CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 20023/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 marzo 1999 avverso la sentenza del 14 dicembre 2021 del GIP del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per la sopravvenuta remissione della querela [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha applicato al suddetto la pena concordata di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'art. 393 cod. pen. 2.Si adduce, a sostegno dell'impugnazione, l'intervenuta estinzione del reato, per remissione di querela, con relativa accettazione da parte dell'imputato, come da documentazione allegata al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato si estinto in ragione della remissione della querela, intervenuta prima del passaggio in giudicato della decisione gravata, nel caso resa ai sensi dell'ad 444 cod. proc. pen. 2. Secondo quanto indicato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini, Rv. 227681), la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purchè il ricorso sia stato tempestivamente proposto. E tanto vale anche in relazione al ricorso proposto avverso la sentenza resa in esito al patteggiamento della pena, non rinvenendosi ragioni dirette a distanziarsi dalle superiori indicazioni di principio. 3. Non ignora il Collegio che in un recente arresto di questa Corte (Sez. 5, n. 11251 del 04/12/2018,dep. 2019,Rv. 2760369), in considerazione anche del tenore della doglianza in quella occasione mossa a sostegno dell'impugnazione (laddove si prospettava che la conferma della condanna avrebbe portato, innanzi alla intervenuta remissione della querela, alla applicazione di una pena, quella patteggiata, in ragione di tanto divenuta illegale), si è sostenuto che in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto per far valere la remissione di querela intervenuta dopo il perfezionamento dell'accordo e la pronuncia della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., non configurandosi in tal caso un'ipotesi di pena illegale ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., dovendosi ritenere tale soltanto la pena di specie diversa da quella stabilita dalla legge per un determinato reato o quella quantificata in misura inferiore o superiore ai limiti edittali. 3. Tale ultima considerazione in diritto, che in astratto non può non condividersi, è tuttavia eccentrica rispetto alla soluzione da dare al tema in esame, che attiene, piuttosto, alla efficacia da ascrivere, sul piano della estinzione del reato, alla sopravvenuta remissione della querela, comunque resa prima della definitività della sentenza impugnata. Se è vero, infatti, che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. riduce l'ambito delle possibilità di ricorrere in cassazione in caso di patteggiamento, tipizzando in via esclusiva i motivi di ricorso utilmente prospettabili, è altrettanto vero che la relativa sentenza passa in giudicato solo all'esito dell'inutile decorso del termine per impugnarla o della dichiarazione di inammissibilità per altre cause resa dalla Corte di legittimità. In questo la statuizione resa ai sensi dell'art 444 cod. proc. pen. non si differenzia da qualsivoglia altra decisione per la quale, l'eventuale remissione intervenuta prima del decorso del termine per impugnare, seguita dalla tempestiva proposizione del ricorso, finisce per determinare l'estinzione del reato, destinata ad impedire la possibile definitività della condanna ed a sovrapporsi ad eventuali causa di inammissibilità del ricorso (Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Rv. 276138;Sez. 3 n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326), comprese quelle considerate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., in linea con le indicazioni di principio espresse dalla citata sentenza "Chiasserini". 4.Da qui l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata al quale consegue comunque la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5/4/2022. Il Consigliere est