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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 9 gennaio 2023

Cassazione n. 05988/2023

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19 ORDINANZA sul ricorso 16119/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 14 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 35 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5114/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-La società [OSCURATO:PERSONA] srl, d'ora in poi Formenti, aveva un credito nei confronti della società Logistic & Transport, poi fallita, per prestazioni di trasporto, del valore di 240.154,00 euro: credito che era portato da decreto ingiuntivo emesso nel 2012 dal Tribunale di Ravenna e divenuto esecutivo, sulla base di un riconoscimento di debito del 12.5.2011. 2.-In data 13.10.2011 la Logistic, poco prima di fallire, ha ceduto le quote che aveva nella società OTS [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi OTS) alla società [OSCURATO:PERSONA]: il valore delle quote era di 601.600,00 euro ma esse sono state cedute ad un corrispettivo di 2.268.500, euro.

La società Formenti ha inteso agire per la revocazione di questo atto di cessione, che privando Logistic di un bene del suo patrimonio, ha fatto diminuire la garanzia del credito che Formenti aveva nei suoi confronti.

Per farlo, però, poiché Logistic era nel frattempo fallita, con procedura aperta in Svizzera, Formenti ha dovuto ottenere dal Fallimento l'autorizzazione ad agire in nome proprio (sebbene per conto della massa): una tale possibilità è contemplata infatti dalla Legge federale Svizzera, dove il fallimento può cedere la singola pretesa, a cui dunque rinuncia, al creditore singolo. 3.- Ottenuta tale autorizzazione, dunque, la Formenti ha agito davanti al Tribunale di Milano, per ottenere le revocatoria della alienazione delle quote detenute da Logistic in OTS, e l'ha ottenuta, in quanto il Tribunale ha giudicato quella alienazione come lesiva dei diritti del creditore, poiché privava il debitore Logistic di un bene che avrebbe potuto garantire il debito, disattendendo l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della Formenti.

La decisione è stata poi confermata dalla Corte di Appello di Milano. 4.-Avverso quest'ultima sentenza ricorre ora la OTS con cinque motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA],, -,enti ha proposto controricorso chiedendone il rigetto. m Considerato che 5.- La questione oggetto del ricorso può così essere riassunta, prima di passare all'esame dei motivi: la [OSCURATO:PERSONA] (articolo 260) prevede che "ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori".

In base a tale previsione, Formenti, chiesta la cessione delle pretese della massa ai sensi del citato articolo 260 LFS, ha ottenuto dal Fallimento l'autorizzazione a far valere tali pretese "per proprio conto e a suo rischio e pericolo, ma in nome della massa", ottenendo poi una proroga di tale autorizzazione valida fino al 28.2.2017.

I giudici di merito hanno dunque ritenuto che Formenti ha legittimamente agito per far valere la revocatoria della vendita di quote, in quanto il diritto era stato a lei ceduto dal Fallimento che aveva altresì autorizzato l'azione in giudizio.

Ciò, tenuto altresì conto della circostanza che l'articolo 285 secondo comma della [OSCURATO:PERSONA] (in materia di esecuzioni e fallimenti) prevede che la revocazione può essere chiesta verso il fallito sia daWamministrazione del Fallimento che dai singoli creditori che agiscano in base agli articoli 260 e 290, ossia coloro che hanno avuto dal fallimento autorizzazione a farlo.

5.1. Questa ratio è contestata dalla ricorrente con i primi quattro motivi di ricorso. 6.- Con il primo motivo si lamenta violazione dell'articolo 132 c.p.c., vale dire si sostiene che la decisione impugnata non ha adeguatamente motivato, anzi non lo avrebbe fatto proprio, su alcune questioni espressamente poste dalla ricorrente: su quale era realmente il contenuto della cessione; sui suoi effetti, sulla circostanza che essa scadeva il 28.2.2017, tutte questioni poste all'attenzione del giudice e non valutate. /;.

Il motivo è inammissibile e Com-u-nt(u-ì infondato.

In realtà, apparentemente è denunciato un vizio di motivazione, ma, a ben vedere, la ricorrente fa valere l'omesso esame di specifiche circostante di fatto (contenuto dell'atto, la sua scadenza ecc.) e dunque denuncia un omesso esame, in presenza di una doppia decisione conforme.

Ma, se anche fosse effettivamente denunciato un vizio di motivazione, esso sarebbe infondato, in quanto la motivazione non deve essere resa su ogni argomento posto dalla parte, essendo sufficiente che emergano le ragioni che giustificano in modo sufficiente la decisione, e tali ragioni sono chiaramente esposte nella sentenza impugnata. 7.- Il secondo motivo fa valere violazione della legge federale svizzera sull'esecuzione ed il fallimento, ed in particolare degli articoli 260 e 285 di tale legislazione.

Secondo il ricorrente, dal tenore dell'accordo tra il Fallimento e Formenti si evince chiaramente che il primo non ha affatto ceduto al secondo il diritto o il potere di agire per la revocatoria, quanto piuttosto quello di agire per l'azione di responsabilità verso soci ed amministratori di OTS.

La Corte di Appello, invece, ha interpretato la cessione in modo difforme da quanto la legge prevede.

Infatti, la normativa svizzera (e qui la ricorrente richiama una decisione di un tribunale svizzero a conforto) prevede che il Fallimento possa conferire solo il potere processuale di agire in giudizio, sempre per conto dello stesso fallimento, non già cedere il diritto da far valere: dunque semplicemente una legittimazione processuale, che però era scaduta a febbraio del 2017 come espressamente previsto nell'atto di proroga. 7.1- Il motivo è infondato.

Innanzitutto, dal suo tenore emergerebbe che la censura è non tanto di avere travisato il significato della legge, quanto piuttosto quello dell'atto di cessione: si legge infatti che l'atto in questione (pp. 14-15), contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, avrebbe attribuito a Formenti una legittimazione ristretta, meramente processuale, e non comprensiva del potere di agire per la revocatoria, ma limitata alla continuazione delle azioni giudiziali verso i debitori della società fallita.

Se così fosse, la censura sarebbe rivolta verso l'interpretazione che dell'atto negoziale ha dato la Corte; ossia verso un accertamento in fatto, essendo la ricostruzione della volontà delle parti, ossia cosa esse hanno voluto, un accertamento demandato alla discrezionalità del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità (Cass. 15603/ 2021).

Se la censura è invece intesa come violazione di legge, ossia nel senso di contestare alla Corte di Appello di aver male qualificato l'atto, ossia di avere erroneamente applicato all'atto negoziale la norma di riferimento, per erronea interpretazione di quest'ultima, allora il motivo è ugualmente infondato.

La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non può essere intesa nel senso che essa attribuisce il potere di cedere i diritti del fallimento al singolo creditore; ma solo nel senso che gli attribuisce il potere di farli valere per conto del fallimento medesimo.

Ma questa tesi è chiaramente smentita dalla lettura combinata degli articoli 260 e 285 della [OSCURATO:PERSONA], correttamente richiamati dalla Corte di merito: il primo prevede che "ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori".

Il secondo consente di agire in revocatoria ai singoli creditori, nei termini del predetto articolo 260, ossia qualora abbiano ottenuto cessione dei diritti da parte del Fallimento.

Correttamente i giudici di merito hanno allora inteso che il ruolo dì Formenti non era di semplice sostituto processuale, ma, come era letteralmente previsto nell'accordo, di creditore che agiva" per proprio conto e a suo rischio e pericolo": ed hanno infatti motivato dicendo che il richiamo all'articolo 81 c.p.c. è di conseguenza errre~te? - Del tutto infondata è poi la censura di non aver dato conto della scadenza di quella autorizzazione: come si è visto, l'autorizzazione a far valere in proprio la revocatoria è stata prorogata fino al febbraio del 2017.

Secondo il ricorrente, a quel momento, dunque la legittimazione, se pure esistente all'inizio, doveva dirsi venuta meno: questa tesi suppone che il termine di proroga era da intendersi come il termine entro cui andava conclusa l'azione in giudizio, mentre chiaramente si trattava del termine entro cui far valere l'azione.

Nell'atto di proroga, si richiama l'atto di cessione delle pretese della massa (e dunque non di cessione della sola legittimazione processuale), in quanto si dice che tra queste pretese vi è la possibilità di "azioni contro i debitori della fallita" e che il termine è prorogato a febbraio 2017.

Chiaramente il termine è posto all'esercizio dell'azione, nel senso che esso deve essere esercitato entro quella data.

Non già che, scaduta quest'ultima, vien meno l'azione tempestivamente esercitata. 8.- Il terzo motivo di ricorso è conseguenza del secondo: si fa valere sempre violazione dell'articolo 132 c.p.c. , ossia difetto di motivazione, asserendo che, in un certo senso, proprio per aver travisato legge e contratto di cessione, la Corte di Appello non ha detto alcunché sulla violazione dell'articolo 81 c.p.c., ossia sulla circostanza che, agendo in giudizio per un diritto altrui, Formenti, agiva come sostituto processuale, ma in assenza dei presupposti di legge: la norma in questione infatti prevede che la sostituzione sia lecita solo nei casi espressamente previsti e tale non è quello in esame. 9.- Anche il quarto motivo è svolgimento dei due precedenti.

Esso denuncia violazione, questa volta diretta, dell'articolo 81 c.p.c.: se anche si ammette che l'atto in questione ha attributo a Formenti il potere di agire in revocatoria nell'interesse della massa, in virtù della regola di cui all'articolo 81 c.p.c., tale attribuzione non avrebbe potuto spiegare alcun effetto, in quanto, al di fuori delle ipotesi contemplate dalla legge, il potere di sostituzione processuale non è concepibile. 10.- Entrambi i motivi sono infondati per quanto detto in precedenza: correttamente la corte di merito ha interpretato l'atto di cessione come il trasferimento del potere di far valere in proprio il credito, e non già come conferimento della mera sostituzione processuale.

Con la conseguenza che correttamente ha dunque escluso che si possa applicare al caso l'articolo 81 c.p.c., ossia la norma sulla sostituzione processuale. 11.- Il quinto motivo denuncia violazione degli articoli 100 c.p.c. e 2901 c.c.

Secondo la ricorrente, la Formenti non avrebbe interesse ad agire in revocatoria, essendo venute meno le azioni oggetto della compravendita da revocare, per via di una fusione al contra-io, ed essendo errata la tesi della Corte secondo cui resta un interesse a far revocare quella compravendita di azioni in quanto la revocatoria, una volta accolta, consente azioni risarcitorie o di restituzione dell'equivalente: questa tesi sarebbe errata in quanto la Formenti avrebbe potuto tutelare le sue ragioni senza ricorrere allo strumento della revocatoria, proprio perchè l'atto di disposizione è anteriore al fallimento.

Il motivo è infondato.

Intanto, la questione del valore da assegnare al bene oggetto di revocatoria non è chiara.

Inoltre, tale questione appartiene più al profilo della utilità di un'azione che a quello dell'interesse ad agire.

E comunque, l'interesse ad agire può essere, come rilevato dalla Corte, anche mediato, ossia strumentale ad una successiva e diversa azione.

Infine, l'esistenza di altre possibili azioni a tutela del creditore (ma non si dice quali fossero) non rende inammissibile la revocatoria, che non è soggetta a requisiti di residualità.

Il ricorso va pertanto respinto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 8000,00 euro, oltre 200,00 euro per spese generali.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a nor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
19 ORDINANZA sul ricorso 16119/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 14 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA] p.t., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 35 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5114/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 22/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-La società [OSCURATO:PERSONA] srl, d'ora in poi Formenti, aveva un credito nei confronti della società Logistic & Transport, poi fallita, per prestazioni di trasporto, del valore di 240.154,00 euro: credito che era portato da decreto ingiuntivo emesso nel 2012 dal Tribunale di Ravenna e divenuto esecutivo, sulla base di un riconoscimento di debito del 12.5.2011. 2.-In data 13.10.2011 la Logistic, poco prima di fallire, ha ceduto le quote che aveva nella società OTS [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi OTS) alla società [OSCURATO:PERSONA]: il valore delle quote era di 601.600,00 euro ma esse sono state cedute ad un corrispettivo di 2.268.500, euro. La società Formenti ha inteso agire per la revocazione di questo atto di cessione, che privando Logistic di un bene del suo patrimonio, ha fatto diminuire la garanzia del credito che Formenti aveva nei suoi confronti. Per farlo, però, poiché Logistic era nel frattempo fallita, con procedura aperta in Svizzera, Formenti ha dovuto ottenere dal Fallimento l'autorizzazione ad agire in nome proprio (sebbene per conto della massa): una tale possibilità è contemplata infatti dalla Legge federale Svizzera, dove il fallimento può cedere la singola pretesa, a cui dunque rinuncia, al creditore singolo. 3.- Ottenuta tale autorizzazione, dunque, la Formenti ha agito davanti al Tribunale di Milano, per ottenere le revocatoria della alienazione delle quote detenute da Logistic in OTS, e l'ha ottenuta, in quanto il Tribunale ha giudicato quella alienazione come lesiva dei diritti del creditore, poiché privava il debitore Logistic di un bene che avrebbe potuto garantire il debito, disattendendo l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della Formenti. La decisione è stata poi confermata dalla Corte di Appello di Milano. 4.-Avverso quest'ultima sentenza ricorre ora la OTS con cinque motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA],, -,enti ha proposto controricorso chiedendone il rigetto. m Considerato che 5.- La questione oggetto del ricorso può così essere riassunta, prima di passare all'esame dei motivi: la [OSCURATO:PERSONA] (articolo 260) prevede che "ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori". In base a tale previsione, Formenti, chiesta la cessione delle pretese della massa ai sensi del citato articolo 260 LFS, ha ottenuto dal Fallimento l'autorizzazione a far valere tali pretese "per proprio conto e a suo rischio e pericolo, ma in nome della massa", ottenendo poi una proroga di tale autorizzazione valida fino al 28.2.2017. I giudici di merito hanno dunque ritenuto che Formenti ha legittimamente agito per far valere la revocatoria della vendita di quote, in quanto il diritto era stato a lei ceduto dal Fallimento che aveva altresì autorizzato l'azione in giudizio. Ciò, tenuto altresì conto della circostanza che l'articolo 285 secondo comma della [OSCURATO:PERSONA] (in materia di esecuzioni e fallimenti) prevede che la revocazione può essere chiesta verso il fallito sia daWamministrazione del Fallimento che dai singoli creditori che agiscano in base agli articoli 260 e 290, ossia coloro che hanno avuto dal fallimento autorizzazione a farlo. 5.1. Questa ratio è contestata dalla ricorrente con i primi quattro motivi di ricorso. 6.- Con il primo motivo si lamenta violazione dell'articolo 132 c.p.c., vale dire si sostiene che la decisione impugnata non ha adeguatamente motivato, anzi non lo avrebbe fatto proprio, su alcune questioni espressamente poste dalla ricorrente: su quale era realmente il contenuto della cessione; sui suoi effetti, sulla circostanza che essa scadeva il 28.2.2017, tutte questioni poste all'attenzione del giudice e non valutate. /;. Il motivo è inammissibile e Com-u-nt(u-ì infondato. In realtà, apparentemente è denunciato un vizio di motivazione, ma, a ben vedere, la ricorrente fa valere l'omesso esame di specifiche circostante di fatto (contenuto dell'atto, la sua scadenza ecc.) e dunque denuncia un omesso esame, in presenza di una doppia decisione conforme. Ma, se anche fosse effettivamente denunciato un vizio di motivazione, esso sarebbe infondato, in quanto la motivazione non deve essere resa su ogni argomento posto dalla parte, essendo sufficiente che emergano le ragioni che giustificano in modo sufficiente la decisione, e tali ragioni sono chiaramente esposte nella sentenza impugnata. 7.- Il secondo motivo fa valere violazione della legge federale svizzera sull'esecuzione ed il fallimento, ed in particolare degli articoli 260 e 285 di tale legislazione. Secondo il ricorrente, dal tenore dell'accordo tra il Fallimento e Formenti si evince chiaramente che il primo non ha affatto ceduto al secondo il diritto o il potere di agire per la revocatoria, quanto piuttosto quello di agire per l'azione di responsabilità verso soci ed amministratori di OTS. La Corte di Appello, invece, ha interpretato la cessione in modo difforme da quanto la legge prevede. Infatti, la normativa svizzera (e qui la ricorrente richiama una decisione di un tribunale svizzero a conforto) prevede che il Fallimento possa conferire solo il potere processuale di agire in giudizio, sempre per conto dello stesso fallimento, non già cedere il diritto da far valere: dunque semplicemente una legittimazione processuale, che però era scaduta a febbraio del 2017 come espressamente previsto nell'atto di proroga. 7.1- Il motivo è infondato. Innanzitutto, dal suo tenore emergerebbe che la censura è non tanto di avere travisato il significato della legge, quanto piuttosto quello dell'atto di cessione: si legge infatti che l'atto in questione (pp. 14-15), contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, avrebbe attribuito a Formenti una legittimazione ristretta, meramente processuale, e non comprensiva del potere di agire per la revocatoria, ma limitata alla continuazione delle azioni giudiziali verso i debitori della società fallita. Se così fosse, la censura sarebbe rivolta verso l'interpretazione che dell'atto negoziale ha dato la Corte; ossia verso un accertamento in fatto, essendo la ricostruzione della volontà delle parti, ossia cosa esse hanno voluto, un accertamento demandato alla discrezionalità del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità (Cass. 15603/ 2021). Se la censura è invece intesa come violazione di legge, ossia nel senso di contestare alla Corte di Appello di aver male qualificato l'atto, ossia di avere erroneamente applicato all'atto negoziale la norma di riferimento, per erronea interpretazione di quest'ultima, allora il motivo è ugualmente infondato. La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non può essere intesa nel senso che essa attribuisce il potere di cedere i diritti del fallimento al singolo creditore; ma solo nel senso che gli attribuisce il potere di farli valere per conto del fallimento medesimo. Ma questa tesi è chiaramente smentita dalla lettura combinata degli articoli 260 e 285 della [OSCURATO:PERSONA], correttamente richiamati dalla Corte di merito: il primo prevede che "ogni creditore ha diritto di chiedere la cessione di quelle pretese alle quali rinuncia la massa dei creditori". Il secondo consente di agire in revocatoria ai singoli creditori, nei termini del predetto articolo 260, ossia qualora abbiano ottenuto cessione dei diritti da parte del Fallimento. Correttamente i giudici di merito hanno allora inteso che il ruolo dì Formenti non era di semplice sostituto processuale, ma, come era letteralmente previsto nell'accordo, di creditore che agiva" per proprio conto e a suo rischio e pericolo": ed hanno infatti motivato dicendo che il richiamo all'articolo 81 c.p.c. è di conseguenza errre~te? - Del tutto infondata è poi la censura di non aver dato conto della scadenza di quella autorizzazione: come si è visto, l'autorizzazione a far valere in proprio la revocatoria è stata prorogata fino al febbraio del 2017. Secondo il ricorrente, a quel momento, dunque la legittimazione, se pure esistente all'inizio, doveva dirsi venuta meno: questa tesi suppone che il termine di proroga era da intendersi come il termine entro cui andava conclusa l'azione in giudizio, mentre chiaramente si trattava del termine entro cui far valere l'azione. Nell'atto di proroga, si richiama l'atto di cessione delle pretese della massa (e dunque non di cessione della sola legittimazione processuale), in quanto si dice che tra queste pretese vi è la possibilità di "azioni contro i debitori della fallita" e che il termine è prorogato a febbraio 2017. Chiaramente il termine è posto all'esercizio dell'azione, nel senso che esso deve essere esercitato entro quella data. Non già che, scaduta quest'ultima, vien meno l'azione tempestivamente esercitata. 8.- Il terzo motivo di ricorso è conseguenza del secondo: si fa valere sempre violazione dell'articolo 132 c.p.c. , ossia difetto di motivazione, asserendo che, in un certo senso, proprio per aver travisato legge e contratto di cessione, la Corte di Appello non ha detto alcunché sulla violazione dell'articolo 81 c.p.c., ossia sulla circostanza che, agendo in giudizio per un diritto altrui, Formenti, agiva come sostituto processuale, ma in assenza dei presupposti di legge: la norma in questione infatti prevede che la sostituzione sia lecita solo nei casi espressamente previsti e tale non è quello in esame. 9.- Anche il quarto motivo è svolgimento dei due precedenti. Esso denuncia violazione, questa volta diretta, dell'articolo 81 c.p.c.: se anche si ammette che l'atto in questione ha attributo a Formenti il potere di agire in revocatoria nell'interesse della massa, in virtù della regola di cui all'articolo 81 c.p.c., tale attribuzione non avrebbe potuto spiegare alcun effetto, in quanto, al di fuori delle ipotesi contemplate dalla legge, il potere di sostituzione processuale non è concepibile. 10.- Entrambi i motivi sono infondati per quanto detto in precedenza: correttamente la corte di merito ha interpretato l'atto di cessione come il trasferimento del potere di far valere in proprio il credito, e non già come conferimento della mera sostituzione processuale. Con la conseguenza che correttamente ha dunque escluso che si possa applicare al caso l'articolo 81 c.p.c., ossia la norma sulla sostituzione processuale. 11.- Il quinto motivo denuncia violazione degli articoli 100 c.p.c. e 2901 c.c. Secondo la ricorrente, la Formenti non avrebbe interesse ad agire in revocatoria, essendo venute meno le azioni oggetto della compravendita da revocare, per via di una fusione al contra-io, ed essendo errata la tesi della Corte secondo cui resta un interesse a far revocare quella compravendita di azioni in quanto la revocatoria, una volta accolta, consente azioni risarcitorie o di restituzione dell'equivalente: questa tesi sarebbe errata in quanto la Formenti avrebbe potuto tutelare le sue ragioni senza ricorrere allo strumento della revocatoria, proprio perchè l'atto di disposizione è anteriore al fallimento. Il motivo è infondato. Intanto, la questione del valore da assegnare al bene oggetto di revocatoria non è chiara. Inoltre, tale questione appartiene più al profilo della utilità di un'azione che a quello dell'interesse ad agire. E comunque, l'interesse ad agire può essere, come rilevato dalla Corte, anche mediato, ossia strumentale ad una successiva e diversa azione. Infine, l'esistenza di altre possibili azioni a tutela del creditore (ma non si dice quali fossero) non rende inammissibile la revocatoria, che non è soggetta a requisiti di residualità. Il ricorso va pertanto respinto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 8000,00 euro, oltre 200,00 euro per spese generali. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a nor
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