Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 31371/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

te sentenza SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della Corte di appello di Torino viti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.

Lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e muti Antonino per il reato di cui all'art. 377, terzo comma, cod. peri, Si contesta agli imputati, in concorso tra loro, di avere usato minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria in relazione alla rapina subita, per indurlo a commettere in reato di cui all'articolo 371-bis cod. pen.

Il compendio probatorio è costituito dalle intercettazioni operate all'interno dell'autovettura della persona offesa nonché dalla attività di polizia giudiziaria.,

2. Avverso la sentenza ricorrono per Cassazione, con tre distinti atti gli imputati, a mezzo dei difensori di fiducia, deducendo i seguenti motivi:

2.1. [OSCURATO:PERSONA]

2.1.1. Violazione di legge in relazione alla mancata riconducibilita del fatto nel reato di minaccia.

I giudici di secondo grado errano nell' affermare che non é stata dimostrata la falsità delle dichiarazioni rese da Faggioli: a ben vedere quest'ultimo mente consapevolmente, laddove riferisce di avere riconosciuto con certezza Loiacono e Burchielli quali autori della rapina.

Dagli atti processuali, infatti, emerge con certezza assoluta che gli stessi non si trovavano a Valenza, luogo in cui sono occorsi i fatti, al momento della rapina ai danni della persona offesa.

Pertanto, affermare con certezza di avere riconosciuto, non una, ma ben due persone non può che costituire una menzogna .La Corte d'appello trascura la circostanza che Faggioli fosse ben consapevole di mentire nell'affermare di avere riconosciuto i soggetti sopra citati.

2.1.2. Vizio di motivazione in relazione al mancato accertamento sussistenza dell'elemento soggettivo.

Degli atti del procedimento non emerge alcun elemento idoneo a dimostrare che gli imputati avessero contezza che Faggioli fosse stato chiamato a rendere dichiarazioni dinnanzi •ll'autorità Giudiziaria.

2.2. [OSCURATO:PERSONA]: Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli estremi del reato di cui all'art. 377 cod. pen., Non essendovi certezza dell'innocenza dell'imputato, la Corte di appello, ritenendo integrato il reato ha invertito l'onere della prova fornendo una motivazione illogica.

2.3. [OSCURATO:PERSONA]:Violazione di legge processuale in relazione all'art. 546 cod. proc. pen.

La Corte di appello di Torino ha omesso la statuizione sanzionatoria nei confronti dell'imputato e, dunque, il dispositivo risulta incompleto nei suoi elementi essenziali. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate.

2. L'atto di impugnazione a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato depositato fuori termine.

La sentenza emessa il 13 maggio 2021 dalla Corte di appello di Torino, infatti, indicava in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione, termine che scadeva, quindi, il 12 giugno 2021.

Il termine di quarantacinque giorni per impugnare scadeva, pertanto, il 27 luglio 2021.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta, invece, depositato il 3 agosto 2021 e, quindi, ampiamente fuori termine.

Si impone dunque una pronuncia di inammissibilità, stante la tardività della impugnazione.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile nella parte in cui deduce la insussistenza degli elementi costitutivi del reato di intralcio alla giustizia.

3.1. Occorre osservare che la minaccia rilevante ai fini del delitto di cui all'art.377 cod. pen., oltre ad essere palese ed esplicita, può atteggiarsi anche in maniera implicita ed indiretta, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore e a condizionare le future dichiarazioni del testimone.

Come questa Corte ha anche di recente ribadito, il reato di cui all'art. 377, terzo comma, cod. pen., è integrato da una qualsiasi condotta minacciosa posta in essere al fine - non raggiunto - di far commettere al soggetto passivo uno dei reati indicati nel primo comma del predetto art. 377 cod. pen. (false dichiarazioni al pubblico ministero o al difensore, falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione), indipendentemente dalla gravità della minaccia (Sez. 6, n. 50008 del 20/10/2015, Ciarla, Rv. 266040 - 01; Sez. 6, n. 14862 del 26/02/2015, Musolino, Rv. 263117).

Quello previsto dall'art. 377 cod. pen. è difatti un reato di pericolo, per la cui esistenza è sufficiente l'esercizio di violenza fisica o la formulazione di una minaccia a prescindere dal grado d'intensità della prima e della gravità della seconda, come risulta palese dalla circostanza che il reato si consuma "qualora il fine non sia conseguito", sintomo significativo del carattere generalmente non invincibile delle condotte violente o minacciose.

Là dove il fine venga, invece, conseguito, la condotta va ad integrare i diversi reati di cui agli artt. 371-bis (false dichiarazioni al Pubblico ministero), 371-ter (false dichiarazioni al difensore), art. 372 (falsa testimonianza) e art. 373 (falsa perizia o interpretazione), poiché solo formalmente imputabili ai soggetti destinatari delle citate condotte illecite.

3.2. Non corrisponde a verità quanto sostenuto dalla difesa in ordine al fatto che la Corte d'appello abbia trascurato la circostanza che raggioli fosse ben consapevole di mentire nell'affermare di avere riconosciuto i soggetti sopra citati.

La sentenza impugnata mette correttamente in evidenza che i soggetti imputati per il reato di rapina sono stati assolti perché il riconoscimento effettuato da Faggioli non era individualizzante e non vi erano altri elementi di riscontro, mentre non si accusa mai il predetto di avere detto il falso.

Deve, pertanto, ritenersi che il predetto abbia riferito ciò che riteneva fosse avvenuto.

Considerato che l'elemento materiale del delitto previsto dall'art. 377 cod, pen. consiste nell'induzione a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni difformi non dalla realtà dei fatti, ma da quanto a conoscenza del dichiarante (Sez, 6, n. 1366 del 11/10/2006 -dep. 19/01/2007-, Arimondi, Rv, 235719 -- 01), deve rilevarsi che la Corte di appello dì -Torino ha correttamente motivato in ordine alla sussistenza della penale responsabilità dell'imputato.

4. É, infine, manifestamente infondato il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sull'omissione di motivazione in ordine alla statuizione sanzionatoria.

A seguito del proscioglimento dell'imputato per prescrizione dal reato di porto d'arma atto ad offendere, la relativa sanzione (mesi cinque di arresto ed euro duemila di ammenda) è stata cancellata; residua, quindi, unicamente la condanna per il reato di cui all'art. 377 cod. pen., a mesi dieci di reclusione, oggetto del presente ricorso e il dispositivo della sentenza risulta, perciò, completo.

5. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale de! 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che i ric.:orrenti versino ciascuno la somma, determinata in via eguitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te sentenza SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2021 della Corte di appello di Torino viti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. Lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e muti Antonino per il reato di cui all'art. 377, terzo comma, cod. peri, Si contesta agli imputati, in concorso tra loro, di avere usato minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria in relazione alla rapina subita, per indurlo a commettere in reato di cui all'articolo 371-bis cod. pen. Il compendio probatorio è costituito dalle intercettazioni operate all'interno dell'autovettura della persona offesa nonché dalla attività di polizia giudiziaria., 2. Avverso la sentenza ricorrono per Cassazione, con tre distinti atti gli imputati, a mezzo dei difensori di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. [OSCURATO:PERSONA] 2.1.1. Violazione di legge in relazione alla mancata riconducibilita del fatto nel reato di minaccia. I giudici di secondo grado errano nell' affermare che non é stata dimostrata la falsità delle dichiarazioni rese da Faggioli: a ben vedere quest'ultimo mente consapevolmente, laddove riferisce di avere riconosciuto con certezza Loiacono e Burchielli quali autori della rapina. Dagli atti processuali, infatti, emerge con certezza assoluta che gli stessi non si trovavano a Valenza, luogo in cui sono occorsi i fatti, al momento della rapina ai danni della persona offesa. Pertanto, affermare con certezza di avere riconosciuto, non una, ma ben due persone non può che costituire una menzogna .La Corte d'appello trascura la circostanza che Faggioli fosse ben consapevole di mentire nell'affermare di avere riconosciuto i soggetti sopra citati. 2.1.2. Vizio di motivazione in relazione al mancato accertamento sussistenza dell'elemento soggettivo. Degli atti del procedimento non emerge alcun elemento idoneo a dimostrare che gli imputati avessero contezza che Faggioli fosse stato chiamato a rendere dichiarazioni dinnanzi •ll'autorità Giudiziaria. 2.2. [OSCURATO:PERSONA]: Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli estremi del reato di cui all'art. 377 cod. pen., Non essendovi certezza dell'innocenza dell'imputato, la Corte di appello, ritenendo integrato il reato ha invertito l'onere della prova fornendo una motivazione illogica. 2.3. [OSCURATO:PERSONA]:Violazione di legge processuale in relazione all'art. 546 cod. proc. pen. La Corte di appello di Torino ha omesso la statuizione sanzionatoria nei confronti dell'imputato e, dunque, il dispositivo risulta incompleto nei suoi elementi essenziali. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito indicate. 2. L'atto di impugnazione a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato depositato fuori termine. La sentenza emessa il 13 maggio 2021 dalla Corte di appello di Torino, infatti, indicava in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione, termine che scadeva, quindi, il 12 giugno 2021. Il termine di quarantacinque giorni per impugnare scadeva, pertanto, il 27 luglio 2021. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta, invece, depositato il 3 agosto 2021 e, quindi, ampiamente fuori termine. Si impone dunque una pronuncia di inammissibilità, stante la tardività della impugnazione. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile nella parte in cui deduce la insussistenza degli elementi costitutivi del reato di intralcio alla giustizia. 3.1. Occorre osservare che la minaccia rilevante ai fini del delitto di cui all'art.377 cod. pen., oltre ad essere palese ed esplicita, può atteggiarsi anche in maniera implicita ed indiretta, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore e a condizionare le future dichiarazioni del testimone. Come questa Corte ha anche di recente ribadito, il reato di cui all'art. 377, terzo comma, cod. pen., è integrato da una qualsiasi condotta minacciosa posta in essere al fine - non raggiunto - di far commettere al soggetto passivo uno dei reati indicati nel primo comma del predetto art. 377 cod. pen. (false dichiarazioni al pubblico ministero o al difensore, falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione), indipendentemente dalla gravità della minaccia (Sez. 6, n. 50008 del 20/10/2015, Ciarla, Rv. 266040 - 01; Sez. 6, n. 14862 del 26/02/2015, Musolino, Rv. 263117). Quello previsto dall'art. 377 cod. pen. è difatti un reato di pericolo, per la cui esistenza è sufficiente l'esercizio di violenza fisica o la formulazione di una minaccia a prescindere dal grado d'intensità della prima e della gravità della seconda, come risulta palese dalla circostanza che il reato si consuma "qualora il fine non sia conseguito", sintomo significativo del carattere generalmente non invincibile delle condotte violente o minacciose. Là dove il fine venga, invece, conseguito, la condotta va ad integrare i diversi reati di cui agli artt. 371-bis (false dichiarazioni al Pubblico ministero), 371-ter (false dichiarazioni al difensore), art. 372 (falsa testimonianza) e art. 373 (falsa perizia o interpretazione), poiché solo formalmente imputabili ai soggetti destinatari delle citate condotte illecite. 3.2. Non corrisponde a verità quanto sostenuto dalla difesa in ordine al fatto che la Corte d'appello abbia trascurato la circostanza che raggioli fosse ben consapevole di mentire nell'affermare di avere riconosciuto i soggetti sopra citati. La sentenza impugnata mette correttamente in evidenza che i soggetti imputati per il reato di rapina sono stati assolti perché il riconoscimento effettuato da Faggioli non era individualizzante e non vi erano altri elementi di riscontro, mentre non si accusa mai il predetto di avere detto il falso. Deve, pertanto, ritenersi che il predetto abbia riferito ciò che riteneva fosse avvenuto. Considerato che l'elemento materiale del delitto previsto dall'art. 377 cod, pen. consiste nell'induzione a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni difformi non dalla realtà dei fatti, ma da quanto a conoscenza del dichiarante (Sez, 6, n. 1366 del 11/10/2006 -dep. 19/01/2007-, Arimondi, Rv, 235719 -- 01), deve rilevarsi che la Corte di appello dì -Torino ha correttamente motivato in ordine alla sussistenza della penale responsabilità dell'imputato. 4. É, infine, manifestamente infondato il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sull'omissione di motivazione in ordine alla statuizione sanzionatoria. A seguito del proscioglimento dell'imputato per prescrizione dal reato di porto d'arma atto ad offendere, la relativa sanzione (mesi cinque di arresto ed euro duemila di ammenda) è stata cancellata; residua, quindi, unicamente la condanna per il reato di cui all'art. 377 cod. pen., a mesi dieci di reclusione, oggetto del presente ricorso e il dispositivo della sentenza risulta, perciò, completo. 5. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale de! 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che i ric.:orrenti versino ciascuno la somma, determinata in via eguitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem
Sentenza Cassazione n. 31371/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris