CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 maggio 2024
Cassazione n. 17248/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 14118-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a da gli Avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura a margine del ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. , rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce a l controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO del [OSCURATO:PERSONA] de l [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell ’ adunanza in camera di consiglio del 7/5/2024; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , lamentando il mancato riconoscimento della prededuzione prevista dall’art. 111, comma 2°, l.fall..Ric. 2020n.14118 - Sez. 1 - CC del 7 maggio 20 2 4 1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione. 1.3. Il tribunale, in particolare, dopo aver rilevato che il giudizio aveva per oggetto soltanto il credito vantato dall’opponente per l ’ attività professionale svolta in via stragiudiziale in qualità di avvocato “per la gestione e la soluzione della crisi”e che la stessa aveva ricevuto la somma di €. 10.000,00 quale compenso maturato “ per la prestazione avente ad oggetto la proposizione dell’istanza” “di autofallimento” (a soddisfazione, quindi, di un credito “sorto in funzione della procedura fallimentare ” e, come tale, “ sebbene non oggetto di insinuazione allo stato passivo, prededucibile”), ha, in sostanza, ritenuto che la “ restante attività ” svolta dall’opponente, siccome “volta a prendere contatti con un investitore senza alcun successo”, non poteva ritenersi funzionale, come richiesto dall’art. 111 l.fall., ad una procedura concorsuale, essendo tale solo la “prestazione professionale svolta in preparazione degli atti necessari ad accedere ad una procedura concorsuale di soluzione concordata della crisi”, e cioè di accesso (nel caso in esame escluso da subito dalla stessa istante) ad una procedura concorsuale minore, come il concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione, per la soluzione della crisi. 1.4. Il tribunale, esclusa la sussistenza del criterio teleologico (invocato dall’opponente in alternativa a quello cronologico) richiesto dall’art. 111 l.fall.e l’idoneità delle prove testimoniali invocate dalla stessa a fornire la prova della utilità delle prestazioni professionali rese e la loro funzionalità rispetto all’accesso ad una procedura concorsuale minore, ha ritenuto che l’opposizione fosse infondata e dove sse essere, pertanto, respinta.Ric. 2020n.14118 - Sez. 1 - CC del 7 maggio 20 2 4 1.5. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso (tempestivamente) notificato l ’ 1 / 6 / 20 20 , ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione del decreto, comunicato, come da relazione in atti, in data 29/2/2020. 1.6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 1.7. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c.e dell’art. 118 disp.att. c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il d ecreto impugnato nella parte in cui il tribunale , trattando in via esclusiva della prededucibilità del credito al compenso vantato dall’opponente, ha integralmente rigettato la domanda proposta dalla stessa,omettendo di esaminare, ai fini dell’ammissione al passivo con il privilegio previsto dall’art. 2751 bis n. 2 c.c., il fatto decisivo costituito dalle prestazioni che la stessa aveva eseguito su incarico della società poi fallita nel biennio stabilito dalla predetta norma. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha negato l’invocata prededuzione senza, tuttavia, procedere all’ammissione delle prove testimoniali su fatti che, se dimostrati, avrebbero consentito all’opponente di dimostrare, ai fini dell’ammissione al passivo con il privilegio previsto dall’art. 2751 bisn. 2 c.c., le prestazioni professionali, così come dedotte nel ricorso in opposizione, eseguite dalla stessa in conformità all’incarico ricevuto dalla società poi fallita. 2.3. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.Ric. 2020n.14118 - Sez. 1 - CC del 7 maggio 20 2 4 2.4. La ricorrente,infatti, ha, in sostanza, lamentato che il tribunale, trattando solo della prededucibilità del credito, non abbia in alcun modo pronunciato sulla domanda, proposta in via subordinata solo con il ricorso in opposizione (v. il ricorso per cassazione, p. 3 e p. 5), di ammissione allo stato passivo del credito al compenso professionale maturato nei confronti della società fallita (non in prededuzione, come richiesto nella domanda tempestiva, ma) in collocazione privilegiata. 2.5. Solo che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare, che “il giudizio di opposizione allo stato passivo ha natura impugnatoria ed ̀ retto dal principio dell ’ immutabilità della domanda, rimanendo pertanto escluso che possano essere prese in considerazione questioni, irrilevabili d’ufficio, dedotte in quella fase dall’opponente” e che, di conseguenza, è “inammissibile la richiesta di riconoscimento della prededucibilità̀del credito insinuato formulata per la prima volta nel giudizio di opposizione allo stato passivo”. 2.6. La domanda di insinuazione al passivo, infatti, ai sensi dell’art. 93, comma 1°, l.fall., deve indicare non solo il titolo da cui il credito deriva ma anche le ragioni delle prelazioni, per cui, “ nel prosieguo della procedura concorsuale e segnatamente nel giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 98 della stessa legge fall., non ̀ consentito non solo far valere un credito diverso o di diverso ammontare rispetto a quello specificato con l’istanza di insinuazione, né addurre una diversa connotazione dello stesso credito”(Cass. n. 19605 del 2004), integrando lo stesso un “elementocostitutivo della causa petendi” (Cass. n. 10241del 1992). 2.7. Ed infatti, come chiarito daCass. n. 5167 del 2012 , “nel giudizio di opposizione allo stato passivo che ha natura impugnatoria ed ̀ retto dal principio dell ’ immutabilit à della Ric. 2020n.14118 - Sez. 1 - CC del 7 maggio 20 2 4 domanda, non possono essere introdotte domande nuove o modificazioni sostanziali delle domande già avanzate in sede d’insinuazione al passivo” per cui “̀ … inammissibile la richiesta di riconoscimento della prededucibilità del credito, insinuato originariamente in via privilegiata, implicando tale richiesta l’introduzione nel giudizio di un diverso tema di discussione e d’indagine, in quanto credito privilegiato e credito prededucibile hanno presupposti differenti” (Cass. n. 26225 del 2017, in motiv.). 2.8. Per le stesse ragioni, evidentemente, non è ammissibile la domanda, come quella proposta dall’istante in sede di opposizione allo stato passivo, di ammissione in collocazione privilegiata di un credito originariamente richiesto in prededuzione, rimanendo, pertanto, irrilevante che il tribunale non si sia pronunciata sulla stessa.L’omessa pronuncia , infatti, qualora abbia ad oggetto una domanda inammissibile , non costituisce vizio della sentenza e non rileva nemmeno come motivo di ricorso per cassazione in quanto, alla proposizione di una taledomanda, non consegue l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (Cass. n. 20363 del 2021 ; Cass. n. 22784 del 2018). 2.9. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell’art. 111, comma 2°, l.fall., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha negato l’invocata prededuzione sul rilievo che sono prededucibili soltanto i crediti sorti in funzione di una procedura concorsuale minore senza, tuttavia, considerare che, al contrario di quanto ritenuto, sono prededucibili anche le prestazioni professionali eseguite , come quellesvolte da ll’opponente, in funzione d i una delle procedure Ric. 2020n.14118 - Sez. 1 - CC del 7 maggio 20 2 4 concorsuali previste dalla legge fallimentare, compreso il fallimentodella società committente. 2.10. Con il quarto motivo, la ricorrente, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha negato la richiesta prededuzione senza, tuttavia, procedere all’ammissione delle prove testimoniali su fatti che, se dimostrati, avrebbero consentito all’opponente di dimostrare non solo l’esecuzione della prestazioni professionali in conformità all’incarico ricevuto ma anche l’effettiva funzionalità delle stesse con la procedura fallimentare poi aperta nei confronti della società committente. 2.11. Il quarto motivoè in fondato, con assorbimento del terzo. 2.12. Ritiene, invero,la Corte che, in materia di fallimento, il credito del professionista che in sede stragiudiziale abbia assistito la società debitrice prima della sentenza di chiarativa , gode della prededuzione cd. “funzionale” prevista dall’art. 111, comma 2°, l.fall. esclusivamente nel caso in cui le relative prestazionisiano teleologicamente coerenti con l ’ interesse della massa dei creditori nella pronta instaurazione del regime concorsuale appropriato alla reale consistenza dell’impresa e alle effettive possibilità di gestione dell’insolvenza( qual è , in difetto di possibili soluzioni alternative maggiormente satisfattive , la procedurafallimentare) e siano , come tali, in forza di un giudizio ex ante (e cioè a prescindere dal risultato effettivamente conseguito), direttamente funzionali o alla presentazione della relativa istanza e alla predisposizione dei documenti a tal fine necessari (art. 14 l.fall.) – rimaste, tuttavia, estranee al presente giudizio (come si vedrà nello scrutino del quinto Ric. 2020n.14118 - Sez. 1 - CC del 7 maggio 20 2 4 motivo) - o alla conservazione dell ’ integrità del valore del patrimonio aziendale o della relativa impresa (arg. ex art. 15, comma 8°, l.fall.) onde, p er tale via, co nsentire, attraverso un’anticipazione pratica degli effetti giuridici della procedura fallimentare, se e quando effettivamente aperta, l ’ acquisizione dei relativi cespiti da parte dei relativi organi o vvero la loro più rapida e proficua liquidazione. 2.13. Le prestazioni professionali stragiudiziali che, quali emergono dalla riproduzione nel ricorso per cassazione delle relative allegazioni in fatto (p. 14, 15), l ’ opponente avrebbe voluto dimostrare nel corso del giudizio d’opposizione allo stato passivo, non risultano, al contrario, per come sono state dedotte in giudizio, effettivamente volte a d assicur are l a conservazione dell’integrità del patrimonio sociale ai fini della sua acquisizione ovvero della sua più rapida e satisfattiva liquidazione da parte degli organi delfallimento. 2.14. Bene ha fatto, dunque, il tribunale a ritenere inammissibili i relativi capi di prova testimoniale ai fini della decisione sulla domanda di ammissione del credito al compenso con la richiesta prededuzione. 2.15. Con il quinto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1322, comma 1°, e 2223, commi 1° e 2°, c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha ritenuto che la somma di €. 10.000,00, ricevuta dall’opponente, fosse totalmente satisfattiva del credito dalla stessa vantato al compenso per l’attività prestata per la presentazione della domanda di autofallimento, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, il contratto di consulenza professionale tra la società e l’opponente prevedeva espressamente che, in caso di deposito di domanda di fallimento, l’opponente avrebbe avuto il diritto di ricevere la Ric. 2020n.14118 - Sez. 1 - CC del 7 maggio 20 2 4 somma di €. 30.000,00 per l’attività di consulenza e di assistenza per la gestione della crisi, per i rapporti con i creditori, i fornitori e le organizzazioni sindacali e per la predisposizione della documentazionenecessaria al fallimento. 2.16. Il motivo è inammissibile. La ricorrente, infatti, lamentandola mancata ammissione al passivo del credito dalla stessa vantato al compenso, residuo ed ulteriore rispetto a quello già riconosciuto, per la presentazione della domanda di “autofallimento”, non si confronta con il decreto che ha impugnato: il quale, infatti, con statuizione rimasta del tutto incensurata, ha ritenuto che il giudizio di opposizione introdotto dall’istante aveva per oggetto esclusivamente il credito professionale vantato dalla stessa per l’attività stragiudiziale svolta in qualità di avvocato “per la gestione e la soluzione della crisi”, laddove, al contrario, il credito al compenso maturato “per la prestazione avente ad oggetto la proposizione dell’istanza” “di autofallimento” non era stato “oggetto di insinuazione allo stato passivo” ed era, come tale, estraneo al giudizio e alla relativa decisione. 2.17. Il ricorso, per l’infondatezza o l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, dev’essere, quindi, rigettato. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 4. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Ric. 2020n.14118 - Sez. 1 - CC del 7 maggio 20 2 4 La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 4.700,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, d