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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16977/2022

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a seguente SENTENZA DEPOWTATA 14 sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità dei ricorsi presentati dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e MENNUTI, il rigetto per i restanti ricorsi. uditi i difensori Il difensore presente [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso.

Per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

Il difensore presente [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata.

Il difensore presente [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento dei ricorsi.

Il difensore presente [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza del 1 marzo 2021 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma di quella del 22 gennaio 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, emessa all'esito del giudizio abbreviato, ha rideterminato le pene inflitte a: [OSCURATO:PERSONA] in 7 anni di reclusione per i reati di cui ai capi 1 (ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, quale partecipe dell'associazione per delinquere diretta da [OSCURATO:PERSONA], con compiti esecutivi anche finalizzati alla ricerca degli acquirenti la sostanza stupefacente, di procurarsi i telefoni e le elative schede per gli associati, in Torino dal 2 novembre 2016 all'ottobre 2018), 4 e 5 ex art. 73, commi 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; già in primo grado ritenuta la continuazione tra i reati e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva; [OSCURATO:PERSONA], in 6 anni e 2 mesi di reclusione, per i reati di cui ai capi 1 (ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, quale partecipe dell'associazione per delinquere diretta da [OSCURATO:PERSONA], con compiti esecutivi finalizzati alla custodia della sostanza stupefacente, a procurarsi i telefoni e le relative schede per gli associati), 2, 3, 4, 5 e 6 ex art. 73, commi 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; già in primo grado, ritenuta la continuazione tra i reati, esclusa la recidiva, concesse le circostanze attenuanti generiche; [OSCURATO:PERSONA] in 5 anni di reclusione, per i reati di cui ai capi 1 (ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, quale partecipe dell'associazione per delinquere diretta da [OSCURATO:PERSONA], con il ruolo di corriere e di custode del denaro), 2 e 4 ex art. 73, commi 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; già in primo grado riconosciuta la continuazione tra i delitti contestati ed il reato oggetto della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare di Torino del 14 settembre 2017, irrevocabile il 19 marzo 2018, e concesse le circostanze attenuanti generiche; [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ritenuta la continuazione, in 17 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione, per i reati di cui ai capi 1 (ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, quale dirigente ed organizzatore dell'associazione per delinquere), 2, 3, 4, 5 e 6 ex art. 73, commi 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.

1.1. La Corte di appello ha confermato le condanne inflitte a: [OSCURATO:PERSONA], alla pena di 8 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, ritenuta la continuazione e le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, per i reati di cui ai capi 1 (ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, quale partecipe dell'associazione per delinquere diretta da [OSCURATO:PERSONA], con compiti esecutivi anche finalizzati alla ricerca degli acquirenti la sostanza stupefacente), 5 e 6 ex art. 73, commi 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; [OSCURATO:PERSONA], alla pena di 9 anni e 2 mesi di reclusione, ritenuta la continuazione e con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, per i reati di cui ai capi 1 (ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, quale partecipe dell'associazione per delinquere diretta da [OSCURATO:PERSONA], con compiti esecutivi anche finalizzati alla ricerca degli acquirenti la sostanza stupefacente, di procurarsi i telefoni e le elative schede per gli associati, in Torino dal 2 novembre 2016 all'ottobre 2018), 3, 5 e 6 ex art. 73, commi 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.

1.2. Per il reato di cui al capo 2 ex art. 73, commi 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, sono stati condannati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per la cessione di 450-480 kg. di hashish a persona non identificata a Bari al prezzo di € 480.000; in Torino e Bari il 2 novembre 2016).

1.3. Per il reato di cui al capo 3 ex art. 73, commi 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, sono stati condannati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per avere ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 450 kg. di hashish; accertato in Pianezza il 5 novembre 2016.

1.4. Per il reato di cui al capo 4 ex art. 73, commi 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, sono stati condannati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per la cessione di 510 kg. di hashish ad una persona di Bari; in Torino e Bari il 14 novembre 2016.

1.5. Per il reato di cui al capo 5 ex art. 73, commi 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, sono stati condannati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per avere con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], arrestato in flagranza, trasportato 421,6 kg. di hashish che avrebbero dovuto essere consegnati a tale Tab; accertato in Piacenza il 21 dicembre 2016.

1.6. Per il reato di cui al capo 6 ex art. 73, commi 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, 61-bis cod. pen., sono stati condannati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per l'importazione in Italia di 443,30 kg. di hashish, trasportati su un camion da [OSCURATO:PERSONA], arrestato in flagranza; in Oulx il 22 febbraio 2017.

1.7. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone un unico motivo, con cui deduce il vizio di violazione di legge sull'erronea applicazione degli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento all'erronea qualificazione dei fatti.

La Corte territoriale avrebbe attribuito all'imputato il ruolo di mero partecipe, con mansioni di carattere esecutivo, per effetto dell'errata qualificazione della condotta dell'imputato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, anziché come concorso di persone nel reato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

La Corte di appello, nell'escludere il concorso di persone nel reato, avrebbe omesso di considerare l'animus in capo all'imputato quale elemento costitutivo della condotta di partecipazione, né avrebbe motivato sulla prova di un possibile programma associativo; non avrebbe dimostrato la partecipazione consapevole dell'imputato a più episodi criminali, oltre ai due contestati, peraltro circoscritti in un ristretto arco temporale e sussumibili in un'unica attività; non avrebbe dimostrato che la partecipazione sia avvenuta per un tempo ulteriore rispetto a quello, esiguo, in cui si sarebbe concretizzata la condotta relativa alle cessioni della sostanza stupefacente.

Non avrebbe motivato sulla sussistenza del vincolo associativo, sulla sua permanenza oltre i limiti temporali suindicati e sulla prova di disposizioni programmatiche idonee a superare l'ipotesi del concorso di persone nel reato.

3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si propongono 3 motivi.

3.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge, sostanziale e processuale, di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, anche per l'omessa pronuncia sui motivi di appello, in relazione agli artt. 125, 192, 533, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

La Corte territoriale si sarebbe limitata a riproporre acriticamente le conclusioni del Giudice dell'udienza preliminare, senza dare risposta alle deduzioni difensive, ed in particolare a quella relativa alla durata del reato associativo che, secondo i giudici di merito, andrebbe dal 2 novembre 2016 all'ottobre 2018.

3.1.1. Dall'analisi dei capi di imputazione emergerebbe che il primo reato fine è stato commesso il 2 novembre 2016, mentre l'ultimo sarebbe stato commesso il 22 febbraio 2017; solo gli altri reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] (capi 7, 8 e 9), che non è partecipe dell'associazione per delinquere, sarebbero stati commessi fino al mese di ottobre 2018.

La durata dell'associazione sarebbe di poco superiore a 3 mesi, e ciò dovrebbe avere conseguenze sulla stabilità del vincolo associativo, sull'indeterminatezza dei delitti che contava di compiere, sull'organizzazione e sulla prova della partecipazione.

Su tali punti, i Giudici di merito avrebbero fornito una spiegazione insufficiente, che aderirebbe più alle risultanze delle indagini compiute inizialmente dalla Procura di Genova, piuttosto che ai principi della Suprema Corte, considerando i soli 5 reati sono stati compiuti fino al febbraio 2017.

3.1.2. Le condotte concretizzerebbero non il reato associativo ma il concorso di persone nel reato continuato, in cui l'accordo criminoso non si concretizza nell'obiettivo di compiere una serie indeterminata di delitti.

3.1.3. Quanto alla sussistenza degli indici rivelatori della partecipazione a carico del ricorrente, si rileva che il compito di procurare agli altri sodali i telefoni e le relative schede sarebbe stato svolto da [OSCURATO:PERSONA].

La messa a disposizione da parte dell'imputato di un magazzino in Pianezza, quale deposito delle sostanze stupefacenti, sarebbe avvenuta in occasione del trasporto del 5 novembre 2016, in relazione al capo 3); con i motivi di appello si rappresentò che la sostanza stupefacente non sarebbe stata depositata nel locale.

Tale ricostruzione sarebbe fondata su due elementi: il rumore dell'apertura del cancello e non della saracinesca, da cui emergerebbe che il furgone fosse parcheggiato nel cortile e non nel magazzino, e il messaggio del 12 novembre 2016 con il quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ordinato al ricorrente di parcheggiare il furgone, su cui vi erano 15 casse di cui 10 da consegnare, in una zona tranquilla, non necessariamente identificabile con un magazzino.

La Corte territoriale si sarebbe limitata a considerare tali elementi «non probanti», ma non avrebbe spiegato come sarebbe avvenuto il ricovero nel locale del ricorrente e da cosa si evincesse che la c.d.

"zona tranquilla" fosse identificabile con tale locale; si sarebbe contraddetta perché implicitamente avrebbe ammesso che il locale non sarebbe stato utilizzato quale deposito per la sostanza stupefacente.

La sentenza sarebbe, così, viziata dal travisamento della prova, in quanto avrebbe finito per valorizzare una prova inesistente, per effetto di un'errata percezione degli atti istruttori, al più, in caso di incertezza, avrebbe dovuto applicare il principio in dubio pro reo.

La motivazione, nella parte in cui afferma che il magazzino sarebbe stato utilizzato anche prima dell'inizio delle indagini, sarebbe priva di riscontri probatori.

3.1.4. La Corte di appello si sarebbe limitata a definire non convincente anche un'altra deduzione difensiva relativa ai messaggi, relativi al capo 5, scambiati tra [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente, in cui quest'ultimo esprimerebbe totale disinteresse o voglia partecipativa agli affari conclusi.

La Corte territoriale, invece, avrebbe ritenuto che tali messaggi fossero finalizzati a valorizzare il ruolo di vertice di [OSCURATO:PERSONA] senza spiegare in che termini e per quali fini il ricorrente avrebbe dovuto valorizzarne il ruolo.

Sul punto, poi, la motivazione sarebbe contraddittoria poiché descriverebbe il ricorrente sia in una condizione di soggezione che privo di un vincolo di stretta obbedienza e ciò in contrasto con la giurisprudenza che richiede, ai fini della configurabilità del vincolo associativo, la piena disponibilità dei partecipi.

Il rifiuto rappresenterebbe, invece, un elemento idoneo ad escludere la piena consapevolezza del ricorrente della sua adesione all'associazione, attesa la mancanza di univocità e di significatività dei comportamenti da cui dedurre una sua attiva e stabile partecipazione al gruppo.

3.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, per il travisamento del fatto, in relazione al capo 5 dell'imputazione.

Nei motivi di appello si sarebbe contestata l'estraneità dell'imputato rispetto al capo 5, perché il trasporto di «rientro» della sostanza stupefacente ceduta al cliente pugliese, restituita perché di scarsa qualità - e sequestrata in Piacenza il 21 dicembre 2016 - sarebbe stato effettuato da [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente, inoltre, non si sarebbe attivato nella spedizione di mail finalizzate a definire i termini della restituzione dello stupefacente, né avrebbe messo a disposizione il suo magazzino.

3.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Nella motivazione, la Corte territoriale avrebbe accolto l'appello ed affermato di applicare le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione; nella determinazione della pena, però, la riduzione per le circostanze attenuanti generiche sarebbe stata inferiore ad un terzo.

Partendo dalla pena base di 10 anni, la Corte di appello ha ridotto la pena per le circostanze attenuanti generiche ad 8 anni e non a 6 anni e 8 mesi di reclusione.

Su tale pena avrebbero dovuto essere poi applicati gli aumenti per la continuazione, di 3 mesi per ciascun reato fine; la pena finale avrebbe dovuto essere determinata in 5 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione e non in quella per cui è intervenuta la condanna, di 6 anni e 2 mesi di reclusione.

Tale conclusione sarebbe confermata dall'analisi della pena inflitta al coimputato [OSCURATO:PERSONA].

4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si propongono 10 motivi.

4.1. Con il primo ed il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge con riferimento all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e della motivazione.4.1.1.

Le argomentazioni utilizzate dalla Corte territoriale sull'esistenza del vincolo associativo, riportate a pag. 27, non sarebbero sufficienti ad integrare il reato associativo, poiché secondo la giurisprudenza la reiterazione delle condotte e dei viaggi, il linguaggio convenzionale non costituirebbero elementi significativi per ritenere l'esistenza di un'associazione (si cita Sez.

VI, n.27433/2017).

4.1.2. La Corte di appello non avrebbe correttamente applicato i principi della giurisprudenza sulla sussistenza della sola ipotesi del concorso di persone nel reato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ed avrebbe adoperato una motivazione carente, illogica e contraddittoria.

4.1.3. Dopo la parte in diritto, si sostiene che la Corte di appello non avrebbe risposto alle doglianze difensive sulla durata dell'associazione; il Giudice per le indagini preliminari avrebbe, invece, fatto riferimento alla sussistenza dell'associazione per delinquere prima dell'ottobre 2016, mentre l'imputazione ne fisserebbe la commissione a partire dal 2 novembre 2016.

Si riportano poi le critiche alla sentenza di primo grado che avrebbe fondato la prova dell'inizio dell'attività illecita sulla base di alcune intercettazioni avvenute nei mesi di novembre e dicembre 2016, le quali, secondo il ricorrente, avrebbero potuto anche riferirsi ai reati-fine del procedimento, il primo dei quali sarebbe stato commesso in data 2 novembre 2016, e non sarebbero sorrette da idonei elementi probatori: le indagini sarebbero iniziate nell'aprile 2016 ma la prima attività criminosa sarebbe avvenuta del novembre 2016.

4.1.4. La Corte territoriale avrebbe, altresì, omesso di valutare l'assenza di condotte delittuose a partire dal 22 febbraio 2017, a seguito dell'arresto di uno dei due partecipanti, ritenendo erroneamente che l'associazione sia rimasta in vita fino all'ottobre 2018; la corretta valutazione di tali elementi avrebbe permesso di stabilire che la durata dell'attività illecita è stata dal 2 novembre 2016 al 22 febbraio 2017.

4.1.5. Altro punto che non sarebbe stato adeguatamente valutato è quello dell'indeterminatezza dei reati scopo, quale elemento distintivo tra il reato associativo ed il concorso di persone nel reato continuato.

Sulla sussistenza del programma indeterminato la Corte d'Appello avrebbe utilizzato una motivazione carente, non avendo valutato come le prove acquisite, ed in particolare le intercettazioni telefoniche dimostrerebbero l'esistenza della connessione tra le condotte determinata dal medesimo disegno criminoso, in particolare tra i reati di cui ai capi da 2 a 5.

4.1.6. La motivazione sarebbe, inoltre, carente sotto il profilo degli indici univoci di organizzazione, poiché non avrebbe analizzato adeguatamente le deduzioni difensive sul punto.

La motivazione sarebbe contraddittoria nella parte in cui ha dedotto l'esistenza dell'organizzazione dalla disponibilità di schede telefoniche, attribuendo tale indice anche a [OSCURATO:PERSONA] il quale, invece, avrebbe utilizzato sempre la scheda telefonica intestata alla moglie, come indicato anche nella sentenza di primo grado.

4.1.7. La Corte di appello avrebbe illogicamente ritenuto il magazzino di Pianezza il deposito dell'organizzazione dello stupefacente mentre sarebbe stato adoperato per uno solo dei reati contestati.

4.1.8. Quanto all'esistenza di un fondo comune ed alla tenuta della contabilità, affermata in base alle intercettazioni telefoniche, la Corte territoriale non avrebbe valutato la mancanza di prova della divisione dei proventi.

4.1.9. Non sarebbero stati indicati gli stabili canali di approvvigionamento e le modalità di trasporto, anche perché non identificati né i fornitori né gli acquirenti finali.

4.1.10. Sull'affectio societatis la Corte di appello si sarebbe limitata a confermare la sentenza di primo grado senza valutare gli elementi di prova contraria indicati nell'appello ed in particolare: - il soprannome «vecchio» non sarebbe riferito a [OSCURATO:PERSONA] ma a [OSCURATO:PERSONA], come risulterebbe dall'annotazione del 12 dicembre 2016 allegata al ricorso; - l'imputato avrebbe partecipato all'operazione di recupero dello stupefacente nel dicembre 2016 ma non alla precedente consegna; - avrebbe messo in contatto [OSCURATO:PERSONA] con Nkouka senza partecipare agli incontri successivi destinati al trasporto; - i contatti telefonici con Nkouka rivelerebbero un comportamento contrario e dannoso per l'associazione; - non avrebbe avuto alcun contatto telefonico con [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione non spiegherebbe in che modo il ricorrente abbia svolto il ruolo descritto nell'imputazione e le ragioni della non occasionale adesione al sodalizio.

4.2. Con il terzo ed il quarto motivo si deducono il vizio di motivazione con riferimento al capo 6 dell'imputazione e per il travisamento della prova.

4.2.1. Ricorda il ricorrente di aver contestato con l'appello il riconoscimento dell'imputato effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] mentre egli si sarebbe trovato a bordo dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] percorrendo la statale del Monginevro proveniente dalla Francia, fondato sulle fotografie contenute nell'annotazione conclusiva del 2 maggio 2017 (pag. 233, allegata al ricorso).

La fotografia raffigurerebbe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] appena scesi dall'auto, che occupavano i sedili anteriori.

Rispetto alla deduzione difensiva - per cui il riconoscimento dei passeggeri non poteva avvenire per i vetri posteriori scuri dell'auto - la Corte territoriale, avrebbe risposto con motivazione contraddittoria, fondata sul valore probatorio dell'annotazione di polizia giudiziaria; avrebbe omesso di considerare che sulla base del materiale probatorio acquisito fosse impossibile vedere chi fosse seduto sul sedile posteriore dell'auto e riconoscerlo.

Sarebbe stata travisata la prova della presenza dell'imputato a bordo dell'autovettura decisiva per provare la responsabilità penale del ricorrente.

4.2.2. Quanto poi alla prova ritenuta dal Giudice dell'udienza preliminare - per cui l'assenza di traffico telefonico nel periodo 10-22 febbraio 2017 dimostrerebbe che il ricorrente si recò in Spagna - la Corte avrebbe omesso di valutare le circostanze di fatto indicate nell'appello finalizzate a dimostrare che l'utenza in uso all'imputato fosse attiva durante quel periodo.

La motivazione sarebbe illogica nel momento in cui afferma che l'imputato avrebbe volutamente lasciato a casa il telefono cellulare al fine di precostituirsi un alibi.

La Corte territoriale avrebbe fornito una spiegazione anche contraddittoria perché avrebbe sostenuto che per il viaggio in Spagna l'imputato avrebbe volutamente lasciato il proprio telefono a casa mentre la prova della responsabilità per il capo 5, per il suo viaggio in Puglia, si fonderebbe sul possesso del suo cellulare e l'analisi dei suoi spostamenti mediante le celle agganciate nel viaggio.

4.2.3. Altrettanto apodittica e contraddittoria sarebbe l'affermazione secondo cui l'imputato si sarebbe procurato un'altra utenza telefonica, circostanza non sorretta da alcun elemento probatorio, non essendo state attribuite a questi ulteriori utenze.

4.3. Con il quinto ed il sesto motivo si deducono i vizi di violazione di legge, per l'erronea applicazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen., e della motivazione sul punto.

Ai fini dell'applicazione della recidiva, il giudice sarebbe tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivamente sinonimo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, tenuto conto della qualità, del grado di offensività dei comportamenti, della distanza temporale dei fatti e di ogni altro parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del riscontro oggettivo dell'esistenza di precedenti penali.

La Corte territoriale si sarebbe riferita esclusivamente ai precedenti penali dell'imputato, ai fini dell'applicazione della recidiva; ciò comporterebbe l'introduzione di una sorta di automatismo punitivo incompatibile con i fondamenti costituzionale della materia penale, tanto più alla luce della richiesta della Procura Generale di escludere la contestata recidiva nei confronti di tutti gli imputati, negata invece dal giudice di merito.

Dal certificato penale dell'imputato risulterebbe che l'ultima condanna risalirebbe al 2004.

La Corte d'Appello, ai fini della valutazione della personalità del reo, avrebbe omesso di valutare il comportamento post delictum dell'imputato - il quale non avrebbe compiuto ulteriori reati ed avrebbe anche intrapreso un'attività lavorativa - e la decisione del Tribunale di Sorveglianza del 23 novembre 2017 di non applicare all'imputato la misura della libertà vigilata.

4.4. Con il settimo e ottavo motivo si deducono l'erronea applicazione dell'art.69 cod. pen. e della motivazione sul bilanciamento tra le circostanze attenuanti concesse e le circostanze aggravanti contestate.

La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto l'insussistenza di elementi per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, mentre tali circostanze erano state già applicate dal Giudice dell'udienza preliminare: mancherebbe la motivazione sulla richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.

4.5. Con il nono ed il decimo motivo si deducono i vizi di violazione di legge sull'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. e della motivazione in riferimento alla pena comminata.

In caso di accoglimento del motivo sull'esclusione della recidiva, gli aumenti di pena disposti dovrebbero essere rideterminati; inoltre, si deduce che la motivazione sugli aumenti per la continuazione sarebbe apodittica, perché vi sarebbe un mero richiamo all'art. 133 cod. pen. 5.

Due i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

5.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza del reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

5.1.1. La Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e del tutto omesso la risposta agli specifici motivi di appello, indicati in sentenza quali analitiche e puntuali deduzioni delle difese, limitandosi a riproporre gli elementi, oggetto di specifiche contestazioni, come indicato dalla stessa Corte territoriale, elencati dal Giudice per le indagini preliminari (cfr. pag. 26) quali: la disponibilità di schede telefoniche «dedicate» fittiziamente intestate; la disponibilità di un magazzino, di proprietà della madre di uno degli imputati, utilizzato per il deposito dello stupefacente; la tenuta della contabilità; l'uso di un linguaggio criptato per impedire l'identificazione dei soggetti coinvolti; la presenza di modalità di trasporto collaudate e di canali di approvvigionamento stabili.

5.1.2. Tali elementi sarebbero del tutto insufficienti per dimostrare la sussistenza della fattispecie associativa; mancherebbe la motivazione sulla sussistenza dell'accordo, stabile e duraturo, tenuto conto del limitato arco temporale della commissione dei reati e la connessione la prima cessione del 2 novembre 2016 ed il trasporto del dicembre 2016.

5.1.3. Gli elementi indicati dal Giudice per le indagini preliminari concretizzerebbero solo il concorso di persone nella cessione della sostanza stupefacente.

La motivazione in risposta ai motivi di appello risulterebbe del tutto assente, salvo la riproduzione per relationem di una piccola parte della decisione di primo grado.

5.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento alla mancanza dei presupposti applicativi della fattispecie associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

5.2.1. La Corte di Appello avrebbe ritenuto sussistente la fattispecie associativa nonostante non sarebbe dimostrato il carattere stabile, duraturo ed indeterminato del sodalizio criminale.

In particolare, la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente tale fattispecie per condotte accertate in un limitato periodo di poco più di tre mesi, dal 2 novembre 2016 al 22 febbraio 2017, sulla base di intercettazioni durate poco più di un mese, dal 5 novembre 2016 al 16 dicembre 2016.

La circostanza che tale vincolo associativo abbia avuto inizio prima dell'ottobre 2016, come affermato nella sentenza di primo grado, sarebbe il frutto di una motivazione apodittica.

5.2.2. La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il requisito dell'indeterminatezza dei reati scopo nonostante dagli elementi di prova emergesse chiaramente l'occasionalità del rapporto tra i coimputati finalizzato alla sola cessione del 2 novembre 2016.

Le successive condotte di trasporto e cessione sarebbero mera conseguenza del fallimento della precedente operazione di vendita agli acquirenti pugliesi e non frutto di una preventiva rappresentazione e pianificazione da parte degli imputati e sarebbero riconducibili a un medesimo, unico e occasionale disegno criminoso.

Non vi sarebbe prova alcuna circa la sussistenza di un accordo tra i coimputati finalizzato alla predisposizione e compimento di ulteriori attività criminose.

6. Con il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono. 3 motivi.

6.1. La Corte di appello si sarebbe limitata, sulla sussistenza del reato associativo, a richiamare la sentenza di primo grado, senza spiegare le ragioni di tale acritica adesione e senza rispondere ai motivi di appello sul capo, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione.

Non sarebbe stato valutato il contenuto ambiguo delle intercettazioni e dei messaggi riportati nella sentenza di primo grado, la durata limitata nel tempo dell'attività illecita (dal 2 novembre 2016 al 22 febbraio 2017), la breve durata delle intercettazioni utilizzate per ritenere sussistente il reato associativo.

La Corte di appello sarebbe incorsa nel travisamento della prova, già denunciato con i motivi di appello.

6.2. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza del reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

6.2.1. Il primo motivo, fino a pag. 10, presenta argomentazioni comuni con il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; si ribadisce la sussistenza del vizio di mancanza di motivazione indicato nella premessa sull'omessa risposta agli specifici motivi di appello.

6.2.2. In più, la Corte di appello non avrebbe risposto neanche alle argomentazioni espresse nella memoria depositata nel giudizio di appello, riportata nel ricorso, sull'insussistenza in fatto ed in diritto del reato associativo.

6.3. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento alla mancanza dei presupposti applicativi della fattispecie associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

La Corte di Appello avrebbe ritenuto sussistente il reato associativo nonostante non sarebbe stata data dimostrazione del carattere stabile, duraturo ed indeterminato del sodalizio criminale.

In particolare, la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente il reato in base alle condotte commesse in un limitato periodo, poco più di tre mesi, dal 2 novembre 2016 al 22 febbraio 2017; sulla base di intercettazioni durate poco più di un mese, dal 5 novembre 2016 al 16 dicembre 2016.

La circostanza che tale vincolo associativo abbia avuto inizio prima dell'ottobre 2016, come affermato nella sentenza di primo grado, sarebbe una mera speculazione basata apoditticamente su alcune intercettazioni generiche vaghe e su un viaggio in Puglia effettuato dall'imputato e dalla sua compagna nel giugno 2016.

Inoltre, la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il requisito dell'indeterminatezza dei reati scopo nonostante dagli elementi di prova emergesse chiaramente l'occasionalità del rapporto tra i co-imputati finalizzato alla sola cessione del 2 novembre 2016.

Le successive condotte di trasporto e cessione sarebbero mera conseguenza del fallimento della prima operazione di cessione ai pugliesi e non frutto di una preventiva rappresentazione e pianificazione da parte degli imputati e sarebbero riconducibili a un medesimo, unico e occasionale disegno criminoso.

Non vi sarebbe prova alcuna circa la sussistenza di un accordo tra i coimputati finalizzato alla predisposizione e compimento di ulteriori attività criminose.

6.4. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. con riferimento al ritenuto ruolo di organizzatore dell'imputato.

La Corte di appello avrebbe erroneamente riconosciuto all'imputato il ruolo di organizzazione dell'associazione per delinquere sulla base di estratti delle intercettazioni generici ed astratti e di conseguenza inidonei a ritenere sussistente un rapporto di subordinazione degli altri coimputati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Dai messaggi e dalle conversazioni intercettate emergerebbe, al contrario, un continuo scambio di opinioni tra gli imputati relativamente alle decisioni da adottare e, da tale circostanza, si dedurrebbe l'esistenza di un rapporto paritario tra i coimputati e non di un ruolo di primazia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale non avrebbe correttamente applicato i principi della giurisprudenza riportati nel ricorso sull'obbligo di motivazione e sulla qualità di organizzatore.

Gli elementi di prova concretizzerebbero esclusivamente la partecipazione concorsuale ai singoli episodi criminosi contestati ai capi da 2 a

6. A sostegno di tale tesi si indicano gli elementi di prova relativi alla cessione del 21 dicembre 2016 (pag. 27 del ricorso), il contenuto dei messaggi del 15 dicembre 2016 (28-29), le conversazioni riportate a pag. 30 del ricorso, elementi tutti indicati nelle memorie dell febbraio 2021 e del 1 marzo 2021 e non valutati dalla Corte di appello.

L'omessa valutazione di tali elementi favorevoli all'imputato concretizzerebbe il travisamento della prova, poiché se valutati avrebbero portato ad una decisione diversa.

7. Tre i motivi dedotti con il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

7.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, anche in relazione alla mancata applicazione degli artt. 530, comma 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen.

La sentenza impugnata, nell'aderire acriticamente alle risultanze del giudice di primo grado, si sarebbe sottratta all'esame del principale motivo di impugnazione per cui gli elementi posti a base della condanna dal Giudice dell'udienza preliminare e dalla Corte di appello sarebbero compatibili sia con l'ipotesi di reato continuato sia con quella di reato associativo, e di conseguenza si sarebbe dovuta applicare la soluzione più favorevole, in base agli artt. 530 comma 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen.

Gli elementi evidenziati dalla Corte di appello, riportati a pag. 2 del ricorso, avrebbero la caratteristica di rappresentare sia l'esistenza di un accordo per la commissione di un reato continuato sia la sua articolata realizzazione nel tempo, nelle modalità e nei mezzi; sicché non vi sarebbe la certezza della prova dell'accordo criminoso stabile nel tempo.

7.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata; il rigetto si sarebbe fondato sull'applicazione dell'art. 69, comma 4, cod. pen., da ritenersi incostituzionale nella parte in cui opera con riferimento al reato ex art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309 del 1990, allorché questo abbia per oggetto unicamente le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'art. 14 del medesimo decreto.

Il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva deriverebbe esclusivamente dall'art. 69, comma 4, cod. pen., che dovrebbe però ritenersi incostituzionale, se riferito all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., poiché non distinguerebbe tra l'associazione finalizzata al traffico di droghe pesanti e leggere, impedendo così un adeguato trattamento sanzionatorio rispetto a fattispecie che avrebbero una ridotta offensività per la natura dalla sostanza stupefacente.

La Corte di appello non avrebbe motivato sulla doglianza difensiva; di conseguenza si richiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod. pen., nella parte in cui opera con riferimento all'art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309 del 1990 allorché le condotte hanno ad oggetto le droghe leggere.

4.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione circa la congruità della pena aumentata per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ritenuta la continuazione tra i reati contestati e individuato come più grave quello associativo, avrebbe indicato la pena base in 10 anni di reclusione ed aumentato la pena per la continuazione mediante il richiamo all'art. 81, comma 4, cod. pen.

Tale richiamo significherebbe che il Giudice dell'udienza preliminare avrebbe inteso aumentare la pena per la continuazione di un terzo e non in misura superiore ad un terzo; l'aumento superiore ad un terzo sarebbe frutto o di un errore materiale e la sentenza andrebbe corretta o non sarebbe retto da idonea motivazione e di conseguenza la sentenza andrebbe annullata sul punto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

1.1. Il ricorrente è stato condannato, in riforma della sentenza di primo grado, alla pena di 7 anni di reclusione, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, per i reati di cui ai capi 1 ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, quale partecipe dell'associazione per delinquere diretta da [OSCURATO:PERSONA], 4 e 5 ex art. 73, commi 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.

1.2. Con il ricorso alcuna impugnazione è proposta avverso i capi 4 e 5; con unico motivo si deduce il vizio ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., ritenendo che la Corte di appello abbia erroneamente qualificato il capo 1 nel reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, che invece integrerebbe il reato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

1.3. Va chiarito che la questione proposta non attiene alla qualificazione giuridica del reato sub capo 1: se così fosse, la conseguenza sarebbe che il fatto ascritto al ricorrente nel capo 1 integrerebbe - nell'ottica difensiva - il reato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 oltre ai reati per i quali non vi è stata impugnazione di cui ai capi 4 e

5. In realtà, si intende dedurre che le condotte ritenute di partecipazione configurerebbero solo il concorso nei due reati di cessione per cui è intervenuta condanna (cfr. pag. 4 e 5); si sostiene l'insussistenza della condotta di partecipazione.

1.4. Con l'atto di appello, il cui primo motivo riguardava la sussistenza del reato associativo, l'impugnazione sulla partecipazione al reato associativo, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, si è fondata esclusivamente sulla breve durata della condotta, ritenendo che potesse concretizzarsi solo il concorso di persone nei reati di cessione.

La Corte di appello ha, pertanto, risposto al motivo di appello sull'an dell'associazione (il punto non è impugnato) ed ha poi a pagina 34 analizzato il motivo di appello sulla condotta di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale, oltre alla commissione dei due reati scopo dell'associazione per delinquere, per altro di particolare rilevanza, tenuto conto delle modalità di organizzazione e di quantitativi gestiti, ha indicato gli elementi di prova da cui ha dedotto la sussistenza del contributo causale alla realizzazione del duraturo programma criminale: - la disponibilità ad eseguire l'incarico di reperire delle nuove schede telefoniche, mezzi indispensabili per lo svolgimento dell'attività illecita, in quanto indicative di una consuetudine di rapporti reiterazioni dei contatti; - lo svolgimento dell'attività di controllo ai caselli al fine di garantire il passaggio di [OSCURATO:PERSONA] in condizioni di sicurezza; - l'attività di incasso del denaro, svolta insieme con [OSCURATO:PERSONA], di cui il ricorrente rendeva conto a [OSCURATO:PERSONA]; - la disponibilità offerta ai fini della custodia dello stupefacente; - i contatti con un corriere precedentemente utilizzato dall'associazione.

Tali condotte sono tutte esemplificative del compimento di attività concernenti l'organizzazione e la divisione dei compiti tra gli associati, e dimostrano la concreta messa in disponibilità della propria condotta, in modo stabile e non meramente occasionale, per la commissione dei reati relativi alle sostanze stupefacenti.

1.5. Fermo restando che l'unica contestazione dedotta con l'appello, quanto alla posizione specifica dell'imputato, concerneva solo la durata della condotta, deve rilevarsi che con la motivazione della sentenza impugnata il ricorso non si confronta, presentando argomentazioni astratte ed avulse da essa.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato.

Il ricorrente è stato condannato alla pena di 6 anni e 2 mesi di reclusione, per i reati di cui ai capi 1, (ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, quale partecipe), 2, 3, 4, 5 e 6 ex art. 73, commi 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; in primo grado fu ritenuta la continuazione tra i reati, esclusa la recidiva, e furono concesse le circostanze attenuanti generiche.

Con il ricorso si contesta l'an della responsabilità esclusivamente con riferimento ai capi 1 e 5.

2.1. Il primo motivo, con cui si deduce il vizio di violazione di legge ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto l'inosservanza di tali norme non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di ricorso per cassazione, le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., così come dell'art. 533 cod. proc. pen., non essendo l'inosservanza di dette norme prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, Pecorelli, Rv. 271294).

Va poi ricordato il principio espresso da Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 01, in motivazione per cui non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che «attaccano» la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.

2.1.1. Il primo motivo, con cui si deduce il vizio della motivazione per l'omessa risposta ai motivi di appello, è infondato.

Analoghe considerazioni valgono per lo stesso motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.1.2. È indubbio che il richiamo operato nella sentenza impugnata alla doppia conforme sia improprio perché ciò rileva nel giudizio di legittimità sia in relazione all'analisi della motivazione - in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova, dinanzi ad una doppia conforme decisione di condanna, le sentenze di primo e di secondo grado vanno apprezzate nel loro complesso, onde valutarne la conformità al diritto ed alla logica, sì da poterne saggiare la tenuta in sede di legittimità - che della deduzione del cd. travisamento della prova.

2.1.3. In realtà, la Corte di appello ha ritenuto di aderire ai criteri di valutazione delle prove del Giudice dell'udienza preliminare, richiamandoli e facendoli propri.

La Corte di appello ha risposto alle specifiche questioni di merito dedotte con gli appelli analizzando le posizioni degli imputati, non tanto nella parte generale dedicata al reato ex art. 74 d.P.R., n. 309 del 1990 come indicato nei ricorsi.

I motivi dei ricorrenti, dunque, prendono in esame solo una parte della motivazione della sentenza.

2.1.4. La Corte territoriale, dopo aver esposto la parte in diritto, ha rappresentato che i motivi di appello sulla sussistenza del reato di cui al capo 1 fossero infondati ed ha riassunto gli elementi di prova in base ai quali ha ritenuto sussistente il reato associativo.

Dopo aver affermato di condividere gli elementi di prova ritenuti dal Giudice per le indagini preliminari espressione dell'esistenza dell'organizzazione, nelle parti relative ai singoli appellanti, la Corte territoriale ha dato risposta anche alle contestazioni relative a tali elementi di prova.

Dunque, contrariamente a quanto si sostiene nei ricorsi, la Corte di appello non si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado ma, dopo aver riportato i motivi di appello, ha dato una risposta prima unitaria alle impugnazioni sulla sussistenza dell'associazione per delinquere ed ha poi analizzato le singole posizioni e questioni proposte.2.1.5.

Per il resto, il primo motivo è infondato: corretto in diritto ed immune da vizi logici è il percorso seguito dalla Corte territoriale sulla sussistenza dell'associazione per delinquere.

2.1.6. Nella prassi difficilmente si ha la prova del momento costitutivo, genetico, di un'associazione per delinquere, della concretizzazione dell'accordo.

Di conseguenza, la giurisprudenza ha affermato che si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, cioè senza un preventivo accordo formale, un patto, che ha in sé la cosiddetta affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale.

Ciò che ha rilevanza non è un accordo consacrato in atti di costituzione, statuto, regolamento, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma l'esistenza, di fatto, della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta il contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune (così in motivazione Sez. 6, n. 8046 del 08/05/1995, Valente, Rv. 202033).

Si è, altresì, affermato (cfr. Sez. 1, n. 3133 del 12/11/1997, dep. 1998, Cuomo, Rv. 210186 - 01) che, ferma restando l'autonomia rispetto ai reati (eventualmente) posti in essere in attuazione del programma, la prova in ordine al delitto associativo può desumersi anche dalle modalità esecutive dei reati- scopo, dalla loro ripetizione, dai contatti fra gli autori, dall'uniformità delle condotte, specie se protratte per un tempo apprezzabile.

2.1.7. La Corte di appello ha correttamente applicato tali principi perché ha ritenuto provata la sussistenza del reato associativo da una serie di elementi che dimostrano l'esistenza della predisposizione di mezzi, dell'organizzazione dell'attività illecita, con la presenza di un vertice, quindi con la creazione di una struttura, della ripartizione di compiti tra gli associati.

La Corte territoriale ha accertato che gli imputati adoperarono schede telefoniche «dedicate», intestate fittiziamente, continuamente sostituite per evitare la loro identificazione, per i rapporti tra loro e con i clienti e limitatamente alle attività illecite; che avevano un deposito utilizzato anche quale luogo di incontro, messo a disposizione da [OSCURATO:PERSONA], e di veicoli per il trasporto; è stata accertata l'esistenza di un fondo comune per far fronte alle spese e della tenuta della contabilità (cfr. le conversazioni che coinvolgono proprio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), stabili canali di rifornimento e modalità di trasporto collaudate.

2.1.8. Seguendo l'ordine logico del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si afferma che la Corte territoriale non avrebbe risposto alla questione dedotta sulla effettiva durata dell'attività illecita, che riguarderebbe il periodo dal 2 novembre 2016 al 22 febbraio 2017, data dell'accertamento dell'ultimo reato fine, e le conseguenze in termini di stabilità e indeterminatezza del numero di delitti da realizzare; solo 5 sarebbero i reati fine commessi.

La questione della durata dell'attività criminosa è decisa nelle pagine 30 e 33 dalla Corte di appello con motivazione immune da vizi logici e corretta in diritto.

2.1.9. In ogni caso, la questione, per come proposta, è irrilevante perché se le forme di manifestazione concreta dell'associazione per delinquere sono durate circa 4 mesi e ben 5 sono i reati fine realizzati, tale tempo di esistenza dell'associazione per delinquere è certamente idoneo a ritenere sussistente la stabilità del vincolo perché la sua apprezzabilità sussiste non solo in astratto, considerata la rilevanza del tempo in sé, ma anche in concreto, ove si consideri che grazie alla stabilità nel tempo di tale struttura sono stati consumati dagli associati almeno 5 reati aventi ad oggetto quantitativi ingenti di sostanza stupefacente.

Dagli elementi acquisiti la Corte territoriale ha ritenuto provata l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato.

Non assume poi rilevanza che il Giudice per le indagini preliminari abbia anticipato la data di commissione del reato rispetto all'imputazione, che indica l'inizio della permanenza al 2 novembre 2016, perché priva di aspetti concreti ed avendo il giudice, in sostanza, preso atto delle attività organizzative pregresse rispetto alla prima forma di attuazione del programma criminoso.

2.1.10. La gestione di grandi quantitativi è stata ritenuta dalla Corte di appello un ulteriore elemento di prova dell'esistenza dell'organizzazione.

Tale punto della decisione, con il quale nessuno dei ricorsi si confronta, è aderente al principio espresso da Sez. 5, n. 28528 del 15/06/2010, Cucumazzo, Rv. 247905 - 01, per cui, in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, l'accordo di almeno tre persone per organizzare e finanziare un'operazione d'importazione di ingente quantità di stupefacenti, per le attività delittuose consecutive di ciascuna di esse anche nel commercio in proprio, determina un programma associativo ai sensi della previsione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la quale non richiede che le successive condotte delittuose dei singoli, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ivi compreso il commercio, siano compiute in nome e per conto dell'associazione, ma solo che rientrino nel predetto programma.

Afferma in motivazione tale sentenza che il contributo dei singoli ad un'ingente importazione può dimostrare per sé l'associazione.

In tal caso l'investimento complessivo e l'unicità delle operazioni presume apporto consapevole di ciascuno a quanto interessa tutti, in rapporto a quanto accade risolutivannente per ognuno (a partire dall'approvvigionamento per la cessione, per finire alla posizione sul mercato dello stesso territorio).

2.1.11. Il ricorso, poi, ritiene viziata, in base alla «breve» durata delle attività illecite, la motivazione nella parte in cui ha .ritenuto che i reati commessi siano espressione dell'attività associativa, dell'organizzazione realizzata.

Il motivo è infondato perché, oltre alla rilevanza del tempo indicato dallo stesso ricorrente, deve ricordarsi che la commissione di più reati di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 è un indice sintomatico dell'esistenza dell'associazione (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27950502, in motivazione).

2.2. Altra contestazione operata con il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], comune ad altri ricorsi, è che le condotte concretizzerebbero al più il concorso di persone nel reato continuato.

La Corte di appello ha di fatto rigettato tale tesi perché ha confermato che gli elementi di prova univocamente dimostrano l'esistenza di una struttura organizzativa, con divisione di compiti tra gli associati, finalizzata al compimento di una pluralità di reati relativi alle sostanze stupefacenti, programma per altro anche realizzato, esistente in maniera stabile per un lasso di tempo apprezzabile.

L'affermata esistenza della stabilità dell'accordo criminoso e le cessioni avvenute in esecuzione dell'accordo sono incompatibili con la sussistenza dei presupposti applicativi degli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

La Corte territoriale ha, dunque, correttamente applicato il principio per cui l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi, nella presenza di un reciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270564 - 01).

2.3. La Corte di appello ha risposto ai motivi di appello sulle questioni dell'uso del magazzino e del messaggio inviato il 12 novembre 2016; a partire da pag. 6, le contestazioni del ricorso riguardano esclusivamente la valutazione della prova; si propone esclusivamente la lettura alternativa delle fonti di prova con argomentazioni di merito precluse in sede di legittimità.

2.3.1. La questione, sulla valutazione degli elementi di prova relativi al deposito, per come dedotta, non costituisce il travisamento della prova.

Il travisamento della prova, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., può essere invocato quale vizio della motivazione, sotto i profili della contraddittorietà o illogicità manifesta, solo quando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o sul risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale - quanto alla prova dichiarativa, ad es.il vizio sussiste se il teste ha detto rosso ed il giudice ha scritto bianco - o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia.

In più, il vizio sussiste solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta «doppia conforme» e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio.

Con il motivo si contesta l'adeguatezza della valutazione probatoria del giudice di merito per ottenerne una diversa: si tratta di una censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge.

2.3.2. Va poi rilevato che nella sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte territoriale, la prova della messa a disposizione del deposito è costituita dalle comunicazioni tra Raso, [OSCURATO:PERSONA] e Guastamacchia del 4 novembre 2016 (cfr. pag. 33 ed 80 della sentenza di primo grado) mentre le conversazioni del giorno 6 sono state ritenute prova della messa a disposizione del furgone per il compimento dell'attività illecita, come in sostanza sostenuto anche dal ricorrente.

Inoltre, il ricorso non si confronta con quella parte della motivazione in cui sono indicati altri elementi di prova della partecipazione (cfr. pag. 37 della sentenza, in basso).

2.3.3. Il ricorrente ritiene che avendo le prove un significato alternativo la Corte di appello avrebbe dovuto applicare il principio del favor rei; deve però osservarsi che la lettura alternativa della difesa è stata esclusa dalla Corte territoriale, che invece ha ritenuto le prove di significato univoco verso la condanna.

2.3.4. Alcuna impugnazione è stata proposta rispetto ai reati fine contestati, ad esclusione del capo 5, sicché correttamente la Corte di appello ha ritenuto che la reiterazione della commissione dei reati scopo dell'associazione per delinquere sia, se unito agli altri evidenziati, un elemento significativo della condotta di partecipazione.

Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 02, ha affermato il principio per cui, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (fattispecie in cui la partecipazione al reato associativo era stata desunta non solo dal dato storico della reiterata commissione di reati fine in concorso tra gli associati, ma anche dall'esistenza di un rapporto di collaborazione collaudato e destinato a produrre effetti ben oltre i singoli episodi delittuosi).

2.4. È inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il secondo motivo con cui si deduce il travisamento del fatto con riferimento al capo

5. Va ribadito il principio espresso da ultimo da Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01, secondo il quale anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito.

2.5. È fondato il terzo motivo sulla determinazione della pena.

2.5.1. La pena base per il reato associativo è stata determinata in primo grado in 10 anni di reclusione ed è stata confermata dalla Corte di appello che ha accolto il motivo di appello sulle circostanze attenuanti generiche ritenendo che fossero «da riconoscersi nella loro massima estensione»; tale affermazione perentoria contenuta nella motivazione della sentenza impugnata è, però, contraddetta dalla riduzione della pena per le circostanze attenuanti generiche ad 8 anni (in primo grado era stata di 8 anni e 6 mesi di reclusione) anziché a 6 anni ed 8 mesi di reclusione.

2.5.2. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e la pena, ex art. 620 cod. proc. pen., può essere così rideterminata: pena base per il reato di cui al capo 1, anni 10 di reclusione; ridotta per le circostanze attenuanti generiche a 6 anni ed 8 mesi di reclusione; aumentata ex art. 81 cod. pen., come stabilito dalla Corte di appello, di 3 mesi di reclusione per ciascuno dei 5 reati per i quali è intervenuta la condanna: si giunge così alla pena di 7 anni e 11 mesi di reclusione.

Tale pena va ridotta per la scelta del giudizio abbreviato a 5 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione.

3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di 8 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, ritenuta la continuazione e le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, per i reati di cui ai capi 1, 5 e 6.

3.1. Il primo ed il secondo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla sussistenza del reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, prospettano questioni comuni agli altri ricorsi; i motivi sono, pertanto, infondati, dovendo richiamarsi le argomentazioni già espresse in precedenza, in particolare quanto alla durata dell'attività illecita e di conseguenza dell'associazione per delinquere, all'indeterminatezza del programma criminoso, alla valutazione delle intercettazioni telefoniche, all'esistenza del deposito.

3.1.1. La sentenza di Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino, Rv. 270396, indicata nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stata citata solo in una minima parte; la motivazione fa, invece, riferimento all'organizzazione quale carattere distintivo tra il concorso di persone nel reato continuato di cessione di sostanza stupefacente e l'associazione per delinquere.

La sentenza Avellino è, dunque, in continuità con l'orientamento della giurisprudenza per cui per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583 - 01).

Come già indicato, la Corte di appello ha fondato la prova della sussistenza del reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 proprio sull'esistenza dell'organizzazione.

Possono qui esaminarsi solo i profili ancora non valutati.

3.1.2. Il ricorso si fonda sull'omessa spiegazione da parte della Corte di appello del valore di alcuni elementi di prova: in realtà, la Corte territoriale ha risposto ai motivi di appello sulle questioni relative alla possibilità di guadagni ed alla gestione della cassa a pag. 29 della sentenza e con tale motivazione il ricorso non si confronta.

3.1.3. La questione della identificazione degli acquirenti è affrontata a pag. 30; quanto all'omessa identificazione dei fornitori spagnoli, la questione è irrilevante poiché è non risultano contestazioni alle sentenze di merito nella parte in cui fanno riferimento ai viaggi in Spagna finalizzati all'acquisto di sostanza stupefacente.

3.2. È, invece, fondato il ricorso quando deduce il vizio della motivazione sulla condotta di partecipazione del ricorrente perché, effettivamente, l'analisi dei motivi di appello è stata omessa: la Corte di appello ha riportato gli elementi di prova a sostegno della motivazione della sentenza di primo grado sulla partecipazione del ricorrente e ad essa ha fatto riferimento.

3.2.1. Con l'appello, però, risultano essere state proposte specifiche questioni proprio su ciascuno degli elementi di prova indicati dal Giudice per le indagini preliminari.

In particolare, con l'appello si contestò che il ricorrente non adoperò una sola scheda telefonica, intestata alla moglie, e non le cambiò come gli altri associati; si eccepì il travisamento della prova quanto alla identificazione del ricorrente nel «vecchio», in base al contenuto dell'annotazione di polizia giudiziaria del 12 novembre 2016 (tale travisamento della prova è stato eccepito anche con il ricorso per cassazione); si fornì un'interpretazione alternativa della vicenda del contatto con tale Nkouka; si rilevò infine la partecipazione al più a due sole condotte.

3.2.2. In sostanza, la Corte di appello ha solo ribadito le argomentazioni della sentenza di primo grado, senza rispondere a tali specifiche questioni dedotte con l'appello sulla sussistenza della condotta di partecipazione.

3.3. Sono fondati anche il terzo ed il quarto motivo, con cui si deduce il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, con riferimento al capo 6 dell'imputazione.

3.3.1. La sentenza di primo grado ha motivato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo 6, ex art. 73, commi 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 - in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per l'importazione dalla Spagna in Italia di 443,30 kg. di hashish, trasportati su un camion da [OSCURATO:PERSONA], nell'occasione arrestato in flagranza, il 22 febbraio 2017 - in base alle intercettazioni telefoniche (non indicate) con [OSCURATO:PERSONA] per la ricerca dei cassoni ed al viaggio in Spagna che l'imputato avrebbe fatto con [OSCURATO:PERSONA] per raggiungere [OSCURATO:PERSONA], dal 9 al 22 febbraio 2017.

La prova del viaggio in Spagna è costituita secondo il Giudice per le indagini preliminari dalla conversazione n.7825 con [OSCURATO:PERSONA]; dall'assenza di traffico telefonico tra il 10 ed il 23 febbraio; dal riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria il 21 febbraio, per due volte, del ricorrente quale passeggero dell'auto condotta da [OSCURATO:PERSONA].

3.3.2. Rispetto a tale ricostruzione, con l'appello (cfr. pag. 4 e ss.) si contestò il significato della conversazione del 9 febbraio 2017 con [OSCURATO:PERSONA]; si rilevò che, contrariamente a quanto rilevato dal Giudice per le indagini preliminari, l'utenza dell'imputato generò traffico telefonico tra il 10 ed il 22 febbraio 2017 occupando le celle di Torino, in contrasto con la ritenuta presenza in Spagna del ricorrente e con quanto accaduto in occasione del reato di cui al capo 5, quando l'imputato portò il telefono cellulare con sé.

Si contestò, quindi, il valore probatorio del riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria sulla presenza con [OSCURATO:PERSONA] il 22 febbraio 2017: per l'uso dell'avverbio «verosimilmente»; perché, quanto al transito delle ore 14, era incerto il numero di persone nell'auto e non era stato indicato chi fossero i passeggeri.

Si rilevò come il riconoscimento fosse in contrasto con il materiale fotografico relativo all'auto di [OSCURATO:PERSONA] che aveva i vetri posteriori scuri, tali da impedire di vedere chi fosse seduto sul sedile posteriore.72/ Si spiegò, altresì, che la ricostruzione del viaggio potesse avere una spiegazione alternativa che giustificava l'assenza del ricorrente e, infine, che all'atto dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] risultarono contatti telefonici solo con le utenze di quest'ultimo e di [OSCURATO:PERSONA].

3.3.3. Orbene, la Corte di appello non ha risposto alle questioni sull'interpretazione alternativa della conversazione n.7825 con [OSCURATO:PERSONA] e sui contatti telefonici in occasione dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA].

3.3.4. Ha risposto in maniera manifestamente illogica a quella dell'esistenza dei contatti telefonici avvenuti con l'utenza del ricorrente in Italia, nel periodo in cui avrebbe dovuto essere in Spagna, perché ha ritenuto evenienza probabile - senza indicare alcun concreto fondamento probatorio - che il ricorrente abbia lasciato il telefono in Italia per precostituirsi una prova; ciò con ragionamento circolare poiché la Corte territoriale ha dato scontato ciò che avrebbe dovuto provare, il viaggio in Spagna, a fronte della prova contraria offerta dalla difesa rispetto alla ricostruzione del Giudice per le indagini preliminari.

3.3.5. Manifestamente illogica ed errata in diritto è poi la motivazione in risposta alla contestazione del valore probatorio del riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria del ricorrente quale passeggero dell'auto condotta da [OSCURATO:PERSONA].

L'affidabilità del riconoscimento è stata fondata sulla scelta del giudizio abbreviato e sulla natura dell'atto di polizia giudiziaria avente fede privilegiata.

La scelta del giudizio abbreviato è assolutamente irrilevante ai fini della valutazione della prova; che il giudizio si svolga allo stato degli atti, cioè che gli atti delle indagini preliminari possano essere utilizzati ai fini di prova, non esime minimamente il giudice del merito a valutare tutti gli atti che assumono valore probatorio applicando l'art. 192 cod. proc. pen., anche in relazione agli obblighi di motivazione ex art. 546 cod. proc. pen. 3.3.6.

Errata in diritto è poi l'affermazione per cui quanto riportato nell'annotazione di polizia giudiziaria avrebbe valore probatorio perché contenuto in un atto munito di fede privilegiata.

La Corte di appello ha creato, in tal modo, una sorta di prova legale, attribuendo sempre ed in ogni caso il valore di prova certa e definitiva alle indagini di polizia giudiziaria.

Va, invece, affermato il principio opposto per cui anche il contenuto degli atti di polizia giudiziaria va verificato nel processo, anche se svolto con il giudizio abbreviato, in applicazione delle norme sulle prove e dell'art. 546 cod. proc. pen.

Quello effettuato dalla polizia giudiziaria può essere definito un riconoscimento informale e costituisce un accertamento di un dato fattuale, utilizzabile nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice.3.3.7.

L'affidabilità del riconoscimento era stata contestata offrendo una prova contraria: l'auto di [OSCURATO:PERSONA] risulta avere i vetri posteriori oscurati.

Anche la risposta sul punto è manifestamente illogica perché la Corte territoriale si è limitata ad osservare che la veridicità del riconoscimento non troverebbe vulnus negli atti processuali e neppure nel fatto che egli non sia riconoscibile nel materiale fotografico in atti; invece, avrebbe dovuto verificare l'affidabilità del riconoscimento del passeggero alla luce del dato probatorio offerto.

3.4. Manifestamente infondati sono il quinto ed il sesto motivo con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla sussistenza della recidiva.

La Corte di appello non si è limitata a motivare sulla presenza dei precedenti penali ma ha esplicitamente motivato perché la commissione dei nuovi reati sia espressione della pericolosità sociale collegata a quei precedenti; in particolare si è accertato che le condotte sono state commesse dopo aver scontato una elevata pena sempre per reati ex artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

3.5. Il settimo, l'ottavo il nono ed il decimo motivo, sul giudizio di bilanciamento e sul trattamento sanzionatorio, sono assorbiti dall'accoglimento dei motivi sulla partecipazione all'associazione per delinquere e sul capo 6, dovendo la Corte rilevare che effettivamente in primo grado all'imputato sono già state concesse - e non negate, come ritenuto dalla Corte di appello in motivazione - le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla contestata recidiva.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

4.1. Il ricorso contesta esclusivamente la sussistenza del reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; non risultano dedotte specifiche contestazioni sulla ritenuta sussistenza della condotta di partecipazione e non sono oggetto del ricorso i reati di cui ai capi 2 e

4. La sentenza citata nel primo motivo di ricorso non è stata rinvenuta; la sentenza n.5299 del 2018 risulta essere stata emessa dalla sez. 1, e non dalla Sez. 3 come indicato nel ricorso, e non si rinviene la citazione riportata nel ricorso.

4.2. Oltre alle considerazioni già espresse nell'analizzare il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che il primo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione perché la Corte di appello avrebbe omesso la risposta ai motivi di appello, è inammissibile per genericità laddove contesta l'omessa risposta ai motivi di appello senza specificare quali motivi non siano stati analizzati e quale incidenza l'analisi avrebbe avuto sulla decisione.

Cfr. sul punto Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01 , per cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica.

4.3. L'unica questione concretamente dedotta con il ricorso, sia con il primo che con il secondo motivo, è quella relativa alla durata dell'attività criminosa, che sarebbe compatibile con il concorso di persone nel reato continuato di cessione delle sostanze stupefacenti, su cui devono richiamarsi le argomentazioni riportate analizzando il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

4.4. Altra questione dedotta con i motivi concerne la connessione tra la prima cessione del 2 novembre 2016 ed il trasporto del dicembre 2016: sul punto la Corte di appello ha risposto ai motivi di appello nella parte relativa al coimputato [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorso non si confronta con l'articolata motivazione della sentenza sul punto.

Il motivo è, dunque, inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca.

Va, altresì, rilevato che alcuna incidenza può avere, ai fini della sussistenza del reato associativo, la circostanza che un'operazione non sia andata a buon fine e che parte del carico sia stato restituito.

Semmai, proprio tale vicenda dimostra che la struttura creata al fine di cedere a terzi l'hashish intendeva continuare ad operare provvedendo al ritiro di parte della merce e ad una nuova fornitura; nuova cessione che implica contatti con i fornitori e la messa in moto dell'organizzazione per la commissione del reato fine.

Il tutto con riferimento a quantitativi ingenti di sostanza stupefacente.

4.5. Si propone poi una lettura alternativa di quelli che la Corte territoriale ha ritenuto essere i mezzi dell'associazione per delinquere.

4.6. Il ricorso (cfr. pag. 9) propone poi critiche alla sentenza di primo grado e meri giudizi sul valore probatorio delle intercettazioni telefoniche e dei messaggi riportati nella sentenza di primo grado e richiamati dalla Corte di appello.

Per altro, deve rilevarsi che la sentenza di primo grado, recepita dalla Corte territoriale, ha ricostruito prima la genesi delle indagini, poi ha analizzato la commissione dei reati fine e, quindi, ha motivato più specificamente sul reato associativo.

I reati sono stati ritenuti, per le loro modalità di commissione e per i soggetti coinvolti, espressione dell'attività associativa.

Dunque, è sulla complessiva valutazione delle fonti di prova che si fonda la motivazione sulla sussistenza dell'associazione per delinquere e non solo sulle conversazioni relative ad un mese.

4.7. Sull'indeterminatezza dei reati scopo, va aggiunta un'altra considerazione, rispetto a quanto riportato nell'analisi dei ricorsi che precedono.I giudici di merito hanno ritenuto sussistente la continuazione non solo tra i reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ma anche tra tali delitti ed il reato associativo: il che implica che si è raggiunta la prova che i reati fine fossero già stati programmati nelle loro linee essenziali al momento della costituzione della associazione.

Sul punto cfr. Sez. 5, n. 44606 del 18/10/2005, Traina, Rv. 232797 - 01, per cui il problema della configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati-fine non va impostato in termini di compatibilità strutturale, in quanto nulla si oppone a che, sin dall'inizio, nel programma criminoso dell'associazione, si concepiscano uno o più reati-fine individuati nelle loro linee essenziali, di guisa che tra questi reati e quello associativo si possa ravvisare una identità di disegno criminoso.

Ne consegue che tale problema si risolve in una quaestio facti la cui soluzione è rimessa di volta in volta all'apprezzamento del giudice di merito.

Nello stesso senso Sez. 1, n. 12639 del 28/03/2006, Adamo, Rv. 234100 - 01, per cui è ipotizzabile la sussistenza della continuazione tra reato associativo e reati fine a condizione che questi ultimi siano già stati programmati al momento della costituzione della associazione.

Si veda anche Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 - 01, per cui non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso.

4.8. Puramente valutativo è il ricorso laddove assume che l'ultima cessione sia il frutto di una condotta isolata e circoscritta.

5. Anche il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ritenuta la continuazione, è stato condannato alla pena di 17 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione, per i reati di cui ai capi 1, 2, 3, 4, 5 e

6. L'impugnazione ha ad oggetto solo il reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.

5.1. Il primo motivo, con cui si deduce l'omessa risposta ai motivi di appello, è infondato per le considerazioni già svolte nell'analisi dei ricorsi che precedono.

5.2. Il motivo è infondato anche nella parte in cui deduce l'omessa risposta alla memoria difensiva.

5.2.1. L'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive, le quali devono essere attentamente considerate dal giudice cui sono rivolte (Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199 - 03).

La giurisprudenza ha, però, chiarito che gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione non sono da considerare memorie né richieste ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. ed in relazione ad essi si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che l'obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva sussiste solo se ed in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute con l'impugnazione (Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019, F., Rv. 277076 - 01).

5.2.2. Le questioni dedotte con la memoria trascritta nel ricorso sono le stesse dedotte con i motivi di appello e riguardano l'insussistenza del reato associativo, in punto di fatto e di diritto, mediante la contestazione del valore probatorio degli sms e degli elementi di prova elencati da Giudice per le indagini preliminari quale indici di organizzazione, della sussistenza dell'animus, della concretizzazione del solo concorso di persone nella commissione dei delitti di cessione.

Si contestava, altresì, la sussistenza del reato per la durata delle condotte criminose e delle intercettazioni telefoniche poste alla base della sentenza di primo grado ai fini della prova del reato associativo, per l'insussistenza di una pluralità di soggetti riforniti da [OSCURATO:PERSONA].

5.2.3. Nell'analizzare le altre posizioni, si è già indicato che la Corte di appello ha dato risposta alle questioni relative alla concretizzazione del solo concorso di persone nella commissione dei delitti di cessione ed alla durata delle condotte criminose.

Anche alle altre questioni indicate nella memoria la Corte territoriale ha dato risposta: a quelle relative all'irrilevanza dell'identificazione degli acquirenti a pag. 30; al valore probatorio degli indici rivelatori dell'organizzazione anche a pag. 34; a quello degli sms a pag. 37 in cui si affronta anche, nuovamente, la questione della stabile organizzazione.

Dunque, la Corte di appello ha dato risposta alle questioni dedotte con la memoria difensiva.

5.3. Il secondo motivo, con cui si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento alla mancanza dei presupposti applicativi della fattispecie associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, proponendo argomentazioni comuni agli altri ricorrenti, deve essere rigettato per le considerazioni già espresse.

5.4. Il terzo motivo è inammissibile.

5.4.1. Con l'appello (pag. 14-16) si sollevò unicamente la questione per cui gli elementi indicati dal Giudice per le indagini preliminari, che provavano la qualità di dirigente ed organizzatore dell'associazione per delinquere, concretizzerebbero solo la circostanza aggravante ex art. 112, comma 2, cod. pen., tenuto conto di quanto sostenuto nell'impugnazione in ordine al reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; si ammise che il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] fosse diverso rispetto a quello degli altri, ma si escluse che egli avesse commesso la condotta di dirigente ascritta.

5.4.2. La Corte di appello ha rigettato tale tesi, ritenendo la sussistenza del reato associativo e della qualità di organizzatore, richiamando la motivazione della sentenza di primo grado.

5.4.3. Con il ricorso, invece, si contesta per la prima volta il valore probatorio degli elementi di prova posti a sostegno della motivazione, prima ritenuti probanti del ruolo di organizzatore ex art. 112 cod. pen.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la lettura coordinata degli artt. 609 e 606, comma 3, cod. proc. pen. impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, quale rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (in tal senso cfr. Cass. Sez.

U. n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794, Spina).

5.4.4. Per altro, trattandosi di questioni del tutto nuove, non sussiste neanche il vizio della motivazione per l'omessa valutazione della memoria difensiva perché tale atto, come già indicato, non può contenere ulteriori e diverse doglianze rispetto a quelle ritualmente proposte con il gravame o i motivi aggiunti ma può solo supportare, con dovizia di particolari e più puntuali argomentazioni, i temi già devoluti con il mezzo d'impugnazione proposto.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

6. Il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo 1 quanto all'an della responsabilità, è infondato.

Non risulta proposto ricorso avverso i capi 3, 5, e 6 quanto all'an della responsabilità.

6.1. Il primo motivo è inammissibile laddove deduce il vizio di violazione di legge sostanziale ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento alla mancata applicazione di norme processuali quali gli artt. 530 e 533, comma 1, cod. proc. pen. 6.2.

Il motivo è infondato nella parte in cui deduce che la Corte di appello avrebbe aderito acriticamente alla sentenza di primo grado per le considerazioni già espresse.

6.3. Il primo motivo è poi manifestamente infondato quanto al dedotto vizio di violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.Con l'appello dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si sostenne (cfr. pag. 7) che gli elementi di prova ritenuti esistenti dal Giudice dell'udienza preliminare fossero compatibili sia con un'ipotesi di reato continuato che di reato associativo; l'alternatività di significato avrebbe dovuto portare all'assoluzione per l'inidoneità, contraddittorietà o insufficienza degli elementi di prova.

Tale tesi è stata smentita dalla Corte di appello che ha ritenuto provata la sussistenza del reato associativo.

Valgono per tale motivo le argomentazioni già riportate analizzando il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

6.4. Manifestamente infondato è il secondo motivo con cui si deduce il vizio della motivazione sul rigetto della richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva.

6.4.1. Dalla lettura di pag. 32 della motivazione della sentenza impugnata sulla questione della recidiva e sul bilanciamento non si rinviene alcun riferimento all'art. 69, comma 4, cod. pen.; neanche nella sentenza di primo grado, nella parte relativa alla pena si fa riferimento a tale norma.

Il giudizio di equivalenza è stato confermato per il peso attribuito dalla Corte territoriale alla pericolosità sociale del ricorrente.

L'art. 69, comma 4, cod. pen. non è stato applicato ed il giudizio di equivalenza si è fondato sulla valutazione degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. 6.4.2.

Ne consegue che la richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale non può minimamente essere accolta, attesa l'assoluta irrilevanza della questione proposta.

6.4.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato nella parte cui accenna alla «incostituzionalità» dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui equiparerebbe situazioni ontologicamente diverse, a seconda che il reato associativo abbia ad oggetto droghe leggere o pesanti.

Il motivo è, infatti, contrario alla giurisprudenza formatasi allorché il sistema normativo distingueva le condotte ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle tabelle, che ha sempre ritenuto manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. delle leggi in materia di stupefacenti), nella parte in cui non configura un distinto reato associativo, meno gravemente sanzionato, per il caso di gruppi finalizzati al traffico di sostanze riconducibili alla II ed alla IV delle tabelle previste dall'art. 14 del T.U. citato.

Sez. 6, n. 8637 del 14/05/1996, Merlini, Rv. 205970 - 01, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - associazione per delinquere finalizzata allo spaccio delle sostanze stupefacenti - in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui la norma stessa non contempla la previsione di un distinto e minore reato di associazione per delinquere in tema di traffico di droghe cosiddette «leggere».

Il reato di associazione per delinquere finalizzato al traffico di stupefacenti viene punito come tale per il potenziale di pericolosità che esso esprime, indipendentemente dai fatti delittuosi che l'associazione può commettere e che danno luogo ad autonome e distinte figure criminose; ne deriva che non è irragionevole la previsione di un unico reato associativo che non differenzi il trattamento sanzionatorio a seconda della natura delle sostanze stupefacenti oggetto dei reati fine. [OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 2412 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 1998, Re, Rv. 209917 - 01, il delitto associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 è stato previsto dal legislatore per il suo intrinseco ed autonomo potenziale di pericolosità, indipendentemente dal disvalore che può connotare ogni singolo episodio attuativo del programma criminoso, allo scopo di reprimere ogni forma di organizzazione potenzialmente capace di favorire la diffusione illecita di qualsiasi sostanza stupefacente.

Ne deriva che la previsione di un unico reato associativo, quali che siano le sostanze stupefacenti che formano oggetto dei delitti per la cui consumazione il sodalizio si sia costituito, non implica alcuna irragionevolezza né determina inique sperequazioni tra situazioni oggettivamente diverse.

Cfr. Sez. 6, n. 4445 del 02/12/2004, dep. 2005, Messaoudi, Rv. 230758 - 01, per cui costituisce legittimo esercizio della discrezionalità legislativa la scelta di non differenziare le pene per l'associazione, riguardata nella sua essenza unitaria di fenomeno organizzativo per scopi criminali, pur essendo comminate sanzioni diverse, secondo la natura dello stupefacente che ne costituisce l'oggetto, quanto alle specifiche condotte di narcotraffico.

Né tale scelta contrasta con il più mite trattamento sanzionatorio previsto dal sesto comma dello stesso art. 74 per le associazioni finalizzate alla commissione di fatti di «lieve entità», poiché per esse è logicamente prospettabile una minor rilevanza criminale proprio sotto il profilo organizzatorio, quale diretta implicazione delle circostanze delineate al comma quinto del precedente art. 73.

Tali principi devono essere ribaditi, anche in considerazione del contenuto delle sentenze della Corte costituzionale sull'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 32/2014, ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, nella parte in cui hanno modificato l'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, unificando le condotte relative ai diversi tipi di sostanze stupefacenti (droghe cd. leggere e pesanti) esclusivamente per l'eccesso di delega.Con la sentenza n. 40 del 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni.

6.5. Il terzo motivo, con cui si deduce il vizio della motivazione sulla congruità degli aumenti per la continuazione, è manifestamente infondato.

6.5.1. Dalla sentenza di primo grado risulta che l'aumento per la continuazione è stato determinato per ciascun reato fine, in un anno e 2 mesi di reclusione per i reati di cui ai capi 3 e 5, ed in un anno e 5 mesi di reclusione per il reato di cui al capo

6. La determinazione degli aumenti è stata effettuata richiamando i parametri ex art. 133 cod. pen.; nella parte della sentenza dedicata alla responsabilità degli imputati sono descritte le modalità di commissione dei reati e la loro gravità, anche tenuto conto della concreta prova raggiunta in ordine ai quantitativi di sostanza stupefacente trattati, per effetto dei sequestri.

Il richiamo, dunque, all'art. 81, comma 4, cod. pen. sta dunque a significare che il Giudice dell'udienza preliminare non avrebbe potuto determinare l'aumento inferiore ad un terzo; ha però ritenuto di dover applicarlo in misura superiore tenuto conto della oggettiva gravità dei reati.

6.5.2. Rispetto a tale motivazione con l'appello dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si è dedotta l'eccessività degli aumenti per la continuazione, chiedendone una rideterminazione in senso più favorevole all'imputato; con l'appello dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] la questione del trattamento sanzionatorio è stata dedotta con riferimento all'esclusione della recidiva, alla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ed in maniera del tutto generica si è chiesta la rimodulazione in favor della pena e degli aumenti operati a titolo di continuazione.

6.5.3. La questione dedotta con il ricorso per cassazione, relativa al rapporto tra entità dell'aumento e art. 81, comma 4, cod. pen. non risulta dunque proposta con l'appello.

Il motivo è inammissibile ex artt. 606, comma 3, e 609 cod. proc. pen. 7.

L'analisi delle singole posizioni può così essere riepilogata.

7.1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.7.2.

La sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e la pena, ex art.620 cod. proc. pen., deve essere rideterminata, come prima indicato, in 5 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione.

Il ricorso deve essere rigettato nel resto.

7.3. La sentenza impugnata da [OSCURATO:PERSONA] deve invece essere annullata quanto alla condotta di partecipazione del reato di cui al capo 1 ed al reato di cui al capo 6 con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, con assorbimento del settimo, l'ottavo il nono ed il decimo motivo, sul giudizio di bilanciamento e sul trattamento sanzionatorio e con il rigetto degli altri motivi.

Poiché l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, ma il rinvio concerne esclusivamente i capi 1 e 6, deve dichiararsi ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., irrevocabile l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ascr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA DEPOWTATA 14 sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità dei ricorsi presentati dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e MENNUTI, il rigetto per i restanti ricorsi. uditi i difensori Il difensore presente [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. Per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Il difensore presente [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. Il difensore presente [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento dei ricorsi. Il difensore presente [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 1 marzo 2021 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma di quella del 22 gennaio 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, emessa all'esito del giudizio abbreviato, ha rideterminato le pene inflitte a: [OSCURATO:PERSONA] in 7 anni di reclusione per i reati di cui ai capi 1 (ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, quale partecipe dell'associazione per delinquere diretta da [OSCURATO:PERSONA], con compiti esecutivi anche finalizzati alla ricerca degli acquirenti la sostanza stupefacente, di procurarsi i telefoni e le elative schede per gli associati, in Torino dal 2 novembre 2016 all'ottobre 2018), 4 e 5 ex art. 73, commi 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; già in primo grado ritenuta la continuazione tra i reati e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva; [OSCURATO:PERSONA], in 6 anni e 2 mesi di reclusione, per i reati di cui ai capi 1 (ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, quale partecipe dell'associazione per delinquere diretta da [OSCURATO:PERSONA], con compiti esecutivi finalizzati alla custodia della sostanza stupefacente, a procurarsi i telefoni e le relative schede per gli associati), 2, 3, 4, 5 e 6 ex art. 73, commi 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; già in primo grado, ritenuta la continuazione tra i reati, esclusa la recidiva, concesse le circostanze attenuanti generiche; [OSCURATO:PERSONA] in 5 anni di reclusione, per i reati di cui ai capi 1 (ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, quale partecipe dell'associazione per delinquere diretta da [OSCURATO:PERSONA], con il ruolo di corriere e di custode del denaro), 2 e 4 ex art. 73, commi 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; già in primo grado riconosciuta la continuazione tra i delitti contestati ed il reato oggetto della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare di Torino del 14 settembre 2017, irrevocabile il 19 marzo 2018, e concesse le circostanze attenuanti generiche; [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ritenuta la continuazione, in 17 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione, per i reati di cui ai capi 1 (ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, quale dirigente ed organizzatore dell'associazione per delinquere), 2, 3, 4, 5 e 6 ex art. 73, commi 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. 1.1. La Corte di appello ha confermato le condanne inflitte a: [OSCURATO:PERSONA], alla pena di 8 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, ritenuta la continuazione e le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, per i reati di cui ai capi 1 (ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, quale partecipe dell'associazione per delinquere diretta da [OSCURATO:PERSONA], con compiti esecutivi anche finalizzati alla ricerca degli acquirenti la sostanza stupefacente), 5 e 6 ex art. 73, commi 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; [OSCURATO:PERSONA], alla pena di 9 anni e 2 mesi di reclusione, ritenuta la continuazione e con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, per i reati di cui ai capi 1 (ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, quale partecipe dell'associazione per delinquere diretta da [OSCURATO:PERSONA], con compiti esecutivi anche finalizzati alla ricerca degli acquirenti la sostanza stupefacente, di procurarsi i telefoni e le elative schede per gli associati, in Torino dal 2 novembre 2016 all'ottobre 2018), 3, 5 e 6 ex art. 73, commi 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. 1.2. Per il reato di cui al capo 2 ex art. 73, commi 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, sono stati condannati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per la cessione di 450-480 kg. di hashish a persona non identificata a Bari al prezzo di € 480.000; in Torino e Bari il 2 novembre 2016). 1.3. Per il reato di cui al capo 3 ex art. 73, commi 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, sono stati condannati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per avere ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 450 kg. di hashish; accertato in Pianezza il 5 novembre 2016. 1.4. Per il reato di cui al capo 4 ex art. 73, commi 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, sono stati condannati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per la cessione di 510 kg. di hashish ad una persona di Bari; in Torino e Bari il 14 novembre 2016. 1.5. Per il reato di cui al capo 5 ex art. 73, commi 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, sono stati condannati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per avere con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], arrestato in flagranza, trasportato 421,6 kg. di hashish che avrebbero dovuto essere consegnati a tale Tab; accertato in Piacenza il 21 dicembre 2016. 1.6. Per il reato di cui al capo 6 ex art. 73, commi 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, 61-bis cod. pen., sono stati condannati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], per l'importazione in Italia di 443,30 kg. di hashish, trasportati su un camion da [OSCURATO:PERSONA], arrestato in flagranza; in Oulx il 22 febbraio 2017. 1.7. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone un unico motivo, con cui deduce il vizio di violazione di legge sull'erronea applicazione degli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con riferimento all'erronea qualificazione dei fatti. La Corte territoriale avrebbe attribuito all'imputato il ruolo di mero partecipe, con mansioni di carattere esecutivo, per effetto dell'errata qualificazione della condotta dell'imputato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, anziché come concorso di persone nel reato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte di appello, nell'escludere il concorso di persone nel reato, avrebbe omesso di considerare l'animus in capo all'imputato quale elemento costitutivo della condotta di partecipazione, né avrebbe motivato sulla prova di un possibile programma associativo; non avrebbe dimostrato la partecipazione consapevole dell'imputato a più episodi criminali, oltre ai due contestati, peraltro circoscritti in un ristretto arco temporale e sussumibili in un'unica attività; non avrebbe dimostrato che la partecipazione sia avvenuta per un tempo ulteriore rispetto a quello, esiguo, in cui si sarebbe concretizzata la condotta relativa alle cessioni della sostanza stupefacente. Non avrebbe motivato sulla sussistenza del vincolo associativo, sulla sua permanenza oltre i limiti temporali suindicati e sulla prova di disposizioni programmatiche idonee a superare l'ipotesi del concorso di persone nel reato. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si propongono 3 motivi. 3.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge, sostanziale e processuale, di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, anche per l'omessa pronuncia sui motivi di appello, in relazione agli artt. 125, 192, 533, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., 74 d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte territoriale si sarebbe limitata a riproporre acriticamente le conclusioni del Giudice dell'udienza preliminare, senza dare risposta alle deduzioni difensive, ed in particolare a quella relativa alla durata del reato associativo che, secondo i giudici di merito, andrebbe dal 2 novembre 2016 all'ottobre 2018. 3.1.1. Dall'analisi dei capi di imputazione emergerebbe che il primo reato fine è stato commesso il 2 novembre 2016, mentre l'ultimo sarebbe stato commesso il 22 febbraio 2017; solo gli altri reati contestati a [OSCURATO:PERSONA] (capi 7, 8 e 9), che non è partecipe dell'associazione per delinquere, sarebbero stati commessi fino al mese di ottobre 2018. La durata dell'associazione sarebbe di poco superiore a 3 mesi, e ciò dovrebbe avere conseguenze sulla stabilità del vincolo associativo, sull'indeterminatezza dei delitti che contava di compiere, sull'organizzazione e sulla prova della partecipazione. Su tali punti, i Giudici di merito avrebbero fornito una spiegazione insufficiente, che aderirebbe più alle risultanze delle indagini compiute inizialmente dalla Procura di Genova, piuttosto che ai principi della Suprema Corte, considerando i soli 5 reati sono stati compiuti fino al febbraio 2017. 3.1.2. Le condotte concretizzerebbero non il reato associativo ma il concorso di persone nel reato continuato, in cui l'accordo criminoso non si concretizza nell'obiettivo di compiere una serie indeterminata di delitti. 3.1.3. Quanto alla sussistenza degli indici rivelatori della partecipazione a carico del ricorrente, si rileva che il compito di procurare agli altri sodali i telefoni e le relative schede sarebbe stato svolto da [OSCURATO:PERSONA]. La messa a disposizione da parte dell'imputato di un magazzino in Pianezza, quale deposito delle sostanze stupefacenti, sarebbe avvenuta in occasione del trasporto del 5 novembre 2016, in relazione al capo 3); con i motivi di appello si rappresentò che la sostanza stupefacente non sarebbe stata depositata nel locale. Tale ricostruzione sarebbe fondata su due elementi: il rumore dell'apertura del cancello e non della saracinesca, da cui emergerebbe che il furgone fosse parcheggiato nel cortile e non nel magazzino, e il messaggio del 12 novembre 2016 con il quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ordinato al ricorrente di parcheggiare il furgone, su cui vi erano 15 casse di cui 10 da consegnare, in una zona tranquilla, non necessariamente identificabile con un magazzino. La Corte territoriale si sarebbe limitata a considerare tali elementi «non probanti», ma non avrebbe spiegato come sarebbe avvenuto il ricovero nel locale del ricorrente e da cosa si evincesse che la c.d. "zona tranquilla" fosse identificabile con tale locale; si sarebbe contraddetta perché implicitamente avrebbe ammesso che il locale non sarebbe stato utilizzato quale deposito per la sostanza stupefacente. La sentenza sarebbe, così, viziata dal travisamento della prova, in quanto avrebbe finito per valorizzare una prova inesistente, per effetto di un'errata percezione degli atti istruttori, al più, in caso di incertezza, avrebbe dovuto applicare il principio in dubio pro reo. La motivazione, nella parte in cui afferma che il magazzino sarebbe stato utilizzato anche prima dell'inizio delle indagini, sarebbe priva di riscontri probatori. 3.1.4. La Corte di appello si sarebbe limitata a definire non convincente anche un'altra deduzione difensiva relativa ai messaggi, relativi al capo 5, scambiati tra [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente, in cui quest'ultimo esprimerebbe totale disinteresse o voglia partecipativa agli affari conclusi. La Corte territoriale, invece, avrebbe ritenuto che tali messaggi fossero finalizzati a valorizzare il ruolo di vertice di [OSCURATO:PERSONA] senza spiegare in che termini e per quali fini il ricorrente avrebbe dovuto valorizzarne il ruolo. Sul punto, poi, la motivazione sarebbe contraddittoria poiché descriverebbe il ricorrente sia in una condizione di soggezione che privo di un vincolo di stretta obbedienza e ciò in contrasto con la giurisprudenza che richiede, ai fini della configurabilità del vincolo associativo, la piena disponibilità dei partecipi. Il rifiuto rappresenterebbe, invece, un elemento idoneo ad escludere la piena consapevolezza del ricorrente della sua adesione all'associazione, attesa la mancanza di univocità e di significatività dei comportamenti da cui dedurre una sua attiva e stabile partecipazione al gruppo. 3.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, per il travisamento del fatto, in relazione al capo 5 dell'imputazione. Nei motivi di appello si sarebbe contestata l'estraneità dell'imputato rispetto al capo 5, perché il trasporto di «rientro» della sostanza stupefacente ceduta al cliente pugliese, restituita perché di scarsa qualità - e sequestrata in Piacenza il 21 dicembre 2016 - sarebbe stato effettuato da [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, inoltre, non si sarebbe attivato nella spedizione di mail finalizzate a definire i termini della restituzione dello stupefacente, né avrebbe messo a disposizione il suo magazzino. 3.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Nella motivazione, la Corte territoriale avrebbe accolto l'appello ed affermato di applicare le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione; nella determinazione della pena, però, la riduzione per le circostanze attenuanti generiche sarebbe stata inferiore ad un terzo. Partendo dalla pena base di 10 anni, la Corte di appello ha ridotto la pena per le circostanze attenuanti generiche ad 8 anni e non a 6 anni e 8 mesi di reclusione. Su tale pena avrebbero dovuto essere poi applicati gli aumenti per la continuazione, di 3 mesi per ciascun reato fine; la pena finale avrebbe dovuto essere determinata in 5 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione e non in quella per cui è intervenuta la condanna, di 6 anni e 2 mesi di reclusione. Tale conclusione sarebbe confermata dall'analisi della pena inflitta al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 4. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si propongono 10 motivi. 4.1. Con il primo ed il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge con riferimento all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, e della motivazione.4.1.1. Le argomentazioni utilizzate dalla Corte territoriale sull'esistenza del vincolo associativo, riportate a pag. 27, non sarebbero sufficienti ad integrare il reato associativo, poiché secondo la giurisprudenza la reiterazione delle condotte e dei viaggi, il linguaggio convenzionale non costituirebbero elementi significativi per ritenere l'esistenza di un'associazione (si cita Sez. VI, n.27433/2017). 4.1.2. La Corte di appello non avrebbe correttamente applicato i principi della giurisprudenza sulla sussistenza della sola ipotesi del concorso di persone nel reato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ed avrebbe adoperato una motivazione carente, illogica e contraddittoria. 4.1.3. Dopo la parte in diritto, si sostiene che la Corte di appello non avrebbe risposto alle doglianze difensive sulla durata dell'associazione; il Giudice per le indagini preliminari avrebbe, invece, fatto riferimento alla sussistenza dell'associazione per delinquere prima dell'ottobre 2016, mentre l'imputazione ne fisserebbe la commissione a partire dal 2 novembre 2016. Si riportano poi le critiche alla sentenza di primo grado che avrebbe fondato la prova dell'inizio dell'attività illecita sulla base di alcune intercettazioni avvenute nei mesi di novembre e dicembre 2016, le quali, secondo il ricorrente, avrebbero potuto anche riferirsi ai reati-fine del procedimento, il primo dei quali sarebbe stato commesso in data 2 novembre 2016, e non sarebbero sorrette da idonei elementi probatori: le indagini sarebbero iniziate nell'aprile 2016 ma la prima attività criminosa sarebbe avvenuta del novembre 2016. 4.1.4. La Corte territoriale avrebbe, altresì, omesso di valutare l'assenza di condotte delittuose a partire dal 22 febbraio 2017, a seguito dell'arresto di uno dei due partecipanti, ritenendo erroneamente che l'associazione sia rimasta in vita fino all'ottobre 2018; la corretta valutazione di tali elementi avrebbe permesso di stabilire che la durata dell'attività illecita è stata dal 2 novembre 2016 al 22 febbraio 2017. 4.1.5. Altro punto che non sarebbe stato adeguatamente valutato è quello dell'indeterminatezza dei reati scopo, quale elemento distintivo tra il reato associativo ed il concorso di persone nel reato continuato. Sulla sussistenza del programma indeterminato la Corte d'Appello avrebbe utilizzato una motivazione carente, non avendo valutato come le prove acquisite, ed in particolare le intercettazioni telefoniche dimostrerebbero l'esistenza della connessione tra le condotte determinata dal medesimo disegno criminoso, in particolare tra i reati di cui ai capi da 2 a 5. 4.1.6. La motivazione sarebbe, inoltre, carente sotto il profilo degli indici univoci di organizzazione, poiché non avrebbe analizzato adeguatamente le deduzioni difensive sul punto. La motivazione sarebbe contraddittoria nella parte in cui ha dedotto l'esistenza dell'organizzazione dalla disponibilità di schede telefoniche, attribuendo tale indice anche a [OSCURATO:PERSONA] il quale, invece, avrebbe utilizzato sempre la scheda telefonica intestata alla moglie, come indicato anche nella sentenza di primo grado. 4.1.7. La Corte di appello avrebbe illogicamente ritenuto il magazzino di Pianezza il deposito dell'organizzazione dello stupefacente mentre sarebbe stato adoperato per uno solo dei reati contestati. 4.1.8. Quanto all'esistenza di un fondo comune ed alla tenuta della contabilità, affermata in base alle intercettazioni telefoniche, la Corte territoriale non avrebbe valutato la mancanza di prova della divisione dei proventi. 4.1.9. Non sarebbero stati indicati gli stabili canali di approvvigionamento e le modalità di trasporto, anche perché non identificati né i fornitori né gli acquirenti finali. 4.1.10. Sull'affectio societatis la Corte di appello si sarebbe limitata a confermare la sentenza di primo grado senza valutare gli elementi di prova contraria indicati nell'appello ed in particolare: - il soprannome «vecchio» non sarebbe riferito a [OSCURATO:PERSONA] ma a [OSCURATO:PERSONA], come risulterebbe dall'annotazione del 12 dicembre 2016 allegata al ricorso; - l'imputato avrebbe partecipato all'operazione di recupero dello stupefacente nel dicembre 2016 ma non alla precedente consegna; - avrebbe messo in contatto [OSCURATO:PERSONA] con Nkouka senza partecipare agli incontri successivi destinati al trasporto; - i contatti telefonici con Nkouka rivelerebbero un comportamento contrario e dannoso per l'associazione; - non avrebbe avuto alcun contatto telefonico con [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione non spiegherebbe in che modo il ricorrente abbia svolto il ruolo descritto nell'imputazione e le ragioni della non occasionale adesione al sodalizio. 4.2. Con il terzo ed il quarto motivo si deducono il vizio di motivazione con riferimento al capo 6 dell'imputazione e per il travisamento della prova. 4.2.1. Ricorda il ricorrente di aver contestato con l'appello il riconoscimento dell'imputato effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] mentre egli si sarebbe trovato a bordo dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] percorrendo la statale del Monginevro proveniente dalla Francia, fondato sulle fotografie contenute nell'annotazione conclusiva del 2 maggio 2017 (pag. 233, allegata al ricorso). La fotografia raffigurerebbe [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] appena scesi dall'auto, che occupavano i sedili anteriori. Rispetto alla deduzione difensiva - per cui il riconoscimento dei passeggeri non poteva avvenire per i vetri posteriori scuri dell'auto - la Corte territoriale, avrebbe risposto con motivazione contraddittoria, fondata sul valore probatorio dell'annotazione di polizia giudiziaria; avrebbe omesso di considerare che sulla base del materiale probatorio acquisito fosse impossibile vedere chi fosse seduto sul sedile posteriore dell'auto e riconoscerlo. Sarebbe stata travisata la prova della presenza dell'imputato a bordo dell'autovettura decisiva per provare la responsabilità penale del ricorrente. 4.2.2. Quanto poi alla prova ritenuta dal Giudice dell'udienza preliminare - per cui l'assenza di traffico telefonico nel periodo 10-22 febbraio 2017 dimostrerebbe che il ricorrente si recò in Spagna - la Corte avrebbe omesso di valutare le circostanze di fatto indicate nell'appello finalizzate a dimostrare che l'utenza in uso all'imputato fosse attiva durante quel periodo. La motivazione sarebbe illogica nel momento in cui afferma che l'imputato avrebbe volutamente lasciato a casa il telefono cellulare al fine di precostituirsi un alibi. La Corte territoriale avrebbe fornito una spiegazione anche contraddittoria perché avrebbe sostenuto che per il viaggio in Spagna l'imputato avrebbe volutamente lasciato il proprio telefono a casa mentre la prova della responsabilità per il capo 5, per il suo viaggio in Puglia, si fonderebbe sul possesso del suo cellulare e l'analisi dei suoi spostamenti mediante le celle agganciate nel viaggio. 4.2.3. Altrettanto apodittica e contraddittoria sarebbe l'affermazione secondo cui l'imputato si sarebbe procurato un'altra utenza telefonica, circostanza non sorretta da alcun elemento probatorio, non essendo state attribuite a questi ulteriori utenze. 4.3. Con il quinto ed il sesto motivo si deducono i vizi di violazione di legge, per l'erronea applicazione dell'art. 99, comma 4, cod. pen., e della motivazione sul punto. Ai fini dell'applicazione della recidiva, il giudice sarebbe tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivamente sinonimo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, tenuto conto della qualità, del grado di offensività dei comportamenti, della distanza temporale dei fatti e di ogni altro parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del riscontro oggettivo dell'esistenza di precedenti penali. La Corte territoriale si sarebbe riferita esclusivamente ai precedenti penali dell'imputato, ai fini dell'applicazione della recidiva; ciò comporterebbe l'introduzione di una sorta di automatismo punitivo incompatibile con i fondamenti costituzionale della materia penale, tanto più alla luce della richiesta della Procura Generale di escludere la contestata recidiva nei confronti di tutti gli imputati, negata invece dal giudice di merito. Dal certificato penale dell'imputato risulterebbe che l'ultima condanna risalirebbe al 2004. La Corte d'Appello, ai fini della valutazione della personalità del reo, avrebbe omesso di valutare il comportamento post delictum dell'imputato - il quale non avrebbe compiuto ulteriori reati ed avrebbe anche intrapreso un'attività lavorativa - e la decisione del Tribunale di Sorveglianza del 23 novembre 2017 di non applicare all'imputato la misura della libertà vigilata. 4.4. Con il settimo e ottavo motivo si deducono l'erronea applicazione dell'art.69 cod. pen. e della motivazione sul bilanciamento tra le circostanze attenuanti concesse e le circostanze aggravanti contestate. La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto l'insussistenza di elementi per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, mentre tali circostanze erano state già applicate dal Giudice dell'udienza preliminare: mancherebbe la motivazione sulla richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. 4.5. Con il nono ed il decimo motivo si deducono i vizi di violazione di legge sull'erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. e della motivazione in riferimento alla pena comminata. In caso di accoglimento del motivo sull'esclusione della recidiva, gli aumenti di pena disposti dovrebbero essere rideterminati; inoltre, si deduce che la motivazione sugli aumenti per la continuazione sarebbe apodittica, perché vi sarebbe un mero richiamo all'art. 133 cod. pen. 5. Due i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza del reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 5.1.1. La Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e del tutto omesso la risposta agli specifici motivi di appello, indicati in sentenza quali analitiche e puntuali deduzioni delle difese, limitandosi a riproporre gli elementi, oggetto di specifiche contestazioni, come indicato dalla stessa Corte territoriale, elencati dal Giudice per le indagini preliminari (cfr. pag. 26) quali: la disponibilità di schede telefoniche «dedicate» fittiziamente intestate; la disponibilità di un magazzino, di proprietà della madre di uno degli imputati, utilizzato per il deposito dello stupefacente; la tenuta della contabilità; l'uso di un linguaggio criptato per impedire l'identificazione dei soggetti coinvolti; la presenza di modalità di trasporto collaudate e di canali di approvvigionamento stabili. 5.1.2. Tali elementi sarebbero del tutto insufficienti per dimostrare la sussistenza della fattispecie associativa; mancherebbe la motivazione sulla sussistenza dell'accordo, stabile e duraturo, tenuto conto del limitato arco temporale della commissione dei reati e la connessione la prima cessione del 2 novembre 2016 ed il trasporto del dicembre 2016. 5.1.3. Gli elementi indicati dal Giudice per le indagini preliminari concretizzerebbero solo il concorso di persone nella cessione della sostanza stupefacente. La motivazione in risposta ai motivi di appello risulterebbe del tutto assente, salvo la riproduzione per relationem di una piccola parte della decisione di primo grado. 5.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento alla mancanza dei presupposti applicativi della fattispecie associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 5.2.1. La Corte di Appello avrebbe ritenuto sussistente la fattispecie associativa nonostante non sarebbe dimostrato il carattere stabile, duraturo ed indeterminato del sodalizio criminale. In particolare, la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente tale fattispecie per condotte accertate in un limitato periodo di poco più di tre mesi, dal 2 novembre 2016 al 22 febbraio 2017, sulla base di intercettazioni durate poco più di un mese, dal 5 novembre 2016 al 16 dicembre 2016. La circostanza che tale vincolo associativo abbia avuto inizio prima dell'ottobre 2016, come affermato nella sentenza di primo grado, sarebbe il frutto di una motivazione apodittica. 5.2.2. La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il requisito dell'indeterminatezza dei reati scopo nonostante dagli elementi di prova emergesse chiaramente l'occasionalità del rapporto tra i coimputati finalizzato alla sola cessione del 2 novembre 2016. Le successive condotte di trasporto e cessione sarebbero mera conseguenza del fallimento della precedente operazione di vendita agli acquirenti pugliesi e non frutto di una preventiva rappresentazione e pianificazione da parte degli imputati e sarebbero riconducibili a un medesimo, unico e occasionale disegno criminoso. Non vi sarebbe prova alcuna circa la sussistenza di un accordo tra i coimputati finalizzato alla predisposizione e compimento di ulteriori attività criminose. 6. Con il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deducono. 3 motivi. 6.1. La Corte di appello si sarebbe limitata, sulla sussistenza del reato associativo, a richiamare la sentenza di primo grado, senza spiegare le ragioni di tale acritica adesione e senza rispondere ai motivi di appello sul capo, con conseguente violazione dell'obbligo di motivazione. Non sarebbe stato valutato il contenuto ambiguo delle intercettazioni e dei messaggi riportati nella sentenza di primo grado, la durata limitata nel tempo dell'attività illecita (dal 2 novembre 2016 al 22 febbraio 2017), la breve durata delle intercettazioni utilizzate per ritenere sussistente il reato associativo. La Corte di appello sarebbe incorsa nel travisamento della prova, già denunciato con i motivi di appello. 6.2. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza del reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 6.2.1. Il primo motivo, fino a pag. 10, presenta argomentazioni comuni con il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; si ribadisce la sussistenza del vizio di mancanza di motivazione indicato nella premessa sull'omessa risposta agli specifici motivi di appello. 6.2.2. In più, la Corte di appello non avrebbe risposto neanche alle argomentazioni espresse nella memoria depositata nel giudizio di appello, riportata nel ricorso, sull'insussistenza in fatto ed in diritto del reato associativo. 6.3. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento alla mancanza dei presupposti applicativi della fattispecie associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte di Appello avrebbe ritenuto sussistente il reato associativo nonostante non sarebbe stata data dimostrazione del carattere stabile, duraturo ed indeterminato del sodalizio criminale. In particolare, la Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente il reato in base alle condotte commesse in un limitato periodo, poco più di tre mesi, dal 2 novembre 2016 al 22 febbraio 2017; sulla base di intercettazioni durate poco più di un mese, dal 5 novembre 2016 al 16 dicembre 2016. La circostanza che tale vincolo associativo abbia avuto inizio prima dell'ottobre 2016, come affermato nella sentenza di primo grado, sarebbe una mera speculazione basata apoditticamente su alcune intercettazioni generiche vaghe e su un viaggio in Puglia effettuato dall'imputato e dalla sua compagna nel giugno 2016. Inoltre, la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il requisito dell'indeterminatezza dei reati scopo nonostante dagli elementi di prova emergesse chiaramente l'occasionalità del rapporto tra i co-imputati finalizzato alla sola cessione del 2 novembre 2016. Le successive condotte di trasporto e cessione sarebbero mera conseguenza del fallimento della prima operazione di cessione ai pugliesi e non frutto di una preventiva rappresentazione e pianificazione da parte degli imputati e sarebbero riconducibili a un medesimo, unico e occasionale disegno criminoso. Non vi sarebbe prova alcuna circa la sussistenza di un accordo tra i coimputati finalizzato alla predisposizione e compimento di ulteriori attività criminose. 6.4. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. con riferimento al ritenuto ruolo di organizzatore dell'imputato. La Corte di appello avrebbe erroneamente riconosciuto all'imputato il ruolo di organizzazione dell'associazione per delinquere sulla base di estratti delle intercettazioni generici ed astratti e di conseguenza inidonei a ritenere sussistente un rapporto di subordinazione degli altri coimputati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Dai messaggi e dalle conversazioni intercettate emergerebbe, al contrario, un continuo scambio di opinioni tra gli imputati relativamente alle decisioni da adottare e, da tale circostanza, si dedurrebbe l'esistenza di un rapporto paritario tra i coimputati e non di un ruolo di primazia dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale non avrebbe correttamente applicato i principi della giurisprudenza riportati nel ricorso sull'obbligo di motivazione e sulla qualità di organizzatore. Gli elementi di prova concretizzerebbero esclusivamente la partecipazione concorsuale ai singoli episodi criminosi contestati ai capi da 2 a 6. A sostegno di tale tesi si indicano gli elementi di prova relativi alla cessione del 21 dicembre 2016 (pag. 27 del ricorso), il contenuto dei messaggi del 15 dicembre 2016 (28-29), le conversazioni riportate a pag. 30 del ricorso, elementi tutti indicati nelle memorie dell febbraio 2021 e del 1 marzo 2021 e non valutati dalla Corte di appello. L'omessa valutazione di tali elementi favorevoli all'imputato concretizzerebbe il travisamento della prova, poiché se valutati avrebbero portato ad una decisione diversa. 7. Tre i motivi dedotti con il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 7.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, anche in relazione alla mancata applicazione degli artt. 530, comma 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen. La sentenza impugnata, nell'aderire acriticamente alle risultanze del giudice di primo grado, si sarebbe sottratta all'esame del principale motivo di impugnazione per cui gli elementi posti a base della condanna dal Giudice dell'udienza preliminare e dalla Corte di appello sarebbero compatibili sia con l'ipotesi di reato continuato sia con quella di reato associativo, e di conseguenza si sarebbe dovuta applicare la soluzione più favorevole, in base agli artt. 530 comma 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen. Gli elementi evidenziati dalla Corte di appello, riportati a pag. 2 del ricorso, avrebbero la caratteristica di rappresentare sia l'esistenza di un accordo per la commissione di un reato continuato sia la sua articolata realizzazione nel tempo, nelle modalità e nei mezzi; sicché non vi sarebbe la certezza della prova dell'accordo criminoso stabile nel tempo. 7.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche sulla recidiva reiterata; il rigetto si sarebbe fondato sull'applicazione dell'art. 69, comma 4, cod. pen., da ritenersi incostituzionale nella parte in cui opera con riferimento al reato ex art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309 del 1990, allorché questo abbia per oggetto unicamente le sostanze di cui alle tabelle II e IV previste dall'art. 14 del medesimo decreto. Il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva deriverebbe esclusivamente dall'art. 69, comma 4, cod. pen., che dovrebbe però ritenersi incostituzionale, se riferito all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per violazione degli artt. 3 e 27 Cost., poiché non distinguerebbe tra l'associazione finalizzata al traffico di droghe pesanti e leggere, impedendo così un adeguato trattamento sanzionatorio rispetto a fattispecie che avrebbero una ridotta offensività per la natura dalla sostanza stupefacente. La Corte di appello non avrebbe motivato sulla doglianza difensiva; di conseguenza si richiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod. pen., nella parte in cui opera con riferimento all'art. 74, commi 1 e 2, d.P.R. n. 309 del 1990 allorché le condotte hanno ad oggetto le droghe leggere. 4.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione circa la congruità della pena aumentata per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ritenuta la continuazione tra i reati contestati e individuato come più grave quello associativo, avrebbe indicato la pena base in 10 anni di reclusione ed aumentato la pena per la continuazione mediante il richiamo all'art. 81, comma 4, cod. pen. Tale richiamo significherebbe che il Giudice dell'udienza preliminare avrebbe inteso aumentare la pena per la continuazione di un terzo e non in misura superiore ad un terzo; l'aumento superiore ad un terzo sarebbe frutto o di un errore materiale e la sentenza andrebbe corretta o non sarebbe retto da idonea motivazione e di conseguenza la sentenza andrebbe annullata sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. 1.1. Il ricorrente è stato condannato, in riforma della sentenza di primo grado, alla pena di 7 anni di reclusione, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, per i reati di cui ai capi 1 ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, quale partecipe dell'associazione per delinquere diretta da [OSCURATO:PERSONA], 4 e 5 ex art. 73, commi 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990. 1.2. Con il ricorso alcuna impugnazione è proposta avverso i capi 4 e 5; con unico motivo si deduce il vizio ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., ritenendo che la Corte di appello abbia erroneamente qualificato il capo 1 nel reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, che invece integrerebbe il reato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. 1.3. Va chiarito che la questione proposta non attiene alla qualificazione giuridica del reato sub capo 1: se così fosse, la conseguenza sarebbe che il fatto ascritto al ricorrente nel capo 1 integrerebbe - nell'ottica difensiva - il reato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 oltre ai reati per i quali non vi è stata impugnazione di cui ai capi 4 e 5. In realtà, si intende dedurre che le condotte ritenute di partecipazione configurerebbero solo il concorso nei due reati di cessione per cui è intervenuta condanna (cfr. pag. 4 e 5); si sostiene l'insussistenza della condotta di partecipazione. 1.4. Con l'atto di appello, il cui primo motivo riguardava la sussistenza del reato associativo, l'impugnazione sulla partecipazione al reato associativo, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, si è fondata esclusivamente sulla breve durata della condotta, ritenendo che potesse concretizzarsi solo il concorso di persone nei reati di cessione. La Corte di appello ha, pertanto, risposto al motivo di appello sull'an dell'associazione (il punto non è impugnato) ed ha poi a pagina 34 analizzato il motivo di appello sulla condotta di partecipazione di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale, oltre alla commissione dei due reati scopo dell'associazione per delinquere, per altro di particolare rilevanza, tenuto conto delle modalità di organizzazione e di quantitativi gestiti, ha indicato gli elementi di prova da cui ha dedotto la sussistenza del contributo causale alla realizzazione del duraturo programma criminale: - la disponibilità ad eseguire l'incarico di reperire delle nuove schede telefoniche, mezzi indispensabili per lo svolgimento dell'attività illecita, in quanto indicative di una consuetudine di rapporti reiterazioni dei contatti; - lo svolgimento dell'attività di controllo ai caselli al fine di garantire il passaggio di [OSCURATO:PERSONA] in condizioni di sicurezza; - l'attività di incasso del denaro, svolta insieme con [OSCURATO:PERSONA], di cui il ricorrente rendeva conto a [OSCURATO:PERSONA]; - la disponibilità offerta ai fini della custodia dello stupefacente; - i contatti con un corriere precedentemente utilizzato dall'associazione. Tali condotte sono tutte esemplificative del compimento di attività concernenti l'organizzazione e la divisione dei compiti tra gli associati, e dimostrano la concreta messa in disponibilità della propria condotta, in modo stabile e non meramente occasionale, per la commissione dei reati relativi alle sostanze stupefacenti. 1.5. Fermo restando che l'unica contestazione dedotta con l'appello, quanto alla posizione specifica dell'imputato, concerneva solo la durata della condotta, deve rilevarsi che con la motivazione della sentenza impugnata il ricorso non si confronta, presentando argomentazioni astratte ed avulse da essa. Il ricorso è, pertanto, inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato. Il ricorrente è stato condannato alla pena di 6 anni e 2 mesi di reclusione, per i reati di cui ai capi 1, (ex art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, quale partecipe), 2, 3, 4, 5 e 6 ex art. 73, commi 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; in primo grado fu ritenuta la continuazione tra i reati, esclusa la recidiva, e furono concesse le circostanze attenuanti generiche. Con il ricorso si contesta l'an della responsabilità esclusivamente con riferimento ai capi 1 e 5. 2.1. Il primo motivo, con cui si deduce il vizio di violazione di legge ex art. 606, lett. c), cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto l'inosservanza di tali norme non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di ricorso per cassazione, le doglianze relative alla violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., così come dell'art. 533 cod. proc. pen., non essendo l'inosservanza di dette norme prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge di cui all'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. ma soltanto nei limiti indicati dalla lett. e) della medesima norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, Pecorelli, Rv. 271294). Va poi ricordato il principio espresso da Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 01, in motivazione per cui non è consentito il motivo di ricorso che deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che «attaccano» la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. 2.1.1. Il primo motivo, con cui si deduce il vizio della motivazione per l'omessa risposta ai motivi di appello, è infondato. Analoghe considerazioni valgono per lo stesso motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.2. È indubbio che il richiamo operato nella sentenza impugnata alla doppia conforme sia improprio perché ciò rileva nel giudizio di legittimità sia in relazione all'analisi della motivazione - in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova, dinanzi ad una doppia conforme decisione di condanna, le sentenze di primo e di secondo grado vanno apprezzate nel loro complesso, onde valutarne la conformità al diritto ed alla logica, sì da poterne saggiare la tenuta in sede di legittimità - che della deduzione del cd. travisamento della prova. 2.1.3. In realtà, la Corte di appello ha ritenuto di aderire ai criteri di valutazione delle prove del Giudice dell'udienza preliminare, richiamandoli e facendoli propri. La Corte di appello ha risposto alle specifiche questioni di merito dedotte con gli appelli analizzando le posizioni degli imputati, non tanto nella parte generale dedicata al reato ex art. 74 d.P.R., n. 309 del 1990 come indicato nei ricorsi. I motivi dei ricorrenti, dunque, prendono in esame solo una parte della motivazione della sentenza. 2.1.4. La Corte territoriale, dopo aver esposto la parte in diritto, ha rappresentato che i motivi di appello sulla sussistenza del reato di cui al capo 1 fossero infondati ed ha riassunto gli elementi di prova in base ai quali ha ritenuto sussistente il reato associativo. Dopo aver affermato di condividere gli elementi di prova ritenuti dal Giudice per le indagini preliminari espressione dell'esistenza dell'organizzazione, nelle parti relative ai singoli appellanti, la Corte territoriale ha dato risposta anche alle contestazioni relative a tali elementi di prova. Dunque, contrariamente a quanto si sostiene nei ricorsi, la Corte di appello non si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado ma, dopo aver riportato i motivi di appello, ha dato una risposta prima unitaria alle impugnazioni sulla sussistenza dell'associazione per delinquere ed ha poi analizzato le singole posizioni e questioni proposte.2.1.5. Per il resto, il primo motivo è infondato: corretto in diritto ed immune da vizi logici è il percorso seguito dalla Corte territoriale sulla sussistenza dell'associazione per delinquere. 2.1.6. Nella prassi difficilmente si ha la prova del momento costitutivo, genetico, di un'associazione per delinquere, della concretizzazione dell'accordo. Di conseguenza, la giurisprudenza ha affermato che si è in presenza di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti ogniqualvolta tra tre o più persone si stringa, anche di fatto, cioè senza un preventivo accordo formale, un patto, che ha in sé la cosiddetta affectio societatis, in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga, nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale. Ciò che ha rilevanza non è un accordo consacrato in atti di costituzione, statuto, regolamento, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesione, ma l'esistenza, di fatto, della struttura prevista dalla legge, in cui si innesta il contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune (così in motivazione Sez. 6, n. 8046 del 08/05/1995, Valente, Rv. 202033). Si è, altresì, affermato (cfr. Sez. 1, n. 3133 del 12/11/1997, dep. 1998, Cuomo, Rv. 210186 - 01) che, ferma restando l'autonomia rispetto ai reati (eventualmente) posti in essere in attuazione del programma, la prova in ordine al delitto associativo può desumersi anche dalle modalità esecutive dei reati- scopo, dalla loro ripetizione, dai contatti fra gli autori, dall'uniformità delle condotte, specie se protratte per un tempo apprezzabile. 2.1.7. La Corte di appello ha correttamente applicato tali principi perché ha ritenuto provata la sussistenza del reato associativo da una serie di elementi che dimostrano l'esistenza della predisposizione di mezzi, dell'organizzazione dell'attività illecita, con la presenza di un vertice, quindi con la creazione di una struttura, della ripartizione di compiti tra gli associati. La Corte territoriale ha accertato che gli imputati adoperarono schede telefoniche «dedicate», intestate fittiziamente, continuamente sostituite per evitare la loro identificazione, per i rapporti tra loro e con i clienti e limitatamente alle attività illecite; che avevano un deposito utilizzato anche quale luogo di incontro, messo a disposizione da [OSCURATO:PERSONA], e di veicoli per il trasporto; è stata accertata l'esistenza di un fondo comune per far fronte alle spese e della tenuta della contabilità (cfr. le conversazioni che coinvolgono proprio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), stabili canali di rifornimento e modalità di trasporto collaudate. 2.1.8. Seguendo l'ordine logico del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si afferma che la Corte territoriale non avrebbe risposto alla questione dedotta sulla effettiva durata dell'attività illecita, che riguarderebbe il periodo dal 2 novembre 2016 al 22 febbraio 2017, data dell'accertamento dell'ultimo reato fine, e le conseguenze in termini di stabilità e indeterminatezza del numero di delitti da realizzare; solo 5 sarebbero i reati fine commessi. La questione della durata dell'attività criminosa è decisa nelle pagine 30 e 33 dalla Corte di appello con motivazione immune da vizi logici e corretta in diritto. 2.1.9. In ogni caso, la questione, per come proposta, è irrilevante perché se le forme di manifestazione concreta dell'associazione per delinquere sono durate circa 4 mesi e ben 5 sono i reati fine realizzati, tale tempo di esistenza dell'associazione per delinquere è certamente idoneo a ritenere sussistente la stabilità del vincolo perché la sua apprezzabilità sussiste non solo in astratto, considerata la rilevanza del tempo in sé, ma anche in concreto, ove si consideri che grazie alla stabilità nel tempo di tale struttura sono stati consumati dagli associati almeno 5 reati aventi ad oggetto quantitativi ingenti di sostanza stupefacente. Dagli elementi acquisiti la Corte territoriale ha ritenuto provata l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato. Non assume poi rilevanza che il Giudice per le indagini preliminari abbia anticipato la data di commissione del reato rispetto all'imputazione, che indica l'inizio della permanenza al 2 novembre 2016, perché priva di aspetti concreti ed avendo il giudice, in sostanza, preso atto delle attività organizzative pregresse rispetto alla prima forma di attuazione del programma criminoso. 2.1.10. La gestione di grandi quantitativi è stata ritenuta dalla Corte di appello un ulteriore elemento di prova dell'esistenza dell'organizzazione. Tale punto della decisione, con il quale nessuno dei ricorsi si confronta, è aderente al principio espresso da Sez. 5, n. 28528 del 15/06/2010, Cucumazzo, Rv. 247905 - 01, per cui, in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, l'accordo di almeno tre persone per organizzare e finanziare un'operazione d'importazione di ingente quantità di stupefacenti, per le attività delittuose consecutive di ciascuna di esse anche nel commercio in proprio, determina un programma associativo ai sensi della previsione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la quale non richiede che le successive condotte delittuose dei singoli, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ivi compreso il commercio, siano compiute in nome e per conto dell'associazione, ma solo che rientrino nel predetto programma. Afferma in motivazione tale sentenza che il contributo dei singoli ad un'ingente importazione può dimostrare per sé l'associazione. In tal caso l'investimento complessivo e l'unicità delle operazioni presume apporto consapevole di ciascuno a quanto interessa tutti, in rapporto a quanto accade risolutivannente per ognuno (a partire dall'approvvigionamento per la cessione, per finire alla posizione sul mercato dello stesso territorio). 2.1.11. Il ricorso, poi, ritiene viziata, in base alla «breve» durata delle attività illecite, la motivazione nella parte in cui ha .ritenuto che i reati commessi siano espressione dell'attività associativa, dell'organizzazione realizzata. Il motivo è infondato perché, oltre alla rilevanza del tempo indicato dallo stesso ricorrente, deve ricordarsi che la commissione di più reati di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 è un indice sintomatico dell'esistenza dell'associazione (Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27950502, in motivazione). 2.2. Altra contestazione operata con il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], comune ad altri ricorsi, è che le condotte concretizzerebbero al più il concorso di persone nel reato continuato. La Corte di appello ha di fatto rigettato tale tesi perché ha confermato che gli elementi di prova univocamente dimostrano l'esistenza di una struttura organizzativa, con divisione di compiti tra gli associati, finalizzata al compimento di una pluralità di reati relativi alle sostanze stupefacenti, programma per altro anche realizzato, esistente in maniera stabile per un lasso di tempo apprezzabile. L'affermata esistenza della stabilità dell'accordo criminoso e le cessioni avvenute in esecuzione dell'accordo sono incompatibili con la sussistenza dei presupposti applicativi degli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 73 d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte territoriale ha, dunque, correttamente applicato il principio per cui l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi, nella presenza di un reciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati (Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270564 - 01). 2.3. La Corte di appello ha risposto ai motivi di appello sulle questioni dell'uso del magazzino e del messaggio inviato il 12 novembre 2016; a partire da pag. 6, le contestazioni del ricorso riguardano esclusivamente la valutazione della prova; si propone esclusivamente la lettura alternativa delle fonti di prova con argomentazioni di merito precluse in sede di legittimità. 2.3.1. La questione, sulla valutazione degli elementi di prova relativi al deposito, per come dedotta, non costituisce il travisamento della prova. Il travisamento della prova, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen., può essere invocato quale vizio della motivazione, sotto i profili della contraddittorietà o illogicità manifesta, solo quando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o sul risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale - quanto alla prova dichiarativa, ad es.il vizio sussiste se il teste ha detto rosso ed il giudice ha scritto bianco - o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia. In più, il vizio sussiste solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta «doppia conforme» e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio. Con il motivo si contesta l'adeguatezza della valutazione probatoria del giudice di merito per ottenerne una diversa: si tratta di una censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge. 2.3.2. Va poi rilevato che nella sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte territoriale, la prova della messa a disposizione del deposito è costituita dalle comunicazioni tra Raso, [OSCURATO:PERSONA] e Guastamacchia del 4 novembre 2016 (cfr. pag. 33 ed 80 della sentenza di primo grado) mentre le conversazioni del giorno 6 sono state ritenute prova della messa a disposizione del furgone per il compimento dell'attività illecita, come in sostanza sostenuto anche dal ricorrente. Inoltre, il ricorso non si confronta con quella parte della motivazione in cui sono indicati altri elementi di prova della partecipazione (cfr. pag. 37 della sentenza, in basso). 2.3.3. Il ricorrente ritiene che avendo le prove un significato alternativo la Corte di appello avrebbe dovuto applicare il principio del favor rei; deve però osservarsi che la lettura alternativa della difesa è stata esclusa dalla Corte territoriale, che invece ha ritenuto le prove di significato univoco verso la condanna. 2.3.4. Alcuna impugnazione è stata proposta rispetto ai reati fine contestati, ad esclusione del capo 5, sicché correttamente la Corte di appello ha ritenuto che la reiterazione della commissione dei reati scopo dell'associazione per delinquere sia, se unito agli altri evidenziati, un elemento significativo della condotta di partecipazione. Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505 - 02, ha affermato il principio per cui, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, suscettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro (fattispecie in cui la partecipazione al reato associativo era stata desunta non solo dal dato storico della reiterata commissione di reati fine in concorso tra gli associati, ma anche dall'esistenza di un rapporto di collaborazione collaudato e destinato a produrre effetti ben oltre i singoli episodi delittuosi). 2.4. È inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il secondo motivo con cui si deduce il travisamento del fatto con riferimento al capo 5. Va ribadito il principio espresso da ultimo da Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01, secondo il quale anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. 2.5. È fondato il terzo motivo sulla determinazione della pena. 2.5.1. La pena base per il reato associativo è stata determinata in primo grado in 10 anni di reclusione ed è stata confermata dalla Corte di appello che ha accolto il motivo di appello sulle circostanze attenuanti generiche ritenendo che fossero «da riconoscersi nella loro massima estensione»; tale affermazione perentoria contenuta nella motivazione della sentenza impugnata è, però, contraddetta dalla riduzione della pena per le circostanze attenuanti generiche ad 8 anni (in primo grado era stata di 8 anni e 6 mesi di reclusione) anziché a 6 anni ed 8 mesi di reclusione. 2.5.2. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e la pena, ex art. 620 cod. proc. pen., può essere così rideterminata: pena base per il reato di cui al capo 1, anni 10 di reclusione; ridotta per le circostanze attenuanti generiche a 6 anni ed 8 mesi di reclusione; aumentata ex art. 81 cod. pen., come stabilito dalla Corte di appello, di 3 mesi di reclusione per ciascuno dei 5 reati per i quali è intervenuta la condanna: si giunge così alla pena di 7 anni e 11 mesi di reclusione. Tale pena va ridotta per la scelta del giudizio abbreviato a 5 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione. 3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di 8 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione, ritenuta la continuazione e le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, per i reati di cui ai capi 1, 5 e 6. 3.1. Il primo ed il secondo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla sussistenza del reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, prospettano questioni comuni agli altri ricorsi; i motivi sono, pertanto, infondati, dovendo richiamarsi le argomentazioni già espresse in precedenza, in particolare quanto alla durata dell'attività illecita e di conseguenza dell'associazione per delinquere, all'indeterminatezza del programma criminoso, alla valutazione delle intercettazioni telefoniche, all'esistenza del deposito. 3.1.1. La sentenza di Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino, Rv. 270396, indicata nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è stata citata solo in una minima parte; la motivazione fa, invece, riferimento all'organizzazione quale carattere distintivo tra il concorso di persone nel reato continuato di cessione di sostanza stupefacente e l'associazione per delinquere. La sentenza Avellino è, dunque, in continuità con l'orientamento della giurisprudenza per cui per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583 - 01). Come già indicato, la Corte di appello ha fondato la prova della sussistenza del reato associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 proprio sull'esistenza dell'organizzazione. Possono qui esaminarsi solo i profili ancora non valutati. 3.1.2. Il ricorso si fonda sull'omessa spiegazione da parte della Corte di appello del valore di alcuni elementi di prova: in realtà, la Corte territoriale ha risposto ai motivi di appello sulle questioni relative alla possibilità di guadagni ed alla gestione della cassa a pag. 29 della sentenza e con tale motivazione il ricorso non si confronta. 3.1.3. La questione della identificazione degli acquirenti è affrontata a pag. 30; quanto all'omessa identificazione dei fornitori spagnoli, la questione è irrilevante poiché è non risultano contestazioni alle sentenze di merito nella parte in cui fanno riferimento ai viaggi in Spagna finalizzati all'acquisto di sostanza stupefacente. 3.2. È, invece, fondato il ricorso quando deduce il vizio della motivazione sulla condotta di partecipazione del ricorrente perché, effettivamente, l'analisi dei motivi di appello è stata omessa: la Corte di appello ha riportato gli elementi di prova a sostegno della motivazione della sentenza di primo grado sulla partecipazione del ricorrente e ad essa ha fatto riferimento. 3.2.1. Con l'appello, però, risultano essere state proposte specifiche questioni proprio su ciascuno degli elementi di prova indicati dal Giudice per le indagini preliminari. In particolare, con l'appello si contestò che il ricorrente non adoperò una sola scheda telefonica, intestata alla moglie, e non le cambiò come gli altri associati; si eccepì il travisamento della prova quanto alla identificazione del ricorrente nel «vecchio», in base al contenuto dell'annotazione di polizia giudiziaria del 12 novembre 2016 (tale travisamento della prova è stato eccepito anche con il ricorso per cassazione); si fornì un'interpretazione alternativa della vicenda del contatto con tale Nkouka; si rilevò infine la partecipazione al più a due sole condotte. 3.2.2. In sostanza, la Corte di appello ha solo ribadito le argomentazioni della sentenza di primo grado, senza rispondere a tali specifiche questioni dedotte con l'appello sulla sussistenza della condotta di partecipazione. 3.3. Sono fondati anche il terzo ed il quarto motivo, con cui si deduce il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, con riferimento al capo 6 dell'imputazione. 3.3.1. La sentenza di primo grado ha motivato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo 6, ex art. 73, commi 4 e 6, 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 - in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per l'importazione dalla Spagna in Italia di 443,30 kg. di hashish, trasportati su un camion da [OSCURATO:PERSONA], nell'occasione arrestato in flagranza, il 22 febbraio 2017 - in base alle intercettazioni telefoniche (non indicate) con [OSCURATO:PERSONA] per la ricerca dei cassoni ed al viaggio in Spagna che l'imputato avrebbe fatto con [OSCURATO:PERSONA] per raggiungere [OSCURATO:PERSONA], dal 9 al 22 febbraio 2017. La prova del viaggio in Spagna è costituita secondo il Giudice per le indagini preliminari dalla conversazione n.7825 con [OSCURATO:PERSONA]; dall'assenza di traffico telefonico tra il 10 ed il 23 febbraio; dal riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria il 21 febbraio, per due volte, del ricorrente quale passeggero dell'auto condotta da [OSCURATO:PERSONA]. 3.3.2. Rispetto a tale ricostruzione, con l'appello (cfr. pag. 4 e ss.) si contestò il significato della conversazione del 9 febbraio 2017 con [OSCURATO:PERSONA]; si rilevò che, contrariamente a quanto rilevato dal Giudice per le indagini preliminari, l'utenza dell'imputato generò traffico telefonico tra il 10 ed il 22 febbraio 2017 occupando le celle di Torino, in contrasto con la ritenuta presenza in Spagna del ricorrente e con quanto accaduto in occasione del reato di cui al capo 5, quando l'imputato portò il telefono cellulare con sé. Si contestò, quindi, il valore probatorio del riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria sulla presenza con [OSCURATO:PERSONA] il 22 febbraio 2017: per l'uso dell'avverbio «verosimilmente»; perché, quanto al transito delle ore 14, era incerto il numero di persone nell'auto e non era stato indicato chi fossero i passeggeri. Si rilevò come il riconoscimento fosse in contrasto con il materiale fotografico relativo all'auto di [OSCURATO:PERSONA] che aveva i vetri posteriori scuri, tali da impedire di vedere chi fosse seduto sul sedile posteriore.72/ Si spiegò, altresì, che la ricostruzione del viaggio potesse avere una spiegazione alternativa che giustificava l'assenza del ricorrente e, infine, che all'atto dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] risultarono contatti telefonici solo con le utenze di quest'ultimo e di [OSCURATO:PERSONA]. 3.3.3. Orbene, la Corte di appello non ha risposto alle questioni sull'interpretazione alternativa della conversazione n.7825 con [OSCURATO:PERSONA] e sui contatti telefonici in occasione dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA]. 3.3.4. Ha risposto in maniera manifestamente illogica a quella dell'esistenza dei contatti telefonici avvenuti con l'utenza del ricorrente in Italia, nel periodo in cui avrebbe dovuto essere in Spagna, perché ha ritenuto evenienza probabile - senza indicare alcun concreto fondamento probatorio - che il ricorrente abbia lasciato il telefono in Italia per precostituirsi una prova; ciò con ragionamento circolare poiché la Corte territoriale ha dato scontato ciò che avrebbe dovuto provare, il viaggio in Spagna, a fronte della prova contraria offerta dalla difesa rispetto alla ricostruzione del Giudice per le indagini preliminari. 3.3.5. Manifestamente illogica ed errata in diritto è poi la motivazione in risposta alla contestazione del valore probatorio del riconoscimento effettuato dalla polizia giudiziaria del ricorrente quale passeggero dell'auto condotta da [OSCURATO:PERSONA]. L'affidabilità del riconoscimento è stata fondata sulla scelta del giudizio abbreviato e sulla natura dell'atto di polizia giudiziaria avente fede privilegiata. La scelta del giudizio abbreviato è assolutamente irrilevante ai fini della valutazione della prova; che il giudizio si svolga allo stato degli atti, cioè che gli atti delle indagini preliminari possano essere utilizzati ai fini di prova, non esime minimamente il giudice del merito a valutare tutti gli atti che assumono valore probatorio applicando l'art. 192 cod. proc. pen., anche in relazione agli obblighi di motivazione ex art. 546 cod. proc. pen. 3.3.6. Errata in diritto è poi l'affermazione per cui quanto riportato nell'annotazione di polizia giudiziaria avrebbe valore probatorio perché contenuto in un atto munito di fede privilegiata. La Corte di appello ha creato, in tal modo, una sorta di prova legale, attribuendo sempre ed in ogni caso il valore di prova certa e definitiva alle indagini di polizia giudiziaria. Va, invece, affermato il principio opposto per cui anche il contenuto degli atti di polizia giudiziaria va verificato nel processo, anche se svolto con il giudizio abbreviato, in applicazione delle norme sulle prove e dell'art. 546 cod. proc. pen. Quello effettuato dalla polizia giudiziaria può essere definito un riconoscimento informale e costituisce un accertamento di un dato fattuale, utilizzabile nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice.3.3.7. L'affidabilità del riconoscimento era stata contestata offrendo una prova contraria: l'auto di [OSCURATO:PERSONA] risulta avere i vetri posteriori oscurati. Anche la risposta sul punto è manifestamente illogica perché la Corte territoriale si è limitata ad osservare che la veridicità del riconoscimento non troverebbe vulnus negli atti processuali e neppure nel fatto che egli non sia riconoscibile nel materiale fotografico in atti; invece, avrebbe dovuto verificare l'affidabilità del riconoscimento del passeggero alla luce del dato probatorio offerto. 3.4. Manifestamente infondati sono il quinto ed il sesto motivo con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione sulla sussistenza della recidiva. La Corte di appello non si è limitata a motivare sulla presenza dei precedenti penali ma ha esplicitamente motivato perché la commissione dei nuovi reati sia espressione della pericolosità sociale collegata a quei precedenti; in particolare si è accertato che le condotte sono state commesse dopo aver scontato una elevata pena sempre per reati ex artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 3.5. Il settimo, l'ottavo il nono ed il decimo motivo, sul giudizio di bilanciamento e sul trattamento sanzionatorio, sono assorbiti dall'accoglimento dei motivi sulla partecipazione all'associazione per delinquere e sul capo 6, dovendo la Corte rilevare che effettivamente in primo grado all'imputato sono già state concesse - e non negate, come ritenuto dalla Corte di appello in motivazione - le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla contestata recidiva. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 4.1. Il ricorso contesta esclusivamente la sussistenza del reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; non risultano dedotte specifiche contestazioni sulla ritenuta sussistenza della condotta di partecipazione e non sono oggetto del ricorso i reati di cui ai capi 2 e 4. La sentenza citata nel primo motivo di ricorso non è stata rinvenuta; la sentenza n.5299 del 2018 risulta essere stata emessa dalla sez. 1, e non dalla Sez. 3 come indicato nel ricorso, e non si rinviene la citazione riportata nel ricorso. 4.2. Oltre alle considerazioni già espresse nell'analizzare il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], deve rilevarsi che il primo motivo, con cui si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione perché la Corte di appello avrebbe omesso la risposta ai motivi di appello, è inammissibile per genericità laddove contesta l'omessa risposta ai motivi di appello senza specificare quali motivi non siano stati analizzati e quale incidenza l'analisi avrebbe avuto sulla decisione. Cfr. sul punto Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014, dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01 , per cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica. 4.3. L'unica questione concretamente dedotta con il ricorso, sia con il primo che con il secondo motivo, è quella relativa alla durata dell'attività criminosa, che sarebbe compatibile con il concorso di persone nel reato continuato di cessione delle sostanze stupefacenti, su cui devono richiamarsi le argomentazioni riportate analizzando il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 4.4. Altra questione dedotta con i motivi concerne la connessione tra la prima cessione del 2 novembre 2016 ed il trasporto del dicembre 2016: sul punto la Corte di appello ha risposto ai motivi di appello nella parte relativa al coimputato [OSCURATO:PERSONA] ed il ricorso non si confronta con l'articolata motivazione della sentenza sul punto. Il motivo è, dunque, inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. Va, altresì, rilevato che alcuna incidenza può avere, ai fini della sussistenza del reato associativo, la circostanza che un'operazione non sia andata a buon fine e che parte del carico sia stato restituito. Semmai, proprio tale vicenda dimostra che la struttura creata al fine di cedere a terzi l'hashish intendeva continuare ad operare provvedendo al ritiro di parte della merce e ad una nuova fornitura; nuova cessione che implica contatti con i fornitori e la messa in moto dell'organizzazione per la commissione del reato fine. Il tutto con riferimento a quantitativi ingenti di sostanza stupefacente. 4.5. Si propone poi una lettura alternativa di quelli che la Corte territoriale ha ritenuto essere i mezzi dell'associazione per delinquere. 4.6. Il ricorso (cfr. pag. 9) propone poi critiche alla sentenza di primo grado e meri giudizi sul valore probatorio delle intercettazioni telefoniche e dei messaggi riportati nella sentenza di primo grado e richiamati dalla Corte di appello. Per altro, deve rilevarsi che la sentenza di primo grado, recepita dalla Corte territoriale, ha ricostruito prima la genesi delle indagini, poi ha analizzato la commissione dei reati fine e, quindi, ha motivato più specificamente sul reato associativo. I reati sono stati ritenuti, per le loro modalità di commissione e per i soggetti coinvolti, espressione dell'attività associativa. Dunque, è sulla complessiva valutazione delle fonti di prova che si fonda la motivazione sulla sussistenza dell'associazione per delinquere e non solo sulle conversazioni relative ad un mese. 4.7. Sull'indeterminatezza dei reati scopo, va aggiunta un'altra considerazione, rispetto a quanto riportato nell'analisi dei ricorsi che precedono.I giudici di merito hanno ritenuto sussistente la continuazione non solo tra i reati ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ma anche tra tali delitti ed il reato associativo: il che implica che si è raggiunta la prova che i reati fine fossero già stati programmati nelle loro linee essenziali al momento della costituzione della associazione. Sul punto cfr. Sez. 5, n. 44606 del 18/10/2005, Traina, Rv. 232797 - 01, per cui il problema della configurabilità della continuazione tra reato associativo e reati-fine non va impostato in termini di compatibilità strutturale, in quanto nulla si oppone a che, sin dall'inizio, nel programma criminoso dell'associazione, si concepiscano uno o più reati-fine individuati nelle loro linee essenziali, di guisa che tra questi reati e quello associativo si possa ravvisare una identità di disegno criminoso. Ne consegue che tale problema si risolve in una quaestio facti la cui soluzione è rimessa di volta in volta all'apprezzamento del giudice di merito. Nello stesso senso Sez. 1, n. 12639 del 28/03/2006, Adamo, Rv. 234100 - 01, per cui è ipotizzabile la sussistenza della continuazione tra reato associativo e reati fine a condizione che questi ultimi siano già stati programmati al momento della costituzione della associazione. Si veda anche Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595 - 01, per cui non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso. 4.8. Puramente valutativo è il ricorso laddove assume che l'ultima cessione sia il frutto di una condotta isolata e circoscritta. 5. Anche il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ritenuta la continuazione, è stato condannato alla pena di 17 anni, 9 mesi e 10 giorni di reclusione, per i reati di cui ai capi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. L'impugnazione ha ad oggetto solo il reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. 5.1. Il primo motivo, con cui si deduce l'omessa risposta ai motivi di appello, è infondato per le considerazioni già svolte nell'analisi dei ricorsi che precedono. 5.2. Il motivo è infondato anche nella parte in cui deduce l'omessa risposta alla memoria difensiva. 5.2.1. L'omessa valutazione di memorie difensive non può essere fatta valere come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, ma può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione che definisce la fase o il grado nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive, le quali devono essere attentamente considerate dal giudice cui sono rivolte (Sez. 3, n. 23097 del 08/05/2019, Capezzuto, Rv. 276199 - 03). La giurisprudenza ha, però, chiarito che gli atti che pongono questioni ulteriori rispetto a quelle dedotte con i motivi di impugnazione non sono da considerare memorie né richieste ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. ed in relazione ad essi si applica la disciplina dei motivi nuovi di cui all'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che l'obbligo per il giudice di appello di procedere alla valutazione di una memoria difensiva sussiste solo se ed in quanto il contenuto della stessa sia in relazione con le questioni devolute con l'impugnazione (Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019, F., Rv. 277076 - 01). 5.2.2. Le questioni dedotte con la memoria trascritta nel ricorso sono le stesse dedotte con i motivi di appello e riguardano l'insussistenza del reato associativo, in punto di fatto e di diritto, mediante la contestazione del valore probatorio degli sms e degli elementi di prova elencati da Giudice per le indagini preliminari quale indici di organizzazione, della sussistenza dell'animus, della concretizzazione del solo concorso di persone nella commissione dei delitti di cessione. Si contestava, altresì, la sussistenza del reato per la durata delle condotte criminose e delle intercettazioni telefoniche poste alla base della sentenza di primo grado ai fini della prova del reato associativo, per l'insussistenza di una pluralità di soggetti riforniti da [OSCURATO:PERSONA]. 5.2.3. Nell'analizzare le altre posizioni, si è già indicato che la Corte di appello ha dato risposta alle questioni relative alla concretizzazione del solo concorso di persone nella commissione dei delitti di cessione ed alla durata delle condotte criminose. Anche alle altre questioni indicate nella memoria la Corte territoriale ha dato risposta: a quelle relative all'irrilevanza dell'identificazione degli acquirenti a pag. 30; al valore probatorio degli indici rivelatori dell'organizzazione anche a pag. 34; a quello degli sms a pag. 37 in cui si affronta anche, nuovamente, la questione della stabile organizzazione. Dunque, la Corte di appello ha dato risposta alle questioni dedotte con la memoria difensiva. 5.3. Il secondo motivo, con cui si deduce il vizio di violazione di legge con riferimento alla mancanza dei presupposti applicativi della fattispecie associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, proponendo argomentazioni comuni agli altri ricorrenti, deve essere rigettato per le considerazioni già espresse. 5.4. Il terzo motivo è inammissibile. 5.4.1. Con l'appello (pag. 14-16) si sollevò unicamente la questione per cui gli elementi indicati dal Giudice per le indagini preliminari, che provavano la qualità di dirigente ed organizzatore dell'associazione per delinquere, concretizzerebbero solo la circostanza aggravante ex art. 112, comma 2, cod. pen., tenuto conto di quanto sostenuto nell'impugnazione in ordine al reato ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; si ammise che il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] fosse diverso rispetto a quello degli altri, ma si escluse che egli avesse commesso la condotta di dirigente ascritta. 5.4.2. La Corte di appello ha rigettato tale tesi, ritenendo la sussistenza del reato associativo e della qualità di organizzatore, richiamando la motivazione della sentenza di primo grado. 5.4.3. Con il ricorso, invece, si contesta per la prima volta il valore probatorio degli elementi di prova posti a sostegno della motivazione, prima ritenuti probanti del ruolo di organizzatore ex art. 112 cod. pen. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, la lettura coordinata degli artt. 609 e 606, comma 3, cod. proc. pen. impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, quale rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale (in tal senso cfr. Cass. Sez. U. n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794, Spina). 5.4.4. Per altro, trattandosi di questioni del tutto nuove, non sussiste neanche il vizio della motivazione per l'omessa valutazione della memoria difensiva perché tale atto, come già indicato, non può contenere ulteriori e diverse doglianze rispetto a quelle ritualmente proposte con il gravame o i motivi aggiunti ma può solo supportare, con dovizia di particolari e più puntuali argomentazioni, i temi già devoluti con il mezzo d'impugnazione proposto. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. 6. Il ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di cui al capo 1 quanto all'an della responsabilità, è infondato. Non risulta proposto ricorso avverso i capi 3, 5, e 6 quanto all'an della responsabilità. 6.1. Il primo motivo è inammissibile laddove deduce il vizio di violazione di legge sostanziale ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. con riferimento alla mancata applicazione di norme processuali quali gli artt. 530 e 533, comma 1, cod. proc. pen. 6.2. Il motivo è infondato nella parte in cui deduce che la Corte di appello avrebbe aderito acriticamente alla sentenza di primo grado per le considerazioni già espresse. 6.3. Il primo motivo è poi manifestamente infondato quanto al dedotto vizio di violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990.Con l'appello dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si sostenne (cfr. pag. 7) che gli elementi di prova ritenuti esistenti dal Giudice dell'udienza preliminare fossero compatibili sia con un'ipotesi di reato continuato che di reato associativo; l'alternatività di significato avrebbe dovuto portare all'assoluzione per l'inidoneità, contraddittorietà o insufficienza degli elementi di prova. Tale tesi è stata smentita dalla Corte di appello che ha ritenuto provata la sussistenza del reato associativo. Valgono per tale motivo le argomentazioni già riportate analizzando il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 6.4. Manifestamente infondato è il secondo motivo con cui si deduce il vizio della motivazione sul rigetto della richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva. 6.4.1. Dalla lettura di pag. 32 della motivazione della sentenza impugnata sulla questione della recidiva e sul bilanciamento non si rinviene alcun riferimento all'art. 69, comma 4, cod. pen.; neanche nella sentenza di primo grado, nella parte relativa alla pena si fa riferimento a tale norma. Il giudizio di equivalenza è stato confermato per il peso attribuito dalla Corte territoriale alla pericolosità sociale del ricorrente. L'art. 69, comma 4, cod. pen. non è stato applicato ed il giudizio di equivalenza si è fondato sulla valutazione degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. 6.4.2. Ne consegue che la richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale non può minimamente essere accolta, attesa l'assoluta irrilevanza della questione proposta. 6.4.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato nella parte cui accenna alla «incostituzionalità» dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui equiparerebbe situazioni ontologicamente diverse, a seconda che il reato associativo abbia ad oggetto droghe leggere o pesanti. Il motivo è, infatti, contrario alla giurisprudenza formatasi allorché il sistema normativo distingueva le condotte ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle tabelle, che ha sempre ritenuto manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. delle leggi in materia di stupefacenti), nella parte in cui non configura un distinto reato associativo, meno gravemente sanzionato, per il caso di gruppi finalizzati al traffico di sostanze riconducibili alla II ed alla IV delle tabelle previste dall'art. 14 del T.U. citato. Sez. 6, n. 8637 del 14/05/1996, Merlini, Rv. 205970 - 01, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - associazione per delinquere finalizzata allo spaccio delle sostanze stupefacenti - in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui la norma stessa non contempla la previsione di un distinto e minore reato di associazione per delinquere in tema di traffico di droghe cosiddette «leggere». Il reato di associazione per delinquere finalizzato al traffico di stupefacenti viene punito come tale per il potenziale di pericolosità che esso esprime, indipendentemente dai fatti delittuosi che l'associazione può commettere e che danno luogo ad autonome e distinte figure criminose; ne deriva che non è irragionevole la previsione di un unico reato associativo che non differenzi il trattamento sanzionatorio a seconda della natura delle sostanze stupefacenti oggetto dei reati fine. [OSCURATO:PERSONA]. 5, n. 2412 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 1998, Re, Rv. 209917 - 01, il delitto associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 è stato previsto dal legislatore per il suo intrinseco ed autonomo potenziale di pericolosità, indipendentemente dal disvalore che può connotare ogni singolo episodio attuativo del programma criminoso, allo scopo di reprimere ogni forma di organizzazione potenzialmente capace di favorire la diffusione illecita di qualsiasi sostanza stupefacente. Ne deriva che la previsione di un unico reato associativo, quali che siano le sostanze stupefacenti che formano oggetto dei delitti per la cui consumazione il sodalizio si sia costituito, non implica alcuna irragionevolezza né determina inique sperequazioni tra situazioni oggettivamente diverse. Cfr. Sez. 6, n. 4445 del 02/12/2004, dep. 2005, Messaoudi, Rv. 230758 - 01, per cui costituisce legittimo esercizio della discrezionalità legislativa la scelta di non differenziare le pene per l'associazione, riguardata nella sua essenza unitaria di fenomeno organizzativo per scopi criminali, pur essendo comminate sanzioni diverse, secondo la natura dello stupefacente che ne costituisce l'oggetto, quanto alle specifiche condotte di narcotraffico. Né tale scelta contrasta con il più mite trattamento sanzionatorio previsto dal sesto comma dello stesso art. 74 per le associazioni finalizzate alla commissione di fatti di «lieve entità», poiché per esse è logicamente prospettabile una minor rilevanza criminale proprio sotto il profilo organizzatorio, quale diretta implicazione delle circostanze delineate al comma quinto del precedente art. 73. Tali principi devono essere ribaditi, anche in considerazione del contenuto delle sentenze della Corte costituzionale sull'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 32/2014, ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, nella parte in cui hanno modificato l'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, unificando le condotte relative ai diversi tipi di sostanze stupefacenti (droghe cd. leggere e pesanti) esclusivamente per l'eccesso di delega.Con la sentenza n. 40 del 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni. 6.5. Il terzo motivo, con cui si deduce il vizio della motivazione sulla congruità degli aumenti per la continuazione, è manifestamente infondato. 6.5.1. Dalla sentenza di primo grado risulta che l'aumento per la continuazione è stato determinato per ciascun reato fine, in un anno e 2 mesi di reclusione per i reati di cui ai capi 3 e 5, ed in un anno e 5 mesi di reclusione per il reato di cui al capo 6. La determinazione degli aumenti è stata effettuata richiamando i parametri ex art. 133 cod. pen.; nella parte della sentenza dedicata alla responsabilità degli imputati sono descritte le modalità di commissione dei reati e la loro gravità, anche tenuto conto della concreta prova raggiunta in ordine ai quantitativi di sostanza stupefacente trattati, per effetto dei sequestri. Il richiamo, dunque, all'art. 81, comma 4, cod. pen. sta dunque a significare che il Giudice dell'udienza preliminare non avrebbe potuto determinare l'aumento inferiore ad un terzo; ha però ritenuto di dover applicarlo in misura superiore tenuto conto della oggettiva gravità dei reati. 6.5.2. Rispetto a tale motivazione con l'appello dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] si è dedotta l'eccessività degli aumenti per la continuazione, chiedendone una rideterminazione in senso più favorevole all'imputato; con l'appello dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] la questione del trattamento sanzionatorio è stata dedotta con riferimento all'esclusione della recidiva, alla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ed in maniera del tutto generica si è chiesta la rimodulazione in favor della pena e degli aumenti operati a titolo di continuazione. 6.5.3. La questione dedotta con il ricorso per cassazione, relativa al rapporto tra entità dell'aumento e art. 81, comma 4, cod. pen. non risulta dunque proposta con l'appello. Il motivo è inammissibile ex artt. 606, comma 3, e 609 cod. proc. pen. 7. L'analisi delle singole posizioni può così essere riepilogata. 7.1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.7.2. La sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e la pena, ex art.620 cod. proc. pen., deve essere rideterminata, come prima indicato, in 5 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione. Il ricorso deve essere rigettato nel resto. 7.3. La sentenza impugnata da [OSCURATO:PERSONA] deve invece essere annullata quanto alla condotta di partecipazione del reato di cui al capo 1 ed al reato di cui al capo 6 con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, con assorbimento del settimo, l'ottavo il nono ed il decimo motivo, sul giudizio di bilanciamento e sul trattamento sanzionatorio e con il rigetto degli altri motivi. Poiché l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, ma il rinvio concerne esclusivamente i capi 1 e 6, deve dichiararsi ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., irrevocabile l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato ascr
Sentenza Cassazione n. 16977/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris