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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 novembre 2024

Cassazione n. 00351/2025

Testo disponibile della fonte

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- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso per correzione di errore materiale iscritto al n. 1760/2024 propostoda: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati dall’avv.to ROBERTOPECCIANTI ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la ALIM - [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avversol’ordinanza n. 32762/2023 della CORTE DI CASSAZIONE, depositatail 24/11/2023;Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 17 60/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; rilevatoche, conistanza depositata in data 28/12/2023, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto domanda di correzione di errore materiale dell’ordinanzan. 32762/2023 depositata il 24/11/2023, con cui questa Corte, tra le restanti statuizioni, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha disposto la cassazione,per quanto di ragione, della sentenza n. 1942/2019 della Corted’appello di Milano, depositata il 6/5/2019; inparticolare, secondo gli istanti, la Corte di cassazione avrebbe accoltoil primo e il terzo motivo del ricorso senza tuttavia indicare, in motivazione, le ragioni dell’accoglimento del primo motivo, verosimilmente per mera svista, in sede di redazione del testo dell’ordinanza,“per la quale alcune pagine possano non essere state inserite”; consideratoche, varràrilevare come il preteso errore denunciato dagli odierni istanti non risulti in alcun modo dal testo dell’ordinanza richiamata, nella quale appaiono esplicitate (senza alcuna interruzione nella numerazionecontinua delle pagine) tutte le argomentazioni indicate a sostegnodell’accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso, alla cui trattazione risultano dedicate tutte le considerazioni svolte nella partemotiva del provvedimento qui in esame; conseguentemente, pur quando volesse, in ipotesi, ammettersi l’eventuale omissione di alcuna motivazione in relazione all’accoglimento del primo motivo, il rilievo avanzato dagli odierni istantifinirebbe col risolversi nella contestazione di un vero e proprio Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 17 60/2022 - Cons.

Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri errore di diritto, in tesi consistito nella (asserita) violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., con particolare riguardo alla corretta e completa redazionedel provvedimento giudiziario; al riguardo, è appena è il caso di rilevare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il procedimento per la correzione degli errori materiali è esperibile unicamenteallo scopo di ovviare, non già al riscontro di un (eventuale) error iuris , bensì a un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Sez.

L, Ordinanza n. 16877 del 11/08/2020, Rv. 658775 – 01; Sez. 6 - L, Ordinanzan. 572 del 11/01/2019, Rv. 652132 – 01); sullabase di tali premesse, deve essere dichiarata l’ inammissibilità delricorso; P.Q.M.

Dichiaral'inammissibilità del ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso per correzione di errore materiale iscritto al n. 1760/2024 propostoda: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati dall’avv.to ROBERTOPECCIANTI ([OSCURATO:EMAIL]); -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la ALIM - [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avversol’ordinanza n. 32762/2023 della CORTE DI CASSAZIONE, depositatail 24/11/2023;Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 17 60/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; rilevatoche, conistanza depositata in data 28/12/2023, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno proposto domanda di correzione di errore materiale dell’ordinanzan. 32762/2023 depositata il 24/11/2023, con cui questa Corte, tra le restanti statuizioni, in parziale accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha disposto la cassazione,per quanto di ragione, della sentenza n. 1942/2019 della Corted’appello di Milano, depositata il 6/5/2019; inparticolare, secondo gli istanti, la Corte di cassazione avrebbe accoltoil primo e il terzo motivo del ricorso senza tuttavia indicare, in motivazione, le ragioni dell’accoglimento del primo motivo, verosimilmente per mera svista, in sede di redazione del testo dell’ordinanza,“per la quale alcune pagine possano non essere state inserite”; consideratoche, varràrilevare come il preteso errore denunciato dagli odierni istanti non risulti in alcun modo dal testo dell’ordinanza richiamata, nella quale appaiono esplicitate (senza alcuna interruzione nella numerazionecontinua delle pagine) tutte le argomentazioni indicate a sostegnodell’accoglimento del primo e del terzo motivo del ricorso, alla cui trattazione risultano dedicate tutte le considerazioni svolte nella partemotiva del provvedimento qui in esame; conseguentemente, pur quando volesse, in ipotesi, ammettersi l’eventuale omissione di alcuna motivazione in relazione all’accoglimento del primo motivo, il rilievo avanzato dagli odierni istantifinirebbe col risolversi nella contestazione di un vero e proprio Cameradi consiglio del 22 novembre 2024 – R.G. n. 17 60/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri errore di diritto, in tesi consistito nella (asserita) violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., con particolare riguardo alla corretta e completa redazionedel provvedimento giudiziario; al riguardo, è appena è il caso di rilevare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, il procedimento per la correzione degli errori materiali è esperibile unicamenteallo scopo di ovviare, non già al riscontro di un (eventuale) error iuris , bensì a un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute nella motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione (Sez. L, Ordinanza n. 16877 del 11/08/2020, Rv. 658775 – 01; Sez. 6 - L, Ordinanzan. 572 del 11/01/2019, Rv. 652132 – 01); sullabase di tali premesse, deve essere dichiarata l’ inammissibilità delricorso; P.Q.M. Dichiaral'inammissibilità del ric
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