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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2023

Cassazione n. 29098/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] Massimiliano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 3 febbraio 2023 il Tribunale di Roma, quale Giudice dell'esecuzione, dichiarava condonata, ai sensi dell'art. 1 legge 31 luglio 2006, n. 241, la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] Tour con la sentenza deliberata dallo stesso Tribunale il 27 febbraio 2008, divenuta irrevocabile il 3 febbraio 2014.

2. Avverso questa ordinanza ricorreva per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che le condotte illecite poste in essere dall'imputato si erano protratte fino a un'epoca successiva al limite temporale previsto per la concessione dell'indulto, individuato normativamente nel 2 maggio 2006.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma deve essere qualificato come opposizione.

2. Osserva il Collegio che il combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 672, comma 1, cod. proc. pen., cod. proc. pen. prevedono che, per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto, il giudice dell'esecuzione proceda senza formalità e senza fissazione dell'udienza di comparizione delle parti.

Avverso tali provvedimenti gli interessati possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice che dovrà procedere con le forme dell'incidente di esecuzione disciplinato dall'art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell'udienza.

Questa disciplina trova applicazione anche nel caso in cui il giudice dell'esecuzione abbia erroneamente provveduto all'esito dell'udienza camerale che ha celebrato con le modalità che si sono richiamate.

In questo caso, però, è consentita la riqualificazione dell'atto di impugnazione sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (Sez. 4, n. 23901, 20/05/2009, Ichim, Rv. 244221 - 01).

Tali conclusioni hanno trovato conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte che, in tema di indulto, ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di applicazione dell'amnistia e dell'indulto, avverso il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso "de plano", ai sensi dell'art. 667 cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente ex art.666 cod. proc. pen. - è data soltanto facoltà di proporre opposizione» (Sez. 1, n. 25226, 13/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263975 - 01).

Pertanto, il ricorso, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve essere qualificato opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice dell'esecuzione, per il giudizio di opposizione in base al combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 672, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] Massimiliano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 3 febbraio 2023 il Tribunale di Roma, quale Giudice dell'esecuzione, dichiarava condonata, ai sensi dell'art. 1 legge 31 luglio 2006, n. 241, la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] Tour con la sentenza deliberata dallo stesso Tribunale il 27 febbraio 2008, divenuta irrevocabile il 3 febbraio 2014. 2. Avverso questa ordinanza ricorreva per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che le condotte illecite poste in essere dall'imputato si erano protratte fino a un'epoca successiva al limite temporale previsto per la concessione dell'indulto, individuato normativamente nel 2 maggio 2006. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare, deve rilevarsi che il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma deve essere qualificato come opposizione. 2. Osserva il Collegio che il combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 672, comma 1, cod. proc. pen., cod. proc. pen. prevedono che, per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto, il giudice dell'esecuzione proceda senza formalità e senza fissazione dell'udienza di comparizione delle parti. Avverso tali provvedimenti gli interessati possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice che dovrà procedere con le forme dell'incidente di esecuzione disciplinato dall'art. 666 cod. proc. pen., previa fissazione dell'udienza. Questa disciplina trova applicazione anche nel caso in cui il giudice dell'esecuzione abbia erroneamente provveduto all'esito dell'udienza camerale che ha celebrato con le modalità che si sono richiamate. In questo caso, però, è consentita la riqualificazione dell'atto di impugnazione sulla base del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (Sez. 4, n. 23901, 20/05/2009, Ichim, Rv. 244221 - 01). Tali conclusioni hanno trovato conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte che, in tema di indulto, ha affermato il seguente principio di diritto: «In tema di applicazione dell'amnistia e dell'indulto, avverso il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso "de plano", ai sensi dell'art. 667 cod. proc. pen., sia che abbia provveduto irritualmente ex art.666 cod. proc. pen. - è data soltanto facoltà di proporre opposizione» (Sez. 1, n. 25226, 13/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263975 - 01). Pertanto, il ricorso, a norma dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., deve essere qualificato opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, in funzione di Giudice dell'esecuzione, per il giudizio di opposizione in base al combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 672, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Ro