CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2022
Cassazione n. 05797/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado di condanna nei confronti dell'imputato alla pena di giustizia per il reato di tentato furto pluriaggravato. Considerato che avverso il provvedimento ha proposto ricorso l'imputato tramite il difensore, lamentando la mancata applicazione del'art 131 bis cp ed eccezione di costituzionalità per eccesso di delega dell'art 131 bis nella parte in cui esclude il meccanismo di bilanciamento ex art 69 cp in presenza di circostanze speciali o ad effetto speciale; l'errato riconoscimento della recidiva ed il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. Ritenuto che la proposta eccezione di costituzionalità appare irrilevante,poichè la Corte di appello ha congruamente motivato riguardo al giudizio di mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e non le ha negate solo per il divieto legislativo. Tenuto conto che le altre censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Il giudice di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento per la mancata applicazione della causa di non punibilità ponendo in luce l'abitualità delle condotte predatorie realizzate dal ricorrente . ha relazione col testo che intende censurare, poiché dalla motivazione emerge che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che l'applicazione della recidiva è giustificata correttamente tramite il riferimento a plurime precedenti condanne, ragion per cui il fatto-reato è stato giudicato sintomo di maggiore pericolosità sociale. Considerato, infine che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma che, in ragione della causa del ricorso, si stima equo definire in euro tremila in favore della cassa ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro tremila in favore della cassa ammende. Deciso il 29.9.2022 Il Consigliere estensore . TA [OSCURATO:PERSONA] de Gre