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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 04307/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 15925-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3194/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 02/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Puglia di riforma della pronuncia della CTP di Bari, ove erano state rigettate le ragioni della contribuente in ordine al termine per la dichiarazione integrativa ai fini di ottenimento agevolazione ambientale; che la società contribuente ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza; che con il primo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione della disciplina in tema di procedura automatizzata di recupero tributo e dichiarazioni rettificate tardivamente; che con il secondo motivo si lamenta diverso profilo di violazione della stessa normativa; che i due motivi possono essere trattati congiuntamente, ove in tema d'imposte sui redditi, la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l'art. 53 Cost., l'assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge è emendabile anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza, dovendosi ritenere che il limite temporale di cui all'art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 sia circoscritto ai fini dell'utilizzabilità in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, dell'eventuale credito risultante dalla Ric. 2020 n. 15925 sez.

MT - ud. 12-01-2022 -2- rettifica (Cass., 19537/2014; Cass., 22443/2015; Cass., 11374/2017).

Deve, pertanto, riconoscersi al contribuente la possibilità, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco - anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato - allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine (decadenziale) di cui all'art. 2 cit. (Cass., 30796/2018).

Nella specie, peraltro, la mancata immediata fruizione del beneficio fiscale nel relativo anno di imposta non può dirsi imputabile ad una scelta discrezionale della società contribuente, ma all'incertezza interpretativa relativa alla cumulabilità delle agevolazioni consistenti nella tariffa incentivante prevista dal conto energia (art. 25, comma 10, del D.L.vo n. 28 del 2011), di cui già usufruiva la società contribuente, e della detassazione degli investimenti ambientali previsti dalla c.d.

"Tremonti ambientale" (art. 6, commi da 13 a 19, della Legge n. 388 del 2000).

Incertezza interpretativa che è stata risolta solo a seguito dell'art. 19 del D.M. 5 luglio 2012, il quale ha posto fine ad ogni ambiguità circa la possibilità di cumulare i due benefici fiscali, permettendo da quella data ai contribuenti di accedere a tale agevolazione (in termini: Cass., 15982/2020).

Nella specie, la CTR ha ritenuto che le dichiarazioni integrative della contribuente potessero valere ad emendare l'omessa indicazione delle perdite scomputabili, con riflessi in sede contenziosa; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere respinto; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica Ric. 2020 n. 15925 sez.

MT - ud. 12-01-2022 -3- difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna "l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in C.settemilaottocento/00, oltre ad C.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15925-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3194/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della PUGLIA, depositata il 02/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Puglia di riforma della pronuncia della CTP di Bari, ove erano state rigettate le ragioni della contribuente in ordine al termine per la dichiarazione integrativa ai fini di ottenimento agevolazione ambientale; che la società contribuente ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza; che con il primo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione della disciplina in tema di procedura automatizzata di recupero tributo e dichiarazioni rettificate tardivamente; che con il secondo motivo si lamenta diverso profilo di violazione della stessa normativa; che i due motivi possono essere trattati congiuntamente, ove in tema d'imposte sui redditi, la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l'art. 53 Cost., l'assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge è emendabile anche in sede contenziosa, attesa la sua natura di mera esternazione di scienza, dovendosi ritenere che il limite temporale di cui all'art. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 sia circoscritto ai fini dell'utilizzabilità in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, dell'eventuale credito risultante dalla Ric. 2020 n. 15925 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- rettifica (Cass., 19537/2014; Cass., 22443/2015; Cass., 11374/2017). Deve, pertanto, riconoscersi al contribuente la possibilità, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco - anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato - allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine (decadenziale) di cui all'art. 2 cit. (Cass., 30796/2018). Nella specie, peraltro, la mancata immediata fruizione del beneficio fiscale nel relativo anno di imposta non può dirsi imputabile ad una scelta discrezionale della società contribuente, ma all'incertezza interpretativa relativa alla cumulabilità delle agevolazioni consistenti nella tariffa incentivante prevista dal conto energia (art. 25, comma 10, del D.L.vo n. 28 del 2011), di cui già usufruiva la società contribuente, e della detassazione degli investimenti ambientali previsti dalla c.d. "Tremonti ambientale" (art. 6, commi da 13 a 19, della Legge n. 388 del 2000). Incertezza interpretativa che è stata risolta solo a seguito dell'art. 19 del D.M. 5 luglio 2012, il quale ha posto fine ad ogni ambiguità circa la possibilità di cumulare i due benefici fiscali, permettendo da quella data ai contribuenti di accedere a tale agevolazione (in termini: Cass., 15982/2020). Nella specie, la CTR ha ritenuto che le dichiarazioni integrative della contribuente potessero valere ad emendare l'omessa indicazione delle perdite scomputabili, con riflessi in sede contenziosa; che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere respinto; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica Ric. 2020 n. 15925 sez. MT - ud. 12-01-2022 -3- difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna "l'Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore della parte contribuente, che liquida in C.settemilaottocento/00, oltre ad C.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva
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