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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 luglio 2026

Cassazione n. 23878/2026

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ordineavvo-catiroma.org) nonché dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c: pier-donatodedominicis @ordineavvocatiroma.org), elettivamente domici-liata ai fini del presente giudizio presso lo [OSCURATO:PERSONA] dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma (00187), Via XXIV Maggio n. 43;Numero registro generale 24417/2021Numero sezionale 5386/2026Numero di raccolta generale 23878/2026Data pubblicazione 22/07/2026– ricorrente –ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,n. 1050/2/21 depositata il 18 febbraio 2021, non notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 luglio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio ve-niva rigettato l’appello della società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenzadella Commissione tributaria provinciale di Roma n. 10634/42/2018con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla contribuenteAnzà [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’atto di recupero credito IVA n.TK3CR5100033-2016.2.

Si legge nella sentenza impugnata e negli atti delle parti che l’attoveniva notificato in data 10.10.2016 sulla base al P.V.C. redatto in data1.7.2016 e recuperava il credito IVA, pari ad euro 867.124,13, ritenutonon spettante per aver la società indebitamente utilizzato in compen-sazione debiti tributari afferenti agli anni 2015 e 2016.Il credito IVA derivava da operazioni economiche straordinarie, consi-stenti nell’acquisito da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. di due rami di azienda,il primo in data 20 febbraio 2015 dalla società [OSCURATO:PERSONA] ExportS.r.l. e il secondo in data 7 aprile 2016 dalla società San GermanoNumero registro generale 24417/2021Numero sezionale 5386/2026Numero di raccolta generale 23878/2026Data pubblicazione 22/07/2026S.r.l..

Il credito era stato indicato dalle cedenti nelle rispettive dichia-razioni del precedente anno d'imposta e veniva utilizzato dalla cessio-naria in compensazione nel periodo successivo alle acquisizioni, ai sensidell'art. 17, del d.lgs. n. 241 del 1997.

L’Agenzia contestava la com-pensazione in quanto, ex art. 30, d.P.R. n.633/72, riteneva che il cre-dito si collegasse inscindibilmente alla posizione fiscale delle contri-buenti che lo avevano maturato.3.

La società impugnava l’atto, sostenendo che, a seguito di operazionistraordinarie realizzate attraverso acquisizioni aziendali, il credito IVAdella cedente poteva essere utilizzato dalla cessionaria nell’anno se-guente.Il giudice di prime cure rigettava il ricorso introduttivo, condividendole argomentazioni dell’Ufficio e così ritenendo che, in caso di cessionedi azienda, il cessionario non potesse portare in compensazione il cre-dito IVA vantato dalle cedenti.4.

Il giudice d’appello riteneva invece che il credito IVA maturato daisoggetti passivi che, prima della presentazione della dichiarazione,avevano realizzato come danti causa due operazioni straordinarie pas-sasse nella sfera giuridica del loro avente causa.

Perciò, era in linea diprincipio legittima la trasmissione del credito IVA anche nell’ambito didue cessioni di rami d’azienda quali erano quelle alla base della conte-stata compensazione realizzata dalla cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]..Tuttavia, in concreto, il giudice escludeva la sussistenza dei presuppo-sti per la compensazione del credito IVA, in quanto: «va rilevato che lesocietà cedenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sonostate raggiunte da avvisi di accertamento, rispettivamente il n.TK3035201096/2017 notificato in data 13/06/17 e il n.Numero registro generale 24417/2021Numero sezionale 5386/2026Numero di raccolta generale 23878/2026Data pubblicazione 22/07/2026TK3066300941/2017 notificato in data 25/05/2017, non impugnati epertanto divenuti definitivi con i quali l’ente impositore ha ritenuto chei crediti oggetto di cessione con gli atti di trasferimento di azienda afavore della [OSCURATO:SOCIETA] non fossero spettanti.

Il credito IVA dichiaratoda un contribuente, pur nel rilievo della cedibilità come sopra eviden-ziata, è inscindibilmente collegato alla posizione del soggetto che lo ha(o avrebbe) maturato.

Non può quindi essere ammesso in compensa-zione un credito da ritenere inesistente (…)».5.

Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorsoper Cassazione, affidato a quattro motivi, cui replica l’Agenzia con con-troricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazionedel principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art.112 cod. proc. civ. e degli artt. 3 e 24 della Costituzione, per essersi ilgiudice di secondo grado pronunciato oltre i limiti della domanda, in-correndo nel vizio di ultrapetizione.2.

Il mezzo per come è formulato è infondato. [OSCURATO:PERSONA] rammentache la prospettata ultrapetizione investe il potere-dovere del giudice diinquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formanooggetto della contestazione e incontra il limite del rispetto del petitume della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione dinuovi elementi di fatto nel tema controverso.

Sicché, il vizio di ultra oextra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli ele-menti obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un prov-Numero registro generale 24417/2021Numero sezionale 5386/2026Numero di raccolta generale 23878/2026Data pubblicazione 22/07/2026vedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure at-tribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitummediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezionifatte valere dai contraddittori (cfr., da ultimo, Cass. n.34063 del 2025;conformi, Cass. n.644 del 2025; Cass. n. 8048 del 2019; Cass. n.9002del 2018).Orbene, il giudice d’appello con la sentenza impugnata in questa sedenon ha emesso un provvedimento diverso da quello richiesto, né è an-dato oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dalle parti,essendosi limitato a confermare l’atto impositivo impugnato con il ri-corso introduttivo, ritenendo indebita la compensazione operata dallacontribuente.3.

Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l’illegittimità della sentenza impu-gnata per violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., nonché dell'art. 57,del d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, per non aver il giudice rilevatola mutatio libelli in cui sarebbe incorsa la difesa erariale.

La societàevidenzia che l'oggetto del presente giudizio, riguarderebbe non già laspettanza a monte del credito - che ritiene fatto pacifico e incontestato- bensì la sua diretta fruibilità da parte della odierna ricorrentenell'anno successivo alla sua acquisizione.4.

Il motivo è infondato.

Per interpretazione consolidata (cfr. Cass.n.6502 del 1979), si ha mutatio libelli soltanto quando la parte facciavalere una nuova pretesa, diversa da quella originaria, che dia luogoad una trasformazione obiettiva della controversia, disorientando la di-fesa predisposta dalla controparte ed alterando, quindi, il regolare svol-gimento del processo.

Rientrano, invece, nella facoltà della emendatioNumero registro generale 24417/2021Numero sezionale 5386/2026Numero di raccolta generale 23878/2026Data pubblicazione 22/07/2026libelli le nuove deduzioni che, senza mutare né petitum né causa pe-tendi, tendono a precisare le situazioni e le circostanze che, nell'ambitodella pretesa, sono indicative della violazione lamentata con la do-manda.Perciò, le modificazioni consentite della domanda, a norma dell'art. 184cod. proc. civ., sono quelle che non importano mutamenti del fattogiuridico posto a fondamento della pretesa e non aggiungono o sosti-tuiscono al bene della vita controverso, specificato con la domanda ini-ziale, un diverso oggetto della pretesa (v.

Cass. n.10930 del 1993).4.1.

Al contrario, l’introduzione di un diverso fatto costitutivo della pre-tesa, pur comportando le stesse conseguenze in tema di attribuzionedel bene della vita, costituisce, invece, concreta domanda nuova, es-sendo possibile che da una sola situazione scaturisca una pluralità didiritti connotati da requisiti propri e suscettibili di formare oggetto didomande diverse, mentre può considerarsi virtualmente compresa inquella originaria la domanda fondata su fatti e comportamenti non di-versi, per consistenza ontologica, struttura e qualificazione giuridica,da quelli prospettati con la domanda originaria (v.

Cass. n.7763 del2004).4.2.

Orbene, nel caso di specie, il fatto che, al momento della notificadell’atto di recupero non fossero ancora stati emanati gli avvisi di ac-certamento nei confronti delle società cedenti in relazione ai crediti po-sti in compensazione della cessionaria e che la definitività di tali avvisisia stata introdotta in sede di controdeduzioni in appello depositatedall’Agenzia, non muta la causa petendi poiché i fatti a base del recu-pero non sono cambiati.

Infatti, l’Amministrazione ha sempre negato ildiritto alla compensazione del credito in conseguenza delle cessioni diramo d’azienda, senza far valere una nuova pretesa in appello, e ilNumero registro generale 24417/2021Numero sezionale 5386/2026Numero di raccolta generale 23878/2026Data pubblicazione 22/07/2026primo presupposto per la compensazione è sempre stato dimostrarel’esistenza del credito e l’onere spetta a chi invoca la legittimità dellacompensazione, a maggior ragione in un’operazione economicamentecomplessa come quella sopra descritta.Al proposito, il Collegio rammenta che il principio di non contestazionenel processo tributario può avere rilievo solo quando si riferisca a fattinon incompatibili con le ragioni della contestazione dell'an debeatur,poiché il principio di non contestazione opera sul piano della prova enon contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presadi posizione sul tema introdotto dal contribuente non restringe il themadecidendum ai soli motivi contestati (cfr. Cass. n.34707 del 2022 conriferimento alla non contestazione del rendimento netto; per un casorelativo alla non contestazione di conteggi, v. anche Cass. n.9732 del2016).

L’Agenzia, come risulta dalla sentenza impugnata (v. p.2 «l’Uf-ficio delle entrate recupera il credito IVA pari ad euro 867.124,13, ri-tenuto non spettante per aver[lo] indebitamente utilizzato in compen-sazione di debiti tributari, negli anni 2015 e 2016») e dallo stesso con-troricorso (v. p.2 dell’atto «l’Agenzia delle Entrate ha emesso l’atto …con il quale ha recuperato credito IVA non spettante per euro 867.124,indebitamente utilizzato dalla società NS12 in compensazione dei debititributari negli anni 2015 e 2016…») ha negato in radice l’esistenza deipresupposti per la compensazione e, quindi, anche l’esistenza stessadel preteso credito utilizzato.4.3.

Erra la ricorrente a sostenere che in primo grado e, prima ancora,in sede di atto di recupero, sarebbe stata incontroversa l’esistenza delcredito, poiché il profilo rientra nella cornice della contestazione dellaassenza di presupposti per la compensazione effettuata dall’Ammini-Numero registro generale 24417/2021Numero sezionale 5386/2026Numero di raccolta generale 23878/2026Data pubblicazione 22/07/2026strazione.

L’esistenza del credito è il primo presupposto per la com-pensazione del credito stesso, e dev’essere sempre dimostrato da chil’ha applicata, non potendo questi surrogarne la prova facendo valeresemplicemente una presunta non contestazione, allorquando è conte-stato, come nella fattispecie ove è impugnato un atto di recupero, l’andebeatur.

Per le ragioni illustrate, devono essere riaffermati anche nelcaso i principi di diritto sopra richiamati.5.

Il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 42, commi 1, 2 e 3 deld.P.R. 600 del 1973 e dell'art. 56, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972,in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., poiché il giudicenon si sarebbe avveduto che la pretesa impositiva contenuta nel pro-cesso verbale di constatazione e nell'accertamento impugnato non recaalcuna contestazione circa l'esistenza del credito IVA.Si censura il fatto che alla [OSCURATO:SOCIETA]. non è mai stato notificato alcunPalladino [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., né tantomenola stessa è stata messa a conoscenza dei presupposti e delle operazionidi controllo effettuate dai verificatori.6.

Il mezzo non può trovare ingresso, dal momento che è pacifico cheal momento della notifica dell’atto di recupero non erano ancora statiemessi gli avvisi di accertamento nei confronti delle società cedentiPalladino [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e, pertanto, la mo-tivazione dell’atto di recupero non poteva né doveva fare riferimento atali atti e alle operazioni di verifica sottese.Numero registro generale 24417/2021Numero sezionale 5386/2026Numero di raccolta generale 23878/2026Data pubblicazione 22/07/2026Quanto poi alla assenza di espressa contestazione circa l’esistenza delcredito valgono le considerazioni già espresse in dipendenza del prece-dente motivo, trattandosi del primo requisito della compensazione, di-sconosciuta dall’Amministrazione, che dev’essere dimostrato da chi neinvoca la legittimità a fronte dell’atto di recupero che la contesta comeindebita per assenza dei presupposti.7.

Con il quarto motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., si deduce anche la violazione dell'art. 24 Cost, e degli artt.10, comma 1 e 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 e l'illegittimitàin parte qua della pronuncia impugnata per aver confermato la pre-sunta inesistenza del credito IVA di cui si discute, in violazione dellesuddette disposizioni che evidenziano la necessità di attivare il con-traddittorio preventivo ogniqualvolta l'Amministrazione si proponga diadottare nei confronti di un soggetto un atto per esso giuridicamentelesivo.8.

Il motivo è infondato.

Ai fini dell’art.12, comma 7, della legge n. 212del 2000, ove si sia in presenza di una delle tre ipotesi di ispezione,verifica o accesso (cfr. Cass. Sez.

U. n. 18184 del 2013), la suddettaprevisione di legge trova applicazione e, in tale prospettiva il terminedilatorio nella presente fattispecie è stato rispettato, poiché l’atto èstato notificato in data 10.10.2016 sulla base al P.V.C. redatto in data1.7.2016, né l’Amministrazione doveva evidenziare tutti gli elementi diprova poi fatti valere in giudizio, bastando che la pretesa fosse chiaraNumero registro generale 24417/2021Numero sezionale 5386/2026Numero di raccolta generale 23878/2026Data pubblicazione 22/07/2026e il contribuente fosse messo nelle condizioni di difendersi con riferi-mento alla contestazione che ha disconosciuto la compensazione perassenza dei presupposti.Ma anche ove si verta in ipotesi di controlli a tavolino, per cui il con-traddittorio dev’essere instaurato in materia di IVA sulla base del dirittoeuronitario (cfr. Cass. nn. 701 e 702 del 2019 per un riepilogo dellarilevante giurisprudenza eurounitaria, in particolare delle fondamentalisentenze CGUE 3 luglio 2014, C-129 e 130/13, Kamino e CGUE 18dicembre 2008, C-349/07, Sopropé), la ricorrente comunque nel casoin esame non assolve in alcun modo all’onere della prova di resistenzacui è tenuta (v.

Cass. Sez.

U. n. 21271 del 2025 e Cass. Sez.

U. n.24823 del 2015) al fine di dimostrare quali fatti concreti - non ragionigiuridiche - avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio perridurre o far venir meno la ripresa.9.

In conclusione il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite se-guono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese dilite, liquidate in euro 10.000 per compensi, oltre spese prenotate adebito.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dellostesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Numero registro generale 24417/2021Numero sezionale 5386/2026Numero di raccolta generale 23878/2026Data pubblicazione 22/07/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2026La PresidenteTania Hmeljak

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ordineavvo-catiroma.org) nonché dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c: pier-donatodedominicis @ordineavvocatiroma.org), elettivamente domici-liata ai fini del presente giudizio presso lo [OSCURATO:PERSONA] dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma (00187), Via XXIV Maggio n. 43;Numero registro generale 24417/2021Numero sezionale 5386/2026Numero di raccolta generale 23878/2026Data pubblicazione 22/07/2026– ricorrente –ControAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap-presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in Roma, viaDei Portoghesi, n. 12;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio,n. 1050/2/21 depositata il 18 febbraio 2021, non notificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 luglio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio ve-niva rigettato l’appello della società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenzadella Commissione tributaria provinciale di Roma n. 10634/42/2018con la quale era stato rigettato il ricorso proposto dalla contribuenteAnzà [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’atto di recupero credito IVA n.TK3CR5100033-2016.2. Si legge nella sentenza impugnata e negli atti delle parti che l’attoveniva notificato in data 10.10.2016 sulla base al P.V.C. redatto in data1.7.2016 e recuperava il credito IVA, pari ad euro 867.124,13, ritenutonon spettante per aver la società indebitamente utilizzato in compen-sazione debiti tributari afferenti agli anni 2015 e 2016.Il credito IVA derivava da operazioni economiche straordinarie, consi-stenti nell’acquisito da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. di due rami di azienda,il primo in data 20 febbraio 2015 dalla società [OSCURATO:PERSONA] ExportS.r.l. e il secondo in data 7 aprile 2016 dalla società San GermanoNumero registro generale 24417/2021Numero sezionale 5386/2026Numero di raccolta generale 23878/2026Data pubblicazione 22/07/2026S.r.l.. Il credito era stato indicato dalle cedenti nelle rispettive dichia-razioni del precedente anno d'imposta e veniva utilizzato dalla cessio-naria in compensazione nel periodo successivo alle acquisizioni, ai sensidell'art. 17, del d.lgs. n. 241 del 1997. L’Agenzia contestava la com-pensazione in quanto, ex art. 30, d.P.R. n.633/72, riteneva che il cre-dito si collegasse inscindibilmente alla posizione fiscale delle contri-buenti che lo avevano maturato.3. La società impugnava l’atto, sostenendo che, a seguito di operazionistraordinarie realizzate attraverso acquisizioni aziendali, il credito IVAdella cedente poteva essere utilizzato dalla cessionaria nell’anno se-guente.Il giudice di prime cure rigettava il ricorso introduttivo, condividendole argomentazioni dell’Ufficio e così ritenendo che, in caso di cessionedi azienda, il cessionario non potesse portare in compensazione il cre-dito IVA vantato dalle cedenti.4. Il giudice d’appello riteneva invece che il credito IVA maturato daisoggetti passivi che, prima della presentazione della dichiarazione,avevano realizzato come danti causa due operazioni straordinarie pas-sasse nella sfera giuridica del loro avente causa. Perciò, era in linea diprincipio legittima la trasmissione del credito IVA anche nell’ambito didue cessioni di rami d’azienda quali erano quelle alla base della conte-stata compensazione realizzata dalla cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]..Tuttavia, in concreto, il giudice escludeva la sussistenza dei presuppo-sti per la compensazione del credito IVA, in quanto: «va rilevato che lesocietà cedenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sonostate raggiunte da avvisi di accertamento, rispettivamente il n.TK3035201096/2017 notificato in data 13/06/17 e il n.Numero registro generale 24417/2021Numero sezionale 5386/2026Numero di raccolta generale 23878/2026Data pubblicazione 22/07/2026TK3066300941/2017 notificato in data 25/05/2017, non impugnati epertanto divenuti definitivi con i quali l’ente impositore ha ritenuto chei crediti oggetto di cessione con gli atti di trasferimento di azienda afavore della [OSCURATO:SOCIETA] non fossero spettanti. Il credito IVA dichiaratoda un contribuente, pur nel rilievo della cedibilità come sopra eviden-ziata, è inscindibilmente collegato alla posizione del soggetto che lo ha(o avrebbe) maturato. Non può quindi essere ammesso in compensa-zione un credito da ritenere inesistente (…)».5. Avverso la sentenza d’appello la contribuente ha proposto ricorsoper Cassazione, affidato a quattro motivi, cui replica l’Agenzia con con-troricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazionedel principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art.112 cod. proc. civ. e degli artt. 3 e 24 della Costituzione, per essersi ilgiudice di secondo grado pronunciato oltre i limiti della domanda, in-correndo nel vizio di ultrapetizione.2. Il mezzo per come è formulato è infondato. [OSCURATO:PERSONA] rammentache la prospettata ultrapetizione investe il potere-dovere del giudice diinquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formanooggetto della contestazione e incontra il limite del rispetto del petitume della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione dinuovi elementi di fatto nel tema controverso. Sicché, il vizio di ultra oextra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli ele-menti obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un prov-Numero registro generale 24417/2021Numero sezionale 5386/2026Numero di raccolta generale 23878/2026Data pubblicazione 22/07/2026vedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure at-tribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitummediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezionifatte valere dai contraddittori (cfr., da ultimo, Cass. n.34063 del 2025;conformi, Cass. n.644 del 2025; Cass. n. 8048 del 2019; Cass. n.9002del 2018).Orbene, il giudice d’appello con la sentenza impugnata in questa sedenon ha emesso un provvedimento diverso da quello richiesto, né è an-dato oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dalle parti,essendosi limitato a confermare l’atto impositivo impugnato con il ri-corso introduttivo, ritenendo indebita la compensazione operata dallacontribuente.3. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l’illegittimità della sentenza impu-gnata per violazione dell'art. 345 cod. proc. civ., nonché dell'art. 57,del d.lgs. n. 546 del 31 dicembre 1992, per non aver il giudice rilevatola mutatio libelli in cui sarebbe incorsa la difesa erariale. La societàevidenzia che l'oggetto del presente giudizio, riguarderebbe non già laspettanza a monte del credito - che ritiene fatto pacifico e incontestato- bensì la sua diretta fruibilità da parte della odierna ricorrentenell'anno successivo alla sua acquisizione.4. Il motivo è infondato. Per interpretazione consolidata (cfr. Cass.n.6502 del 1979), si ha mutatio libelli soltanto quando la parte facciavalere una nuova pretesa, diversa da quella originaria, che dia luogoad una trasformazione obiettiva della controversia, disorientando la di-fesa predisposta dalla controparte ed alterando, quindi, il regolare svol-gimento del processo. Rientrano, invece, nella facoltà della emendatioNumero registro generale 24417/2021Numero sezionale 5386/2026Numero di raccolta generale 23878/2026Data pubblicazione 22/07/2026libelli le nuove deduzioni che, senza mutare né petitum né causa pe-tendi, tendono a precisare le situazioni e le circostanze che, nell'ambitodella pretesa, sono indicative della violazione lamentata con la do-manda.Perciò, le modificazioni consentite della domanda, a norma dell'art. 184cod. proc. civ., sono quelle che non importano mutamenti del fattogiuridico posto a fondamento della pretesa e non aggiungono o sosti-tuiscono al bene della vita controverso, specificato con la domanda ini-ziale, un diverso oggetto della pretesa (v. Cass. n.10930 del 1993).4.1. Al contrario, l’introduzione di un diverso fatto costitutivo della pre-tesa, pur comportando le stesse conseguenze in tema di attribuzionedel bene della vita, costituisce, invece, concreta domanda nuova, es-sendo possibile che da una sola situazione scaturisca una pluralità didiritti connotati da requisiti propri e suscettibili di formare oggetto didomande diverse, mentre può considerarsi virtualmente compresa inquella originaria la domanda fondata su fatti e comportamenti non di-versi, per consistenza ontologica, struttura e qualificazione giuridica,da quelli prospettati con la domanda originaria (v. Cass. n.7763 del2004).4.2. Orbene, nel caso di specie, il fatto che, al momento della notificadell’atto di recupero non fossero ancora stati emanati gli avvisi di ac-certamento nei confronti delle società cedenti in relazione ai crediti po-sti in compensazione della cessionaria e che la definitività di tali avvisisia stata introdotta in sede di controdeduzioni in appello depositatedall’Agenzia, non muta la causa petendi poiché i fatti a base del recu-pero non sono cambiati. Infatti, l’Amministrazione ha sempre negato ildiritto alla compensazione del credito in conseguenza delle cessioni diramo d’azienda, senza far valere una nuova pretesa in appello, e ilNumero registro generale 24417/2021Numero sezionale 5386/2026Numero di raccolta generale 23878/2026Data pubblicazione 22/07/2026primo presupposto per la compensazione è sempre stato dimostrarel’esistenza del credito e l’onere spetta a chi invoca la legittimità dellacompensazione, a maggior ragione in un’operazione economicamentecomplessa come quella sopra descritta.Al proposito, il Collegio rammenta che il principio di non contestazionenel processo tributario può avere rilievo solo quando si riferisca a fattinon incompatibili con le ragioni della contestazione dell'an debeatur,poiché il principio di non contestazione opera sul piano della prova enon contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presadi posizione sul tema introdotto dal contribuente non restringe il themadecidendum ai soli motivi contestati (cfr. Cass. n.34707 del 2022 conriferimento alla non contestazione del rendimento netto; per un casorelativo alla non contestazione di conteggi, v. anche Cass. n.9732 del2016). L’Agenzia, come risulta dalla sentenza impugnata (v. p.2 «l’Uf-ficio delle entrate recupera il credito IVA pari ad euro 867.124,13, ri-tenuto non spettante per aver[lo] indebitamente utilizzato in compen-sazione di debiti tributari, negli anni 2015 e 2016») e dallo stesso con-troricorso (v. p.2 dell’atto «l’Agenzia delle Entrate ha emesso l’atto …con il quale ha recuperato credito IVA non spettante per euro 867.124,indebitamente utilizzato dalla società NS12 in compensazione dei debititributari negli anni 2015 e 2016…») ha negato in radice l’esistenza deipresupposti per la compensazione e, quindi, anche l’esistenza stessadel preteso credito utilizzato.4.3. Erra la ricorrente a sostenere che in primo grado e, prima ancora,in sede di atto di recupero, sarebbe stata incontroversa l’esistenza delcredito, poiché il profilo rientra nella cornice della contestazione dellaassenza di presupposti per la compensazione effettuata dall’Ammini-Numero registro generale 24417/2021Numero sezionale 5386/2026Numero di raccolta generale 23878/2026Data pubblicazione 22/07/2026strazione. L’esistenza del credito è il primo presupposto per la com-pensazione del credito stesso, e dev’essere sempre dimostrato da chil’ha applicata, non potendo questi surrogarne la prova facendo valeresemplicemente una presunta non contestazione, allorquando è conte-stato, come nella fattispecie ove è impugnato un atto di recupero, l’andebeatur. Per le ragioni illustrate, devono essere riaffermati anche nelcaso i principi di diritto sopra richiamati.5. Il terzo motivo lamenta la violazione dell'art. 42, commi 1, 2 e 3 deld.P.R. 600 del 1973 e dell'art. 56, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972,in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., poiché il giudicenon si sarebbe avveduto che la pretesa impositiva contenuta nel pro-cesso verbale di constatazione e nell'accertamento impugnato non recaalcuna contestazione circa l'esistenza del credito IVA.Si censura il fatto che alla [OSCURATO:SOCIETA]. non è mai stato notificato alcunPalladino [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., né tantomenola stessa è stata messa a conoscenza dei presupposti e delle operazionidi controllo effettuate dai verificatori.6. Il mezzo non può trovare ingresso, dal momento che è pacifico cheal momento della notifica dell’atto di recupero non erano ancora statiemessi gli avvisi di accertamento nei confronti delle società cedentiPalladino [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e, pertanto, la mo-tivazione dell’atto di recupero non poteva né doveva fare riferimento atali atti e alle operazioni di verifica sottese.Numero registro generale 24417/2021Numero sezionale 5386/2026Numero di raccolta generale 23878/2026Data pubblicazione 22/07/2026Quanto poi alla assenza di espressa contestazione circa l’esistenza delcredito valgono le considerazioni già espresse in dipendenza del prece-dente motivo, trattandosi del primo requisito della compensazione, di-sconosciuta dall’Amministrazione, che dev’essere dimostrato da chi neinvoca la legittimità a fronte dell’atto di recupero che la contesta comeindebita per assenza dei presupposti.7. Con il quarto motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., si deduce anche la violazione dell'art. 24 Cost, e degli artt.10, comma 1 e 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 e l'illegittimitàin parte qua della pronuncia impugnata per aver confermato la pre-sunta inesistenza del credito IVA di cui si discute, in violazione dellesuddette disposizioni che evidenziano la necessità di attivare il con-traddittorio preventivo ogniqualvolta l'Amministrazione si proponga diadottare nei confronti di un soggetto un atto per esso giuridicamentelesivo.8. Il motivo è infondato. Ai fini dell’art.12, comma 7, della legge n. 212del 2000, ove si sia in presenza di una delle tre ipotesi di ispezione,verifica o accesso (cfr. Cass. Sez. U. n. 18184 del 2013), la suddettaprevisione di legge trova applicazione e, in tale prospettiva il terminedilatorio nella presente fattispecie è stato rispettato, poiché l’atto èstato notificato in data 10.10.2016 sulla base al P.V.C. redatto in data1.7.2016, né l’Amministrazione doveva evidenziare tutti gli elementi diprova poi fatti valere in giudizio, bastando che la pretesa fosse chiaraNumero registro generale 24417/2021Numero sezionale 5386/2026Numero di raccolta generale 23878/2026Data pubblicazione 22/07/2026e il contribuente fosse messo nelle condizioni di difendersi con riferi-mento alla contestazione che ha disconosciuto la compensazione perassenza dei presupposti.Ma anche ove si verta in ipotesi di controlli a tavolino, per cui il con-traddittorio dev’essere instaurato in materia di IVA sulla base del dirittoeuronitario (cfr. Cass. nn. 701 e 702 del 2019 per un riepilogo dellarilevante giurisprudenza eurounitaria, in particolare delle fondamentalisentenze CGUE 3 luglio 2014, C-129 e 130/13, Kamino e CGUE 18dicembre 2008, C-349/07, Sopropé), la ricorrente comunque nel casoin esame non assolve in alcun modo all’onere della prova di resistenzacui è tenuta (v. Cass. Sez. U. n. 21271 del 2025 e Cass. Sez. U. n.24823 del 2015) al fine di dimostrare quali fatti concreti - non ragionigiuridiche - avrebbe potuto far valere in sede di contraddittorio perridurre o far venir meno la ripresa.9. In conclusione il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite se-guono la soccombenza, liquidate come da dispositivo. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese dilite, liquidate in euro 10.000 per compensi, oltre spese prenotate adebito.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dellostesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Numero registro generale 24417/2021Numero sezionale 5386/2026Numero di raccolta generale 23878/2026Data pubblicazione 22/07/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 luglio 2026La PresidenteTania Hmeljak