CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 marzo 2026
Cassazione n. 16357/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di VeneziaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la qualeha concluso per l’inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia haconfermato la responsabilità penale del ricorrente per i delitti di bancarottafraudolenta documentale e distrattiva rispetto al fallimento della società Erregis.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e C. di cui era socio accomandatario sino alla data del 15febbraio 2013.2. Propone ricorso per cassazione, a mezzo dei propri difensori di fiducia, ilRabbi, affidandosi a un unico motivo con il quale lamenta che erroneamente èstato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva per ildisinvestimento della polizza sulla vita sottoscritta poiché, in realtà, la polizzanon era intestata alla società ma a lui e rientrava, dunque, tra i beni personali dicui all’art. 146 l.fall., esclusi, in quanto tali, da quelli facenti parte della massaCONSIDERATO IN DIRITTO1.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché la proposta censura– peraltro manifestamente infondata, atteso che dal capo di imputazione sievince che la polizza vita era intestata alla società e le relative questioni sonostate ampiamente approfondite dalla sentenza di primo grado anche rispetto allacondotta tenuta dal ricorrente con la compagnia assicurativa per ottenereindebitamente la liquidazione della stessa sebbene non ne fosse l’intestatario – èinedita.Invero, in appello il ricorrente aveva fatto valere non già l’impossibilità di farrientrare nell’attivo fallimentare le somme oggetto di riscatto dalla polizza vita(cfr. Sez. U civ., n. 8271 del 31/03/2008, Rv. 602132 - 01), giustificando,piuttosto, l’avvenuta appropriazione per la necessità di provvedere al propriosostentamento e a quello della propria famiglia.2.Il ricorso è dunque inammissibile e il ricorrente deve essere condannato alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dellacassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]