CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2023
Cassazione n. 30382/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 8794-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 72, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti - avverso la sentenza n. 1228/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 24/09/2021; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 2.2.2004 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Castrovillari, chiedendo l’accertamento dell’esistenza del diritto di passaggio, in favore degli attori, su una strada privata insistente sul terreno dei convenuti ed atta a mettere il fondo dei primi, altrimenti intercluso, in comunicazione con la via pubblica. Nella resistenza del convenuto il Tribunale, con sentenza n. 866/2013, accoglieva la domanda. Con la sentenza impugnata, n. 1228/2021, la Corte di Appello di Catanzaro accoglieva il gravame proposto dagli originari convenuti avverso la decisione di prime cure, riformandola e rigettando la domanda formulata in prime cure da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Propongono ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.In prossimità dell’adunanza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Prima di esaminare i motivi di ricorso e la proposta di decisione formulata dal consigliere relatore, il Collegio prende atto che le Sezioni Unite di questa Cortesono state investite della questione di massima importanza concernente la configurabilità dell’incompatibilità del consigliere che ha sottoscritto la proposta di decisione ex art. 380-bis c.p.c. a far parte del collegio che, a seguito della richiesta di decisione presentata dalla parte nel termine di 40 giorni previsto dalla legge, è chiamato a decidere il ricorso. Poiché nel caso di specie il consigliere relatore è lo stesso che a suo tempo ha sottoscritto la proposta di decisione, si impone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di cui anzidetto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionerinvia il ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella