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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 dicembre 2020

Cassazione n. 15169/2026

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rsona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6516/2020depositata il 17/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto dal Tribunale di Roma decretoingiuntivo n. 1352/2013 nei confronti del Condominio P5/F di Fiumicino,che è uno dei suoi consorziati, per il pagamento di €. 114.694,96, a titoloNumero registro generale 17971/2021Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 15169/2026Data pubblicazione 20/05/2026di quote consortili relative alle annualità dal 2006 al 2010, approvate condelibere assembleari del 19/6/2008 e 10/6/2010.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo,eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, laprescrizione delle quote relative all’esercizio 2006, la non correttaimputazione delle somme richieste e l’inapplicabilità dell’IVA sugli importiinevasi.Il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione con sentenza pubblicatail 16/2/2016, fra l’altro osservando che l’opposizione proposta quantoall’Iva di cui ai bilanci e ai relativi piani di riparto era infondata, perchétale questione non poteva essere esaminata in quella sede, ma andavaproposta ed esaminata in sede di impugnazione della delibera che avevadeterminato l’ammontare delle somme poste a bilancio e la legittimità diinserire le stesse in detto documento al netto o al lordo dell’Iva.[OSCURATO:PERSONA] ha appellato la sentenza limitatamente all’illegittimamaggiorazione delle somme che le deliberazioni approvate dall’assembleadel [OSCURATO:PERSONA] avevano accollato pro quota ad esso consorziato (da €.94.789,22 ad €. 114.694,96, con aggiunta dunque dell’Iva per €.19.905,74).La Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 17/12/2020, hadichiarato inammissibile il motivo di appello, affermando che nell’atto diopposizione il Condominio aveva riconosciuto che la maggiorazione- nellarichiesta monitoria- dell’importo attribuito in sede assembleare eragiustificata dall’applicazione dell’Iva e aveva contestato il diritto delConsorzio di pretendere la stessa, mentre nell’atto d’appello non fa piùriferimento alla questione dell’applicabilità o meno dell’Iva, ma sostieneche il [OSCURATO:PERSONA] avesse maggiorato arbitrariamente l’importo determinatosede di assemblea.La Corte, dunque, afferma che l’appellante ha mutato l’interaimpostazione difensiva che aveva in primo grado, proponendoNumero registro generale 17971/2021Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 15169/2026Data pubblicazione 20/05/2026un’eccezione nuova (non più la contestazione dell’applicabilità dell’Iva, mal’attribuzione di un abuso da parte dell’organo del [OSCURATO:PERSONA] incaricato diesigere il contributo).La Corte, poi, ha comunque, nel merito, ritenuto legittimal’applicazione dell’IVA, rilevando che i consorzi sono ricompresi tra isoggetti che possono effettuare esercizio d’impresa, svolgendo un’attivitàesterna nei confronti dei terzi, il che ne connota la qualità di imprenditori efa sorgere l’obbligo di istituire una regolare contabilità fiscale e diemettere fatture relative ai compensi percepiti dai consorziati, assumendopertanto rilevanza fiscale anche i contributi versati da costoro.2) Con ricorso del 16/6/2021 il Condominio P5/F di via Bernini inproponendo due motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.La parte ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Violazione di legge degli artt.183, 345, 633, 641 e 645 c.p.c. in relazione all’art. 63 disp. att. cod. civ.(ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.)”.Il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove essa ha affermatosussistere in appello un mutamento dell’intera impostazione difensiva delCondominio, ritenendo che la tesi difensiva proposta in appello (secondola quale la somma ingiunta non era integralmente dovuta perché ilConsorzio aveva maggiorato arbitrariamente l’importo determinato in sededi approvazione assembleare della ripartizione degli oneri dei consorziati)fosse diversa da quella sostenuta in primo grado (ove si sarebbesostenuto che la maggiorazione dell’importo attribuito in sedeassembleare era arbitraria perché arbitraria era l’applicazione dell’Iva sutale importo).Numero registro generale 17971/2021Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 15169/2026Data pubblicazione 20/05/2026Il ricorrente sostiene di aver contestato sin dal primo grado che ilConsorzio non potesse agire in via monitoria per ottenere una sommasuperiore a quella approvata e ripartita dall’assemblea, cioè rispetto aquella che era la prova scritta fatta valere in via monitoria (bilancio erelativo riparto approvati dall’assemblea), e che solo per dare unaspiegazione della condotta del [OSCURATO:PERSONA], e non per entrare nel meritodella delibera, aveva segnalato che la differenza tra la somma approvatanei bilanci e quella richiesta con decreto ingiuntivo fosse imputabile allamaggiorazione del 21% a titolo di Iva.Il motivo è fondato.1.1) Si ritiene che la valutazione della Corte di inammissibilitàdell’appello perché contenente eccezione nuova risetto all’impostazionedifensiva del primo grado sia errata.Si osserva, infatti, che il Condominio, nelle proprie difese in primogrado afferma quanto segue (si veda contenuto dell’atto di opposizione,come riportato dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA] a pag. 2 del controricorso):“La pretesa di applicare l’Iva alle quote consortili deve essere respintaper numerosi evidenti motivi.

Si è accennato sin dalla premessa in fatto,che gli importi che il [OSCURATO:PERSONA] ritiene approvati all’esito delle assembleeall’uopo convocate riportino le somme “nette” e non “ivate” e ciò di per sésolo rende illegittima la pretesa di rinvenire nel bilancio consuntivoapprovato, e nella relativa ripartizione, la fonte dell’obbligazione in basealla quale ricevere l’importo viceversa ingiunto: essa (ripartizione) indicache il Condominio concludente debba gli importi, inferiori, ivi indicati, nondi più, non oltre IVA.

Specularmente, l'amministratore del condominio nonpotrebbe giustificare ai condomini la richiesta di quote per provvedere daun pagamento superiore a quello risultante dal bilancio approvato.

Di più,il corrispettivo delle prestazioni che concorrono formare le spese consortilisono già comprensive dell'IVA e la pretesa di addebitarle ai consorziatiNumero registro generale 17971/2021Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 15169/2026Data pubblicazione 20/05/2026dopo averle nuovamente sottoposte alla tassazione in questione èevidentemente ingiustificato”.Ed ancora, sempre nell’atto di opposizione (ag. 4 del ricorso incassazione): “Solo questo importo totale - €. 94.789,22- potrebbe essererichiesto dal [OSCURATO:PERSONA] al Condominio opponente sulla base dei bilanci eprogetti di ripartizione…mentre risulta evidente che tale somma sia stataingiustificatamente maggiorata dell’IVA nella misura del 21% così daportare la somma ingiunta ad €. 114.694,96…La somma ingiuntapertanto, anche a tutto voler concedere, andrà ridotta dell’importo di €.19.905,74”.Tali argomentazioni sono ripetute nella comparsa conclusionale diprimo grado (pag. 5 del ricorso in cassazione): “La prova scritta in virtùdella quale il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la concessione dell’ingiunzione ha, altempo stesso, forza e limite nello stato di ripartizione approvato inassemblea, con la conseguenza che il creditore non potrà chiedere sommeulteriori a quanto ivi approvato e ripartito…Tale operazione èassolutamente illegittima a prescindere dal merito della pretesa, ovverodal fatto che le quote consortili debbano essere o meno gravate da Iva,dal momento che il creditore che agisca in via monitoria sulla base di unaprova scritta costituita da un bilancio e dal relativo riparto ha “le manilegate”…Se pertanto si scopra esistere un (presunto) errore nellaredazione del bilancio, bisognerà correggerlo sottoponendolo nuovamenteall’assemblea e non intervenendo a posteriori autonomamente come fa piùcomodo, altrimenti si configura il caso della parte che opera uninammissibile aumento delle quote deliberate e ripartite.

In tale sedeassembleare si vedrà, poi, se l’Iva sia detraibile dal [OSCURATO:PERSONA] e dunquenon debba essere richiesta ai consorziati, oppure se debba essere o menoapplicata tout court, e in che misura, nei confronti dei consorziati che nonsono sostituti d’imposta, ecc.”Numero registro generale 17971/2021Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 15169/2026Data pubblicazione 20/05/2026Quindi il Condominio, in primo grado (già nell’atto di opposizione),utilizza due argomentazioni:.gli importi approvati in assemblea riportano le somme al netto diIva, per cui l’importo ingiunto, comprensivo di Iva, non può trovare fontenei bilanci approvati; in via monitoria viene fatta valere la prova scrittacostituita dai bilanci approvati, ma in essi non è compreso l’importo atitolo di Iva, per cui per la relativa somma è carente la prova scritta;.le spese consortili sono già comprensive dell’Iva, non va aggiuntaIva ulteriore.1.2) Si ritiene, pertanto, che non vi sia stato un mutamento diimpostazione difensiva da parte del Condominio in sede di appello, perchéle richieste e difese esposte nell’atto di appello (pag. 13 del ricorso incassazione: “Si intende pertanto impugnare quella parte dellasentenza…ove il giudice dell'opposizione a decreto, non comprendendo chela doglianza a base dell'opposizione riguardasse la prova scritta ex art.633 c.p.c….ha erroneamente ritenuto che fosse precluso vagliarel’eccezione circa gli importi di cui ai bilanci approvati e alle relativeripartizioni (non nel merito, ma solo nella loro corrispondenza con larichiesta monitoria e con la documentazione a base di essa)…Se il giudiceavesse correttamente applicato le regole di diritto indicate in epigrafe,avrebbe dovuto considerare esistente una prova scritta del credito ex art.633 c.p.c. solo nella misura di €. 94.789,22, non avendo il Consorziodimostrato in alcun modo che la delibera fosse avvenuta per €.114.694,96”) coincidono con parte di quelle già esposte in primo grado,focalizzandosi sulla illegittima maggiorazione della somma richiesta viamonitoria rispetto a quella indicata nei bilanci approvati in assemblea,costituenti la prova scritta fatta valere per ottenere il decreto in giuntivo.1.3) Pertanto è errata la dichiarazione di inammissibilità dell’appelloformulata dalla Corte d’Appello.Numero registro generale 17971/2021Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 15169/2026Data pubblicazione 20/05/2026Non ha poi alcuna rilevanza la motivazione della sentenza impugnatarelativamente all’infondatezza nel merito della contestazione circal’applicazione dell’Iva, dal momento che la Corte, pronunciandol’inammissibilità del ricorso, si era spogliata della potestas iudicandi sulcaso.2) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione del DecretoMinisteriale n. 55 del 2014, artt. 4 e 5 (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., co. 1n. 3)”.Il ricorrente si lamenta del fatto che la Corte d’Appello, nel liquidare icompensi a carico del soccombente, abbia omesso di adeguare il valoredella causa alla somma che ha formato oggetto di impugnazione (l’importodell’Iva, per €. 19.905,74) e abbia così liquidato le spese (per €. 13.635)prendendo a riferimento i parametri medi dello scaglione tra €. 52.001 e260.000, mentre quello corrispondente al valore della causa sarebbecompreso tra €. 5.201 ed €. 26.000.Il motivo è fondato, considerato che, secondo la giurisprudenza diquesta Corte, “ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della partesoccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore dellacausa è pari…per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto diimpugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordatadal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se ilgravame è accolto” (Cass. civ., sez.

VI, 30/11/2022, n. 35195); “quandoal giudice di appello venga riproposta una parte limitata della domanda, alfine di ottenere una riforma solo parziale della sentenza, il valore dellacausa si riduce proporzionalmente e ad esso va commisurata l'entità deglionorari dovuti al professionista” (Cass. civ., sez.

I, 12/08/2009, n.18233).3) Il ricorso va accolto, essendo fondati entrambi i motivi.Numero registro generale 17971/2021Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 15169/2026Data pubblicazione 20/05/2026La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; algiudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processualidel giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvioalla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per laregolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma il giorno 13/5/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rsona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6516/2020depositata il 17/12/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]'.1) [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto dal Tribunale di Roma decretoingiuntivo n. 1352/2013 nei confronti del Condominio P5/F di Fiumicino,che è uno dei suoi consorziati, per il pagamento di €. 114.694,96, a titoloNumero registro generale 17971/2021Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 15169/2026Data pubblicazione 20/05/2026di quote consortili relative alle annualità dal 2006 al 2010, approvate condelibere assembleari del 19/6/2008 e 10/6/2010.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo,eccependo l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma, laprescrizione delle quote relative all’esercizio 2006, la non correttaimputazione delle somme richieste e l’inapplicabilità dell’IVA sugli importiinevasi.Il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione con sentenza pubblicatail 16/2/2016, fra l’altro osservando che l’opposizione proposta quantoall’Iva di cui ai bilanci e ai relativi piani di riparto era infondata, perchétale questione non poteva essere esaminata in quella sede, ma andavaproposta ed esaminata in sede di impugnazione della delibera che avevadeterminato l’ammontare delle somme poste a bilancio e la legittimità diinserire le stesse in detto documento al netto o al lordo dell’Iva.[OSCURATO:PERSONA] ha appellato la sentenza limitatamente all’illegittimamaggiorazione delle somme che le deliberazioni approvate dall’assembleadel [OSCURATO:PERSONA] avevano accollato pro quota ad esso consorziato (da €.94.789,22 ad €. 114.694,96, con aggiunta dunque dell’Iva per €.19.905,74).La Corte d’Appello di Roma, con sentenza pubblicata il 17/12/2020, hadichiarato inammissibile il motivo di appello, affermando che nell’atto diopposizione il Condominio aveva riconosciuto che la maggiorazione- nellarichiesta monitoria- dell’importo attribuito in sede assembleare eragiustificata dall’applicazione dell’Iva e aveva contestato il diritto delConsorzio di pretendere la stessa, mentre nell’atto d’appello non fa piùriferimento alla questione dell’applicabilità o meno dell’Iva, ma sostieneche il [OSCURATO:PERSONA] avesse maggiorato arbitrariamente l’importo determinatosede di assemblea.La Corte, dunque, afferma che l’appellante ha mutato l’interaimpostazione difensiva che aveva in primo grado, proponendoNumero registro generale 17971/2021Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 15169/2026Data pubblicazione 20/05/2026un’eccezione nuova (non più la contestazione dell’applicabilità dell’Iva, mal’attribuzione di un abuso da parte dell’organo del [OSCURATO:PERSONA] incaricato diesigere il contributo).La Corte, poi, ha comunque, nel merito, ritenuto legittimal’applicazione dell’IVA, rilevando che i consorzi sono ricompresi tra isoggetti che possono effettuare esercizio d’impresa, svolgendo un’attivitàesterna nei confronti dei terzi, il che ne connota la qualità di imprenditori efa sorgere l’obbligo di istituire una regolare contabilità fiscale e diemettere fatture relative ai compensi percepiti dai consorziati, assumendopertanto rilevanza fiscale anche i contributi versati da costoro.2) Con ricorso del 16/6/2021 il Condominio P5/F di via Bernini inproponendo due motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.La parte ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1) Primo motivo di impugnazione: “Violazione di legge degli artt.183, 345, 633, 641 e 645 c.p.c. in relazione all’art. 63 disp. att. cod. civ.(ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.)”.Il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove essa ha affermatosussistere in appello un mutamento dell’intera impostazione difensiva delCondominio, ritenendo che la tesi difensiva proposta in appello (secondola quale la somma ingiunta non era integralmente dovuta perché ilConsorzio aveva maggiorato arbitrariamente l’importo determinato in sededi approvazione assembleare della ripartizione degli oneri dei consorziati)fosse diversa da quella sostenuta in primo grado (ove si sarebbesostenuto che la maggiorazione dell’importo attribuito in sedeassembleare era arbitraria perché arbitraria era l’applicazione dell’Iva sutale importo).Numero registro generale 17971/2021Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 15169/2026Data pubblicazione 20/05/2026Il ricorrente sostiene di aver contestato sin dal primo grado che ilConsorzio non potesse agire in via monitoria per ottenere una sommasuperiore a quella approvata e ripartita dall’assemblea, cioè rispetto aquella che era la prova scritta fatta valere in via monitoria (bilancio erelativo riparto approvati dall’assemblea), e che solo per dare unaspiegazione della condotta del [OSCURATO:PERSONA], e non per entrare nel meritodella delibera, aveva segnalato che la differenza tra la somma approvatanei bilanci e quella richiesta con decreto ingiuntivo fosse imputabile allamaggiorazione del 21% a titolo di Iva.Il motivo è fondato.1.1) Si ritiene che la valutazione della Corte di inammissibilitàdell’appello perché contenente eccezione nuova risetto all’impostazionedifensiva del primo grado sia errata.Si osserva, infatti, che il Condominio, nelle proprie difese in primogrado afferma quanto segue (si veda contenuto dell’atto di opposizione,come riportato dal controricorrente [OSCURATO:PERSONA] a pag. 2 del controricorso):“La pretesa di applicare l’Iva alle quote consortili deve essere respintaper numerosi evidenti motivi. Si è accennato sin dalla premessa in fatto,che gli importi che il [OSCURATO:PERSONA] ritiene approvati all’esito delle assembleeall’uopo convocate riportino le somme “nette” e non “ivate” e ciò di per sésolo rende illegittima la pretesa di rinvenire nel bilancio consuntivoapprovato, e nella relativa ripartizione, la fonte dell’obbligazione in basealla quale ricevere l’importo viceversa ingiunto: essa (ripartizione) indicache il Condominio concludente debba gli importi, inferiori, ivi indicati, nondi più, non oltre IVA. Specularmente, l'amministratore del condominio nonpotrebbe giustificare ai condomini la richiesta di quote per provvedere daun pagamento superiore a quello risultante dal bilancio approvato. Di più,il corrispettivo delle prestazioni che concorrono formare le spese consortilisono già comprensive dell'IVA e la pretesa di addebitarle ai consorziatiNumero registro generale 17971/2021Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 15169/2026Data pubblicazione 20/05/2026dopo averle nuovamente sottoposte alla tassazione in questione èevidentemente ingiustificato”.Ed ancora, sempre nell’atto di opposizione (ag. 4 del ricorso incassazione): “Solo questo importo totale - €. 94.789,22- potrebbe essererichiesto dal [OSCURATO:PERSONA] al Condominio opponente sulla base dei bilanci eprogetti di ripartizione…mentre risulta evidente che tale somma sia stataingiustificatamente maggiorata dell’IVA nella misura del 21% così daportare la somma ingiunta ad €. 114.694,96…La somma ingiuntapertanto, anche a tutto voler concedere, andrà ridotta dell’importo di €.19.905,74”.Tali argomentazioni sono ripetute nella comparsa conclusionale diprimo grado (pag. 5 del ricorso in cassazione): “La prova scritta in virtùdella quale il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la concessione dell’ingiunzione ha, altempo stesso, forza e limite nello stato di ripartizione approvato inassemblea, con la conseguenza che il creditore non potrà chiedere sommeulteriori a quanto ivi approvato e ripartito…Tale operazione èassolutamente illegittima a prescindere dal merito della pretesa, ovverodal fatto che le quote consortili debbano essere o meno gravate da Iva,dal momento che il creditore che agisca in via monitoria sulla base di unaprova scritta costituita da un bilancio e dal relativo riparto ha “le manilegate”…Se pertanto si scopra esistere un (presunto) errore nellaredazione del bilancio, bisognerà correggerlo sottoponendolo nuovamenteall’assemblea e non intervenendo a posteriori autonomamente come fa piùcomodo, altrimenti si configura il caso della parte che opera uninammissibile aumento delle quote deliberate e ripartite. In tale sedeassembleare si vedrà, poi, se l’Iva sia detraibile dal [OSCURATO:PERSONA] e dunquenon debba essere richiesta ai consorziati, oppure se debba essere o menoapplicata tout court, e in che misura, nei confronti dei consorziati che nonsono sostituti d’imposta, ecc.”Numero registro generale 17971/2021Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 15169/2026Data pubblicazione 20/05/2026Quindi il Condominio, in primo grado (già nell’atto di opposizione),utilizza due argomentazioni:.gli importi approvati in assemblea riportano le somme al netto diIva, per cui l’importo ingiunto, comprensivo di Iva, non può trovare fontenei bilanci approvati; in via monitoria viene fatta valere la prova scrittacostituita dai bilanci approvati, ma in essi non è compreso l’importo atitolo di Iva, per cui per la relativa somma è carente la prova scritta;.le spese consortili sono già comprensive dell’Iva, non va aggiuntaIva ulteriore.1.2) Si ritiene, pertanto, che non vi sia stato un mutamento diimpostazione difensiva da parte del Condominio in sede di appello, perchéle richieste e difese esposte nell’atto di appello (pag. 13 del ricorso incassazione: “Si intende pertanto impugnare quella parte dellasentenza…ove il giudice dell'opposizione a decreto, non comprendendo chela doglianza a base dell'opposizione riguardasse la prova scritta ex art.633 c.p.c….ha erroneamente ritenuto che fosse precluso vagliarel’eccezione circa gli importi di cui ai bilanci approvati e alle relativeripartizioni (non nel merito, ma solo nella loro corrispondenza con larichiesta monitoria e con la documentazione a base di essa)…Se il giudiceavesse correttamente applicato le regole di diritto indicate in epigrafe,avrebbe dovuto considerare esistente una prova scritta del credito ex art.633 c.p.c. solo nella misura di €. 94.789,22, non avendo il Consorziodimostrato in alcun modo che la delibera fosse avvenuta per €.114.694,96”) coincidono con parte di quelle già esposte in primo grado,focalizzandosi sulla illegittima maggiorazione della somma richiesta viamonitoria rispetto a quella indicata nei bilanci approvati in assemblea,costituenti la prova scritta fatta valere per ottenere il decreto in giuntivo.1.3) Pertanto è errata la dichiarazione di inammissibilità dell’appelloformulata dalla Corte d’Appello.Numero registro generale 17971/2021Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 15169/2026Data pubblicazione 20/05/2026Non ha poi alcuna rilevanza la motivazione della sentenza impugnatarelativamente all’infondatezza nel merito della contestazione circal’applicazione dell’Iva, dal momento che la Corte, pronunciandol’inammissibilità del ricorso, si era spogliata della potestas iudicandi sulcaso.2) Secondo motivo di impugnazione: “Violazione del DecretoMinisteriale n. 55 del 2014, artt. 4 e 5 (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., co. 1n. 3)”.Il ricorrente si lamenta del fatto che la Corte d’Appello, nel liquidare icompensi a carico del soccombente, abbia omesso di adeguare il valoredella causa alla somma che ha formato oggetto di impugnazione (l’importodell’Iva, per €. 19.905,74) e abbia così liquidato le spese (per €. 13.635)prendendo a riferimento i parametri medi dello scaglione tra €. 52.001 e260.000, mentre quello corrispondente al valore della causa sarebbecompreso tra €. 5.201 ed €. 26.000.Il motivo è fondato, considerato che, secondo la giurisprudenza diquesta Corte, “ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della partesoccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore dellacausa è pari…per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto diimpugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordatadal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se ilgravame è accolto” (Cass. civ., sez. VI, 30/11/2022, n. 35195); “quandoal giudice di appello venga riproposta una parte limitata della domanda, alfine di ottenere una riforma solo parziale della sentenza, il valore dellacausa si riduce proporzionalmente e ad esso va commisurata l'entità deglionorari dovuti al professionista” (Cass. civ., sez. I, 12/08/2009, n.18233).3) Il ricorso va accolto, essendo fondati entrambi i motivi.Numero registro generale 17971/2021Numero sezionale 2142/2026Numero di raccolta generale 15169/2026Data pubblicazione 20/05/2026La sentenza impugnata va cassata con rinvio per nuovo esame; algiudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processualidel giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvioalla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, anche per laregolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma il giorno 13/5/2026 nella camera di consiglio dellaPrima sezione civile della Corte di cassazione.[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 15169/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris