffuse emissioni televisive non è considerato un pagamento di un diritto d’ingresso ai sensi della suddetta disposizione. 24 È giocoforza constatare che, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 26 a 30 delle sue conclusioni, il prezzo di una camera d’albergo non è, come il prezzo di un servizio di ristorazione, un diritto d’ingresso specificamente richiesto, in particolare, come corrispettivo di una comunicazione al pubblico di un’emissione televisiva o radiofonica, ma costituisce principalmente il corrispettivo di un servizio di alloggio, cui si aggiungono, a seconda della categoria dell’albergo, determinati servizi supplementari, quali la comunicazione di emissioni radiofoniche mediante apparecchi di ricezione installati nelle camere, che, normalmente, sono indistintamente compresi nel prezzo del pernottamento”. 25 Pertanto, sebbene la distribuzione di un segnale mediante apparecchi televisivi e radiofonici installati nelle camere di un albergo costituisca una prestazione di servizi supplementare avente un’influenza sullo standing dell’albergo e quindi sul prezzo della camera, come rilevato dalla Corte nelle sue sentenze del 7 dicembre 2006, SGAE (C-306/05, EU:C:2006:764, punto 44), e del 15 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA] (Ireland) (C-162/10, EU:C:2012:141, punto 44), nel contesto dell’esame relativo all’esistenza di un atto di comunicazione al pubblico ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 e dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 non si può considerare che tale prestazione supplementare sia offerta in un luogo accessibile al pubblico mediante il pagamento di un diritto d’ingresso ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, di quest’ultima direttiva” . 26 Di conseguenza, la comunicazione al pubblico delle emissioni radiotelevisive mediante apparecchi radiofonici e televisivi installati nelle camere di un albergo non rientra nell’ambito di applicazione del diritto esclusivo degli organismi diradiodiffusione previsto all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/115.

Del resto, non va neanche dimenticato che la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa.

Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e "ultra partes", di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (Cass. Sez. 6- 1 , Ordinanza n. 2468 del 08/02/2016).

3. La ricorrente deduce inoltre un terzo motivo di censura così rubricato: “III.- Motivo di impugnazione: Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 163,329 co. 2, e 346 c.p.c. e 113 c.p.c.

Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: omessa app licazione dell’art. 79 Legge 633/1941, nonché dell’art. 3 Direttiva 2001/29/CE e dell’art. 8 par. 1 e 2 Direttiva 2006/115/CE.

Violazione dell’art. 112 c.p.c.

Violazione del principio iura novit curia.

Omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione”. 3.1 Si propone da parte del ricorrente una prima censura con la quale si contesta“L’esclusione di una tutela dei diritti connessi delle emittenti televisive in base all’art. 79, lett. c) Legge 633/1941”.

Si censura, cioè, la sentenzaimpugnata innanzitutto nella parte in cui la Corte d’Appello a pag. 17, ult.cpv., così argomentava: “ Dal diritto d’autore di comunicare e mettere a disposizione del pubblico lapropria opera si distinguono, infatti, i diritti connessi che l’art. 8 delladirettiva 2006/115 e l’art. 79 l.aut. attribuiscono a coloro che comunicano al pubblico esercitando l’attività di emissione radiofonica o televisiva.Anche la S.C. ha chiarito come la disciplina relativa ai diritti sulle emissioni radiotelevisive sia collo cata nel Titolo II l.aut., dedicato ai c.d. diritticonnessi all’esercizio del diritto d’autore e come, per tale ragione, non sia possibile qualificare i diritti esclusivi in questione come diritti d’autore (C. n. 17699/2005.” (cfr. pag. 18, primo e s econdo capoverso). (…)” 3.2 Osserva la ricorrente che le emittenti televisive risultanotitolari, oltre ai diritti connessinella loro qualità di emittenti televisivi, anche di diritti d’autore per tutte leproduzioni proprie e questi diritti, in quanto non rientrano nell’art. 79 legge633/1941, trovano protezione nell’art. 16 della stessa legge. 3.3 Ricorda la ricorrente che la Corte d’appelloavrebbe osservato che i diritti connessi delle emittentitelevisive troverebbero la loro disciplina nell’art. 79 della Legge italiana suldiritto di autore n. 633/1941, oltre che nella Direttiva 2006/115/CE, e che lacomunicazione al pubblico di opere protette da queste ultime effettuatanon troverebbe una sua tutela nella lett. c) dell’art. 79 della Legge n.633/1941. 3.4 Secondo la ricorrente, la “comunicazione alpubblico” a cui allude la Corte di appello sarebbe solo quella relativa alla previsione del pagamento di un “diritto di ingresso”.

S i evidenzia che con tali affermazioni il Giudice del gravameavrebbe ignorato, oltre alla sentenza del Tribunale, ancora una volta totalmente le deduzioni di parte attrice svolte sin dall’atto introduttivo in primo grado.Se era certamente vero - aggiunge la ricorr en te - che i diritti connessi delle emittenti televisivetrovano la loro disciplina nazionale, tra il resto, nell’art. 79 Legge 633/1941, non sarebbe compren sibile , invece , la ragione per quale il giudice del gravame avesse voluto ricondurre - al solo fine di escluderla -la fattispecie dedotta in giu dizio da [OSCURATO:PERSONA] alla lett. c) dell’art. 79, relativa a un pagamento diun diritto d’ingresso, che sarebbe statal’unica disposizione la cui applicazione la difesa attorea non aveva mai invocato ed anzi avevaescluso espressamente. 3.5 Con la conseguenza che nella sentenza impugnata il secondo Giudice avrebbein primo luogo violato l’art. 11 2 c.p.c., nella misura in cui aveva deciso di rigettare la domanda attorea (riformando la sentenz a di primo grado), escludendo l’applicazione di una norma di legge invero mai invocata e nonspiegando dove e perché il primo giudice avrebbe sbagliato, quando aveva ritenuto applicabile la normativa europea e non invocata dall’attrice.

Le doglianze sin qui proposte nel terzo motivo di ricorso risultano all’evidenza inammissibili perché non è dato comprendere come la decisione dei giudici del merito di applicare una norma anziché l’altra, per come invocata dalla ricorrente, possa integrare un vizio di ultrapetizione, come tale sanzionabile ex art. 112 c.p.c, rientrando invece tale attività nella principale potestà giurisdizionale di interpretazione e di applicazione delle norme alla fattispecie concreta, attività prevista e legittimata dall’art. 113 cod. proc. civ., secondo il noto principio iura novit curia. 3.6 Si contesta inoltre “L’esclusione di una tutela dei diritti connessi delle emittentitelevisive ai sensi delle altre disposizioni di cui all’art. 79 Legge n. 633/1941 in combinato disposto con l’art. 3 Direttiva 2001/29/CE e l’art. 8 par. 1 e 2 Direttiva 2006/115/CE, ignorati dalla Corte di Appello, a fronte dell’asserita mancata proposizione di un appelloincidentale sul punto”. 3.2 La Corte territoriale avrebbe infatti affermato che nessun altro comma e/o letteradell’art. 79 in parola sarebbe applicabile, in virtù del semplice fatto che lostesso non sarebbe stato invocato o dedotto in causa dall’attrice ed ancorache lo stesso non avrebbe costituito oggetto di appello incidentale. 3.3 Tale affermazione sarebbe totalmente priva di qualsivoglia pregio , in quanto già con l’atto di citazione depositato inprimo grado, in cui la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato alle pagg. 22 e 23, tra le altre disposizioni, l’intero articolo 79, per poi riprenderlo più e più voltenel corso della propria trattazione, ponendolo con idonea argomentazionea fondamento della azione giudiziale intrapresa e dei diritti azionati.Con la conseguenza che in primo grado il tema era stato ampiamente discusso e condiviso dal Tribunale.

E parimenti il tema erastato ripreso dinnanzi alla Corte d’Appello. 3.3 Le predette statuizioni costituirebbero una grave violazione dell’art. 112 c.p.c.,oltre che degli artt. 329 comma 2 e 346 c.p.c., da parte della Corte d’appello, che avrebbe completamente travisato le domande proposte dall’attrice in primogrado e reiterate in appello ed il contenuto della sentenza del primo Giudice. [OSCURATO:PERSONA] non p otrebbe , in altre parole, limitarsi ad accertare che una determinatanorma non è applicabile, ma deve adoperarsi per trovare quella applicabilealla fattispecie concreta dedotta in giudizio dalle parti.

Anche queste ultime ulteriori doglianze sono inammissibili perché, da un lato, sembra indiscutibile che la Corte di appello abbia “trovato” la norma applicabile al caso di specie, tra l’altro interpretandola secondo i dettami della giurisprudenza comunitaria e perché, dall’altro, le censure non hanno neanche compiutamente confutato, se non genericamente,la ratio decidendi sopra ricordata, e cioè la necessità della presentazione di un appello incidentale sul punto. 3.4 Si deduce, infine, sempre nel terzo motivo, “vizio di violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui alla Direttiva 93/83/CE nonché alle Direttive 2001/29/CE e 2006/115/CE, incombinato disposto con l’art. 79, in particolare lett. d) Legge n. 633/1941, salvo altre disposizioni ritenute rilevanti ed applicabili inriferimento alla tutela dei diritti connessi”. 3.4.1 Le doglianze, così da ultimo proposte nel terzo motivo, sono al pari delle altre, inammissibili, perché quelle relative alla dedotta violazione dell’art. 79, lett. d, l.d.a. risultano completamente decentrate rispetto alle rationes decidendi più volte sopra rappresentante e quelle sulla cd. ritrasmissione appaiono nuove, in assenza della illustrazione degli atti processuali delle fasi di merito ove le stesse fossero state eventualmente dedotte dall’odierna ricorrente.

4. Il quarto motivo propone vizio di “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 4 ss.

D.lgs. n. 35/2017, attuativo della Direttiva 2014/26/CE, incombinato disposto con l’art. 110 Legge n. 633/1941.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in combinato disposto con l’art.1362 c.c. anche in riferimento al § 133 ss.

BGB (codice civile tedesco) sull’interpretazione dei contratti stipulati da [OSCURATO:PERSONA] con le emittentitelevisive.

Violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c., in punto diinversione/ripartizione dell’onere della prova”. 4.1 Con il quarto motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte aveva escluso ogni tutela dei diritti azionati dall’appellata, altresì, per essere rimasto asseritamente incerto “see di quali diritti d’autore le emittenti televisive siano effettivamente titolari originarie e derivative”.

Affermava, nello specifico, la Corte d’Appello che “i contratti di mandatoprodotti dalla rappresentante delle emittenti televisive anzitutto nonspecificano questi diritti ma soprattutto non ne dimostrano la fonte delrelativo acquisto originario o derivativo.” 4.2 Secondo la ricorrente, in più occasioni, nel corso del giudizio di merito , erastata proprio la società alberghiera a riconoscere la titolarità di tali diritti d’autore.

Si tratterebbe, in sostanza, di fatti espressamente riconosciuti e comunque non specificamente contestati da parte avversa e che pertanto avrebbero dovuto essere posti a fondamento della decisione,ai sensi dell’art.115 c.p.c. 4.2.1 La doglianza, così proposta, non coglie a pieno la ratio decidendi del provvedimento impugnato ove in realtà si evidenzia la mancata prova da parte della società ricorrente, che a ciò era onerata, della titolarità originaria ovvero derivata, per atto negoziale,del diritti di autore in capo alle società emittenti sui contenuti televisi vi ritrasmessi e non già il profilo della legittimazione attiva della ricorrente, quale mandataria delle medesime società emittenti, profilo quest’ultimo sul quale nessuna contestazione era stata sollevata.

Ne consegue che sul profilo della dimostrazione della titolarità originaria o derivata, in capo alle società emittenti, dei diritti di autore sui contenuti televisivi filotrasmessi non può certo ritenersi che la società alberghiera non avesse sollevato contestazioni o che comunque avesse riconosciuto tale titolarità.

4.2. Si evidenziano inoltre le allegazioni di parte attrice, [OSCURATO:PERSONA], nel corso del giudizio.

Si osserva che, con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. del 30.05.2019, aveva prodotto in causa sub doc. da 12 a 22 tutti i contratti di gestione rilevanti ai fini del giudizio, stipulati con altrettante emittenti televisive in forza dellalegittimazione a essa attribuita a tal fine dalla legge tedesca in materia (VGG), dalla Direttiva 2014/26/UE e dalla legge italiana (i.e. dal D.lgs. n. 35/2017 diattuazione della detta Direttiva e dalla Legge n. 633/1941). 4.2.1 La doglianza, così proposta, è inammissibile perché, sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, pretenderebbe una rilettura degli attie delle risultanze istruttori e , invece inibita al giudice di legittimità (così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; Cass.,Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1 , Ordinanza n. 640 del14/01/2019), e perché ancora una volta la censura così proposta non considera che il thema decidendum , oggetto della decisione in appello, riguardava la prova in giudizio della titolarità originaria ovvero derivata del diritto d’autore in capo alla società emittente e non già il diverso profilo del contratto di gestione che “a valle” delegava alla odierna società ricorrente la programmazione dei contenuti televisivi più volte citati. 4.3La ricorrente propone inoltre un’ulteriore censura incentrata su “I diritti azionabili ed in concreto azionati da [OSCURATO:PERSONA]”.

Le doglianze così proposte risultano all’evidenza inammissibili perché solo genericamente formulate e formulate in difetto del requisito di autosufficienza posto che la ricorrente non si è neanche premurata di specificare in quale atto difensivo avesse proposto la questione in grado di appello.

4.3.1. Si propone, inoltre, un’ulteriore doglianza nel quarto motivo, così rubricata: “Le argomentazioni del Tribunale.

Inversione dell’onere della prova”.

Si osserva che la Corte d’appello non avrebbe neanche tenuto in considerazione il fatto che, all’esito della pronuncia del Tribunale ( che accoglieva la domanda attorea), incombeva all’appellante fornire la prova circa il fatto che taluni diritti azionati non eranostati ceduti a [OSCURATO:PERSONA].

Anche questa circostanza costituirebbeun grave errore della Corte di a ppello di Bolzano nell’applicazione dei principi dell’oneredella prova. 4.3.2 La doglianza è infondata in quanto, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., incombe sulla parte attrice in giudizio la dimostrazione della fondatezza e sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di cui si chiede tutela in sede giurisdizionale. 4.4 Si propone inoltre un ’ ulteriore censura art i colata così: “ La fonte dell’acquisto dei diritti azionati da [OSCURATO:PERSONA] da parte delle emittenti televisive da quest’ultima rappresentate”.

Si sostiene che, per quanto concerneva i diritti originari delle emittent i televisive,venivano in questione diritti la cui titolarità era da ritenersi in re ipsa, c ostitu endo, infatti, titolo di appartenenza ab origine dei diritti delle emittenti, anzitutto: - l’esercizio dell’attività organizzativo - imprenditoriale avente quale finalità la diffusione di programmi radiofonici e televisivi, e - l’effettiva distribuzione presso il pubblico dei segnali contenenti tali programmi, nonché- i diritti d’autore di tutte le opere di produzioni pro pria.

Così, aggiunge la ricorrente, la fattispecie costitutiva del diritto delle emittenti televisive -sufficiente per generare l’acquisto originario dei diritti connessi in capo a esse -si realizzerebbe in sostanza già con l’atto di introduzione (cd. iniezione) “sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, del segnale portatore dei programmi destinati ad essere captati dal pubblico in una catena ininterrottadi comunicazione conducente al satellite e ritornante verso terra” (cd.“Signalschutz”) (cfr. sul punto art. 2 comma 2 a) Direttiva 93/83/CEE).4.4.1 In realtà, le doglianze così proposte risultano sempre decentrate rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato che si fonda, per quanto già sopra detto, sul diverso profilo della mancata dimostrazione della titolarità originaria o derivata dei diritti di autore in capo alle società emittenti, ratioa fronte della quale la ricorrente contrappone un indimostrato acquisto a titolo originario dei predetti diritti.

4.4.2. Si propone una ulteriore doglianza articolata come “I diritti acquistati a titolo derivativo”.Sostiene la ricorrente che, per quanto concerne i diritti acquistati a titolo derivativo, non potrebbeche operare un meccanismo di tipo presuntivo, in forza del quale l’emittente che diffonde programmi televisivi attraverso la distribuzione del relativo segnale si deve necessariamente supporre che abbia ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie dai titolari dei diritti che a vario titolo hanno partecip ato alla realizzazione dell’opera.

La doglianza appare prima facieinammissibile perché generica e perché non spiega in base a quali ragioni giuridiche dovrebbe scattare la dedotta presunzione atta a dimostrare la titolarità dei diritti in esame in capo alle società emittenti. 5.Il quinto motivo risulta così rubricato: “ Motivo di impugnazione: Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti ed in ogni caso violazione e/o falsa applicazionedell’art. 3 Direttiva 2001/29/CE nonché dell’art. 8, par. 1 e 2 della Direttiva 2006/115/CE, in combinato disposto con gli art. 16 e 79 Legge n. 633/1941,salvo altri. 5.1 Si censura la sentenza impugnata altresì nella parte dellamotivazione in cui si legge:“(…) le emittenti televisive in tanto avrebbero potuto invocare la tutela deldiritto esclusivo alla comunicazione al pubblico in quanto fossero risultate essere esse stesse autrici delle opere o comunque dei contenuti veicolati dalleloro emissioni, secondo, cioè, le condizioni stabilite dall’art. 3, comma 1,della direttiva 2001/29: ”Gli stati membri riconoscono agli autori il dirittoesclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, sufilo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.” (cfr. pag. 22, ult. cap.)Ed ancora: “Nella specie, quindi, esse avrebbero potuto invocare la tutela del dirittoconsistente nell’inibitoria della comunicazione al pubblico nelle stanze dell’albergo di controparte in quanto fossero risultate essere esse stesse autrici delle opere o comunque dei contenuti veicolati dalle loro emissioni televisive ovvero in quanto in relazione a tali opere o contenuti avessero acquistato in via derivativa la titolarità del diritto ad ottenere protezione.”(cfr. pag. 23, primo capoverso).

Anche tale ultima doglianza risulta formulata in modo inammissibile in ragione della mancata corretta censura della ratio decidendi, già più volte sopra ricordata.

Le ulteriori censure sul dedotto risarcimento dei danni rimangono assorbite.

6. Il ricorso deve quindi complessivamente essere respinto.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24499-2022 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] MBH, (C.F./P.IVA: DE225999462), in persona dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA] e del procuratore speciale Dr.[OSCURATO:PERSONA] legali rappresentanti pro tempore, con sede legale inD-10785 Berlino, Lennéstr. 5, rappresentata e difesa, giusta procura speciale rilasciata su separato foglio congiunto materialmente al ricorso, sia congiuntamenteche disgiuntamente, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro diBolzano e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro diRoma, con domicilio digitale eletto presso il recapito PEC del primo e condomicilio ordinario eletto presso lo studio legale della seconda in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 13. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., già [OSCURATO:PERSONA] S.A.S., (C.F./[OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona dell’amministratore [OSCURATO:PERSONA] legale rappresentante pro tempore, consede legale in I-39021 Laces (BZ) in via dei Signori 15, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio elettoin [OSCURATO:PERSONA] n. 71, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] di Brina. - controricorrente - avverso la sentenza della Corted’Appello di Trento - Sezione dist. di Bolzano, Sezione civile, n. 121/2022 del 13.07.2022, pubblicata il 15.07.2022 nel procedimento iscritto sub n. 119/2020 R.G. e notificata a mezzo p.e.c. alla ricorrente il 18.07.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/7/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con citazione notificata il 28.12.2018 [OSCURATO:PERSONA] GmbH (già VG [OSCURATO:PERSONA] zur Verwertung der [OSCURATO:PERSONA] von Sendeunternehmen und Presseverlegern mbH) convenne, davanti al Tribunale di Bolzano,[OSCURATO:PERSONA] GmbH, espo nendo che: i) era una società germanica che, su mandato di numerose emittenti radiotelevisive, gestivae intermediava diritti d’autore e diritti connessi ; ii) l a società convenuta, esercente un albergo con 29 stanze, senza autorizzazione delle emittenti rappresentate dall’attrice, dall’aprile del 2012 veicolava,via cavo, alle singole camere i programmi televisivi che esse trasmettevano via satellite, così consentendone ai propri clienti la ricezione e la fruizione ; iii) tale comportamento integrava una non autorizzata comunicazione al pubblico e, dunque, una violazione delle prerogative connesseal diritto d’autore di cui essa società attrice avevala gestione su mandato delle emittenti televisive. Su queste premesse, l a società attrice chiese l’accertamento dell’illecito, l’inibitoria delle comunicazioni con fissazione di una penale in caso di trasgressione, il risarcimento del danno commisurato ai canoni da essa richiesti per la licenza di trasmettere i programmi delle emittenti rappresentate ed, infine, la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 166 della l.aut.. Nella resistenza della società convenuta ed istruita la causa con l’acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, il Tribunale,con la sentenza n. 486 del 16 - 18.06.2020, accolse le domande dell’attrice, gravando la convenuta delle spese del grado. 2. Il Tribunale ritenne che rappresentasse comunicazione al pubblico l’attività della convenuta,consistita nel veicolare via cavo agli ospiti nelle camere del suo albergo il segnale satellitare delle emittenti televisive rappresentate dall’attrice;e - ritenuta , altresì, raggiunta la dimostrazione, sulla base degli acquisiti contratti di mandato che nella specie le emittenti televisive rappresentate dall’attrice fossero esclusive proprietarie dei programmi da loro trasmessi ed avessero, dunque, il diritto di impedirne la comunicazione al pubblico da parte di terzi non autorizzati- accertò che nella specie ricorresse la violazione del diritto esclusivo riservato agli autori delle opere comunicate e vietò alla convenuta, indistintamente, “ ogni ulteriore comunicazione pubblica riguardante le predette società rappresentate dall’attrice”, stabilendo la penale di € 50,00 per ogni giorno di trasgressione;ritenuto, inoltre, che anche prima della riforma dell’art. 180 l.aut., S.I.A.E. non fosse legittimata alla protezione degli autori stranieri, come nella specie, non residenti in Italia, il Tribunale concluse nel senso che l’attrice f osse stata validamente incaricata di tutelare, anche in via risarcitoria, i diritti d’autore e quelli connessi di cui le emittenti sue mandanti erano titolari; r iconobbe, pertanto, ilrichiesto credito risarcitorio azionato d all’attrice , liquidandolo in € 3.391,00 sulla base del tariffario dei compensi applicati da S.I.A.E., e, infine, ordinòla pubblicazione del dispositivo della sentenza su un quotidiano locale. 3. Proposto gravame da parte della società convenuta [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con appello d el 18. 07.2020 , recante tre motivi d’impugnazione , si costituì in giudizio la [OSCURATO:PERSONA], la quale avvers ò l’ opposto gravame e svolsea propria volta, impugnazione incidentale.4. Con la sentenza n. 121/2002, pubblicata in data 15.7.2022 e qui oggetto di ricorso per cassazione, la Corte di appello di Trento-Sez. dist. di Bolzano, ha accolto l’appello principale e disatteso quello incidentale. 4.1 La Corte di merito ha statuito –per quanto qui ancora rileva – che: a) in relazione all’eccezione di inammissibilità dell’appello, formulata, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., da parte della società appellata, la stessa dovesse essere disattesa, in quanto, nella loro sintesi, le doglianze svolte dall’appellante principale censuravano la sentenza gravata perché quest’ultima avrebbe, erroneamente, riconosciuto alle emissioni televisive diffuse dalle emittenti - di cui l’attrice era mandataria - la tutela, secondo l’ampia estensione che l’art. 3 della direttiva 2001/29 nonché l’art. 16 della l.aut. accordano alle opere protette dal diritto d’autore, quando, invece, nella specie la tutela sarebbe stata invocata in relazione ai diritti connessi sulle sole emissioni radiofoniche e televisive che quelle opere veicolavano, diritti che godevano della protezione nella più contenuta estensione prevista dall’art. 8 della direttiva 2006/115 e dall’art. 79 l. aut.; b) più in particolare, la scorretta applicazione delle richiamate regole giuridiche, ad avviso dell’appellante principale, deriverebbe dall’aver erroneamente ritenuto dimostrato -alla luce dei contratti di mandato prodotti - che indistintamente tutti i programmi trasmessi dalle emittenti di cui l’attrice era mandataria, dovessero essere qualificati come opere per la tutela delle quali il diritto d’autore era regolato, secondo l’estensione prevista dal cit. art. 3 della direttiva 2001/29 e dal cit. art. 16 l.aut., con la conseguenza che avrebbe dovuto ritenersi consentito di inibire, ai terzi non autorizzati, la comunicazione al pubblico di tutte le emissioni che quei programmi veicolavano e con ciò dovendosi ritenere soddisfatti entrambi i requisiti stabiliti dai nn. 1 e 2 dell’art. 342 cod. civ.; c) oltre che ammissibili i motivi di gravame erano anche fondati; ha ricordato la Corte di appello che: d) a sostegno delle domande, l’attrice ed appellata aveva dedotto la violazione del diritto esclusivo, connesso al diritto d’autore delle emittenti televisive sue mandanti di comunicare e mettere a disposizione del pubblico, con l’utilizzo, dunque, dei mezzi di diffusione a distanza, ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2001/29 e dell’art. 16 l.aut., le loro emissioni; e) dal diritto dell’autore di comunicare e mettere a disposizione del pubblico la propria opera si distinguono, infatti, i diritti connessi che l’art. 8 della Direttiva 2006/115 e l’art. 79 l.aut. attribuiscono a coloro che comunicano al pubblico, esercitando l’attività di emissione radiofonica o televisiva; f) anche la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito come la disciplina relativa ai diritti sulle emissioni radiotelevisive fosse collocata nel Titolo II l.aut., dedicato ai c.d. «diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore» e come, per tale ragione, non fosse possibile qualificare i diritti esclusivi in questione come diritti d’autore (Cass. n. 17699/2005); g) era, più in particolare, l’art. 79 l.aut., applicabile alla fattispecie, a regolare, il potere esclusivo di coloro che esercitano l’attività di emissione radiofonica o televisiva; h) la predetta norma “attribuisce, infatti, a coloro che esercitano l’attività di emissione radiofonica o televisiva, il potere esclusivo di autorizzare sia la fissazione delle proprie emissioni, e sia la riproduzione diretta o indiretta, la ritrasmissione, la comunicazione al pubblico (se fatta a pagamento), e la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni essa attribuisce inoltre agli stessi soggetti il diritto esclusivo di utilizzare quelle fissazioni” (così, in riferimento a Cass. n. 17699/2005); ha dunque evidenziato che: i) come stabilito, dalla lettera c) dell’art. 79 cit. e come, peraltro, identicamente previsto anche dall’art. 8 della direttiva 2006/115,il diritto connesso al diritto d’autore avente ad oggetto la comunicazione al pubblico delle emissioni radiofoniche e televisive deve ritenersi protetto solo nell’eventualità che il terzo non autorizzato effettui la comunicazione al pubblico a pagamento; l) la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (C-641/2015) aveva, tuttavia, chiarito che tale eventualità non ricorreva nel caso di emissioni televisive comunicate da chi gestisce una struttura alberghiera; m) neanche era condivisibile l’obiezione sollevata nella sua memoria conclusionale di replica da parte dell’appellata, con la quale quest’ultima aveva sostenuto che, nella specie, la sentenza gravata avrebbe, in verità, ascritto alla convenuta la violazione del diverso diritto connesso previsto dalla lettera d) dell’art. 79 cit. (diritto di “di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via etere”; identico all’ art. 3, comma 2, lett. d) della direttiva 2001/29), in quanto: i) nella stessa sentenza gravata non era stato inibito di mettere a disposizione del pubblico le fissazioni (le registrazioni) delle emissioni televisive, bensì “ogni ulteriore comunicazione pubblica riguardante le predette società rappresentate dall’attrice, vale a dire: le trasmissioni dei programmi di N24, Sat 1 Gold etc.”; ii) e sulla, in tesi insufficiente – ex art. 112 c.p.c. - , estensione di questa statuizione l’appellante incidentale non aveva ritualmente svolto alcuna specifica doglianza, sicché il dibattito processuale restava circoscritto alla comunicazione al pubblico delle emissioni televisive (“comunicazione pubblica … vale a dire: trasmissione dei programmi”); iii) doveva ritenersi, escluso l’accertamento, eventualmente d’ufficio, della lesione degli altri diritti connessi elencati dall’art. 79 l.aut., tra i quali appunto la messa a disposizione al pubblico delle fissazioni delle emissioni televisive, trattandosidi esclusivi e, in quanto tali, autodeterminati diritti connessi al diritto d’autore che rappresentavano autonome causae petendi dall’appellata mai prima ritualmente dedotte giudizio; iv) nettamente distinte dovevano considerarsi la comunicazione al pubblico delle emissioni televisive dalla messa a disposizione del pubblico delle fissazioni delle emissioni televisive nel luogo e nei momenti individualmente scelti dal fruitore: tale ultima condotta ricorrendo, all’evidenza, nel caso del tutto diverso da quello oggetto di giudizio di diffusione via internet delle fissazioni (delle registrazioni) delle emissioni televisive, così che il fruitore, individualmente, possa accedervi quando e dove vuole; ha altresì evidenziato che: n) i rilievi svolti dall’appellante principale erano fondati, posto che, esclusa la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti per la tutela, in relazione alle emissioni televisive, dei diritti connessi al diritto d’autore (art. 79 l.aut.), in tanto le emittenti avrebbero potuto invocare la tutela del diritto esclusivo alla comunicazione al pubblico in quanto esse fossero risultate essere titolari del diritto d’autore sulle opere veicolate dalle loro emissioni, secondo, cioè, le condizioni stabilite dall’art. 3, comma 1, della direttiva 2001/29, secondo cui “Gli stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente”; o) nel caso dispecie, dunque , esse avrebbero potuto invocare la tutela del diritto consistente nell’inibitoria della comunicazione al pubblico nelle stanze dell’albergo di controparte in quanto fossero risultate essere esse stesse autrici delle opere o comunque dei contenuti veicolati dalle loro emissioni televisive ovvero in quanto in relazione a tali opere o contenuti avessero acquistato in via derivativa la titolarità del diritto ad ottenere protezione; p) la prova di tali ultime circostanze non era stata tuttavia fornita dalla società appellata, posto che i contratti di mandato prodotti dalle rappresentante delle emittenti televisive anzitutto non specificavano questi diritti, ma soprattutto non ne dimostra va no la fonte del relativo acquisto originario o derivativo; q) in realtà nella citazione in appello, l’appellante aveva testualmente specificato che “Nelle difese svolte in primo grado la convenuta non aveva avuto difficoltà ad ammettere che la diffusione nelle camere e negli spazi comuni dell’albergo di emissioni contenenti opere protette dal diritto d’autore potesse costituire violazione dei diritti d’autore appartenenti alle emittenti rappresentate dall’attrice…”; r) tale affermazione non valeva, comunque, a sostanziare la prova per non contestazione (art.115 c.p.c.) e, dunque, la dimostrazione dell’esistenza dei diritti d’autore in capo alle emittenti televisive nonché, di riflesso, della consumazione delle violazioni da loro denunciate e delle conseguenze patrimonialmente negative che ne sarebbero derivate, in quanto: i) i diritti d’autore sulle opere comunicate al pubblico rappresentavano un onere di contestazione, la cui inosservanza rendevail fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussisteva soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti e poiché l’acquisto originario o derivativo in capo alle emittenti televisive era fatto estraneo a chi effettuavala comunicazione non autorizzata e, dunque a lui ignoto, la relativa, nella specie, peraltro meramente ipotetica, ammissione non potevaavere alcuna concludenza probatoria; ii) in secondo luogo, con riguardo al diritto risarcitorio, in tesi, generato dai fatti illeciti addebitati a chi effettua la comunicazione non autorizzata vale la regola secondo cui i l principio di non contestazione opera rispetto ai fatti costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato e non anche in relazione a fattispecie, come quella del diritto al risarcimento danno, il cui accertamento, richiedendo un riscontro sulla condotta, sul nesso di causalità, sull’evento e sul pregiudizio, ha carattere fortemente valutativo, fatti che, pertanto, devono e ssere necessariamente ricondottial "thema probandum", come disciplinato dall’art.2697 c.c., la cui verificazione spetta al giudice;s) l’accoglimento dei motivi che sorreggevano l’appello principale dispensa va dunque dal decidere la questione relativa alla legittimazione della mandataria delle emittenti televisive ad agire per la tutela dei diritti connessi a quello d’autore nel periodo anteriore al 16.10.2017; t) ugualmente assorbito era l’appello incidentale relativo alla liquidazione del credito risarcitorio che all’esito del grado di appello era stato disconosciuto. 2. La sentenza, pubblicata il15.7.2022, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedell’art. 342 c.p.c. e “nullità e/oinammissibilità dell’atto di citazione in appello per difetto dei requisitirichiesti dall’art. 342 c.p.c. Maturazione del giudicato interno. Errores in procedendo: non novum judicium, bensì una revisio prioris istantiae. Violazione dell’art. 112 c.p.c. per pronunciamento ultra petita. Violazionee falsa applicazione dell’onere della prova. Motivazione ingiusta ed errata”. 1.1 Ricorda la società ricorrente che, a i sensi dell’art. 342 c.p.c. “La motivazione dell’appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l’indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado; 2) l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della leggee della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.” Secondo l a ricorrente, i predetti requisiti non s arebbero stati soddisfatti dall’[OSCURATO:PERSONA] con l’atto diimpugnazione in appello dinnanzi alla Corte d’Appello di Trento–Sezionedistaccata di Bolzano, anzi, l’appellante avrebbe riproposto sostanzialmente lestesse identiche difese e argomentazioni già formulate in primo grado. La società appellante - precisa, oggi, l’odierna ricorrente -avrebbe infatti proposto tre motivi di appello, senza mai fare un soloriferimento alla sentenza impugnata e senza mai citare una sola norma cheil primo giudice avrebbe violato o non correttamente applicato. 1.2 Leargomentazioni utilizzate dall’appellante non si disting uerebbero dalle difese svolte dinnanzi al primogiudice, che non le aveva riten ute rilevanti e che, di conseguenza, le avevarigettate. L’appellante, in più, avrebbe chiesto alla Corte alcuni chiarimenti, senza formulare un capo o un motivo specifico di impugnazione. 1.3 Nonostante l’eccezione di inammissibilità fosse stata prontamen te sollevata dall’odierna ricorrente nella comparsa di costituzione con appello incidentale di data 11.11.2020, l a Corte d’Appello, per contro, avrebbe ritenuto soddisfatti entrambi i requisitiprevisti dall’art. 342 c.c. (cfr. pag. 17 sentenza), disponendo che i tre motivi proposti potessero “ essere trattati congiuntamente”. 1.4 Secondo la ricorrente il riassunto dei motivi contenuto nella sentenza impugnata non sarebbe stato corrispondente alle deduzioni dell’appellante . L’atto introduttivo dell’appello - precisa sempre la ricorrente - avrebbe integrato un generico atto di difesa, del tutto analogo a quello con cuil’[OSCURATO:PERSONA] si era già costituito in primo grado, privo di capi di impugnazione specifici,con l’effetto che dette censure, che avevano investitogenericamente lasentenza di primo grado, erano tutte inammissibili. 1.4.1 Le doglianze sin qui esposte sono inammissibili. 1.4.2 Sul punto giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello (Sez. 1, Ordinanza n. 24048 del06/09/2021; n. 22880 del 2017). 1.4.3 Il suddetto principio è stato di recente ribadito anche da Cass. Sez. L, Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022, secondo cui espressamente: “In tema di ricorso per cassazione, la deduzione della questione dell'inammissibilità dell'appello, a norma dell'art. 342 c.p.c., integrante "error in procedendo", che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia), secondo criteri disinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza". 1.4.4.Ciò posto, risulta evidente che nel caso di esame le doglianze proposte dalla ricorrente si presentano solo genericamente formulate, non avendo specificato le stesse il contenuto degli atti difensivi introduttivi del giudizio di appello di cui si era contestata la generica formulazione, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ. 1.5 Sostiene inoltre la società ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che la sentenza di appello qui impugnata sarebbe una sentenza di doppio gradodi giudizio di merito che avrebbe esulato totalmente dai motivi di impugnazione (peraltro, non formulati) e che avrebbe esaminato tutta la causa ex novoalla stregua di un novumiudicium e , anzi, l’ avrebbe esamina ta, come se si fosse trattatodel primo grado, in quanto l’esistenza di una sentenza di primo grado sarebbe stata completamente ignorata. Aggiunge la ricorrente che la Corte avrebbe, dunque,violato il principio generale dell’appello, oltre ai suoi limiti di competenza (art. 112 c.p.c.), che inveceavrebbero dovuto essere vincolati agli specifici motivi di impugnazione proposti dall’appellante.Se era pur vero che con la proposizione dell’appello la causa passa alla pienacognizione del giudice superiore, nei limiti dei “motivi specifici”, l’effetto devolutivo no n potrebbe spingersi fino al punto d’investire automaticamente il giudice di secondo grado dell’intera causa già decisa in primo grado. Secondo la società ricorrente, questi limiti sarebbero stati completamente superati dallaCorte d’Appello di Bolzano. 1.5.1 Anche questo secondo ordine di doglianze contenute nel primo motivo di ricorso è inammissibile. 1.5.2 E’ il caso di richiamare, anche in questo caso, i principi già sopra ricordati laddove, in relazione alle affermazioni della giurisprudenza di legittimità, è stato evidenziato che ove sia denunciato un "error in procedendo", le doglianze proposte presuppongono comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non risulta dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. 1.5.3 Ciò posto e di nuovo ricordato, la società ricorrente non spiega come si sarebbe concretato il denunciato vizio processuale,né descrive il contenuto degli atti difensivi avversari in relazione ai quali si sarebbe verificata la contestataultrapetizione del giudice di appello, limitandosi solo a denunciare genericamente che la Corte di appello si sarebbe pronunciata oltre il “devolutum”. 1.6 Ricorda inoltre la ricorrente che il nuovo regime dell’appello, ovvero, il giudizio d’appello come“revisio prioris istantiae” comporterebbe anche una nuovaripartizione dell’onere della prova, con la conseguenza che, in appello, non si ripeterebberogli oneri probatori del primo grado. Si evidenzia da parte della ricorrente che “In diverse parti della sentenza qui impugnata”, la Corte d’appello le avrebbe rimproverato di non aver fornito la prova, che nel caso specifico invece incombeva sulla parte appellante e non già s u ll’appellata, considerato che la sentenza di primogrado aveva accolto tutte le domande attoree, fatta eccezione per la domandadi risarcimento, il cui ammontare era stato liquidato in misura minore rispettoalle richieste, provocando così anche il suo appello incidentale. 1.6.1 Anche quest’ulteriore censura, questa volta declinata come violazione dei principi regolatori degli oneri probatori, pecca di genericità e di evidente difetto di specificità, già nella sua formulazione, posto che non è dato comprendere quali siano stati gli snodi decisori che sarebbero incorsi, nell’apprezzamento della prova mancante, nella violazione dell’art. 2697 cod. civ. 1.7 Si evidenzia sempre da parte della ricorrente che, nel giudizio di appello, avevaosservato che l’appellante [OSCURATO:PERSONA] dhof non solo non aveva formulato motivi specifici di impugnazione e fornitonessuna prova a sostegno di questi motivi, ma “ in svariate occasioni ” aveva riconosciuto espressamente circostanze decise dal primo giudice. La Corte territoriale avrebbe preso in considerazione l’eccezione dell’appellata , liquidandola in modo generico, senza tenere in considerazione leammissioni concrete delle contestazioni di cui all’art. 115 c.p.c., di sicuro rilievo sotto il profilodell’impugnazione. 1.7.1 Le doglianze sono inammissibili, oltre perché genericamente formulare, anche in ragione del fatto che non prendono in considerazioni le ulteriore due rationes decidendi della motivazione impugnata che, in punto di mancata applicazione del principio di non contestazione giudiziale, aveva evidenziato che tale principio poteva valere solo per i fatti noti alla parte e perch é lo stesso era inapplicabile in tema di diritto alrisarcimento del danno. 1.8 Denuncia, infine, la ricorrente che l’appello avrebbe introdottoun riesame non della sentenza di primo grado, ma della controversia, nei limiti della domanda d’appello, proposto secondo le regoledell’art. 342 c.p.c. Alla luce di questo nuovo giudizio d’appello, la Corted’appello sarebbe stata chiamata a verificare se le censure rivolte alla sentenza di primogrado fossero state fondate o meno. Sia nell’ipotesi della riforma, sia nell’ipotesidella conferma della sentenza, laCorte di appello avrebbe dovuto spiegare e motivare la sua decisione. Tale motivazione dovrebbesempre trovare il suo fondamento nella sentenza impugnata e non potrebbeessere totalmente indipendente e avulsa da questa, come avevainvece fatto la Corte d’Appello di Bolzano. 1.8.1 Anche quest’ultimo ordine di censure, sempre contenute nel primo motivo di ricorso e che ripetono quelle già sopra ricordate, sono inammissibili in quanto solo genericamente formulate, in relazione sia ai principi processuali asseritamente violatisia alla descrizione del contenuto degli atti processuali che avrebbero dato la stura alle denunciate violazioni di legge. 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,“Ad abundantiam ”, la v iolazione e falsa applicazione dell’art.113 c.p.c. e del principio “iura novit curia” , “ in ordine alla normativa applicabile. Violazione dell’art. 3 Direttiva2001/29/CE, in combinato disposto con l’art. 8, par. 1 e 2 Direttiva 2006/115/CE, nonché del dictum della Corte di Giustizia, espresso tra l’altro nella sentenza del 7.12.200 6 pronunciata nella causa C-306/05 e ribadito nellagiurisprudenza successiva. Violazione della normativa internazionale, conparticolare riferimento alla disciplina della “comunicazione al pubblico”. Violazione e falsa applicazione dell’art. 343 c.p.c. Violazione e falsaapplicazione dell’art.79, in combinato disposto con l’art.16 Legge 633/1941. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. Violazione dell’art. 11Cost. Motivazione ingiusta”. 2.1. Si evidenzia da parte della società ricorrente che, a pag. 20 della sentenza impugnata della Cortedi merito, quest’ultimaaveva affermato che: “Peraltro, a p. 8 della sua memoria conclusionale di replica dd. 18.05.2022 l’appellata sostiene che nella specie la sentenza gravata avrebbe, in verità, ascritto alla convenuta la violazione del diverso diritto connesso previstodalla lettera d) dell’art. 79 cit. (diritto “di autorizzare la messa a disposizionedel pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo onel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni,siano esse effettuate su filo o via etere”; identico all’art. 3, comma 2, lett. d)della direttiva 2001/29). 2.2 Tale statuizione giudiziale sarebbe destituita di fondamento perché, anzitutto, nella stessa sentenza gravata non era stato inibito di mettere a disposizione del pubblico le fissazioni (le registrazioni) delle emissioni televisive, bensì “ogni ulteriore comunicazione pubblica riguardante le predette società rappresentate dall’attrice, vale a dire: le trasmissioni dei programmi di N24, Sat 1 Gold etc.”.E sulla, in tesi insufficiente - ex art. 112 c.p.c. -, estensione di questa statuizione l’appellante incidentale non aveva ritualmente svolto alcunaspecifica doglianza, sicché il dibattito processuale restavacircoscritto alla comunicazione al pubblico delle emissioni televisive (“comunicazione pubblica … vale a dire: trasmission e dei programmi”). Andava, perciò, escluso l’accertamento, eventualmente d’ufficio, della lesione degli altri diritti connessi elencati dall’art. 79 l. aut., tra i quali appunto la messa a disposizione al pubblico delle fissazioni delle emissioni televisive. 2.3 Si evidenzia invece da parte della ricorrente che con l’atto di citazione in primo grado avevarichiamato (da pag. 9 a pag. 25 ) le diverse convenzioni di diritto internazionale,il diritto europeo e il diritto nazionale italiano (tra cui, tra numerosi altri, gli art. 16 e 79 legge 633/1941) da applicarsi alla fattispecie descritta nell’attointroduttivo stesso, facendo comunque salve le altre norme eventualmente ritenute rilevanti e applicabili dal giudice. Aggiunge la ricorrente che il riferimento al diritto europeo era obbligatorio, considerato che esso èvincolante per lo Stato italiano e che le varie direttive europee – tra cui in particolare la Direttiva 2001/29/CE e la Direttiva 2006/115/CE –avevano regolarmente comportato delle modifiche al di ritto d’autore nazionale.Tale diritto – dispone il considerando 23 della Direttiva 2001/29/CE –“deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni alpubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto dirittodovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’operaal pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione (...)”. Le doglianze sin qui proposte –peraltro di difficile comprensione – risultano ancora una volta inammissibili perché completamente decentrate rispetto alle rationes decidedisopra ricordate e perché non è dato comprendere la ragione della denunciata illegittimità del provvedimento impugnato per l’asserita mancata applicazione della normativa europea, posto che la Corte di appello aveva fatto espresso riferimento, per la definizione della lite, ai principi interpretativi dettati da CGUE n.641 del 16/02/2017 . 2.4 Si deduce inoltre la violazione e falsa applicazione dell’art. 343 c.p.c. 2.4.1 Osserva la ricorrente che, alla luce di quanto sopra, sarebbe evidente che essaricorrente non fosse tenuta a proporre appello incidentale, perché il primo giudice avevaritenuto applicabile, accanto alla normativa comunitaria, anche l’art. 79 lett. d) della legge 633/1941, a differenza della Corte d’Appello che sembrava aver ritenuto che il Tribunalenon avesse fatto applicazione di quella norma. Ricorda la ricorrente che la sentenza di primo grado aveva inizia to ad affrontare il merito della vertenza, sostenendo espressamente che “Per la decisione della presente controversia risulta fondamentale e preliminare distinguere se l’attività contestata alla convenuta possa costituire comunicazione al pubblico, ai sensi della normativa di tutela dei diritti d’autore invocata dalla parte attrice o se costituisca, invece,comunicazione effettuata in un luogo accessibile al pubblico mediantepagamento di un diritto d'ingresso.” 2.4.2 Il Tribunale di Bolzano aveva accolto la domanda dell’attrice e non sarebbe possibile conoscere come erastato interpretato esattamente l’art. 79 lett. d) della Legge633/1941, perché non lo avrebbe detto esplicitamente da nessuna parte, ma di certo si evince rebbe indirettamente che lo aveva ritenuto applicabile, perché l’attrice aveva invocato l’intero art. 79 [ fatta eccezione per la lett. c), relativamente alla comunicazione al pubblico mediante pagamento di un diritto di ingresso], richiamando in primis la disposizione di cui alla lett. d), e tale richiamo sarebbe stato condiviso dal Tribunale con le parole: “costituisce diffusione al pubblico protetta dalla normativa europea enazionale citata da parte attrice”. 2.4.3 Aggiunge la ricorrente che se la Corte di merito avesse ritenuto c he questa disposizione non potesse prevedere una comunicazione al pubblico, ma solamente una trasmissione dei programmi,sarebbe stato suo precipuo compito individuare la normativa nazionale che, corrispondentemente all’art. 3 Direttiva 2001/29/CE e all’art. 8, par. 1 e 2 Direttiva 2006/115/CE , esprimeva il concetto della comunicazione al pubblico ivi riportato. Questo tuttavia non sarebbe avvenuto e , anzi, l a Corte avrebbe insinuato che la ricorrente avrebbe dovuto proporre appello incidentale sul punto.2.4.4 Alla luce di quanto sopra, la proposizione di un appello incidentale sulla applicabilità dell’art. 79 lett. d)della Legge 633/1941 non sarebbe stato di sicuro necessaria, in quanto il Tribunale di Bolzano aveva evidentemente inteso tale disposizionenello stesso modo in cui l’aveva intesa ed interpretata parte attrice. Possono anche in tal caso essere ripetute le considerazioni sopra svolte, quanto alla dedotta inammissibilità della prima parte del motivo in esame, in quanto le doglianze si compongono di poco comprensibili censure, formulate in modo generico, avulse dalle rationes decidendi che sostengono il provvedimento impugnato e comunque inconsapevoli che la decisione dalla controversia in grado di appello è stata argomentata con il richiamo a CGUE n. 641/2017. 2.5 Si propone inoltre censura da parte della ricorrente sul profilo della “Comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 8, par. 3 Direttiva 2006/115/CE. Mancata considerazione dell’art. 3 Direttiva 2001/29/CE edell’art. 8, par. 1 e 2 Direttiva 2006/115/CE, nonché del dictum della Corte di Giustizia, espresso tra l’altro nella sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]pronunciata nella causa C- 306/05 e nellagiurisprudenza successiva. Violazione dell’art. 11 Costituzione. Violazione dell’art. 112 c.p.c. 2.5.1 Le ulteriori deduzioni difensive risultano invero infondate sulla base dei principi interpretativi dettati dalla sentenza dellaCGUE, da ultimo richiamata, e comunque applicata anche dalla Corte di merito. Invero, è stato espressamente affermato, nella pronunzia della Corte di Giustizia del 2017, che “ …Occorre ricordare che, nella sentenza del 7 dicembre 2006, SGAE (C-306/05, EU:C:2006:764, punti 47 e 54), la Corte ha dichiarato che la distribuzione di un segnale mediante apparecchi televisivi da parte di un albergo ai clienti alloggiati nelle sue camere, indipendentemente dalla tecnica di trasmissione del segnale utilizzata, costituisce un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, e che il carattere privato delle camere di tale albergo non osta a che la comunicazione di un’opera ivi effettuata mediante tale mezzo costituisca un atto di comunicazione al pubblico ai sensi di detta disposizione. 18 Per quanto riguarda la direttiva 2006/115 di cui si chiede l’interpretazione, la Corte ha altresì dichiarato, nella sentenza del 15 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA] (Ireland) (C-162/10, EU:C:2012:141, punto 47), che il gestore di un albergo, il quale mette a disposizione nelle camere dei clienti apparecchi televisivi e/o radio, cui invia un segnale di trasmissione, effettua un atto di comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della medesima direttiva.19 Nella misura in cui le nozioni utilizzate da tali direttive hanno lo stesso significato, salva diversa volontà del legislatore dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenze del 4 ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] ea., C-403/08 e C-429/08, EU:C:2011:631, punto 188, nonché del 31 maggio 2016, [OSCURATO:PERSONA], C-117/15, EU:C:2016:379, punto 33), anche la fornitura di un segnale attraverso apparecchi televisivi e radiofonici installati nelle camere di un albergo costituisce, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 16 delle sue conclusioni, una comunicazione al pubblico dei programmi degli organismi di radiodiffusione, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/115. 20 Tuttavia, a differenza, in particolare, del diritto esclusivo degli artisti, degli interpreti o degli esecutori e del diritto dei produttori di fonogrammi, previsti, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 8 della direttiva 2006/115, ildiritto esclusivo degli organismi di radiodiffusione di cui al paragrafo 3 di tale articolo è limitato ai casi di comunicazione al pubblico in luoghi accessibili al pubblico mediante pagamento di un diritto d’ingresso. 21 Per quanto concerne l’interpretazione della nozione di «luogo accessibile al pubblico mediante il pagamento di un diritto d’ingresso», si deve rilevare che dal considerando 7 della direttiva 2006/115 risulta che quest’ultima mira a ravvicinare la legislazione degli Stati membri, nel rispetto, in particolare, della convenzione di Roma. Pertanto, sebbene tale convenzione non faccia parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione, è, in particolare, alla luce di quest’ultima che le nozioni contenute nella direttiva 2006/115 devono essere interpretate, in modo che siano compatibili con le nozioni equivalenti contenute in detta convenzione, tenendo conto parimenti del contesto in cui esse sono utilizzate e degli scopi perseguiti dalle pertinenti disposizioni convenzionali (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2012, SCF, C-135/10, EU:C:2012:140, punti da 53 a 56).22 Nel caso di specie, la portata del diritto di comunicazione al pubblico previsto all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/115 è equivalente a quella del diritto di cui all’articolo 13, lettera d), della convenzione di Roma, che la limita, secondo la formula riprodotta in detto articolo 8, paragrafo 3, ai «luoghi accessibili al pubblico mediante il pagamento di un diritto d’ingresso» (v., in tal senso, sentenza del 4 settembre 2014, Commissione/Consiglio, C-114/12, EU:C:2014:2151, punti da 94 a 96). Infatti, la volontà del legislatore dell’Unione, come conferma la proposta modificata di direttiva, in data 30 aprile 1992 [COM (92) 159 def., pag.12], che ha condotto all’adozione della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU1992, L 346, pag. 61), la quale è stata abrogata e codificata dalla direttiva 2006/115, è stata quella di seguire in larga misura le disposizioni della convenzione di Roma che hanno introdotto una protezione minima al fine di pervenire ad una protezione minima uniforme nell’Unione e, modellando l’articolo 6bis, paragrafo 3, della direttiva proposta secondo l’articolo 13, lettera d), della convenzione di Roma, di prevedere un diritto esclusivo di comunicazione al pubblico di emissioni televisive nelle condizioni menzionate in tale convenzione. 23 Orbene, riguardo alla condizione del pagamento di un diritto d’ingresso prevista all’articolo 13, lettera d), della convenzione di Roma, occorre rilevare che, secondo la guida della convenzione di Roma e della convenzione fonogrammi dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), documento elaborato dall’OMPI, che, senza essere giuridicamente vincolante, fornisce indicazioni sull’origine, le finalità, la natura e la portata delle disposizioni di tale convenzione, e i cui punti13.5 e 13.6 sono relativi a detto articolo, tale condizione presuppone un pagamento, richiesto, in particolare, come corrispettivo di una comunicazione al pubblico di un’emissione televisiva e che, pertanto, il fatto di pagare un pranzo o bevande in un ristorante o in un bar in cui siano diffuse emissioni televisive non è considerato un pagamento di un diritto d’ingresso ai sensi della suddetta disposizione. 24 È giocoforza constatare che, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 26 a 30 delle sue conclusioni, il prezzo di una camera d’albergo non è, come il prezzo di un servizio di ristorazione, un diritto d’ingresso specificamente richiesto, in particolare, come corrispettivo di una comunicazione al pubblico di un’emissione televisiva o radiofonica, ma costituisce principalmente il corrispettivo di un servizio di alloggio, cui si aggiungono, a seconda della categoria dell’albergo, determinati servizi supplementari, quali la comunicazione di emissioni radiofoniche mediante apparecchi di ricezione installati nelle camere, che, normalmente, sono indistintamente compresi nel prezzo del pernottamento”. 25 Pertanto, sebbene la distribuzione di un segnale mediante apparecchi televisivi e radiofonici installati nelle camere di un albergo costituisca una prestazione di servizi supplementare avente un’influenza sullo standing dell’albergo e quindi sul prezzo della camera, come rilevato dalla Corte nelle sue sentenze del 7 dicembre 2006, SGAE (C-306/05, EU:C:2006:764, punto 44), e del 15 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA] (Ireland) (C-162/10, EU:C:2012:141, punto 44), nel contesto dell’esame relativo all’esistenza di un atto di comunicazione al pubblico ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 e dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2006/115 non si può considerare che tale prestazione supplementare sia offerta in un luogo accessibile al pubblico mediante il pagamento di un diritto d’ingresso ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, di quest’ultima direttiva” . 26 Di conseguenza, la comunicazione al pubblico delle emissioni radiotelevisive mediante apparecchi radiofonici e televisivi installati nelle camere di un albergo non rientra nell’ambito di applicazione del diritto esclusivo degli organismi diradiodiffusione previsto all’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/115. Del resto, non va neanche dimenticato che la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e "ultra partes", di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (Cass. Sez. 6- 1 , Ordinanza n. 2468 del 08/02/2016). 3. La ricorrente deduce inoltre un terzo motivo di censura così rubricato: “III.- Motivo di impugnazione: Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 163,329 co. 2, e 346 c.p.c. e 113 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: omessa app licazione dell’art. 79 Legge 633/1941, nonché dell’art. 3 Direttiva 2001/29/CE e dell’art. 8 par. 1 e 2 Direttiva 2006/115/CE. Violazione dell’art. 112 c.p.c. Violazione del principio iura novit curia. Omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione”. 3.1 Si propone da parte del ricorrente una prima censura con la quale si contesta“L’esclusione di una tutela dei diritti connessi delle emittenti televisive in base all’art. 79, lett. c) Legge 633/1941”. Si censura, cioè, la sentenzaimpugnata innanzitutto nella parte in cui la Corte d’Appello a pag. 17, ult.cpv., così argomentava: “ Dal diritto d’autore di comunicare e mettere a disposizione del pubblico lapropria opera si distinguono, infatti, i diritti connessi che l’art. 8 delladirettiva 2006/115 e l’art. 79 l.aut. attribuiscono a coloro che comunicano al pubblico esercitando l’attività di emissione radiofonica o televisiva.Anche la S.C. ha chiarito come la disciplina relativa ai diritti sulle emissioni radiotelevisive sia collo cata nel Titolo II l.aut., dedicato ai c.d. diritticonnessi all’esercizio del diritto d’autore e come, per tale ragione, non sia possibile qualificare i diritti esclusivi in questione come diritti d’autore (C. n. 17699/2005.” (cfr. pag. 18, primo e s econdo capoverso). (…)” 3.2 Osserva la ricorrente che le emittenti televisive risultanotitolari, oltre ai diritti connessinella loro qualità di emittenti televisivi, anche di diritti d’autore per tutte leproduzioni proprie e questi diritti, in quanto non rientrano nell’art. 79 legge633/1941, trovano protezione nell’art. 16 della stessa legge. 3.3 Ricorda la ricorrente che la Corte d’appelloavrebbe osservato che i diritti connessi delle emittentitelevisive troverebbero la loro disciplina nell’art. 79 della Legge italiana suldiritto di autore n. 633/1941, oltre che nella Direttiva 2006/115/CE, e che lacomunicazione al pubblico di opere protette da queste ultime effettuatanon troverebbe una sua tutela nella lett. c) dell’art. 79 della Legge n.633/1941. 3.4 Secondo la ricorrente, la “comunicazione alpubblico” a cui allude la Corte di appello sarebbe solo quella relativa alla previsione del pagamento di un “diritto di ingresso”. S i evidenzia che con tali affermazioni il Giudice del gravameavrebbe ignorato, oltre alla sentenza del Tribunale, ancora una volta totalmente le deduzioni di parte attrice svolte sin dall’atto introduttivo in primo grado.Se era certamente vero - aggiunge la ricorr en te - che i diritti connessi delle emittenti televisivetrovano la loro disciplina nazionale, tra il resto, nell’art. 79 Legge 633/1941, non sarebbe compren sibile , invece , la ragione per quale il giudice del gravame avesse voluto ricondurre - al solo fine di escluderla -la fattispecie dedotta in giu dizio da [OSCURATO:PERSONA] alla lett. c) dell’art. 79, relativa a un pagamento diun diritto d’ingresso, che sarebbe statal’unica disposizione la cui applicazione la difesa attorea non aveva mai invocato ed anzi avevaescluso espressamente. 3.5 Con la conseguenza che nella sentenza impugnata il secondo Giudice avrebbein primo luogo violato l’art. 11 2 c.p.c., nella misura in cui aveva deciso di rigettare la domanda attorea (riformando la sentenz a di primo grado), escludendo l’applicazione di una norma di legge invero mai invocata e nonspiegando dove e perché il primo giudice avrebbe sbagliato, quando aveva ritenuto applicabile la normativa europea e non invocata dall’attrice. Le doglianze sin qui proposte nel terzo motivo di ricorso risultano all’evidenza inammissibili perché non è dato comprendere come la decisione dei giudici del merito di applicare una norma anziché l’altra, per come invocata dalla ricorrente, possa integrare un vizio di ultrapetizione, come tale sanzionabile ex art. 112 c.p.c, rientrando invece tale attività nella principale potestà giurisdizionale di interpretazione e di applicazione delle norme alla fattispecie concreta, attività prevista e legittimata dall’art. 113 cod. proc. civ., secondo il noto principio iura novit curia. 3.6 Si contesta inoltre “L’esclusione di una tutela dei diritti connessi delle emittentitelevisive ai sensi delle altre disposizioni di cui all’art. 79 Legge n. 633/1941 in combinato disposto con l’art. 3 Direttiva 2001/29/CE e l’art. 8 par. 1 e 2 Direttiva 2006/115/CE, ignorati dalla Corte di Appello, a fronte dell’asserita mancata proposizione di un appelloincidentale sul punto”. 3.2 La Corte territoriale avrebbe infatti affermato che nessun altro comma e/o letteradell’art. 79 in parola sarebbe applicabile, in virtù del semplice fatto che lostesso non sarebbe stato invocato o dedotto in causa dall’attrice ed ancorache lo stesso non avrebbe costituito oggetto di appello incidentale. 3.3 Tale affermazione sarebbe totalmente priva di qualsivoglia pregio , in quanto già con l’atto di citazione depositato inprimo grado, in cui la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato alle pagg. 22 e 23, tra le altre disposizioni, l’intero articolo 79, per poi riprenderlo più e più voltenel corso della propria trattazione, ponendolo con idonea argomentazionea fondamento della azione giudiziale intrapresa e dei diritti azionati.Con la conseguenza che in primo grado il tema era stato ampiamente discusso e condiviso dal Tribunale. E parimenti il tema erastato ripreso dinnanzi alla Corte d’Appello. 3.3 Le predette statuizioni costituirebbero una grave violazione dell’art. 112 c.p.c.,oltre che degli artt. 329 comma 2 e 346 c.p.c., da parte della Corte d’appello, che avrebbe completamente travisato le domande proposte dall’attrice in primogrado e reiterate in appello ed il contenuto della sentenza del primo Giudice. [OSCURATO:PERSONA] non p otrebbe , in altre parole, limitarsi ad accertare che una determinatanorma non è applicabile, ma deve adoperarsi per trovare quella applicabilealla fattispecie concreta dedotta in giudizio dalle parti. Anche queste ultime ulteriori doglianze sono inammissibili perché, da un lato, sembra indiscutibile che la Corte di appello abbia “trovato” la norma applicabile al caso di specie, tra l’altro interpretandola secondo i dettami della giurisprudenza comunitaria e perché, dall’altro, le censure non hanno neanche compiutamente confutato, se non genericamente,la ratio decidendi sopra ricordata, e cioè la necessità della presentazione di un appello incidentale sul punto. 3.4 Si deduce, infine, sempre nel terzo motivo, “vizio di violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui alla Direttiva 93/83/CE nonché alle Direttive 2001/29/CE e 2006/115/CE, incombinato disposto con l’art. 79, in particolare lett. d) Legge n. 633/1941, salvo altre disposizioni ritenute rilevanti ed applicabili inriferimento alla tutela dei diritti connessi”. 3.4.1 Le doglianze, così da ultimo proposte nel terzo motivo, sono al pari delle altre, inammissibili, perché quelle relative alla dedotta violazione dell’art. 79, lett. d, l.d.a. risultano completamente decentrate rispetto alle rationes decidendi più volte sopra rappresentante e quelle sulla cd. ritrasmissione appaiono nuove, in assenza della illustrazione degli atti processuali delle fasi di merito ove le stesse fossero state eventualmente dedotte dall’odierna ricorrente. 4. Il quarto motivo propone vizio di “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 4 ss. D.lgs. n. 35/2017, attuativo della Direttiva 2014/26/CE, incombinato disposto con l’art. 110 Legge n. 633/1941. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in combinato disposto con l’art.1362 c.c. anche in riferimento al § 133 ss. BGB (codice civile tedesco) sull’interpretazione dei contratti stipulati da [OSCURATO:PERSONA] con le emittentitelevisive. Violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c., in punto diinversione/ripartizione dell’onere della prova”. 4.1 Con il quarto motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte aveva escluso ogni tutela dei diritti azionati dall’appellata, altresì, per essere rimasto asseritamente incerto “see di quali diritti d’autore le emittenti televisive siano effettivamente titolari originarie e derivative”. Affermava, nello specifico, la Corte d’Appello che “i contratti di mandatoprodotti dalla rappresentante delle emittenti televisive anzitutto nonspecificano questi diritti ma soprattutto non ne dimostrano la fonte delrelativo acquisto originario o derivativo.” 4.2 Secondo la ricorrente, in più occasioni, nel corso del giudizio di merito , erastata proprio la società alberghiera a riconoscere la titolarità di tali diritti d’autore. Si tratterebbe, in sostanza, di fatti espressamente riconosciuti e comunque non specificamente contestati da parte avversa e che pertanto avrebbero dovuto essere posti a fondamento della decisione,ai sensi dell’art.115 c.p.c. 4.2.1 La doglianza, così proposta, non coglie a pieno la ratio decidendi del provvedimento impugnato ove in realtà si evidenzia la mancata prova da parte della società ricorrente, che a ciò era onerata, della titolarità originaria ovvero derivata, per atto negoziale,del diritti di autore in capo alle società emittenti sui contenuti televisi vi ritrasmessi e non già il profilo della legittimazione attiva della ricorrente, quale mandataria delle medesime società emittenti, profilo quest’ultimo sul quale nessuna contestazione era stata sollevata. Ne consegue che sul profilo della dimostrazione della titolarità originaria o derivata, in capo alle società emittenti, dei diritti di autore sui contenuti televisivi filotrasmessi non può certo ritenersi che la società alberghiera non avesse sollevato contestazioni o che comunque avesse riconosciuto tale titolarità. 4.2. Si evidenziano inoltre le allegazioni di parte attrice, [OSCURATO:PERSONA], nel corso del giudizio. Si osserva che, con la memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. del 30.05.2019, aveva prodotto in causa sub doc. da 12 a 22 tutti i contratti di gestione rilevanti ai fini del giudizio, stipulati con altrettante emittenti televisive in forza dellalegittimazione a essa attribuita a tal fine dalla legge tedesca in materia (VGG), dalla Direttiva 2014/26/UE e dalla legge italiana (i.e. dal D.lgs. n. 35/2017 diattuazione della detta Direttiva e dalla Legge n. 633/1941). 4.2.1 La doglianza, così proposta, è inammissibile perché, sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, pretenderebbe una rilettura degli attie delle risultanze istruttori e , invece inibita al giudice di legittimità (così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; Cass.,Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1 , Ordinanza n. 640 del14/01/2019), e perché ancora una volta la censura così proposta non considera che il thema decidendum , oggetto della decisione in appello, riguardava la prova in giudizio della titolarità originaria ovvero derivata del diritto d’autore in capo alla società emittente e non già il diverso profilo del contratto di gestione che “a valle” delegava alla odierna società ricorrente la programmazione dei contenuti televisivi più volte citati. 4.3La ricorrente propone inoltre un’ulteriore censura incentrata su “I diritti azionabili ed in concreto azionati da [OSCURATO:PERSONA]”. Le doglianze così proposte risultano all’evidenza inammissibili perché solo genericamente formulate e formulate in difetto del requisito di autosufficienza posto che la ricorrente non si è neanche premurata di specificare in quale atto difensivo avesse proposto la questione in grado di appello. 4.3.1. Si propone, inoltre, un’ulteriore doglianza nel quarto motivo, così rubricata: “Le argomentazioni del Tribunale. Inversione dell’onere della prova”. Si osserva che la Corte d’appello non avrebbe neanche tenuto in considerazione il fatto che, all’esito della pronuncia del Tribunale ( che accoglieva la domanda attorea), incombeva all’appellante fornire la prova circa il fatto che taluni diritti azionati non eranostati ceduti a [OSCURATO:PERSONA]. Anche questa circostanza costituirebbeun grave errore della Corte di a ppello di Bolzano nell’applicazione dei principi dell’oneredella prova. 4.3.2 La doglianza è infondata in quanto, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., incombe sulla parte attrice in giudizio la dimostrazione della fondatezza e sussistenza dei fatti costitutivi del diritto di cui si chiede tutela in sede giurisdizionale. 4.4 Si propone inoltre un ’ ulteriore censura art i colata così: “ La fonte dell’acquisto dei diritti azionati da [OSCURATO:PERSONA] da parte delle emittenti televisive da quest’ultima rappresentate”. Si sostiene che, per quanto concerneva i diritti originari delle emittent i televisive,venivano in questione diritti la cui titolarità era da ritenersi in re ipsa, c ostitu endo, infatti, titolo di appartenenza ab origine dei diritti delle emittenti, anzitutto: - l’esercizio dell’attività organizzativo - imprenditoriale avente quale finalità la diffusione di programmi radiofonici e televisivi, e - l’effettiva distribuzione presso il pubblico dei segnali contenenti tali programmi, nonché- i diritti d’autore di tutte le opere di produzioni pro pria. Così, aggiunge la ricorrente, la fattispecie costitutiva del diritto delle emittenti televisive -sufficiente per generare l’acquisto originario dei diritti connessi in capo a esse -si realizzerebbe in sostanza già con l’atto di introduzione (cd. iniezione) “sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, del segnale portatore dei programmi destinati ad essere captati dal pubblico in una catena ininterrottadi comunicazione conducente al satellite e ritornante verso terra” (cd.“Signalschutz”) (cfr. sul punto art. 2 comma 2 a) Direttiva 93/83/CEE).4.4.1 In realtà, le doglianze così proposte risultano sempre decentrate rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato che si fonda, per quanto già sopra detto, sul diverso profilo della mancata dimostrazione della titolarità originaria o derivata dei diritti di autore in capo alle società emittenti, ratioa fronte della quale la ricorrente contrappone un indimostrato acquisto a titolo originario dei predetti diritti. 4.4.2. Si propone una ulteriore doglianza articolata come “I diritti acquistati a titolo derivativo”.Sostiene la ricorrente che, per quanto concerne i diritti acquistati a titolo derivativo, non potrebbeche operare un meccanismo di tipo presuntivo, in forza del quale l’emittente che diffonde programmi televisivi attraverso la distribuzione del relativo segnale si deve necessariamente supporre che abbia ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie dai titolari dei diritti che a vario titolo hanno partecip ato alla realizzazione dell’opera. La doglianza appare prima facieinammissibile perché generica e perché non spiega in base a quali ragioni giuridiche dovrebbe scattare la dedotta presunzione atta a dimostrare la titolarità dei diritti in esame in capo alle società emittenti. 5.Il quinto motivo risulta così rubricato: “ Motivo di impugnazione: Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti ed in ogni caso violazione e/o falsa applicazionedell’art. 3 Direttiva 2001/29/CE nonché dell’art. 8, par. 1 e 2 della Direttiva 2006/115/CE, in combinato disposto con gli art. 16 e 79 Legge n. 633/1941,salvo altri. 5.1 Si censura la sentenza impugnata altresì nella parte dellamotivazione in cui si legge:“(…) le emittenti televisive in tanto avrebbero potuto invocare la tutela deldiritto esclusivo alla comunicazione al pubblico in quanto fossero risultate essere esse stesse autrici delle opere o comunque dei contenuti veicolati dalleloro emissioni, secondo, cioè, le condizioni stabilite dall’art. 3, comma 1,della direttiva 2001/29: ”Gli stati membri riconoscono agli autori il dirittoesclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, sufilo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.” (cfr. pag. 22, ult. cap.)Ed ancora: “Nella specie, quindi, esse avrebbero potuto invocare la tutela del dirittoconsistente nell’inibitoria della comunicazione al pubblico nelle stanze dell’albergo di controparte in quanto fossero risultate essere esse stesse autrici delle opere o comunque dei contenuti veicolati dalle loro emissioni televisive ovvero in quanto in relazione a tali opere o contenuti avessero acquistato in via derivativa la titolarità del diritto ad ottenere protezione.”(cfr. pag. 23, primo capoverso). Anche tale ultima doglianza risulta formulata in modo inammissibile in ragione della mancata corretta censura della ratio decidendi, già più volte sopra ricordata. Le ulteriori censure sul dedotto risarcimento dei danni rimangono assorbite. 6. Il ricorso deve quindi complessivamente essere respinto. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e con
Sentenza Cassazione n. 23922/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris