CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2021
Cassazione n. 35310/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16115-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. cronol. 163/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/01/2020; t udita la relazione della causa svolta nella camera dì consiglio non partecipata del 16/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: - il Condominio di [OSCURATO:PERSONA],55 di Napoli ha impugnato per cassazione l'ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. della Corte d'appello di Napoli del 14.1.2020, notificata il 24.1.2020; - il Tribunale aveva accolto la domanda dell'arch. Mazzolani di condanna del condominio al pagamento delle prestazioni in suo favore; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; - il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art.380 bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso; - la controricorrente ha depositato memoria illustrativa; Ritenuto che: il ricorso è inammissibile perché tardivo in quanto l'ordinanza di cui all'art.348 bis c.p.c. è stata comunicata il 22.1.2020 ed il ricorso è stato tardivamente proposto in data 27 maggio 2020, oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art.348 ter, comma 3 c.p.c., pur tenendo conto della sospensione straordinaria prevista dall'art.83 del D.L.[OSCURATO:DATA_NASCITA] n.8 e dell'art.36 DL 23/2020); come affermato da questa Corte, il ricorso per cassazione proponibile, ex art. 348 ter, comma 3, c.p.c., avverso la sentenza di primo grado va proposto entro sessanta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore, dell'ordinanza d'inammissibilità dell'appello, Ric. 2020 n. 16115 sez. M2 - ud. 16-06-2021 -2- resa ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. (Cass. civ. Sez. Unite., 15/05/2018, n. 11850). il ricorso è inammissibile anche perché viene impugnata l'ordinanza di inammissibilità della Corte d'appello di Napoli ex art.348 bis c.p.c. e non la sentenza del Tribunale. ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c., comma 3, quando è pronunciata l'inammissibilità, può essere proposto, a norma dell'art. 360, ricorso per cassazione nei confronti del provvedimento di primo grado; secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348 ter c.p.c. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, solo limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale (quali, per mero esempio, l'inosservanza delle specifiche previsioni di cui all'art. 348 bis c.p.c., comma 2, e art. 348 ter c.p.c., commi 1, primo periodo e commi 2, primo periodo), purchè compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso, mentre non sono deducibili nè errores in iudicando (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), nè vizi di motivazione, salvo il caso (che, però, trascende in violazione della legge processuale) della motivazione mancante sotto l'aspetto materiale e grafico, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili ovvero di motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile (Sez. 3, 21/08/2018, n. 20861; Sez. 2, 22/02/2018, n. 4308). il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo; Ric. 2020 n. 16115 sez. M2 - ud. 16-06-2021 -3- ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 3500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera dì Consiglio della Sesta Sezione Civile -2 della Suprema Corte di cassazione, in data 16 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] enzo Orilia DEPOSI