Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22494/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.07126/2024 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, Sig. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dagli A vv ocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Antuono, in virtù di procurainserita nella busta telematica di notifica e da considerarsi in calce al ricorso ; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di CNH Industrial Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso, rilasciata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratricead lites dell a società con poteri di rappresentanza [OSCURATO:PERSONA] est. anche sostanziale, per atto notaio [OSCURATO:PERSONA] di Modena del 14 ottobre 2013;con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- per la cassazione dellasentenza n. 83/202 4 del la CORTE d’APPELLO di BOLOGNA,pubblicata il 15 gennaio 2024, notificata il 16 gennaio 2024; udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 giugno 2025dal Consigliere Paolo S paziani . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con citazione notificata il 16 luglio 2018, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. c onvenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Modena,la CNH Industrial Italia s.p.a . (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), deducendo che: - nel febbraio 1994 aveva acquistato dall’allora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi divenuta CNH Industrial Italia s.p.a.) una pressa raccoglitrice gigante modello 4880 al prezzo di Lire 84.549.500 (pari ad Euro 43.666,17) per rivenderla , quasi contestualmente, a [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di Lire 106.000.000 (Euro 54.744,43 ), da saldarsi conacconto di Lire 43.000.000 (Euro 22.207,65) e successivo saldo di Lire 63.000.000(Euro 32.536,78); -nel 1996 , poiché la pressa raccoglitrice era affetta da vizi che la rendevano inidonea all’uso cui era destinata, [OSCURATO:PERSONA] l’aveva convenuta per la risoluzione del contratto dinanzi al Tribunale di Bari; dopo che essa società si era costituita in giudizio, chiamando in manleva la CNH Industrial Italia s.p.a., il Tribunale di Bari, con sentenza del 14 maggio 2007 (confermata in appello e passata in giudicato il 9 novembre 2015), aveva accolto la domanda principale , dichiarando la risoluzione del contrat t o concluso da essa con il sig. [OSCURATO:PERSONA] est.

Lorusso e condannandola alla restituzione dell’acconto di Euro 22.207,65; anche la domanda accessoria di garanzia era stata tuttavia accolta,con condanna della CNH Industrial Italia s.p.a. a manlevarla di quanto avrebbedovuto pagare a [OSCURATO:PERSONA]; -la risoluzione del contrat t o di compravendita stipulato con il sig.

Lorusso era imputabile esclusivamente al contegno inadempiente della CNH Industrial Italia che le aveva fornito per la rivendita un bene viziato; in conseguenza di tale risoluzione, che aveva fatto venir meno l’obbligo del compratore di pagare il prezzo, essa venditrice aveva subìto un danno, pari al saldo non incassato del corrispettivo della rivendita (Lire 63.000.000).

Sulla base di queste deduzioni, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. domandò che la CNH Industrial Italia s.p.a. fosse condannata a pagarle, a titolo risarcitorio , la somma di Euro 32.536,78, pari a Lire

63.000.000. Costituitasiin giudizio, la società convenuta eccepì la prescrizione dell’azione risarcitoria, ai sensi dell’art. 1495 cod. civ., perché proposta dopo che era trascorso oltre un anno dalla consegna della pressae, nel merito, resistette alla domanda, deducendo,in particolare, l’assenza di prova del danno, peraltro da quantificarsi, al limite,nella somma di Lire 21.450.500, pari alla differenza tra il prezzo di acquisto del bene da parte dell’attrice e quello di rivendita dello stesso al sig.

Lorusso, da cui avrebbe dovuto anche detrarsi l’acconto da quest’ultimo versato e pacificamente trattenuto dalla venditrice.

Con la prima memoria di cui all’art. 183 cod. proc. civ., la società attrice precisòche la domanda risarcitoria era tesa ad accertare, sulla [OSCURATO:PERSONA] est. scorta del medesimo fatto storico, non solo la responsabilità contrattuale della CNH Industrial Italia s.p.a. , ma anche quella precontrattuale (per averla indotta con dolo a stipulare un contratto annullabile, tacendole scientemente i vizi del bene venduto) ed extracontrattuale, per avere immesso sul mercato un bene progettualmente errato, non collaudato e inidoneo all’uso cui era destinato. 2.Con sentenza 30 luglio 2021, n. 1196, i l T ribunale di Modena, disattese le richieste istruttorie f orm u l ate dall’attrice, rigettò la domanda con statuizionebasata su una duplice ratio decidendi .

Per un verso, ritenne fondata l’eccezionedi prescrizione, sia che il termine fosse di durata annuale a decorreredalla consegna della cosa (per essere l’azione risarcitoria fondata sulla disciplina della garanzia per i vizi della cosavenduta, ex art.1492 ss. cod. civ.), sia che fosse di durata decennale a decorrere dalla manifestazione del danno (ove fossestata ritenuta integrata , come sostenuto dall’attrice, un ’ipotesi di aliud pro alio), atteso che tale manifestazione doveva farsi ris a lire al 1996, anno in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto l’azionerisolutoria.

Peraltro verso, doveva escludersi la prova del danno (in astra tto quantificabile non già nel mancato incasso del saldo di Lire 63.000.000 ma nella minor somma di Lire 21.450.500, pari alla differenza tra il prezzo di iniziale di acquisto del bene e quello di rivendita del medesimo), avuto riguardo a l contegno serbato dalla presunta danneggiata, valutabileai sensi dell’art. 1227 cod. civ., la quale, da un lato, aveva omesso di domandare la risoluzione del contratto e le conseguenti restituzioni nei confron ti della CNH Industrial Italia , [OSCURATO:PERSONA] est. facendone valere l’inadempimento rispetto al contratto con essa stipulato e, dall’altro lato , aveva invece trattenuto sia la pressa restituitale da [OSCURATO:PERSONA], sia l’accontoda questi versatole. 3.La decisione del Tribunale di Modena è stata confermata dalla Corte d’appello di Bolognache, con sentenza 15 gennaio 2024, n. 83, ha rigettato l’appello della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., sulla base dei seguenti rilievi: I-anzitutto, erano inammissibili i motivi con i quali si era lamentata l’omessa pronuncia in merito alle domande di responsabilità extracontrattuale o precontrattuale, dal momento che esse non erano state formulate con l’originarioatto di citazione (ove era stato evocato solo il contegno inadempiente, e dunque l’ illecito contrattuale, della CNH Industrial Italia),ma solo con la prima memoria di cui all’art. 183 cod. proc. civ., concretando, in quanto basate su fatti storici nuovi e diversi da quelli posti a fondamento della domanda originaria, una inammissibilemutatio libelli; II-in ogni caso, ad colorandum, mancava agli atti qualsiasi prova della fondatezza di tali domande; III- era infondato il motivo di gravame diretto a cen s urare la statuizionesulla prescrizione, cosicché risultava irrilevante la questione se nella fattispecie fosse ravvisabile una vendita aliud pro alio, in relazione alla quale sarebbe comunque maturata la prescrizione decennaledecorrente, secondo i diversi orientamenti, o dalla consegna della cosa (nella fattispecieavvenuta nel 1994) o dalla manifestazione del d anno, per come obiettivamente percepibile e riconoscibile ; manifestazioneda collocarsi temporalmente nel 1996, anno in cui, in [OSCURATO:PERSONA] est. seguito all’azione risolutoria del contratto di rivendita esercitata da [OSCURATO:PERSONA], la Caputo s.n.c. aveva avuto «completa conoscenza dell’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] spa e piena consapevolezza anche delle conseguenze dannose che ad essa ne sarebbero potute derivare», tra cui la perdita del«guadagno ottenuto dalla rivendita della macchina al Lorusso ad un prezzo maggiore di quello di acquisto» (pag. 4 della sentenza impugnata); IV-ritenuto «superfluo l’esame della fondatezza degli altri motivi di gravame» (pag.3), da reputarsi quindi assorbiti, la Corte territoriale ha infine rilevato che « l a Caputo s.n.c., che pure aveva chiesto nel 1996 al Tribunale di Bari, ed ottenuto, di essere tenutaindenne delle pretese del Lorusso dalla [OSCURATO:PERSONA] in ragione dell’inadempimento di questa nei suoi confronti, non [aveva proposto] nei confronti della venditrice da lui chiamata in causa anche la domanda di risarcimento dei danni derivanti dai medesimi fatti», quantunque si trattasse « di danni che del tutto prevedibilmente sarebbero derivati dalla non conformità della macchina e quindi dall’accoglimento della domanda di risoluzione proposta dal Lorusso»(pag.4 della sentenza impugnata).

4. Avverso la sentenza della Corte felsinea, p ropone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., sulla base di quattro motivi.

Rispondecon controricorso la CNH Industrial Italia s.p.a..

La trattazione del ricorso è statafissata in aduna nza cam e rale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] est.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo viene denunciata « Nullità della sentenza per violazione ex art. 360 n. 4 in relazione agli artt. 183 e 112 e 132 cpc.».

Lasentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha ritenuto che fossero inammissibili i motivi d’appello con cui era stata lamentata l’omessa pronuncia in merito alle domande di responsabilità extracontrattuale eprecontrattuale, sul presupposto che si trattasse di domande “nuove”, tardivamenteformulate solo con la prima memoria di cui all’art. 183 cod. proc. civ..

La società ricorrente reputa che tale sta tui zione sia illegittima, in primo luogo perché ha ritenuto “nuove” le domande di responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale quantunque fossero fondate sugli stessi fatti storici sui quali era basata la domanda di responsabilità contrattuale; in secondo luogo, per motivazione app arente e/o contraddittoria, perché, pur ric hi amando , in astratto, il principio di diritto per cui costituisce domanda nuova quella relativa ad un diritto c.d. eterodeterminato allorquando i fatti storici allegati a sostegno dell’azione vengono sostituiti o integrati da fatti nuovi e diversi, lo avrebbepoi disapplicato in concreto.

Privadi motivazione, infine, sarebbe la statuizione volta a sancire l’infondatezza delle predettedomande, la quale sarebbe stata resa « in violazione del principio di minimo costituzionale motivazionale». 2.Con il secondo motivo viene denunciata «Nullità della sentenza ex art. 360 n.4 in relazione all’art. 132 cpc per motivazione inesistente [OSCURATO:PERSONA] est. in quanto solo apparente e contraddittoria, nonché violazione dell’art.112 cpc».

La sentenzad’appello è censurata nel la parte in cui ha confermato la statuizione di primo grado circa la maturata prescrizione del diritto risarcitorio azionato, per avere erroneamente sussun to la domanda nell’alveo della disciplina di cui agli artt. 1490 ss. cod. civ..

La società ricorrente osserva cheoggetto della domanda, così come introdotta con l’atto di citazione del 16luglio 2018, era il risarcimento dei danni da essa sub ì ti in ragione della risoluzione , imputabile esclusivamente al contegno della CNH IndustrialItalia, del contratto di rivendita della pressa gigante a [OSCURATO:PERSONA], per effetto della quale essa non aveva potuto incassare il saldo del prezzo, pari ad Euro 32.536,78.

L’erroneo inquadramento della domanda nell’ambito dell’« azione redibitoria e/o di risarcimento in relazione a vizi della cosa compravenduta»(pag.16 del ricorso) av rebbe implicato il successivo errore circa la fissazione dell’exordium praescriptionis alla data dell’esercizio dell’azione risolutoria da parte di [OSCURATO:PERSONA] ( anno 1996) anziché al la successiva data del passaggio in giudicato della relativa sentenza(anno 2015).

Con il terzo motivo viene denunciata « f alsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n.3 in relazione agli artt. 1490, 1492, 1495, 1218, 2043, 1337 cc.

Sussunzione della fattispecie concreta a norme non pertinenti».

Anche con questo motivo viene cen s urata la sentenza impugnata per non avere tenuto conto che la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] est. s.n.c. aveva ad oggetto il d anno da essa subìto per ef fetto della risoluzione –imputabile alla CNH – del contratto (a valle) di rivendita della pressa a [OSCURATO:PERSONA], e non l’ accertamento dei vizi del bene che aveva formato oggetto del contra t to (a monte) di acquisto dal produttore.

4. Con il quarto motivo viene denunciata « Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n.3 cpc in relazione agli artt.2935, 2946 e 2947 cc».

La sentenzad’appello è censurata per avere fissato al tempo della domanda di risoluzione del contratto di rivendita del macchinario, proposta da [OSCURATO:PERSONA], il momento i n cui la C aputo s.n.c . aveva avuto la percepibilità del danno imputabile al contegno tenuto dalla CNH nel contratto (a monte) di fornitura dello stesso, quale momento in cui sarebbe divenuto «evidente che la Caputo snc avrebbe … perso il guadagno ottenuto dalla rivendita» (pag.19 del ricorso).

La società ricorrente sostiene– richiamando precedenti di questa Corte (in particolare la pronuncia n. 9248 del 2020)– che, al contrario , il danno sarebbe divenutoconcreto e attuale soltanto al momento del definitivo accoglimentodell’azione esercitata dal sig.

Lorusso (dunque, nel 2015, epoca del passaggioin giudicato della sentenza del T ribunale di Bari), in conformità al principio di diritto per cui la prescrizione dell’azione di responsabilità contrattuale, allorché il danno consegue all'accoglimento giudiziale di una altrui pretesa, cominciaa decorrere dal momento in cui passa in giudicato la sentenza con la quale la suddetta pretesa viene accolta (o, quantomeno, viene emesso un provvedimento giudiziale che possa essere messo in esecuzione), [OSCURATO:PERSONA] est. perché solo in quel momento il danno, da meramente potenziale, diventa attuale. 5.Il ricorso è inammissibile.

La statuizionedi rigetto della domanda risarcitoria formulata dalla Caputos.n.c., emessa dal Tribunale, era stata basata su due distinte e autonomerationes decidendi.

La prima ratio decidendi tr o va va fondamento nell’accoglimento dell’eccezionedi prescrizione sollevata dalla CNH s.p.a..

Poiché la Caputo s.n.c. –come più volte da essa stessa ribadito – aveva domandato il risarcimento del danno asseritamente derivatole dalla risoluzione del contratto (a valle) di rivendita del macchinario a [OSCURATO:PERSONA], deducendo che essa risoluzione era imputabile al contegno tenuto nei suoi confronti dalla CNH in esecuzione del contratto (amonte) di fornitura del macchinario medesimo (contegno da reputarsi inadempiente per avere la CNH fornito un bene gravato davizi di progettazione e di fabbrica) , il primo giudice aveva qualificato la domanda proposta dalla società attrice come domanda di accertamentodella responsabilità contrattuale della società convenuta e aveva calc olato il termine di prescrizione sia in applicazione della disciplinaspeciale dei vizi redibitori di cui agli artt. 1490 ss. cod. civ., sia in applicazione della regola generale in te ma d i azione risarcitoria per inadempimento, fissando l’exordium praescriptionisal tempo (anno 1996) della proposizione dell’azione di risoluzione del contratto da parte di [OSCURATO:PERSONA](momento in cui il danno si sarebbe manifestato per come obiettivamente percepibile e riconoscibile dalla Caputo s.n.c.), concludendo che all’epoca della proposizione dell’odierna [OSCURATO:PERSONA] est. azione risarcitoria (anno 2018) il suddetto termine fosse inesorabilmentedecorso.

La seconda ratio decidendi trova va fondamento nel rilievo del difetto di prova del danno risarcibile.

Proprioin quanto il petitum della domanda era circoscritto al danno specificamente conseguitoalla risoluzione del cont r atto di rivendita, il danno risarcibile, giàin astratto, non avrebbe potuto esser e superiore a Lire 21.450.500, ovverosia al la differenza tra il prezzo pagato per l’acquistodel bene nel contratto a monte e il prezzo convenuto per la rivendita nel contrattoa valle.

Di tale danno, comunque da quantificarsi in misura più limitata rispetto a quella dedotta, no n vi era poi alcuna prova, sia perché la Caputo s.n.c. aveva trattenuto (evidentemente in conseguenza dell’accoglimento della domanda di manleva proposta nel pr i mo giudizio) l’accontodi Lire 43.000.000 (Euro 22.207,65) ricevutodal sig.

Lorusso(acconto di entità persino doppia rispetto a quella del possibile danno), sia perché alla sua produzione avrebbeconcorso, ex art. 1227 cod. civ., il fatto colposo della stessa danneggiata, la quale aveva omesso di esercitareimmediatamente l’azione risolutoria nei c onfronti della società fornitrice, limitandosi ad f ormulare nei suoi confronti la domanda di manleva.

6. L e illustrate , distinte e autonome rationes decidendi della statuizionedi rigetto sono state esplicitate ex professo dalla sentenza di primo grado, mentrequella di secondo grado , la quale, per un verso ha motivatamente rigettato i motivi di gravame concernenti la prima [OSCURATO:PERSONA] est. ratio e, per l’altro, ha dichiarato assorbiti quelli relativi alla seconda ratio, non è stata, su quest’ultimo punto, debitamente censurata. 7.Ciò posto, si palesa con evidenza l’inammissibilità del ricorso.

7.1. Il primo motivo – nel l a parte in cui critica la statuizione di inammissibilità dei motivi d’appello diretti a censurare l’omessa pronuncia in merito alle domande di responsabilità extracontrattuale e precontrattuale– è inammissibile sol che si consideri la prima delle due rationesdella decisione di merito impugnata.

Al cospetto della declaratoria di prescrizione dell’azione contrattualeè infatti del tutto irrilevante la questione se le domande di accertamentodella responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale proposte con la p rima memoria ex art. 183 cod. proc. civ., fossero ammissibili (in quanto espressione di una mera emendatio libe l li fondata sull’invarianza dei fatti storici originariamente dedotti) o inammissibili(in quanto espressione di indebita muta t io li b elli fo n data sull’allegazione di fatti nuovi e diversi rispetto a quelli originariamente dedotti).

Trattandosi di domande soggette ad un più breve termine prescrizionale, la dedotta omissione di pronuncia resterebbe infatti ininfluentealla stregua della decisione a ssunta.

7.2. Il secondo , il terzo e il quarto motivo – i quali non si confrontano con la seconda ratio decidendi della decisione di primo grado, già impugnata con motivi reputati assorbiti dalla pronuncia di secondo grado, senza che tale statuizione sia stata in questa sede debitamente cen s urata – sono invece inammissibili per la loro inidoneità ad incidere sul decisum della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] est.

Essi, infatti, come si è visto, criticano la sentenza d’appello per avere fissato l’ exordium praescr i ptionis all’epoca della prop os iz i one dell’azione risolutoria da parte di [OSCURATO:PERSONA] (anno 1996), anziché all’epoca (successiva) di passaggioin giudicato della relativa sentenza (anno 2015)o, in subordine, di emissione di un provvedimento idoneo all’esecuzione, deducendo che in tale errore la Corte territoriale sarebbe incorsa, da un lato (secondo e terzo motivo), per avere sussunto la domanda nell’ambitodella disciplinadell’«azione redibitoria e/o di risarcimento in relazione a vizi della cosa compravenduta» (pag. 16 del ricorso), senza tener co n to che l’ oggetto della pretesa era il risarcimento del danno « subito dalla Caputo snc a causa della risoluzione giudiziale (imputabile esclusivamente alla odierna convenuta) del contratto da essa Caputo snc concluso con il sig. [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 18del ricorso); dall’altro lato (quarto motivo), per non avere applicato il principio di diritto, secondo cui sia nel caso di responsabilità extracontrattuale che contrattuale, ove il danno consegua all'accoglimento giudiziale di una pretesa altrui, la prescrizione inizia a decorrere soltanto dalla data del passaggio in giudicato di detto accoglimento ovvero dalla data in cui è emesso un provvedimento giudiziale suscettibile di essere posto in esecuzione, quale momento in cui il danno da meramente potenziale diviene concretamente attuale. 7.3.Orbene, in linea di puro diritto , la premessa d a cui muove la Caputo s.n.c., in funzione dello spostamento in avanti del termine di prescrizione, sarebbe condivisibile , in quanto corrisponde ad un orientamento consolidato di questa Corte il principiosecondo cui , tanto [OSCURATO:PERSONA] est. nel caso di responsabilità extracontrattuale quanto nel caso di responsabilità contrattuale, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno non può iniziare a decorrere prima della manifestazione del danno medesimo; peraltro, come la stessa ricorrente finisce per evidenziare, questa Corte ha anche chiarito –affermando un principio cui il Collegio intende dare piena e convinta continuità – che la manifestazione del danno, ove esso consegua all’accoglimento giudiziale di una pretesa altrui, non richiede il passaggio in giudicato del detto accoglimento, essendo sufficiente l’emissione di un provvedimento giudiziale suscettibile di essere posto in esecuzione, perché è in tale momento che il danno, da meramente potenziale, diviene attuale (Cass. 5/12/2011, n. 26020).

Pertanto, nel caso di specie , l’azione risarcitoria esercitata con citazione del 16 luglio 2018 dalla Caputo s.n.c. , avreb be comunque dovuto essere dichiarata prescritta , atteso che la sentenza del Tribunale di Bari, di accoglimento dell’azione risolutoria di [OSCURATO:PERSONA], suscettibile di provvisoria esecutività a prescindere dal passaggio in giudicato, è stata emessa il 15 maggio 2007.

Ne discendel’inammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione in esame. 8.Resta, infine, la seconda censura formulata con il primo motivo, con cui si deduce il difetto di motivazione della statuizione diretta a reputare infondate tutte le domandeformulate dalla società appellante (già attrice).

Anche questa censura è inammissibile, in quanto la statuizione impugnata è stata resa dalla Corte d’appello ad colorandum, sicché [OSCURATO:PERSONA] est. deve applicarsi il consolidato principio secondo il quale, in sede di legittimità, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta sono inammissibili per difetto di interesse, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (Cass. 5/06/2007, n. 13068; Cass. 9/04/2009, n. 8676; Cass. 22/10/2014, n. 22380; Cass.24/01/2025, n. 1770).

In ogni caso, la censura sarebbe stata manifestamente infondata atteso che la detta statuizione, resa ad colorandum , trova comunque oggettivamente la sua motivazione , nel tessuto argomentativo della sentenza impugnata, nel ril i evo che il dedotto pregiudizio – contrattuale o extracontrattuale che fosse –avrebbe dovuto imputarsi al fatto delladanneggiata, la quale, sebbene avesse «chiesto nel 1996 al Tribunale di Bari, ed ottenuto, di essere tenuto indenne delle pretese del Lorusso dalla [OSCURATO:PERSONA] in ragione dell’inadempimento di questa nei suoi confronti, non propose nei confronti della venditrice da lui chiamata in causa anche la domanda di risarcimento dei danni derivanti dai medesimi fatti»(pag. 4 della sentenza d’appello). 9.In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

10. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

11. A norma dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato [OSCURATO:PERSONA] est. pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; a norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.07126/2024 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. in liquidazione, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, Sig. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dagli A vv ocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Antuono, in virtù di procurainserita nella busta telematica di notifica e da considerarsi in calce al ricorso ; con domiciliazione digitale ex lege; -ricorrente- nei confronti di CNH Industrial Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al controricorso, rilasciata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], procuratricead lites dell a società con poteri di rappresentanza [OSCURATO:PERSONA] est. anche sostanziale, per atto notaio [OSCURATO:PERSONA] di Modena del 14 ottobre 2013;con domiciliazione digitale ex lege; -controricorrente- per la cassazione dellasentenza n. 83/202 4 del la CORTE d’APPELLO di BOLOGNA,pubblicata il 15 gennaio 2024, notificata il 16 gennaio 2024; udìta la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 giugno 2025dal Consigliere Paolo S paziani . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con citazione notificata il 16 luglio 2018, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. c onvenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Modena,la CNH Industrial Italia s.p.a . (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), deducendo che: - nel febbraio 1994 aveva acquistato dall’allora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi divenuta CNH Industrial Italia s.p.a.) una pressa raccoglitrice gigante modello 4880 al prezzo di Lire 84.549.500 (pari ad Euro 43.666,17) per rivenderla , quasi contestualmente, a [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di Lire 106.000.000 (Euro 54.744,43 ), da saldarsi conacconto di Lire 43.000.000 (Euro 22.207,65) e successivo saldo di Lire 63.000.000(Euro 32.536,78); -nel 1996 , poiché la pressa raccoglitrice era affetta da vizi che la rendevano inidonea all’uso cui era destinata, [OSCURATO:PERSONA] l’aveva convenuta per la risoluzione del contratto dinanzi al Tribunale di Bari; dopo che essa società si era costituita in giudizio, chiamando in manleva la CNH Industrial Italia s.p.a., il Tribunale di Bari, con sentenza del 14 maggio 2007 (confermata in appello e passata in giudicato il 9 novembre 2015), aveva accolto la domanda principale , dichiarando la risoluzione del contrat t o concluso da essa con il sig. [OSCURATO:PERSONA] est. Lorusso e condannandola alla restituzione dell’acconto di Euro 22.207,65; anche la domanda accessoria di garanzia era stata tuttavia accolta,con condanna della CNH Industrial Italia s.p.a. a manlevarla di quanto avrebbedovuto pagare a [OSCURATO:PERSONA]; -la risoluzione del contrat t o di compravendita stipulato con il sig. Lorusso era imputabile esclusivamente al contegno inadempiente della CNH Industrial Italia che le aveva fornito per la rivendita un bene viziato; in conseguenza di tale risoluzione, che aveva fatto venir meno l’obbligo del compratore di pagare il prezzo, essa venditrice aveva subìto un danno, pari al saldo non incassato del corrispettivo della rivendita (Lire 63.000.000). Sulla base di queste deduzioni, la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. domandò che la CNH Industrial Italia s.p.a. fosse condannata a pagarle, a titolo risarcitorio , la somma di Euro 32.536,78, pari a Lire 63.000.000. Costituitasiin giudizio, la società convenuta eccepì la prescrizione dell’azione risarcitoria, ai sensi dell’art. 1495 cod. civ., perché proposta dopo che era trascorso oltre un anno dalla consegna della pressae, nel merito, resistette alla domanda, deducendo,in particolare, l’assenza di prova del danno, peraltro da quantificarsi, al limite,nella somma di Lire 21.450.500, pari alla differenza tra il prezzo di acquisto del bene da parte dell’attrice e quello di rivendita dello stesso al sig. Lorusso, da cui avrebbe dovuto anche detrarsi l’acconto da quest’ultimo versato e pacificamente trattenuto dalla venditrice. Con la prima memoria di cui all’art. 183 cod. proc. civ., la società attrice precisòche la domanda risarcitoria era tesa ad accertare, sulla [OSCURATO:PERSONA] est. scorta del medesimo fatto storico, non solo la responsabilità contrattuale della CNH Industrial Italia s.p.a. , ma anche quella precontrattuale (per averla indotta con dolo a stipulare un contratto annullabile, tacendole scientemente i vizi del bene venduto) ed extracontrattuale, per avere immesso sul mercato un bene progettualmente errato, non collaudato e inidoneo all’uso cui era destinato. 2.Con sentenza 30 luglio 2021, n. 1196, i l T ribunale di Modena, disattese le richieste istruttorie f orm u l ate dall’attrice, rigettò la domanda con statuizionebasata su una duplice ratio decidendi . Per un verso, ritenne fondata l’eccezionedi prescrizione, sia che il termine fosse di durata annuale a decorreredalla consegna della cosa (per essere l’azione risarcitoria fondata sulla disciplina della garanzia per i vizi della cosavenduta, ex art.1492 ss. cod. civ.), sia che fosse di durata decennale a decorrere dalla manifestazione del danno (ove fossestata ritenuta integrata , come sostenuto dall’attrice, un ’ipotesi di aliud pro alio), atteso che tale manifestazione doveva farsi ris a lire al 1996, anno in cui [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto l’azionerisolutoria. Peraltro verso, doveva escludersi la prova del danno (in astra tto quantificabile non già nel mancato incasso del saldo di Lire 63.000.000 ma nella minor somma di Lire 21.450.500, pari alla differenza tra il prezzo di iniziale di acquisto del bene e quello di rivendita del medesimo), avuto riguardo a l contegno serbato dalla presunta danneggiata, valutabileai sensi dell’art. 1227 cod. civ., la quale, da un lato, aveva omesso di domandare la risoluzione del contratto e le conseguenti restituzioni nei confron ti della CNH Industrial Italia , [OSCURATO:PERSONA] est. facendone valere l’inadempimento rispetto al contratto con essa stipulato e, dall’altro lato , aveva invece trattenuto sia la pressa restituitale da [OSCURATO:PERSONA], sia l’accontoda questi versatole. 3.La decisione del Tribunale di Modena è stata confermata dalla Corte d’appello di Bolognache, con sentenza 15 gennaio 2024, n. 83, ha rigettato l’appello della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., sulla base dei seguenti rilievi: I-anzitutto, erano inammissibili i motivi con i quali si era lamentata l’omessa pronuncia in merito alle domande di responsabilità extracontrattuale o precontrattuale, dal momento che esse non erano state formulate con l’originarioatto di citazione (ove era stato evocato solo il contegno inadempiente, e dunque l’ illecito contrattuale, della CNH Industrial Italia),ma solo con la prima memoria di cui all’art. 183 cod. proc. civ., concretando, in quanto basate su fatti storici nuovi e diversi da quelli posti a fondamento della domanda originaria, una inammissibilemutatio libelli; II-in ogni caso, ad colorandum, mancava agli atti qualsiasi prova della fondatezza di tali domande; III- era infondato il motivo di gravame diretto a cen s urare la statuizionesulla prescrizione, cosicché risultava irrilevante la questione se nella fattispecie fosse ravvisabile una vendita aliud pro alio, in relazione alla quale sarebbe comunque maturata la prescrizione decennaledecorrente, secondo i diversi orientamenti, o dalla consegna della cosa (nella fattispecieavvenuta nel 1994) o dalla manifestazione del d anno, per come obiettivamente percepibile e riconoscibile ; manifestazioneda collocarsi temporalmente nel 1996, anno in cui, in [OSCURATO:PERSONA] est. seguito all’azione risolutoria del contratto di rivendita esercitata da [OSCURATO:PERSONA], la Caputo s.n.c. aveva avuto «completa conoscenza dell’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] spa e piena consapevolezza anche delle conseguenze dannose che ad essa ne sarebbero potute derivare», tra cui la perdita del«guadagno ottenuto dalla rivendita della macchina al Lorusso ad un prezzo maggiore di quello di acquisto» (pag. 4 della sentenza impugnata); IV-ritenuto «superfluo l’esame della fondatezza degli altri motivi di gravame» (pag.3), da reputarsi quindi assorbiti, la Corte territoriale ha infine rilevato che « l a Caputo s.n.c., che pure aveva chiesto nel 1996 al Tribunale di Bari, ed ottenuto, di essere tenutaindenne delle pretese del Lorusso dalla [OSCURATO:PERSONA] in ragione dell’inadempimento di questa nei suoi confronti, non [aveva proposto] nei confronti della venditrice da lui chiamata in causa anche la domanda di risarcimento dei danni derivanti dai medesimi fatti», quantunque si trattasse « di danni che del tutto prevedibilmente sarebbero derivati dalla non conformità della macchina e quindi dall’accoglimento della domanda di risoluzione proposta dal Lorusso»(pag.4 della sentenza impugnata). 4. Avverso la sentenza della Corte felsinea, p ropone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., sulla base di quattro motivi. Rispondecon controricorso la CNH Industrial Italia s.p.a.. La trattazione del ricorso è statafissata in aduna nza cam e rale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] est. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo viene denunciata « Nullità della sentenza per violazione ex art. 360 n. 4 in relazione agli artt. 183 e 112 e 132 cpc.». Lasentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha ritenuto che fossero inammissibili i motivi d’appello con cui era stata lamentata l’omessa pronuncia in merito alle domande di responsabilità extracontrattuale eprecontrattuale, sul presupposto che si trattasse di domande “nuove”, tardivamenteformulate solo con la prima memoria di cui all’art. 183 cod. proc. civ.. La società ricorrente reputa che tale sta tui zione sia illegittima, in primo luogo perché ha ritenuto “nuove” le domande di responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale quantunque fossero fondate sugli stessi fatti storici sui quali era basata la domanda di responsabilità contrattuale; in secondo luogo, per motivazione app arente e/o contraddittoria, perché, pur ric hi amando , in astratto, il principio di diritto per cui costituisce domanda nuova quella relativa ad un diritto c.d. eterodeterminato allorquando i fatti storici allegati a sostegno dell’azione vengono sostituiti o integrati da fatti nuovi e diversi, lo avrebbepoi disapplicato in concreto. Privadi motivazione, infine, sarebbe la statuizione volta a sancire l’infondatezza delle predettedomande, la quale sarebbe stata resa « in violazione del principio di minimo costituzionale motivazionale». 2.Con il secondo motivo viene denunciata «Nullità della sentenza ex art. 360 n.4 in relazione all’art. 132 cpc per motivazione inesistente [OSCURATO:PERSONA] est. in quanto solo apparente e contraddittoria, nonché violazione dell’art.112 cpc». La sentenzad’appello è censurata nel la parte in cui ha confermato la statuizione di primo grado circa la maturata prescrizione del diritto risarcitorio azionato, per avere erroneamente sussun to la domanda nell’alveo della disciplina di cui agli artt. 1490 ss. cod. civ.. La società ricorrente osserva cheoggetto della domanda, così come introdotta con l’atto di citazione del 16luglio 2018, era il risarcimento dei danni da essa sub ì ti in ragione della risoluzione , imputabile esclusivamente al contegno della CNH IndustrialItalia, del contratto di rivendita della pressa gigante a [OSCURATO:PERSONA], per effetto della quale essa non aveva potuto incassare il saldo del prezzo, pari ad Euro 32.536,78. L’erroneo inquadramento della domanda nell’ambito dell’« azione redibitoria e/o di risarcimento in relazione a vizi della cosa compravenduta»(pag.16 del ricorso) av rebbe implicato il successivo errore circa la fissazione dell’exordium praescriptionis alla data dell’esercizio dell’azione risolutoria da parte di [OSCURATO:PERSONA] ( anno 1996) anziché al la successiva data del passaggio in giudicato della relativa sentenza(anno 2015). Con il terzo motivo viene denunciata « f alsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n.3 in relazione agli artt. 1490, 1492, 1495, 1218, 2043, 1337 cc. Sussunzione della fattispecie concreta a norme non pertinenti». Anche con questo motivo viene cen s urata la sentenza impugnata per non avere tenuto conto che la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] est. s.n.c. aveva ad oggetto il d anno da essa subìto per ef fetto della risoluzione –imputabile alla CNH – del contratto (a valle) di rivendita della pressa a [OSCURATO:PERSONA], e non l’ accertamento dei vizi del bene che aveva formato oggetto del contra t to (a monte) di acquisto dal produttore. 4. Con il quarto motivo viene denunciata « Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n.3 cpc in relazione agli artt.2935, 2946 e 2947 cc». La sentenzad’appello è censurata per avere fissato al tempo della domanda di risoluzione del contratto di rivendita del macchinario, proposta da [OSCURATO:PERSONA], il momento i n cui la C aputo s.n.c . aveva avuto la percepibilità del danno imputabile al contegno tenuto dalla CNH nel contratto (a monte) di fornitura dello stesso, quale momento in cui sarebbe divenuto «evidente che la Caputo snc avrebbe … perso il guadagno ottenuto dalla rivendita» (pag.19 del ricorso). La società ricorrente sostiene– richiamando precedenti di questa Corte (in particolare la pronuncia n. 9248 del 2020)– che, al contrario , il danno sarebbe divenutoconcreto e attuale soltanto al momento del definitivo accoglimentodell’azione esercitata dal sig. Lorusso (dunque, nel 2015, epoca del passaggioin giudicato della sentenza del T ribunale di Bari), in conformità al principio di diritto per cui la prescrizione dell’azione di responsabilità contrattuale, allorché il danno consegue all'accoglimento giudiziale di una altrui pretesa, cominciaa decorrere dal momento in cui passa in giudicato la sentenza con la quale la suddetta pretesa viene accolta (o, quantomeno, viene emesso un provvedimento giudiziale che possa essere messo in esecuzione), [OSCURATO:PERSONA] est. perché solo in quel momento il danno, da meramente potenziale, diventa attuale. 5.Il ricorso è inammissibile. La statuizionedi rigetto della domanda risarcitoria formulata dalla Caputos.n.c., emessa dal Tribunale, era stata basata su due distinte e autonomerationes decidendi. La prima ratio decidendi tr o va va fondamento nell’accoglimento dell’eccezionedi prescrizione sollevata dalla CNH s.p.a.. Poiché la Caputo s.n.c. –come più volte da essa stessa ribadito – aveva domandato il risarcimento del danno asseritamente derivatole dalla risoluzione del contratto (a valle) di rivendita del macchinario a [OSCURATO:PERSONA], deducendo che essa risoluzione era imputabile al contegno tenuto nei suoi confronti dalla CNH in esecuzione del contratto (amonte) di fornitura del macchinario medesimo (contegno da reputarsi inadempiente per avere la CNH fornito un bene gravato davizi di progettazione e di fabbrica) , il primo giudice aveva qualificato la domanda proposta dalla società attrice come domanda di accertamentodella responsabilità contrattuale della società convenuta e aveva calc olato il termine di prescrizione sia in applicazione della disciplinaspeciale dei vizi redibitori di cui agli artt. 1490 ss. cod. civ., sia in applicazione della regola generale in te ma d i azione risarcitoria per inadempimento, fissando l’exordium praescriptionisal tempo (anno 1996) della proposizione dell’azione di risoluzione del contratto da parte di [OSCURATO:PERSONA](momento in cui il danno si sarebbe manifestato per come obiettivamente percepibile e riconoscibile dalla Caputo s.n.c.), concludendo che all’epoca della proposizione dell’odierna [OSCURATO:PERSONA] est. azione risarcitoria (anno 2018) il suddetto termine fosse inesorabilmentedecorso. La seconda ratio decidendi trova va fondamento nel rilievo del difetto di prova del danno risarcibile. Proprioin quanto il petitum della domanda era circoscritto al danno specificamente conseguitoalla risoluzione del cont r atto di rivendita, il danno risarcibile, giàin astratto, non avrebbe potuto esser e superiore a Lire 21.450.500, ovverosia al la differenza tra il prezzo pagato per l’acquistodel bene nel contratto a monte e il prezzo convenuto per la rivendita nel contrattoa valle. Di tale danno, comunque da quantificarsi in misura più limitata rispetto a quella dedotta, no n vi era poi alcuna prova, sia perché la Caputo s.n.c. aveva trattenuto (evidentemente in conseguenza dell’accoglimento della domanda di manleva proposta nel pr i mo giudizio) l’accontodi Lire 43.000.000 (Euro 22.207,65) ricevutodal sig. Lorusso(acconto di entità persino doppia rispetto a quella del possibile danno), sia perché alla sua produzione avrebbeconcorso, ex art. 1227 cod. civ., il fatto colposo della stessa danneggiata, la quale aveva omesso di esercitareimmediatamente l’azione risolutoria nei c onfronti della società fornitrice, limitandosi ad f ormulare nei suoi confronti la domanda di manleva. 6. L e illustrate , distinte e autonome rationes decidendi della statuizionedi rigetto sono state esplicitate ex professo dalla sentenza di primo grado, mentrequella di secondo grado , la quale, per un verso ha motivatamente rigettato i motivi di gravame concernenti la prima [OSCURATO:PERSONA] est. ratio e, per l’altro, ha dichiarato assorbiti quelli relativi alla seconda ratio, non è stata, su quest’ultimo punto, debitamente censurata. 7.Ciò posto, si palesa con evidenza l’inammissibilità del ricorso. 7.1. Il primo motivo – nel l a parte in cui critica la statuizione di inammissibilità dei motivi d’appello diretti a censurare l’omessa pronuncia in merito alle domande di responsabilità extracontrattuale e precontrattuale– è inammissibile sol che si consideri la prima delle due rationesdella decisione di merito impugnata. Al cospetto della declaratoria di prescrizione dell’azione contrattualeè infatti del tutto irrilevante la questione se le domande di accertamentodella responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale proposte con la p rima memoria ex art. 183 cod. proc. civ., fossero ammissibili (in quanto espressione di una mera emendatio libe l li fondata sull’invarianza dei fatti storici originariamente dedotti) o inammissibili(in quanto espressione di indebita muta t io li b elli fo n data sull’allegazione di fatti nuovi e diversi rispetto a quelli originariamente dedotti). Trattandosi di domande soggette ad un più breve termine prescrizionale, la dedotta omissione di pronuncia resterebbe infatti ininfluentealla stregua della decisione a ssunta. 7.2. Il secondo , il terzo e il quarto motivo – i quali non si confrontano con la seconda ratio decidendi della decisione di primo grado, già impugnata con motivi reputati assorbiti dalla pronuncia di secondo grado, senza che tale statuizione sia stata in questa sede debitamente cen s urata – sono invece inammissibili per la loro inidoneità ad incidere sul decisum della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] est. Essi, infatti, come si è visto, criticano la sentenza d’appello per avere fissato l’ exordium praescr i ptionis all’epoca della prop os iz i one dell’azione risolutoria da parte di [OSCURATO:PERSONA] (anno 1996), anziché all’epoca (successiva) di passaggioin giudicato della relativa sentenza (anno 2015)o, in subordine, di emissione di un provvedimento idoneo all’esecuzione, deducendo che in tale errore la Corte territoriale sarebbe incorsa, da un lato (secondo e terzo motivo), per avere sussunto la domanda nell’ambitodella disciplinadell’«azione redibitoria e/o di risarcimento in relazione a vizi della cosa compravenduta» (pag. 16 del ricorso), senza tener co n to che l’ oggetto della pretesa era il risarcimento del danno « subito dalla Caputo snc a causa della risoluzione giudiziale (imputabile esclusivamente alla odierna convenuta) del contratto da essa Caputo snc concluso con il sig. [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 18del ricorso); dall’altro lato (quarto motivo), per non avere applicato il principio di diritto, secondo cui sia nel caso di responsabilità extracontrattuale che contrattuale, ove il danno consegua all'accoglimento giudiziale di una pretesa altrui, la prescrizione inizia a decorrere soltanto dalla data del passaggio in giudicato di detto accoglimento ovvero dalla data in cui è emesso un provvedimento giudiziale suscettibile di essere posto in esecuzione, quale momento in cui il danno da meramente potenziale diviene concretamente attuale. 7.3.Orbene, in linea di puro diritto , la premessa d a cui muove la Caputo s.n.c., in funzione dello spostamento in avanti del termine di prescrizione, sarebbe condivisibile , in quanto corrisponde ad un orientamento consolidato di questa Corte il principiosecondo cui , tanto [OSCURATO:PERSONA] est. nel caso di responsabilità extracontrattuale quanto nel caso di responsabilità contrattuale, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno non può iniziare a decorrere prima della manifestazione del danno medesimo; peraltro, come la stessa ricorrente finisce per evidenziare, questa Corte ha anche chiarito –affermando un principio cui il Collegio intende dare piena e convinta continuità – che la manifestazione del danno, ove esso consegua all’accoglimento giudiziale di una pretesa altrui, non richiede il passaggio in giudicato del detto accoglimento, essendo sufficiente l’emissione di un provvedimento giudiziale suscettibile di essere posto in esecuzione, perché è in tale momento che il danno, da meramente potenziale, diviene attuale (Cass. 5/12/2011, n. 26020). Pertanto, nel caso di specie , l’azione risarcitoria esercitata con citazione del 16 luglio 2018 dalla Caputo s.n.c. , avreb be comunque dovuto essere dichiarata prescritta , atteso che la sentenza del Tribunale di Bari, di accoglimento dell’azione risolutoria di [OSCURATO:PERSONA], suscettibile di provvisoria esecutività a prescindere dal passaggio in giudicato, è stata emessa il 15 maggio 2007. Ne discendel’inammissibilità dei motivi di ricorso per cassazione in esame. 8.Resta, infine, la seconda censura formulata con il primo motivo, con cui si deduce il difetto di motivazione della statuizione diretta a reputare infondate tutte le domandeformulate dalla società appellante (già attrice). Anche questa censura è inammissibile, in quanto la statuizione impugnata è stata resa dalla Corte d’appello ad colorandum, sicché [OSCURATO:PERSONA] est. deve applicarsi il consolidato principio secondo il quale, in sede di legittimità, le censure rivolte avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta sono inammissibili per difetto di interesse, poiché esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (Cass. 5/06/2007, n. 13068; Cass. 9/04/2009, n. 8676; Cass. 22/10/2014, n. 22380; Cass.24/01/2025, n. 1770). In ogni caso, la censura sarebbe stata manifestamente infondata atteso che la detta statuizione, resa ad colorandum , trova comunque oggettivamente la sua motivazione , nel tessuto argomentativo della sentenza impugnata, nel ril i evo che il dedotto pregiudizio – contrattuale o extracontrattuale che fosse –avrebbe dovuto imputarsi al fatto delladanneggiata, la quale, sebbene avesse «chiesto nel 1996 al Tribunale di Bari, ed ottenuto, di essere tenuto indenne delle pretese del Lorusso dalla [OSCURATO:PERSONA] in ragione dell’inadempimento di questa nei suoi confronti, non propose nei confronti della venditrice da lui chiamata in causa anche la domanda di risarcimento dei danni derivanti dai medesimi fatti»(pag. 4 della sentenza d’appello). 9.In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. 10. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 11. A norma dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato [OSCURATO:PERSONA] est. pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; a norma dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versam
Sentenza Cassazione n. 22494/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris