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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 06869/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17532/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Palermo n.18/2022 depositato i l 12/7/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/2/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il giudice del Tribunale di Palermo, con decreto del 31 maggio 2023, omologava il piano del consumatore presentato da [OSCURATO:PERSONA].

2. Il Tribunale di Palermo, a seguito del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., riteneva che le condotte assunte dal Messeri fossero state connotate, oltre che da colpa grave con riguardo al livello di finanziamento, anche da malafede, dato che non aveva dichiarato a [OSCURATO:SOCIETA] , all’interno del questionario sul merito creditizio prodromico alla concessione dell’ultimo finanziamento del 2018, il corretto numero dei finanziamenti in essere, impedendo così all’istituto finanziatore una trasparente valutazione sul merito creditizio e sulla sostenibilità della rata.

Osservava che il debitore aveva fatto un continuo, costante e reiterato ricorso al credito, inducendo anche in errore gli enti finanziatori.

Rilevava, di conseguenza, che non poteva imputarsi al reclamante l’assenza di diligenza nel concedere il finanziamento.

Giudicava, attesa la colpa grave e la malafede accertata nel caso di specie, che la proposta di piano del consumatore avanzata dal ricorrente dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. d-ter), l. 3/2012, revocando, per l’effetto, il decreto di omologa del piano del consumatore.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, depositato in data 14 luglio 2023, prospettando un unico motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA].

Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

4. Occorre preliminarmente rilevare l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dalla controricorrente.

Questa Corte, infatti, ha già avuto occasione di chiarire che è ammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di accoglimento del reclamo proposto nei confronti del provvedimento di omologazione del piano proposto dal consumatore ai sensi dell'art. 12-bis l. 3/2012, tenuto conto del carattere contenzioso del procedimento e dell'idoneità del provvedimento che lo definisce ad incidere su diritti soggettivi (Cass.10095/2019, Cass. 28013/2022).

Nel caso di specie il decreto impugnato,nello stabilire l’inammissibilità della proposta di piano del consumatore in ragione del ricorrere della causa ostativa prevista dall’art. 7, comma 2, lett. d-ter), l. 3/2012 assume carattere decisorio e definitivo, perché (oltre a non essere altrimenti impugnabile) è idoneo a incidere su diritti soggettivi e a regolamentare in modo incontrovertibile la situazione di sovraindebitamento dedotta dal Messeri.

Come tale risulta ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.

5. Il motivo di ricorso presentato denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 12-bis, comma 3-bis, l. 3/2012 e 124-bisd. lgs. 385/1993, in quanto il tribunale ha accolto il ricorso, nonostante che nel corso della procedura fosse emerso (in particolare dalla relazione resa dall’OCC) che nell’erogazione del credito la banca non ave va ottemperato agli obblighi di valutazione del merito creditizio.

In particolare, [OSCURATO:SOCIETA]. doveva valutare il merito creditizio non limitandosi ad assumere mere informazioni dal cliente, ma anche accedendo, in ogni caso,a banche dati pertinenti e consultabili.

Questa consultazione, peraltro, era resa necessaria dal fatto che il cliente, nel questionario, non aveva neppure citato i rapporti già in essere con lo stesso istituto, circostanza che avrebbe dovuto indurre [OSCURATO:SOCIETA]. ad assumere ulteriori informazioni dallo stesso debitore o dalle centrali informative.

La decisione impugnata, dunque, è – in tesi - errata laddove ha ritenutosoddisfatto l’obbligo di corretta valutazione di cui all’art. 124- bisT.U.B. mediante una mera interrogazione del debitore attraverso unformulario e non ha reputa to dovuta , invece, un’ulteriore indagine mediante accesso alle banche dati, senza tene re in alcuna considerazione l’esistenza in atti di informazioni che avrebbero determinatocomunque la “necessità” di procedere a questo ulteriore approfondimento.

6. Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile. 6.1 L’art. 12, 3-ter, l. 3/2012 prevede che « il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui aldecreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore».

Il tribunale, nel prendere in esame la fattispecie portata alla sua attenzione, dapprima ha rilevato che nell’apposito questionario erano stati segnalati dal cliente soltanto due finanziamenti, “impedendo all’istituto finanziatore una trasparente valutazione sul merito creditizio e sulla sostenibilità della rata”, ha poi constatato che il debitore aveva indotto “in errore gli enti finanziatori” e ne ha tratto la conclusione che “non [poteva] imputarsi al reclamante l’assenza della diligenza nel concedere il finanziamento” (pag. 4 del provvedimento impugnato).

A fronte di questi accertamenti ‒ che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito ‒ la doglianza in esame, laddove sostiene che [OSCURATO:SOCIETA] non poteva limitarsi ad assumere informazioni dal cliente ma doveva comunque accedere alle banche dati pertinenti e consultabili al fine di valutare il suo merito creditizio,intende, nella sostanza, superare la valutazione compiuta dal tribunalein ordine al ricorrere di una condotta decettiva ed alla conseguente impossibilità per la banca di compiere un controllo appropriato, propone una diversa lettura dei fatti di causa, volta a neutralizzare gli effetti del comportamento tenuto dal Messeri, e si traduce in un’inammissibile richiesta di rivisitazione delle risultanze di causa(Cass. 8758/2017). 6.2 La questione relativa al fatto che le informazioni fornite di per sé deponessero per la loro inesattezza, essendo stati tralasciati rapporti in essere con stessa banca, e rendessero necessaria la consultazione delle banche dati non solo appartiene (anch’essa) al merito della controversia, ma non è stata neppure trattata in alcun modo all’interno del provvedimento impugnato, né il ricorrente ha rappresentato di aver posto la stessa nel costituirsi in sede di reclamo; sicché trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 6089/2018, Cass. 23675/2013).

7. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 6.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17532/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’ A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente – avverso il decreto del Tribunale di Palermo n.18/2022 depositato i l 12/7/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/2/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudice del Tribunale di Palermo, con decreto del 31 maggio 2023, omologava il piano del consumatore presentato da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Tribunale di Palermo, a seguito del reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., riteneva che le condotte assunte dal Messeri fossero state connotate, oltre che da colpa grave con riguardo al livello di finanziamento, anche da malafede, dato che non aveva dichiarato a [OSCURATO:SOCIETA] , all’interno del questionario sul merito creditizio prodromico alla concessione dell’ultimo finanziamento del 2018, il corretto numero dei finanziamenti in essere, impedendo così all’istituto finanziatore una trasparente valutazione sul merito creditizio e sulla sostenibilità della rata. Osservava che il debitore aveva fatto un continuo, costante e reiterato ricorso al credito, inducendo anche in errore gli enti finanziatori. Rilevava, di conseguenza, che non poteva imputarsi al reclamante l’assenza di diligenza nel concedere il finanziamento. Giudicava, attesa la colpa grave e la malafede accertata nel caso di specie, che la proposta di piano del consumatore avanzata dal ricorrente dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. d-ter), l. 3/2012, revocando, per l’effetto, il decreto di omologa del piano del consumatore. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, depositato in data 14 luglio 2023, prospettando un unico motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 4. Occorre preliminarmente rilevare l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione sollevata dalla controricorrente. Questa Corte, infatti, ha già avuto occasione di chiarire che è ammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di accoglimento del reclamo proposto nei confronti del provvedimento di omologazione del piano proposto dal consumatore ai sensi dell'art. 12-bis l. 3/2012, tenuto conto del carattere contenzioso del procedimento e dell'idoneità del provvedimento che lo definisce ad incidere su diritti soggettivi (Cass.10095/2019, Cass. 28013/2022). Nel caso di specie il decreto impugnato,nello stabilire l’inammissibilità della proposta di piano del consumatore in ragione del ricorrere della causa ostativa prevista dall’art. 7, comma 2, lett. d-ter), l. 3/2012 assume carattere decisorio e definitivo, perché (oltre a non essere altrimenti impugnabile) è idoneo a incidere su diritti soggettivi e a regolamentare in modo incontrovertibile la situazione di sovraindebitamento dedotta dal Messeri. Come tale risulta ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. 5. Il motivo di ricorso presentato denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 12-bis, comma 3-bis, l. 3/2012 e 124-bisd. lgs. 385/1993, in quanto il tribunale ha accolto il ricorso, nonostante che nel corso della procedura fosse emerso (in particolare dalla relazione resa dall’OCC) che nell’erogazione del credito la banca non ave va ottemperato agli obblighi di valutazione del merito creditizio. In particolare, [OSCURATO:SOCIETA]. doveva valutare il merito creditizio non limitandosi ad assumere mere informazioni dal cliente, ma anche accedendo, in ogni caso,a banche dati pertinenti e consultabili. Questa consultazione, peraltro, era resa necessaria dal fatto che il cliente, nel questionario, non aveva neppure citato i rapporti già in essere con lo stesso istituto, circostanza che avrebbe dovuto indurre [OSCURATO:SOCIETA]. ad assumere ulteriori informazioni dallo stesso debitore o dalle centrali informative. La decisione impugnata, dunque, è – in tesi - errata laddove ha ritenutosoddisfatto l’obbligo di corretta valutazione di cui all’art. 124- bisT.U.B. mediante una mera interrogazione del debitore attraverso unformulario e non ha reputa to dovuta , invece, un’ulteriore indagine mediante accesso alle banche dati, senza tene re in alcuna considerazione l’esistenza in atti di informazioni che avrebbero determinatocomunque la “necessità” di procedere a questo ulteriore approfondimento. 6. Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile. 6.1 L’art. 12, 3-ter, l. 3/2012 prevede che « il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui aldecreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore». Il tribunale, nel prendere in esame la fattispecie portata alla sua attenzione, dapprima ha rilevato che nell’apposito questionario erano stati segnalati dal cliente soltanto due finanziamenti, “impedendo all’istituto finanziatore una trasparente valutazione sul merito creditizio e sulla sostenibilità della rata”, ha poi constatato che il debitore aveva indotto “in errore gli enti finanziatori” e ne ha tratto la conclusione che “non [poteva] imputarsi al reclamante l’assenza della diligenza nel concedere il finanziamento” (pag. 4 del provvedimento impugnato). A fronte di questi accertamenti ‒ che rientrano nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito ‒ la doglianza in esame, laddove sostiene che [OSCURATO:SOCIETA] non poteva limitarsi ad assumere informazioni dal cliente ma doveva comunque accedere alle banche dati pertinenti e consultabili al fine di valutare il suo merito creditizio,intende, nella sostanza, superare la valutazione compiuta dal tribunalein ordine al ricorrere di una condotta decettiva ed alla conseguente impossibilità per la banca di compiere un controllo appropriato, propone una diversa lettura dei fatti di causa, volta a neutralizzare gli effetti del comportamento tenuto dal Messeri, e si traduce in un’inammissibile richiesta di rivisitazione delle risultanze di causa(Cass. 8758/2017). 6.2 La questione relativa al fatto che le informazioni fornite di per sé deponessero per la loro inesattezza, essendo stati tralasciati rapporti in essere con stessa banca, e rendessero necessaria la consultazione delle banche dati non solo appartiene (anch’essa) al merito della controversia, ma non è stata neppure trattata in alcun modo all’interno del provvedimento impugnato, né il ricorrente ha rappresentato di aver posto la stessa nel costituirsi in sede di reclamo; sicché trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actisla veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 6089/2018, Cass. 23675/2013). 7. In virtù delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 6.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente
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