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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 marzo 1978

Cassazione n. 09230/2026

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onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 08/05/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta l a requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del S ostituto Paolo A.M.

FIORE, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con l’ordinanza del 8maggio 2025 in epigrafe, ha accolto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta, prima, in custodia cautelare in carcere dal 28 settembre 2015 al 31 maggio 2017 per 612 giorni e, successivamente, in regime di arresti domiciliari per 47 giorni sino alla pronuncia della sentenza assolutoria in data 17 luglio 2017all’esito del primo grado di giudizio, per complessivi 659 giorni, in relazione a due ipotesi del reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 09/10/1990, n. 309.

Ha, pertanto, condannato il Ministero d ell' E conomia e d elle Finanzeal pagamento della somma di 164.849,971 euro , oltre interessi moratori al tasso legale con decorrenza dal passaggio in giudicato del provvedimento fino al completo soddisfo.

2. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con l’ordinanza impugnata, ha proceduto alla determinazione del quantum indennizzabile, precisando che, in base al calcolo aritmetico, andava riconosciuta a [OSCURATO:PERSONA] la somma di 149.863,61 euro.

Quanto agli ulteriori danni segnalati, ha rilevato che era stato documentato il licenziamento subito da [OSCURATO:PERSONA] 22 luglio 2016, durante l’esecuzione della misura cautelare; sicché, ritenuto fondato il collegamento della cessazione del rapporto lavorativo alla restrizione della libertà personale, ha ritenuto congruo aumentare l’importo matematico nella misura del 10% per una somma finale di 164.849,971 euro.

Ha, invece, ritenuto non provati gli asseriti danni all’immagine e il collegamento della sentenza di divorzio alla carcerazione subita.

3. Avverso l’ordinanza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale lamenta violazione d ella legge processuale penale e segnatamente degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. nella parte relativa alla determinazione del quantum indennizzabile.

Si duoleil ricorrente che l’ordinanza impugnata aveva escluso che la stampa e gli articoli di giornalirecanti la notizia dell’arresto del ricorrente, nell’ambit o di una vasta operazione di contrasto al narcotraffico tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Sicilia, potessero essere invocati ai fini di una maggiorazione dell’indennizzo, senza adeguatamente considerare il peso ed il rilievo mediatico della notizia, anche a livello nazionale, con nomi e fotografie degli arrestati compreso il ricorrente che era stato esposto al pubblico ludibrio, con la propria immagine ritratta in prima pagina.

Censura, poi, l’ordinanza impugnata per avere escluso che fossero conseguenze dell’arresto, sul piano familiare ed affettivo, la separazione prima e il divorzio poi del ricorrente dalla moglie, che la difesa aveva documentato allegando le relative pronunce al ricorso per ingiusta detenzione.

5. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Paolo A.M.

FIORE, ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso èinammissibile in quanto proposto fuori dai casi consentiti. 2.Va preme sso che l'istituto di cui agli artt. 314 e segg. cod. proc. pen. è uno strumento indennitario da atto lecito e non risarcitorio, derivando il pregiudizio subito da una legittima attività dell'autorità giudiziaria.

L'equa riparazione scaturisce infatti da un rapporto di solidarietà civile diretto a compensare solo le ricadute sfavorevoli, patrimoniali e non, procurate dalla privazione della libertà attraverso un sistema di chiusura con il quale l'ordinamento riconosce un ristoro per la libertà ingiustamente, ma senza colpe compressa, correlando, perciò, la quantificazione dell'indennizzo alla sola durata ed intensità della privazione della libertà, salvo gli aggiustamenti resi necessari dall'evidenziazione di profili di pregiudizio più vasti rispetto al fisiologico danno da privazione della libertà (Sez.

U, n. 1 del 06/03/1992, Fusilli, Rv. 191147-01; Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, [OSCURATO:PERSONA] , Rv. 280072 - 01 ; Sez. 4, n. 19809 del 19/04/2019, Candiano, Rv. 276334-01; Sez. 4, n. 21077 del 01/04/2014, Silletti, Rv. 259237-01.

Cfr. Sez. 4, n. 27474 del 02/07/2021, Spedo, Rv. 281513).

3. I principi fondamentali cui aver riguardo nella determinazione dell'indennizzo dovuto a colui che abbia subito una detenzione ingiusta sono stati chiariti da due pronunce rese dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U. n. 1 del 13/01/1995, Rv. 201035 e Sez.U. n. 24287 del 09/05/2001, Rv. 218975), alla cui stregua la liquidazione deve essere effettuata con criteri equitativi che postulano, ai fini dell'entità della riparazione, la valutazione congiunta dei criteri della durata della custodia cautelare sofferta e delle conseguenze derivanti dalla privazione della libertà.

La liquidazione va effettuata tenendo conto del parametro aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo fissato dall'art. 315, comma 2, cod. proc. pen. (euro 516.456,90) e il termine massimo della custodia cautelare pari a sei anniespresso in giorni (ovvero 2190 giorni)ex art. 303, comma 4, lett. c) cod. proc. pen. , moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita che deve essere opportunamente integrato dal giudice, innalzando o riducendo il risultato di tale calcolo numerico nei limiti dell'importo massimo indennizzabile, per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alla specificità, positiva o negativa, della situazione concreta.

Ne consegue che, ferma restando la cifra massima stabilita dalla legge in euro 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare giornaliero di euro 235,82 (euro 117,91 per gli arresti domiciliari), valorizzando lo specifico pregiudizio, di natura patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla restrizione della libertà dimostratasi ingiusta (Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280072 –01; Sez. 4, n. 5812 del 13/1/2021, Mercuri, non mass.; Sez. 4, n. 19809 del 19/04/2019, Candiano, Rv. 276334-01; Sez. 4, n. 10123 del 17/11/2011 Rv. 252026.

Cfr. Sez. 4, n. 27474 del 02/07/2021, Spedo, Rv. 281513-01).

Lo scostamento tuttavia deve trovare giustificazione in particolari specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il versante patrimoniale, familiare, della vita di relazione, della pubblica ripercussione dell'evento che non risulterebbero adeguatamente soddisfatte, quantomeno in termini di equo ristoro, in una valutazione aritmetica ponderata come quello agganciata al valore massimo indennizzabile diviso per la estrema durata della detenzione riconosciuta dalla normativa penal-processualistica.

Sotto questo profilo è stato affermato che, affinchél'equità non tracimi in arbitrio incontrollabile, è necessario che il giudice individui in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un surplus di effetto lesivo da atto legittimo (la misura cautelare) rispetto alle gravi, ma ricorrenti e per così dire fisiologiche conseguenze derivanti dalla privazione della libertà, sia quale atto limitativo della sfera più intima e garantita del soggetto che come alone di credito sociale (Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, cit.; Sez. 4, n. 19809 del 19/04/2019, Candiano, Rv. 276334-01; Sez. 4, n. 27474 del 02/07/2021, Spedo, Rv. 281513; Sez. 4, n. 6394 del 06/12/2016, dep. 2017, D'elia, Rv. 269077-01; Sez. 4, n. 21077 del 01/04/2014, Rv. 259237).

4. L’art. 314 cod. proc. pen., nel riconoscere il «diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita», collega testualmente lo stesso non al processo e ai pregiudizi da esso derivanti, ma alla custodia cautelare ed alle specifiche conseguenze prodotte da quest’ultima.

Il criterio c.d.

“equitativo”, per la sua intrinseca natura, risponde all’esigenza di valutare compiutamente la specificità della singola vicenda in relazione ai profili normativamente rilevanti, ossia alle conseguenze personali e familiari.

Di conseguenza, è ragionevole assumere che detto criterio serva ad assegnare significato agli effetti della custodia cautelare che, nel singolo caso, eccedono gli ordinari pregiudizi derivanti da tale misura in ambito personale e familiare, alla “riparazione” dei quali si riferisce, in generale, il criterio c.d.

“nummario” o “aritmetico”.

La liquidazione dell’indennizzo per la riparazione dell’ingiusta detenzione è, dunque,svincolata da parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi, e si deve basare su una valutazione equitativa, che tenga globalmente conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà (Sez. 4, n. 30857 del 08/07/2022, non mass.; Sez. 4, n. 5812 del 13/1/2021, Mercuri, non mass.;Sez. 4, n. 40906 del 06/10/2009, Mazzarotto, Rv. 245369 - 01 ).

Questa Corte ha, quindi, più volte ribadito, che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il riferimento al criterio aritmetico – che risponde all'esigenza di garantire un trattamento tendenzialmente uniforme, nei diversi contesti territoriali – non esime il giudice dall'obbligo di valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso e, quindi, dall'integrare opportunamente tale criterio, innalzando ovvero riducendo il risultato del calcolo aritmetico per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alle diverse situazioni sottoposte al suo esame (Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, [OSCURATO:PERSONA] , Rv. 280072 – 01 ; Sez. 4, n. 5812 del 13/1/2021, Mercuri, non mass. ; Sez. 3, n. 29965 del 01/04/2014, Chaaij, Rv. 259940 - 01 ; Sez. 4, n. 34857 del 17/06/2011, Giordano, Rv. 251429).

In altre parole, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il "quantum" dell'indennizzo, calcolato secondo il criterio aritmetico, deve essere opportunamente aumentato o ridotto all'esito della doverosa valutazione delle eventuali specificità positive o negative del caso concreto (Sez. 4, n. 680 del 10/12/2025, dep. 2026, DiGiambattista, Rv. 289100 – 01 ; Sez. 4 n. 9192 del 09/02/2024, non mass.).

5. Quanto alle specificità positive o negative che possono concorrere alla determinazione del "quantum" dell'indennizzo nel caso concreto , l a giurisprudenza di legittimità ha fornito puntuali indicazioni in ordine alle situazioni rilevanti ai fini dell’applicazione del criterio c.d.

“equitativo”(vds.

Sez. 4, n. 30857 del 08/07/2022, non mass.).

In particolare, si è ritenuto che siano irrilevanti, in proposito, la durata del processo e i disagi derivanti dalla complessiva vicenda giudiziaria, in quanto la somma dovuta dallo Stato a norma dell'art. 314 cod. proc. pen. deve essere commisurata alla durata dell'ingiusta detenzione e non alla vicenda processuale (Sez. 4, n. 30578 del 07/06/2016, Lombardo, Rv. 267543; Sez. 4, n. 14640 del 16/02/2005, Spataro, Rv. 231236).

Anche il clamore mediatico della vicenda è stato giudicato di norma irrilevante in ordine a tale profilo (Sez. 4, n. 6913 del 12/02/2021, Errico, Rv. 280545; Sez. 4, n. 14640 del 2005, cit.), salvo l'ipotesi della accertata dimostrazione di gravi conseguenze professionali e personali determinate dallo strepitus fori (Sez. 4, n. 39773 del 06/06/2019, Sapignoli, Rv. 277510) o di una diffusione della notizia esorbitante dalle comuni modalità di informazione e idonea ad indurre nel pubblico il convincimento dell'effettivo coinvolgimento dell'interessato (Sez. 4, n. 2624 del 13/11/2018, dep. 2019, Calascione, Rv. 275193).

Circostanze apprezzabili, invece, ai fini dell'applicazione del criterio c.d.

"equitativo", sono reputate la perdita di chance lavorative, se adeguatamente provata (Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280072; Sez. 4, n. 39773 del 2019, cit.) ovvero gravi pregiudizi nei rapporti personali, quali l'arresto di una procedura adottiva e l'impossibilità di assistere un familiare gravemente malato (Sez. 4, n. 18361 del 11/01/2019, Piccolo, Rv. 276259).

6. In particolare, l'art. 315, comma 3, cod. proc. pen.richiama, in quanto compatibili, anche le altre norme sulla riparazione dell'errore giudiziario e ciò consente di affermare, come del resto sempre riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, che sia applicabile anche alla riparazione per l'ingiusta detenzione – sempre all'interno del tetto massimo previsto – la possibilità di commisurare l'entità della riparazione non solo alla durata della detenzione ma altresì alle "conseguenze personali e familiari" da essa derivanti (art. 643, comma 1,cod. proc. pen.).

Peraltro, per queste conseguenze ulteriori (gli esempi sono noti: la perdita del lavoro, l'obbligata cessazione di un'attività economica;ma anche una significativa compromissione delle condizioni di salute) è richiesto – a differenza di quanto avviene per il pregiudizio derivante dalla mera privazione della libertà personale – che l'istante fornisca la prova della loro esistenza anche se non del danno subito la cui liquidazione può avvenire equitativamente(Sez. 4, n. 10690 del 25/02/2010, Cammarano, Rv. 246424 -01).

Sul piano più strettamente processuale, l'obbligo per il giudice di merito di prendere in esame ogni ulteriore pregiudizio dedotto dal ricorrente si desume dal rilievo per cui, se è vero che la riparazione per ingiusta detenzione si differenzia dal risarcimento del danno da illecito sia per il profilo sostanziale della non necessaria integralità del ristoro, desumibile dalla fissazione di un tetto limite ai sensi dell'art.315, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 39815 dell'11/07/2007, Rv. 237837), sia per il correlato profilo processuale dell'esclusione dell'onere della prova in merito all'entità del danno, desumibile dall'aggettivo equa utilizzato dal legislatore (art. 314, comma 1, cod. proc. pen) è però costante l'affermazione della Corte di legittimità che, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, il principio dispositivo per il quale la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti, tra le quali si distribuisce in base all'onere della prova, è temperato dai poteri istruttori del giudice, il cui esercizio di ufficio, eventualmente sollecitato dalle parti, si svolge non genericamente ma in vista di un'indagine specifica, secondo un apprezzamento della concreta rilevanza al fine della decisione, insindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della correttezza del procedimento logico (Sez. 4, n. 18848 del 21/02/2012, Rv. 253555).

Corollario di tale principio non può che essere l'onere della parte di allegare l'esistenza del danno, la sua natura ed i fattori che ne sono causa e, d'altro canto, il dovere del giudice di prendere in esame tutte le allegazioni della parte in merito alle conseguenze della privazione della libertà personale e, dunque, di esaminare se si tratti di danni causalmente correlati alla detenzione e se sia stata fornita la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di dette conseguenze(Sez. 4, n. 19809 del 19/04/2019, Candiano, Rv. 276334 - 01 ) .

Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione il principio dispositivo – per cui la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti tra le quali si distribuisce in base all'onere della prova – è temperato dai poteri istruttori del giudice del merito, il quale, ove la documentazione prodotta si rilevi insufficiente, ben può procedere ad integrarla anche di ufficio, senza tuttavia surrogarsi all'inerzia ed agli oneri di prospettazione, di allegazione o di impulso probatorio del richiedente (Sez. 4, n. 21307 del 26/04/2022, Signoretta, Rv. 283242 – 01 ; Sez. 4, n. 4070 del 08/10/2013, dep. 2014, Cacopardo, Rv. 258424 –

01. Cfr. Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280072-01).

Ed invero, seppure il procedimento per l'equa riparazione dell'errore giudiziario attenga comunque "ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico" e sebbene a ciò consegua «un rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, il quale, ove la documentazione prodotta dalla parte interessata si riveli per qualche aspetto insufficiente, può fondare la sua decisione anche su atti diversi da quelli prodotti, di cui le parti abbiano comunque conoscenza» (Sez. 4, n. 41359 del 28/04/2016- dep. 03/10/2016, Volpicelli, Rv. 268336 - 01 ; Sez. 4, n. 2050 del 25/11/2003, dep. 2004, Barillà, Rv. 227667-01), vi è che, comunque, l'onere di allegazione e quello probatorio incombono sulla parte che formula la domanda e che il potere officioso del giudice non è esplorativo e non può che muoversi nell'ambito dei fatti allegati e per i quali si offre la prova o – non rientrando questa nella disponibilità della parte– per la dimostrazione dei quali si chiede al giudice l'esercizio dei poteri istruttorii che gli sono propri ( Sez. 4, n. 2624 del 13/11/2018, dep. 2019, Calascione, Rv. 275193-01).

Questa Corte di legittimitàha precisato che, qualora la parte istante alleghi la sussistenza di danni che travalichino la medietà della lesione – quali ad esempio quelli derivanti da una grave compromissione dell'attività lavorativa, dal prodursi di danni psico-fisici scaturiti dalla detenzione e da particolari situazioni di pubblica esposizione, dovuti al clamore delle accuse e della carcerazione– se è vero che la motivazione che si limiti a determinare il quantum sulla base del criterio meramente aritmetico non può risolversi in una petizione di principio, in quanto l'equità, seppure contiene un elemento di discrezionalità, non può sconfinare nella mera enunciazione (Sez. 4, n. 39773 del 06/06/2019, Sapignoli, Rv. 277510 – 01 ), è altrettanto vero che le doglianze fatte valere in ordine alle conseguenze personali devono non solo essere allegate, ma sostenute con elementi probatori, o con richieste di prova innanzi al giudice di merito (Sez. 4, n. 5812 del 13/1/2021, Mercuri, non mass.

C fr. anche Sez. 4, n. 19809 del 19/4/2019, Candiano, Rv. 276334 secondo la quale il giudice, nel liquidare l'indennità, fermo restando l'importo massimo stabilito dalla legge, può discostarsi dal parametro aritmetico ove la parte assolva all'onere di allegare l'esistenza di danni ulteriori rispetto alle normali conseguenze della privazione della libertà personale, la loro natura e i fattori che ne sono causa, e sia raggiunta la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di tali danni e del nesso causale con la detenzione).

7. Con specifico riferimento alla sussistenza del parametro individualizzante rappresentato dallo strepitus fori , dovut o al clamore delle accuse, consistente nell'impossibilità di contenere la risonanza della notizia, va sottolineato che per potersi ritenere sussistente il medesimo occorre che, la sua diffusione esorbiti del tutto dalle comuni modalità di informazione, connotandosi sia per la capacità di raggiungere un largo pubblico, che per l'assertività della notizia nel senso della responsabilità penale dell'interessato.

In questo caso si realizza, infatti, quel clamore mediatico che impone la considerazione di aggiustamenti all'indennità di equa riparazione aritmeticamente calcolata; essendo chiaro, altresì, che per realizzarsi un danno del quale tenere conto in sede di liquidazione dell'equa riparazione, ancorché sia possibile, nell'ipotesi di realtà di piccole dimensioni, come quella in cui la vicenda si è verificata, fare ricorso a presunzioni e massime di esperienza, è necessario che l'ingiusta detenzione abbia una durata tale da indurre nel pubblico – o qui nella cittadinanza – il convincimento dell'effettivo coinvolgimento dell'interessato (Sez. 4, n. 2624 del 13/11/2018, Calascione, Rv. 275193).

Il tutto fermo restando che, intema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini della configurabilità dello "strepitus fori " di cui tener conto nella liquidazione dell'indennizzo, è necessario che le doglianze fatte valere in ordine alle conseguenze personali siano non solo allegate, ma circostanziate e corroborate da elementi che inducano a ritenere la fondatezza di un rapporto con la carcerazione subita (Sez. 3, n. 17408 del 30/03/2023, DiMartino, Rv. 284496 -01).

8. Ciò posto, va ricordato che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di ingiusta detenzione, il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280072-01; Sez. 4, n. 19809 del 19/04/2019, Candiano, Rv. 276334 – 01 ; Sez. 4, n. 24225 del 04/03/2015, Pappalardi, Rv. 263721 –01; Sez. 4, n. 10690 del 25/02/2010, Cammarano, Rv. 246424 – 01 ; Sez. 4, n. 26388 del 18/04/2007, Leonello, Rv. 236941 -01).

Il sindacato della Corte di legittimità viene,pertanto, esperito sulla congruità della motivazione sottesa al provvedimento che deve rispondere alle regole della logica e deve conformarsi ai principi stabiliti in sede di legittimità.

Orbene, nel caso in esame, la Corte di appello, con motivazione coerente, immune da vizi logici e conforme ai suesposti principi giurisprudenziali, ha ritenuto che gli asseriti danni all’immagine non erano stati provati e che l a sentenza di divorzio non poteva essere riferita alla carcerazione subita, non emergendo alcun collegamentocon la stessa dal tenore del provvedimento La Corte di appello ha fatto, pertanto, corretta applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui i pregiudizi lamentati non devono essere solo genericamente enunciati,ma adeguatamente dimostrati, così come deve essere dimostrato che gli stessi siano causalmente connessi all'ingiusta detenzione (cfr. Sez. 4, n. 5812 del 13/1/2021, Mercuri, non mass.).

Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, non avendo allegato neppurein questa sede documentazione relativa agli articoli di giornale recanti la notizia del suo arresto, e si limita a chiedere una diversa valutazione dei pregiudizi lamentati, esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità.

Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 – 01; Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, L., Rv. 281425 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849).

9. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 08/05/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta l a requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del S ostituto Paolo A.M. FIORE, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con l’ordinanza del 8maggio 2025 in epigrafe, ha accolto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA] di riparazione per l’ingiusta detenzione sofferta, prima, in custodia cautelare in carcere dal 28 settembre 2015 al 31 maggio 2017 per 612 giorni e, successivamente, in regime di arresti domiciliari per 47 giorni sino alla pronuncia della sentenza assolutoria in data 17 luglio 2017all’esito del primo grado di giudizio, per complessivi 659 giorni, in relazione a due ipotesi del reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 09/10/1990, n. 309. Ha, pertanto, condannato il Ministero d ell' E conomia e d elle Finanzeal pagamento della somma di 164.849,971 euro , oltre interessi moratori al tasso legale con decorrenza dal passaggio in giudicato del provvedimento fino al completo soddisfo. 2. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con l’ordinanza impugnata, ha proceduto alla determinazione del quantum indennizzabile, precisando che, in base al calcolo aritmetico, andava riconosciuta a [OSCURATO:PERSONA] la somma di 149.863,61 euro. Quanto agli ulteriori danni segnalati, ha rilevato che era stato documentato il licenziamento subito da [OSCURATO:PERSONA] 22 luglio 2016, durante l’esecuzione della misura cautelare; sicché, ritenuto fondato il collegamento della cessazione del rapporto lavorativo alla restrizione della libertà personale, ha ritenuto congruo aumentare l’importo matematico nella misura del 10% per una somma finale di 164.849,971 euro. Ha, invece, ritenuto non provati gli asseriti danni all’immagine e il collegamento della sentenza di divorzio alla carcerazione subita. 3. Avverso l’ordinanza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale lamenta violazione d ella legge processuale penale e segnatamente degli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. nella parte relativa alla determinazione del quantum indennizzabile. Si duoleil ricorrente che l’ordinanza impugnata aveva escluso che la stampa e gli articoli di giornalirecanti la notizia dell’arresto del ricorrente, nell’ambit o di una vasta operazione di contrasto al narcotraffico tra la [OSCURATO:PERSONA] e la Sicilia, potessero essere invocati ai fini di una maggiorazione dell’indennizzo, senza adeguatamente considerare il peso ed il rilievo mediatico della notizia, anche a livello nazionale, con nomi e fotografie degli arrestati compreso il ricorrente che era stato esposto al pubblico ludibrio, con la propria immagine ritratta in prima pagina. Censura, poi, l’ordinanza impugnata per avere escluso che fossero conseguenze dell’arresto, sul piano familiare ed affettivo, la separazione prima e il divorzio poi del ricorrente dalla moglie, che la difesa aveva documentato allegando le relative pronunce al ricorso per ingiusta detenzione. 5. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Paolo A.M. FIORE, ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso èinammissibile in quanto proposto fuori dai casi consentiti. 2.Va preme sso che l'istituto di cui agli artt. 314 e segg. cod. proc. pen. è uno strumento indennitario da atto lecito e non risarcitorio, derivando il pregiudizio subito da una legittima attività dell'autorità giudiziaria. L'equa riparazione scaturisce infatti da un rapporto di solidarietà civile diretto a compensare solo le ricadute sfavorevoli, patrimoniali e non, procurate dalla privazione della libertà attraverso un sistema di chiusura con il quale l'ordinamento riconosce un ristoro per la libertà ingiustamente, ma senza colpe compressa, correlando, perciò, la quantificazione dell'indennizzo alla sola durata ed intensità della privazione della libertà, salvo gli aggiustamenti resi necessari dall'evidenziazione di profili di pregiudizio più vasti rispetto al fisiologico danno da privazione della libertà (Sez. U, n. 1 del 06/03/1992, Fusilli, Rv. 191147-01; Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, [OSCURATO:PERSONA] , Rv. 280072 - 01 ; Sez. 4, n. 19809 del 19/04/2019, Candiano, Rv. 276334-01; Sez. 4, n. 21077 del 01/04/2014, Silletti, Rv. 259237-01. Cfr. Sez. 4, n. 27474 del 02/07/2021, Spedo, Rv. 281513). 3. I principi fondamentali cui aver riguardo nella determinazione dell'indennizzo dovuto a colui che abbia subito una detenzione ingiusta sono stati chiariti da due pronunce rese dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U. n. 1 del 13/01/1995, Rv. 201035 e Sez.U. n. 24287 del 09/05/2001, Rv. 218975), alla cui stregua la liquidazione deve essere effettuata con criteri equitativi che postulano, ai fini dell'entità della riparazione, la valutazione congiunta dei criteri della durata della custodia cautelare sofferta e delle conseguenze derivanti dalla privazione della libertà. La liquidazione va effettuata tenendo conto del parametro aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo fissato dall'art. 315, comma 2, cod. proc. pen. (euro 516.456,90) e il termine massimo della custodia cautelare pari a sei anniespresso in giorni (ovvero 2190 giorni)ex art. 303, comma 4, lett. c) cod. proc. pen. , moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita che deve essere opportunamente integrato dal giudice, innalzando o riducendo il risultato di tale calcolo numerico nei limiti dell'importo massimo indennizzabile, per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alla specificità, positiva o negativa, della situazione concreta. Ne consegue che, ferma restando la cifra massima stabilita dalla legge in euro 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall'ammontare giornaliero di euro 235,82 (euro 117,91 per gli arresti domiciliari), valorizzando lo specifico pregiudizio, di natura patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla restrizione della libertà dimostratasi ingiusta (Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280072 –01; Sez. 4, n. 5812 del 13/1/2021, Mercuri, non mass.; Sez. 4, n. 19809 del 19/04/2019, Candiano, Rv. 276334-01; Sez. 4, n. 10123 del 17/11/2011 Rv. 252026. Cfr. Sez. 4, n. 27474 del 02/07/2021, Spedo, Rv. 281513-01). Lo scostamento tuttavia deve trovare giustificazione in particolari specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il versante patrimoniale, familiare, della vita di relazione, della pubblica ripercussione dell'evento che non risulterebbero adeguatamente soddisfatte, quantomeno in termini di equo ristoro, in una valutazione aritmetica ponderata come quello agganciata al valore massimo indennizzabile diviso per la estrema durata della detenzione riconosciuta dalla normativa penal-processualistica. Sotto questo profilo è stato affermato che, affinchél'equità non tracimi in arbitrio incontrollabile, è necessario che il giudice individui in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un surplus di effetto lesivo da atto legittimo (la misura cautelare) rispetto alle gravi, ma ricorrenti e per così dire fisiologiche conseguenze derivanti dalla privazione della libertà, sia quale atto limitativo della sfera più intima e garantita del soggetto che come alone di credito sociale (Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, cit.; Sez. 4, n. 19809 del 19/04/2019, Candiano, Rv. 276334-01; Sez. 4, n. 27474 del 02/07/2021, Spedo, Rv. 281513; Sez. 4, n. 6394 del 06/12/2016, dep. 2017, D'elia, Rv. 269077-01; Sez. 4, n. 21077 del 01/04/2014, Rv. 259237). 4. L’art. 314 cod. proc. pen., nel riconoscere il «diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita», collega testualmente lo stesso non al processo e ai pregiudizi da esso derivanti, ma alla custodia cautelare ed alle specifiche conseguenze prodotte da quest’ultima. Il criterio c.d. “equitativo”, per la sua intrinseca natura, risponde all’esigenza di valutare compiutamente la specificità della singola vicenda in relazione ai profili normativamente rilevanti, ossia alle conseguenze personali e familiari. Di conseguenza, è ragionevole assumere che detto criterio serva ad assegnare significato agli effetti della custodia cautelare che, nel singolo caso, eccedono gli ordinari pregiudizi derivanti da tale misura in ambito personale e familiare, alla “riparazione” dei quali si riferisce, in generale, il criterio c.d. “nummario” o “aritmetico”. La liquidazione dell’indennizzo per la riparazione dell’ingiusta detenzione è, dunque,svincolata da parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi, e si deve basare su una valutazione equitativa, che tenga globalmente conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà (Sez. 4, n. 30857 del 08/07/2022, non mass.; Sez. 4, n. 5812 del 13/1/2021, Mercuri, non mass.;Sez. 4, n. 40906 del 06/10/2009, Mazzarotto, Rv. 245369 - 01 ). Questa Corte ha, quindi, più volte ribadito, che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il riferimento al criterio aritmetico – che risponde all'esigenza di garantire un trattamento tendenzialmente uniforme, nei diversi contesti territoriali – non esime il giudice dall'obbligo di valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso e, quindi, dall'integrare opportunamente tale criterio, innalzando ovvero riducendo il risultato del calcolo aritmetico per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alle diverse situazioni sottoposte al suo esame (Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, [OSCURATO:PERSONA] , Rv. 280072 – 01 ; Sez. 4, n. 5812 del 13/1/2021, Mercuri, non mass. ; Sez. 3, n. 29965 del 01/04/2014, Chaaij, Rv. 259940 - 01 ; Sez. 4, n. 34857 del 17/06/2011, Giordano, Rv. 251429). In altre parole, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il "quantum" dell'indennizzo, calcolato secondo il criterio aritmetico, deve essere opportunamente aumentato o ridotto all'esito della doverosa valutazione delle eventuali specificità positive o negative del caso concreto (Sez. 4, n. 680 del 10/12/2025, dep. 2026, DiGiambattista, Rv. 289100 – 01 ; Sez. 4 n. 9192 del 09/02/2024, non mass.). 5. Quanto alle specificità positive o negative che possono concorrere alla determinazione del "quantum" dell'indennizzo nel caso concreto , l a giurisprudenza di legittimità ha fornito puntuali indicazioni in ordine alle situazioni rilevanti ai fini dell’applicazione del criterio c.d. “equitativo”(vds. Sez. 4, n. 30857 del 08/07/2022, non mass.). In particolare, si è ritenuto che siano irrilevanti, in proposito, la durata del processo e i disagi derivanti dalla complessiva vicenda giudiziaria, in quanto la somma dovuta dallo Stato a norma dell'art. 314 cod. proc. pen. deve essere commisurata alla durata dell'ingiusta detenzione e non alla vicenda processuale (Sez. 4, n. 30578 del 07/06/2016, Lombardo, Rv. 267543; Sez. 4, n. 14640 del 16/02/2005, Spataro, Rv. 231236). Anche il clamore mediatico della vicenda è stato giudicato di norma irrilevante in ordine a tale profilo (Sez. 4, n. 6913 del 12/02/2021, Errico, Rv. 280545; Sez. 4, n. 14640 del 2005, cit.), salvo l'ipotesi della accertata dimostrazione di gravi conseguenze professionali e personali determinate dallo strepitus fori (Sez. 4, n. 39773 del 06/06/2019, Sapignoli, Rv. 277510) o di una diffusione della notizia esorbitante dalle comuni modalità di informazione e idonea ad indurre nel pubblico il convincimento dell'effettivo coinvolgimento dell'interessato (Sez. 4, n. 2624 del 13/11/2018, dep. 2019, Calascione, Rv. 275193). Circostanze apprezzabili, invece, ai fini dell'applicazione del criterio c.d. "equitativo", sono reputate la perdita di chance lavorative, se adeguatamente provata (Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280072; Sez. 4, n. 39773 del 2019, cit.) ovvero gravi pregiudizi nei rapporti personali, quali l'arresto di una procedura adottiva e l'impossibilità di assistere un familiare gravemente malato (Sez. 4, n. 18361 del 11/01/2019, Piccolo, Rv. 276259). 6. In particolare, l'art. 315, comma 3, cod. proc. pen.richiama, in quanto compatibili, anche le altre norme sulla riparazione dell'errore giudiziario e ciò consente di affermare, come del resto sempre riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, che sia applicabile anche alla riparazione per l'ingiusta detenzione – sempre all'interno del tetto massimo previsto – la possibilità di commisurare l'entità della riparazione non solo alla durata della detenzione ma altresì alle "conseguenze personali e familiari" da essa derivanti (art. 643, comma 1,cod. proc. pen.). Peraltro, per queste conseguenze ulteriori (gli esempi sono noti: la perdita del lavoro, l'obbligata cessazione di un'attività economica;ma anche una significativa compromissione delle condizioni di salute) è richiesto – a differenza di quanto avviene per il pregiudizio derivante dalla mera privazione della libertà personale – che l'istante fornisca la prova della loro esistenza anche se non del danno subito la cui liquidazione può avvenire equitativamente(Sez. 4, n. 10690 del 25/02/2010, Cammarano, Rv. 246424 -01). Sul piano più strettamente processuale, l'obbligo per il giudice di merito di prendere in esame ogni ulteriore pregiudizio dedotto dal ricorrente si desume dal rilievo per cui, se è vero che la riparazione per ingiusta detenzione si differenzia dal risarcimento del danno da illecito sia per il profilo sostanziale della non necessaria integralità del ristoro, desumibile dalla fissazione di un tetto limite ai sensi dell'art.315, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 39815 dell'11/07/2007, Rv. 237837), sia per il correlato profilo processuale dell'esclusione dell'onere della prova in merito all'entità del danno, desumibile dall'aggettivo equa utilizzato dal legislatore (art. 314, comma 1, cod. proc. pen) è però costante l'affermazione della Corte di legittimità che, nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, il principio dispositivo per il quale la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti, tra le quali si distribuisce in base all'onere della prova, è temperato dai poteri istruttori del giudice, il cui esercizio di ufficio, eventualmente sollecitato dalle parti, si svolge non genericamente ma in vista di un'indagine specifica, secondo un apprezzamento della concreta rilevanza al fine della decisione, insindacabile in sede di legittimità se non sotto il profilo della correttezza del procedimento logico (Sez. 4, n. 18848 del 21/02/2012, Rv. 253555). Corollario di tale principio non può che essere l'onere della parte di allegare l'esistenza del danno, la sua natura ed i fattori che ne sono causa e, d'altro canto, il dovere del giudice di prendere in esame tutte le allegazioni della parte in merito alle conseguenze della privazione della libertà personale e, dunque, di esaminare se si tratti di danni causalmente correlati alla detenzione e se sia stata fornita la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di dette conseguenze(Sez. 4, n. 19809 del 19/04/2019, Candiano, Rv. 276334 - 01 ) . Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione il principio dispositivo – per cui la ricerca del materiale probatorio necessario per la decisione è riservata alle parti tra le quali si distribuisce in base all'onere della prova – è temperato dai poteri istruttori del giudice del merito, il quale, ove la documentazione prodotta si rilevi insufficiente, ben può procedere ad integrarla anche di ufficio, senza tuttavia surrogarsi all'inerzia ed agli oneri di prospettazione, di allegazione o di impulso probatorio del richiedente (Sez. 4, n. 21307 del 26/04/2022, Signoretta, Rv. 283242 – 01 ; Sez. 4, n. 4070 del 08/10/2013, dep. 2014, Cacopardo, Rv. 258424 – 01. Cfr. Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280072-01). Ed invero, seppure il procedimento per l'equa riparazione dell'errore giudiziario attenga comunque "ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico" e sebbene a ciò consegua «un rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, il quale, ove la documentazione prodotta dalla parte interessata si riveli per qualche aspetto insufficiente, può fondare la sua decisione anche su atti diversi da quelli prodotti, di cui le parti abbiano comunque conoscenza» (Sez. 4, n. 41359 del 28/04/2016- dep. 03/10/2016, Volpicelli, Rv. 268336 - 01 ; Sez. 4, n. 2050 del 25/11/2003, dep. 2004, Barillà, Rv. 227667-01), vi è che, comunque, l'onere di allegazione e quello probatorio incombono sulla parte che formula la domanda e che il potere officioso del giudice non è esplorativo e non può che muoversi nell'ambito dei fatti allegati e per i quali si offre la prova o – non rientrando questa nella disponibilità della parte– per la dimostrazione dei quali si chiede al giudice l'esercizio dei poteri istruttorii che gli sono propri ( Sez. 4, n. 2624 del 13/11/2018, dep. 2019, Calascione, Rv. 275193-01). Questa Corte di legittimitàha precisato che, qualora la parte istante alleghi la sussistenza di danni che travalichino la medietà della lesione – quali ad esempio quelli derivanti da una grave compromissione dell'attività lavorativa, dal prodursi di danni psico-fisici scaturiti dalla detenzione e da particolari situazioni di pubblica esposizione, dovuti al clamore delle accuse e della carcerazione– se è vero che la motivazione che si limiti a determinare il quantum sulla base del criterio meramente aritmetico non può risolversi in una petizione di principio, in quanto l'equità, seppure contiene un elemento di discrezionalità, non può sconfinare nella mera enunciazione (Sez. 4, n. 39773 del 06/06/2019, Sapignoli, Rv. 277510 – 01 ), è altrettanto vero che le doglianze fatte valere in ordine alle conseguenze personali devono non solo essere allegate, ma sostenute con elementi probatori, o con richieste di prova innanzi al giudice di merito (Sez. 4, n. 5812 del 13/1/2021, Mercuri, non mass. C fr. anche Sez. 4, n. 19809 del 19/4/2019, Candiano, Rv. 276334 secondo la quale il giudice, nel liquidare l'indennità, fermo restando l'importo massimo stabilito dalla legge, può discostarsi dal parametro aritmetico ove la parte assolva all'onere di allegare l'esistenza di danni ulteriori rispetto alle normali conseguenze della privazione della libertà personale, la loro natura e i fattori che ne sono causa, e sia raggiunta la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di tali danni e del nesso causale con la detenzione). 7. Con specifico riferimento alla sussistenza del parametro individualizzante rappresentato dallo strepitus fori , dovut o al clamore delle accuse, consistente nell'impossibilità di contenere la risonanza della notizia, va sottolineato che per potersi ritenere sussistente il medesimo occorre che, la sua diffusione esorbiti del tutto dalle comuni modalità di informazione, connotandosi sia per la capacità di raggiungere un largo pubblico, che per l'assertività della notizia nel senso della responsabilità penale dell'interessato. In questo caso si realizza, infatti, quel clamore mediatico che impone la considerazione di aggiustamenti all'indennità di equa riparazione aritmeticamente calcolata; essendo chiaro, altresì, che per realizzarsi un danno del quale tenere conto in sede di liquidazione dell'equa riparazione, ancorché sia possibile, nell'ipotesi di realtà di piccole dimensioni, come quella in cui la vicenda si è verificata, fare ricorso a presunzioni e massime di esperienza, è necessario che l'ingiusta detenzione abbia una durata tale da indurre nel pubblico – o qui nella cittadinanza – il convincimento dell'effettivo coinvolgimento dell'interessato (Sez. 4, n. 2624 del 13/11/2018, Calascione, Rv. 275193). Il tutto fermo restando che, intema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini della configurabilità dello "strepitus fori " di cui tener conto nella liquidazione dell'indennizzo, è necessario che le doglianze fatte valere in ordine alle conseguenze personali siano non solo allegate, ma circostanziate e corroborate da elementi che inducano a ritenere la fondatezza di un rapporto con la carcerazione subita (Sez. 3, n. 17408 del 30/03/2023, DiMartino, Rv. 284496 -01). 8. Ciò posto, va ricordato che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di ingiusta detenzione, il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità liquidata, a meno che, discostandosi sensibilmente dai criteri usualmente seguiti, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (Sez. 4, n. 32891 del 10/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280072-01; Sez. 4, n. 19809 del 19/04/2019, Candiano, Rv. 276334 – 01 ; Sez. 4, n. 24225 del 04/03/2015, Pappalardi, Rv. 263721 –01; Sez. 4, n. 10690 del 25/02/2010, Cammarano, Rv. 246424 – 01 ; Sez. 4, n. 26388 del 18/04/2007, Leonello, Rv. 236941 -01). Il sindacato della Corte di legittimità viene,pertanto, esperito sulla congruità della motivazione sottesa al provvedimento che deve rispondere alle regole della logica e deve conformarsi ai principi stabiliti in sede di legittimità. Orbene, nel caso in esame, la Corte di appello, con motivazione coerente, immune da vizi logici e conforme ai suesposti principi giurisprudenziali, ha ritenuto che gli asseriti danni all’immagine non erano stati provati e che l a sentenza di divorzio non poteva essere riferita alla carcerazione subita, non emergendo alcun collegamentocon la stessa dal tenore del provvedimento La Corte di appello ha fatto, pertanto, corretta applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui i pregiudizi lamentati non devono essere solo genericamente enunciati,ma adeguatamente dimostrati, così come deve essere dimostrato che gli stessi siano causalmente connessi all'ingiusta detenzione (cfr. Sez. 4, n. 5812 del 13/1/2021, Mercuri, non mass.). Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, non avendo allegato neppurein questa sede documentazione relativa agli articoli di giornale recanti la notizia del suo arresto, e si limita a chiedere una diversa valutazione dei pregiudizi lamentati, esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 – 01; Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, L., Rv. 281425 – 01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849). 9. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e con