CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02184/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Sassari avverso la sentenza del 01/12/2021 della Corte di appello di Cagliari — Sezione distaccata di Sassari; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto venga disposto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, in data 1° dicembre 2021 ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a mesi quattro e giorni quindici di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale, emessa dal Tribunale di Sassari in relazione ai reati di cui all'art. 337 e 651 c.p., oltre che dell'art. 186 comma 7 del codice della strada (fatti accertati il 9 settembre 2016 e ritenuti in continuazione tra loro). 2. Con il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato vengono dedotti due motivi di ricorso. 2.1. Il primo concerne l'omesso esame della doglianza contenuta nell'atto di appello e relativa alla applicabilità dell'art. 131 bis c.p. Sul punto infatti la Corte di appello - che pure ha dato atto che tra i motivi di appello vi era la richiesta di applicazione della causa di non punibilità, invocata in ragione "della occasionalità della condotta e del sostanziale stato di incensuratezza" - non si è in alcun modo pronunciata. 2.2. Con il secondo motivo, invece, si deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata in riferimento al motivo di gravame relativo alla denunciata contraddittorietà delle prove escusse in dibattimento. In particolare, si sostiene che dalle dichiarazioni rese dalla persona che si trovava a bordc dell'autovettura condotta dall'imputato era emersa una situazione diversa da quella descritta dagli operanti, che avevano riferito in dibattimento di un atteggiamento "minaccioso, offensivo e sprezzante" del Fois, in totale contrasto con quanto detto dal passeggero del veicolo. Da ciò, secondo la difesa, emergono elementi per poter inferire che gli operanti hanno agito arbitrariamente, sostenendo poi di aver subito atti di resistenza in realtà mai posti in essere dall'imputato. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, e le parti hanno depositato le conclusioni come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo motivo di ricorso - che ha valenza pregiudiziale - è infondato. Invero, la doglianza intende sostenere una versione dei fatti in contrasto con quanto le conformi sentenze di condanna argomentano in modo logico, senza che peraltro vengano indicati specifici elementi idonei a suppoitare la presunta erroneità delle motivazioni dei giudici di merito. 1.1. In particolare, le sentenze di merito hanno preso in considerazione la versione dei fatti resa dall'imputato - secondo cui egli non avrebbe posto in essere alcuna condotta di resistenza ma sarebbe stato inciustificatamente tratto in arresto e trattenuto in camera di sicurezza per cinque ore - e l'hanno ritenuta non credibile alla luce di quanto riferito dagli operanti. 1.2. Inoltre, in merito alle dichiarazioni rese in sede di indagini difensive dal Lituani, che si trovava nell'auto con il Fois al momento del controllo, la Corte di appello ha precisato che, atteso l'intervenuto decesso del predetto, non è stato possibile sentirlo come testimone, atto istruttorio che sarebbe stato assolutamente necessario per poterne saggiare l'attendibilità, specie in relazione all'asserito "atteggiamento collaborativo" del Fois e all'offerta dello stesso di "lasciare in garanzia" agli operanti i propri documenti di identità; versione questa - precisa il giudice di appello - in totale contrasto con quanto testimoniato dagli agenti operanti che hanno riferito che il Lituani aveva dichiarato nell'immediatezza di non conoscere il Fois e subito dopo si era allontanato non volendo essere coinvolto nell'accaduto. 1.3. Infine, per quel che riguarda le lesioni refertate al Fois (e secondo la versione difensiva riconducibili ad una aggressione subita dagli operanti) la sentenza impugnata - con motivazione certamente non illogica - ha evidenziato che il relativo certificato medico è stato rilasciato diverse ore dopo l'accaduto e che le "lievi ecchimosi agli arti superiori" appaiono pienamente compatibili con un'attività energica di contenimento posta in essere legittimamente dagli assistenti della P.S. al fine di contrastare la condotta violenta dell'imputato. 1.4. A fronte di tale ricostruzione dell'accaduto, fondata su una motivazione non illogica, il ricorso si limita a proporre una diversa versione dei fatti. Sul punto, questa Corte ha precisato che in tema di ricorso per cassazione, la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un'ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (ex plurimis, Sez. VI, n. 2972 del 4 dicembre 2020 - dep. 2021, Rv. 280589), presupposto, questo, certamente non riscontrabile nel caso in esame. 2. Il primo motivo è invece fondato. 2.1. Dalla sentenza di appello risulta che, nell'impugnare la condanna in primo grado, la difesa dell'imputato aveva espressamente chiesto, in via subordinata rispetto all'assoluzione nel merito, l'applicazione dell'art. 131 bis c.p. La Corte di appello sul motivo non si è pronunciata, limitandosi a dichiarare (pag. 8) "infondato l'unico motivo di gravame, teso a sostenere l'insussistenza del fatto contestato ...". 2.2. E' vero che, nel prosieguo della sentenza impugnata, si dà conto di un "precedente recente - sentenza del 30 giugno 2015 del Tribunale monocratico di Sassari, irrevocabile il 28 luglio 2016 - per rifiuto di sottoporsi ad alcoltest" (dunque la stessa fattispecie per la quale era intervenuta condanna: art. 186 comma 7 del codice della strada). Tale elemento, che in astratto potrebbe rilevare in ordine alla causa di non punibilità, viene però utilizzato esclusivamente per delineare negativamente la personalità dell'imputato e quindi per sostenere la non credibilità della sua tesi difensiva. 3. A fronte del mancato esame dello specifico motivo di appello relativo alla richiesta di applicazione dell'art. 131 bis c.p., si impone l'annullamento - sotto tale profilo - della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Cagliari che valuterà la sussistenza o meno dei presupposti per l'operatività della particolare tenuità del fatto. 4. Va inoltre rilevato che, essendo stati i fatti commessi nel settembre del 2016, le due contravvenzioni (art. 651 c.p. e art. 186 comma 7 del codice della strada) risultano, a differenza del delitto di resistenza, estinte per prescrizione. 5. Giova infine evidenziare che nel caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, limitatamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio non può dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. III, n. 30383 del 30 marzo 2016 - Rv. 267590; Sez. III, n. 50215 dell'8 ottobre 2015 - Rv. 265434). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 337 cod.pen e rinvia per nuovo giudizio su tale capo alla Corte di appello di Cagliari. Annulla, altresì, la medesima sentenza con riferimento ai reati di cui agli artt. 651 cod.pen. e 186 comma 7 d.lgs. n. 285 del 1992 perché estinti a seguito di intervenuta prescr