CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 ottobre 2025
Cassazione n. 34906/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 356/2024R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.,in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché, in persona dei soci amministratori Remo CHIODI e Riccardo CHIODI , rappresentat i e difesidagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al ricorso, ex lege domiciliat i come da domicilio digitaleindicato; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]: Obbligazioni – Locazione finanziaria immobiliare. CC 17.10.2025 Ric. n. 356/2024 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. ) , in persona del rappresentant e legal e pro tempore , rappresentat a e difesa dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] , giust a procur a in calce al controricorso, ex legedomiciliata come da domicilio digitale indicato ; - controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 938 /202 3 pubblicatail 14 giugno 202 3 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 ottobre2025 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex art . 702 - bis la società [OSCURATO:SOCIETA]. ( già [OSCURATO:SOCIETA].), premesso di svolgere attività finanziaria ai sensi dell’art. 106 TUB, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Teramo le società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]e [OSCURATO:SOCIETA]., per sentire dichiarare la risoluzione, previa inopponibilità nei propri confronti, dell’affitto di ramo di azienda intercorso tra le convenute e, con conseguente obbligo restitutorio, del contratto di locazione finanziaria n. IM/8095, concluso con la prima edavente ad oggetto un immobile ad uso ufficio/locale commerciale ubicato nella frazione di Colleranesco del Comune di Giulianova; a supporto della domanda, la banca ricorrente allegava l’inadempimento della utilizzatrice, a partire dal mese di marzo 2011, tanto da essere stata costretta, giusta comunicazione del 30 agosto 2012, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa. La ditta [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. si costitui v a spiegando una duplice triplice domanda riconvenzionale; anzi tutto, deduceva la nullità dell’operazione negoziale da inquadrarsi all’interno dello schema del sale and lease back atteso che la locazione finanziaria era stata preceduta, peraltro nello stesso CC 17.10.2025 Ric. n. 356/2024 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi giorno, dalla cessione del medesimo immobile, di cui la stessa era proprietaria, alla Terfinances.p.a.; in particolare, evidenziava che la finalità perseguita dalla controparte era stata quella di aggirare il divieto di patto commissorio alla luce della pregressa esposizione debitoria maturata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e del valore dell’immobile non proporzionato a quello di mercato; i noltre, in via gradata, movendo dall’assunto dell’esistenza di un collegamento tra la vendita e la locazione, ha chiesto fosse dichiarata la risoluzione della prima,così da respingere la domanda di restituzione del bene; in via ulteriormente gradata, ha agito per la restituzione delle somme corrisposte a titolo di canone, detratto quanto dovuto per l’uso. L’altra convenuta, [OSCURATO:SOCIETA]., bench é regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva e venivadichiarata contumace. Disposto il mutamento del rito, [OSCURATO:SOCIETA], in reconventio reconventionis, chiedeva la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione della somma percepita per la vendita dell’immobile nonché la condanna della stessa, al pagamento della somma di euro 86.642,16 per canoni scaduti e dovuti ed infine, all’equo compenso per il godimento del bene. Il Tribunale di Teramo, sulla base delle risultanze della CTU espletata in corso di causa,con ordinanza n. 1063/2019 , dichiarava la nullità, per difetto di causa, del contratto di sale and lease back, condannando [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. alla restituzione della somma (parte del corrispettivo della vendita dell’immobile) di euro 83.340,00, rigettando le ulteriori domande proposte in riconvenzionale dalle parti e compensando parzialmente (segnatamente nella misura del 30 per cento ) le spese di lite e di consulenza. 2.Con sentenza del 14/6/2023 la Corte d’ A ppello di L’Aquila , in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA].p.a., dichiarata la contumacia di [OSCURATO:SOCIETA]., ha accertato e dichiarato la risoluzione del contratto di locazione finanziaria del 10 agosto 2007 intercorso CC 17.10.2025 Ric. n. 356/2024 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi tra le parti per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.; ha ordina to a quest’ultima e a [OSCURATO:SOCIETA]. il rilascio in favore della banca dell’immobile de quo ; ha condannato [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. al pagamento, in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., della somma di euro86.462,16, e le società opposte, in solido tra loro, alla rifusione in favore di [OSCURATO:SOCIETA] delle spese del primo grado e di appello così come liquidate in dispositivo; ha dichiarato non luogo a provvedere sulle spese nel rapporto tra l a banca appellante e [OSCURATO:PERSONA] posto le spese di CTU definitivamente a carico, in solido fra di loro, a [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e [OSCURATO:SOCIETA].; 3. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.e i signori Remo e [OSCURATO:PERSONA] propongono ora ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Resistecon controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-biscomma 1 c.p.c. La part e ricorrente e la parte contro ricorrent e ha nno depositatoatti non qualificabili come memoria, in difetto dei relativi requisiti di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrent i lamentano che la Corte abruzzese avrebbe deciso con “ motivazione incongrua, illogica e soltantoapparente - violazione art. 100, 115, 132, 323, 324 c.p.c. – inrelazione art. 360, primo comma, sub 4, c.p.c.”; nello specifico , assumonoche [OSCURATO:SOCIETA]. , a fronte della specifica contestazione formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. , non avrebbe fornito prova della propria legittimazione sostanziale , non avendo prodotto il contratto dei crediti ceduti a MBCredit Solutions, onde consentire al giudice di poter verificare se il contratto di leasing IM8095 fosse stato o meno ceduto a quest’ultima, tenuto conto che CC 17.10.2025 Ric. n. 356/2024 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi l’affermazione di aver ceduto il solo contratto di leasing n. 10567 sarebbesmentita dagli stessi documenti di causa, in quanto anche il detto contrattonon risultava ricompreso nel citato elenco; a parere dei ricorrenti, la mancata cessione del credito, andava provata con l’allegazionedel negozio di cessione che è l’unico atto produttivo di effetti traslativi; da ciò conseguirebbe che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice d’appello,la banca non ha fornito la prova della titolarità del rapporto controverso,per cui la motivazione del rigetto dell’eccezione formulata sarebbe illogica, incongrua, inidonea e apparente. 2.1.Il motivo è inammissibile. La corte territoriale, lungi dall’aver reso una motivazione viziata per illogicità e apparenza ha motivato adeguatamente in ordine alla piena legittimazione della banca , allora appellante, odierna controricorrente; in particolare,la Corte d’appello dall’esame del documento di cessione in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB (pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] in data 15 settembre 2018) in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha ritenuto l’eccezione sollevata infondata in quanto è emerso che «la cessione ha riguardato due situazioni: da un lato, i crediti derivanti da contratti bancari (ipotesi pacificamente non applicabile al caso di specie); dall’altro, invece, i crediti relativi ad una serie ben individuata, attraverso la specificazione dei numeri identificativi, di prestiti e contratti di leasing tra cui, però, non vi è traccia di quello avente n. IM/8095, oggetto di causa. A fronte di tale quadro, pertanto, era precipuo onere della parte appellata fornire la dimostrazione che la cessione non fosse estensibile anche al rapporto negoziale che ci occupa sicché, in difetto di tale prova, la questione non può che essere rigettata»(cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) . 3.Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano che la Corte abruzzese con “motivazione inidonea, illogica, incongrua, perplessa e contraddittoria -violazione art. 1325, 1344, 1418, 2744 c.c. et art. CC 17.10.2025 Ric. n. 356/2024 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 112, 115, 132 c.p.c. - in relazione all’art. 360, primo comma, sub 3 et 4, c.p.c.”ha affermato la legittimità l’operazione di s ale and lease back, con conseguente risoluzione del contratto di leasing e condanna al rilascio dell’immobile e al pagamento di euro 86.462,16 per canoni scaduti e non pagati, oltre a spese di lite e di C.T.U.; tale decisione sarebbe frutto di una mera “opinione soggettiva” della Corte aquilana, avulsa da quanto emerso dall’istruttoria compiuta, illogica e contraddittoria; osservano i ricorrenti che il giudice di prime cure, sulla base delle risultanze della C.T.U., aveva , viceversa , accertato la nullità dell’operazione contrattuale sulla base di un triplice ordine di fattori: l’ esistenza di un rapporto di debito tra concedente e utilizzatore; l’esposizione debitoria nei confronti degli istituti di credito e la sproporzione del prezzo del bene compravenduto con quello di mercato. 3.1. Il motivo di ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato. 3.1.1. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la corte d’appello ha deciso in conformità al consolidato orientamento in base al quale costituisce accertamento di fatto, in base a elementi sintomatici, soggettivi o oggettivi, ed insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, stabilire se il lease back, contratto di impresa socialmente tipico ed in sé lecito, sia stato in concreto impiegato per eludere il divieto di patto commissorio, con conseguente sua nullità per frode alla legge (Cass. n. 21042 del 2017; Cass., 22/03/2007, n. 6969). Tali indici sintomatici, che non devono necessariamente tra loro concorrere (Cass., Cass., 08/06/2023, n. 16367) sono in particolare -ma non esclusivamente- costituiti: a) dalla presenza di una situazione di credito e debito tra la società finanziaria(concedente) e l’impresa venditrice utilizzatrice, preesistente o contestuale alla vendita; CC 17.10.2025 Ric. n. 356/2024 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi b) dalle difficoltà economiche dell’impresa venditrice, legittimanti il sospetto di un approfittamento della sua condizione di debolezza; c) dalla sproporzione tra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall’acquirente che confermi la validità di tale sospetto. Attesi i suindicati principi, va osservato che la società ricorrente, sotto la formale invocazione della violazione di legge, contesta invero la ricostruzione dei fatti operata dalla cortedi merito, l’interpretazione data alle risultanze probatorie, il recepimento delle risultanze della CTUe dunque, in definitiva, la motivata ed accertata esistenza, nel caso di specie, di alcuni tra gli indici sintomatici dell’illiceità del contratto ( tra cui il versamento di parte del prezzo di vendita dell’immobile al fine di estinguere esposizioni debitorie del venditore nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., proprietaria della quasi la totalità delle azioni della società di leasing ed il pagamento di una restante parte del prezzo a titolo di maxi-canone iniziale della locazione finanziaria dell’immobile ceduto, donde l’esiguità del residuo prezzo di vendita effettivamente percepito ), inammissibilmente sollecitando un riesame del fatto e della prova da parte di questa Corte di legittimità (tra le tante, Cass., Sez. U., 27/12/2019, n. 34476; Cass., 04/03/2021, n. 5987; Cass., 1620/2016). 3.1.2. Va altresì osservato che argomentazioni poste d a lla corte d’appello a base della raggiunta decisione odiernamente impugnata si pongono invero ben al di sopra del c.d. minimo costituzionale, laddove è denunciabile con ricorso per cassazione solo l'anomalia motivazionale deponente per la mera apparenza, e pertanto inesistenza della motivazione, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella CC 17.10.2025 Ric. n. 356/2024 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione” (cfr. Cass. Sez. U, 7/04/2014 n. 8053 e, più di recente, Cass. Sez. 3, 14/11/2019, n. 29495; Cass. Sez. 1, 30/06/2020, n. 13248; Cass. Sez. 3, 15/02/2024 n. 4166). Orbene, nella specie la corte d’appello ha escluso, con congrua motivazione, la nullità dell’operazione di sale and lease back in considerazione del fatto che non fosse stata fornita la prova dell’esistenza diuna pretesa creditoria della banca nei confronti della società utilizzatrice, tenuto conto che da quanto emerso dalla CTU, soltanto una minima parte della somma corrisposta da [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:SOCIETA]. ) a [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. fu utilizzata per ridurre il debito con banca Tercass.p.a., essendo stata destinata per il perseguimento di altre finalità; inoltre, al riguardo, era emerso che, a fronte dell’esistenza di un’esposizione debitoria complessiva della società verso il ceto bancario,al cui ripianamento fu utilizzato il ricavatodalla vendita del bene, la società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. non allegò né provò di aver avuto ripercussioni negative sull’andamento societario (procedure esecutive, istanze di fallimento) e che, ancora, ilvalore attribuito all’immobile non risultò sproporzionato rispetto a quello stimato dal CTU. Inoltre, l a Corte territoriale ha considerato, infine, che il valore aggiornato nel 2007 dell’ipoteca iscritta nel 1999 si rivelò sos tanzialmente identico a quello della compravendita, che l’art. 13 del contratto di leasing prevedeva, in caso di risoluzione , come dovuto il pagamento dei canoni periodici scaduto al tempo dello scioglimento e che lo stesso canone mensile posto a carico dell’utilizzatore risultò di gran lunga superiore a quello stimato come dovuto dalla CTU per l’utilizzo del bene. Va, d’altro canto , osservato che i ricorrenti sostengono l’applicabilità al sale and lease back dei principi di diritto CC 17.10.2025 Ric. n. 356/2024 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi giurisprudenziale in tema di mutuo stipulat o per ripianare debiti pregressi. Tuttavia,gli istituti sono tra loro diversi, posto che, a differenza del mutu o il sale and lease back non ha finalità solutorie, non essendo volto a ripianare debit i pregress i del mutuatario (ipotesi nella quale questa Corte ha avuto modo di escludere profili di illiceità: v. Cass. 25/7/2022, n. 23149), ma, come detto, è strutturato in modo tale che un'impresa vende un bene strumentale a una società finanziaria, che ne paga il prezzo e contestualmente lo concede in locazione finanziaria alla stessa impresavenditrice, verso il pagamento di un canone, con possibilità di riacquisto del bene al termine del contratto. 4. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo in favore di parte controricorrente, seguono lasoccombenza. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso . C ondanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro5.800,00 ( di cui e uro 5.6 00,00 per onorari ) , oltre a spese generali e accessori di legge , in favore della parte controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorren t i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unific