Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35109/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

(CUI 048WUF1) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2026 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] I..[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., gli ha applicato la pena di anni due di reclusione ed Euro 6667,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309.

Con un unico motivo lamenta il vizio di motivazione con riferimento all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..

2. Il ricorso é inammissibile.

Ed invero deve farsi applicazione del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate perché palesemente estranee al novero dei motivi deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez.

Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01).

3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara P.Q.MIl Cons stensore Il Presidente. 1 Marin - se [OSCURATO:PERSONA] O 1 TT 2026 L [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] t lente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
(CUI 048WUF1) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2026 del TRIBUNALE di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] I..[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., gli ha applicato la pena di anni due di reclusione ed Euro 6667,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309. Con un unico motivo lamenta il vizio di motivazione con riferimento all'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. 2. Il ricorso é inammissibile. Ed invero deve farsi applicazione del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate perché palesemente estranee al novero dei motivi deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01). 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara P.Q.MIl Cons stensore Il Presidente. 1 Marin - se [OSCURATO:PERSONA] O 1 TT 2026 L [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] t lente
Sentenza Cassazione n. 35109/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris