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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2026

Cassazione n. 10000/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

DELLI-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLOMBARDIA - MILANO n. 733/2023 depositata il 23/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].I ricorrenti, tra loro coniugi, proposero, con diverse DOCFA dell’ 8-11maggio 2018, i dati di classamento in relazione a due unità immobiliariNumero registro generale 12988/2023Numero sezionale 3079/2026Numero di raccolta generale 10000/2026Data pubblicazione 17/04/2026site nel Comune di Menaggio (CO), identificate con la particella 528 sub710 e

711. Nel 2019 l’Agenzia delle Entrate notificò due avvisid’accertamento che, in relazione al sub:- 710, rideterminava la categoria da A/7 cl. 3 “abitazione in villino” a A/8cl. 1 “abitazione in villa”, elevando la rendita da € 1.359,57 a € 1.728,84;- 711, rideterminava analogamente la categoria dell’immobile, elevando larendita da € 2.405,40 a € 3.058,72;lasciando inalterato il numero dei vani oggetto di proposta.Con separati ricorsi i destinatari impugnarono gli avvisi avanti allaCommissione Tributaria Provinciale di Como che, riuniti i gravami e consentenza n. 333 del 16/12/2019, li respinse.Su appello dei contribuenti medesimi e nel contraddittorio con l’Agenziadelle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, con lasentenza indicata in epigrafe, ha respinto l’impugnazione.Secondo il giudice d’appello non si pone un problema di giudicato esternocome invocato dall’Ufficio - atteso che i contribuenti avevano giàimpugnato analoghi avvisi nel 2010 con ricorsi che la CommissioneProvinciale aveva respinto e sulla decisione era sceso il giudicato - avendogli stessi contribuenti successivamente provveduto a depositare unanuova DOCFA, a seguito di divisione del precedente subalterno 706 enuova ridistribuzione dei vani interni, e a riproporre il classamento giàrespinto. [OSCURATO:PERSONA] ha piuttosto osservato chela situazione dell’immobile non è mutata, sotto l’aspetto catastale,essendo stati effettuati semplicemente i lavori necessari a dividerel’originaria e più ampia struttura unitaria in due distinte unità immobiliari,divenute proprietà esclusive dei due ricorrenti, con la conseguenza che talimodifiche non sono ritenute idonee a determinare il richiestodeclassamento, dovendosi al contrario ritenere che la predisposizione dinuovi impianti separati per le due unità immobiliari ne abbia accresciutoanziché diminuito il pregio.

Il giudice del gravame ha altresì ritenuto che leNumero registro generale 12988/2023Numero sezionale 3079/2026Numero di raccolta generale 10000/2026Data pubblicazione 17/04/2026valutazioni di tipo socio-economico sostenute dai contribuenti non abbianorilevanza nel caso specifico, come nel caso degli arredi, mentre elementocerto è la presenza d’una piscina e d’un giardino.

Si è altresì escluso cheabbia rilevanza l’ascrivibilità o meno dell’immobile alla categoria “di lusso”,che è regolata da diverse normative e con diverse finalità, o che sianecessario, al fine della classificazione in categoria A/8, che l’immobile siadefinito lussuoso e destinato alla upper class o abbia specialicaratteristiche costruttive e di contenuto.Ricorrono per cassazione i contribuenti sulla base di quattro motivi,integrati da successiva memoria.Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si dolgono della violazione e falsa applicazionedell’art. 2909 c.c. e della regula iuris del giudicato esterno, degli artt. 101comma secondo, 111 terz’ultimo comma Cost, 6 CEDU, 115 e 116 c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 ed eventualmente n. 4 c.p.c..Insistono sulla non vincolatività della pronuncia definitiva della stessaCommissione Tributaria Provinciale comasca n. 72 del 29/1-29/9/2011avente a oggetto il classamento dell’immobile prima della divisionestrutturale in due distinte unità immobiliari, con diversa ripartizione deglispazi comuni.

Sostengono che la decisione di cui è invocata l’autoritàfosse fondata su elementi interessati dalle modifiche successive, qualil’elemento dimensionale e la disponibilità esclusiva del giardino, venutimeno con esse.1.1 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.1.2 È inammissibile ove censura l’affermazione del primo giudice in ordineall’esistenza di un giudicato sfavorevole per i ricorrenti quando invece lasentenza oggetto del presente gravame lo ha ritenuto, non rileva seerrando o meno, ininfluente, incaricandosi poi di fornire motivazioniulteriori e integrative rispetto a quella di primo grado.

Ne deriva inoltreNumero registro generale 12988/2023Numero sezionale 3079/2026Numero di raccolta generale 10000/2026Data pubblicazione 17/04/2026che i ricorrenti non avrebbero interesse a far rilevare l’errore in cuisarebbe incorso il primo giudice e ritenuto irrilevante dalla Commissione.1.3 La censura deve ritenersi altresì infondata perché la sentenza gravata,al fine di negare l’efficacia di giudicato pur sfavorevole ai ricorrenti, non siè limitata a richiamare le modifiche intervenute e dichiarate con DOCFA,ma ha ritenuto che quest’ultima abbia fornito motivazioni ulteriori perritenere accresciuto il pregio delle unità immobiliari in questione,escludendo “alcun automatismo né alcun giudicato nell’assegnazione dellaclasse catastale” alle citate unità, stigmatizzando semmai l’insistenza deiricorrenti sull’aspetto del contestato giudicato più che sulle caratteristichedelle unità in relazione alla classificazione contestata.2.

Con il secondo motivo lamentano la violazione degli artt. 6 e 13 CEDUcome interpretati dalla corte EDU in tema di accertamenti tributari edecisione delle loro impugnazioni, del connesso comma 5-bis dell’art. 7 deld.lgs. n. 546/1992 che ne costituirebbe il necessario corollario applicativo,quindi degli artt. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ecomunque della procedura e della disciplina in punto di motivazione dellarevisione della classe dichiarata dal contribuente, in particolare degli artt.7, comma primo della l. n. 212/2000 e dell’art. 8 del d.p.r. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.138, in riferimento all’art. 360, comma primo, n. 3 ed eventualmente n. 4c.p.c.

Sostengono in particolare che il nuovo comma 5bis dell’art. 7 deld.lgs. 546/1992, che secondo i ricorrenti sarebbe immediatamenteapplicabile a tutti i giudizi pendenti, attribuisce specifici oneri d’allegazionee prova a carico dell’Ufficio e i poteri del [OSCURATO:PERSONA] in merito.Affermano che il [OSCURATO:PERSONA], nel suo esame riguardo alla correttaprocedura valutativa per la modifica del classamento proposto daicontribuenti e per l’applicazione delle norme di legge, avrebbe dovutoindicare a pena di nullità le tipiche caratteristiche intrinseche edestrinseche (art. 8, comma 2, d.P.R. 138/1998) che giustificano ilclassamento.

Lamentano che l’Ufficio non avrebbe motivatoNumero registro generale 12988/2023Numero sezionale 3079/2026Numero di raccolta generale 10000/2026Data pubblicazione 17/04/2026sull'osservanza della procedura non avendo individuato concretamente ilpresunto miglioramento impiantistico delle unità come ritenuto dallasentenza impugnata.

Sostengono che, nella motivazione dell’avviso, siastata inserita una motivazione di stile, non indicando specificamente lecaratteristiche suindicate.

La Corte di merito avrebbe inammissibilmenteintegrato la motivazione dell’avviso, non essendo ammissibile che taleoperazione possa sanare la nullità dell’atto impugnato.2.1 Il motivo è infondato.2.2 È infatti pacifico che, in tema di classamento d’immobili, qualoral'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. proceduraDOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non sianodisattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quellaeconomico dei beni, l'obbligo di motivazione del relativo avviso èsoddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classefatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare ledifferenze riscontrate, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto didifesa del contribuente e di delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso(Cass. Sez. 5, 19/11/2024, n. 29754, Rv. 673082 – 01, 27/7/2022 n.23542, 2/12/2022 n. 36233, 27/2/2020 n. 5362).Nel caso specifico risulta che nessuno dei parametri indicati nella DOCFAsia stato modificato, essendo rimasto inalterato anche il numero dei vani,sicché la motivazione adottata risulta idonea quanto all’avviso inquestione.Va inoltre evidenziato che le regole sul riparto dell'onere della prova nonrisultano mutate per effetto dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del1992, nel testo introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, che noncomporta alcuna inversione della normale ripartizione del suddetto onere,né preclude il ricorso alle presunzioni semplici, ex artt. 2727 e ss. c.c.,Numero registro generale 12988/2023Numero sezionale 3079/2026Numero di raccolta generale 10000/2026Data pubblicazione 17/04/2026trattandosi, comunque, di norma destinata a valere solo per i giudiziinstaurati successivamente all'entrata in vigore (e, cioè al 16 settembre2022), operando, in difetto di norme transitorie, la regola generaledell'art. 11 delle preleggi (Cass. Sez. 5, 09/07/2024, n. 18764, Rv.671633 – 01).3.

Con il terzo motivo lamentano la falsa applicazione della nozione diabitazione “in villa” ai sensi della normativa e del sistema classificatoriodel catasto in riferimento all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

Si dolgonoin particolare che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia applicatole previsione della Circolare della [OSCURATO:PERSONA] n. 5/3/1110del 1992 in tema di caratteristiche per l’inclusione nella classe A/8, nonpotendosi valorizzare la presenza d’una piccola piscina esterna néequipararsi gli immobili in A/7 con quelli aventi caratteristiche di civileabitazione e lamentando inoltre che non sarebbe stata valorizzatal’ampiezza dell’asserito “parco”, non potendo ritenersi tale un merogiardino come nel caso specifico, le caratteristiche interne e la collocazionein aree di pregio nonché il rapporto con il territorio.3.1 Il motivo è inammissibile.3.2 Con esso i ricorrenti sollecitano a questa Corte, sotto il velo di unaviolazione di legge, quella che in realtà è una censura d’insufficienza dellamotivazione, precedentemente ammessa dall’art. 360, comma primo, n. 5c.p.c. prima delle modifiche intervenute con il d.l. 83/12, conv. nella legge134/2012.

Lamentano in sostanza che la Corte di merito, pur richiamandola giurisprudenza in ordine all’assenza di parametri normativi certi per ladistinzione tra villa A/8 e villino A/7, non abbia posto in relazione glielementi concreti in atti con una circolare della [OSCURATO:PERSONA] del 1992o con un’asserita “accreditata teoria di estimo”.3.3 Non potrebbe, alla stregua del motivo, operarsi una riqualificazionedella censura in quella di cui all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c, attesoche in esso non è prospettata la nullità della sentenza, ma anche ove ciòNumero registro generale 12988/2023Numero sezionale 3079/2026Numero di raccolta generale 10000/2026Data pubblicazione 17/04/2026fosse possibile, la censura stessa sarebbe infondata.

È infatti noto che,dopo le modifiche dell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., è venuta menola possibilità di censurare la sentenza di merito sotto il profilo dellamotivazione insufficiente, essendo ammessa solo la critica allamotivazione, in ottica di rafforzamento della natura nomofilattica delgiudizio di legittimità, qualora la stessa sia inesistente o apparente.Questa Corte ha chiarito che sussiste l’apparente motivazione dellasentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su qualielementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, purindicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almenochiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere unadeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento (Sez.

U, 3novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo2022, n. 6758).La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione èapparente anche quando, ancorché graficamente esistente edeventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme cheregolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllosull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da nonsesto comma, Cost. (Cass., 01 marzo 2022, n. 6758; 30 giugno 2020, n.13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921).

È altrettanto apparente ogniqual volta l’obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che hacondotto il giudice alla formazione del proprio convincimento si concretizzinell’assenza di esplicitazione del quadro probatorio (Cass., 14 febbraio2020, n. 3819), oppure quando sia carente nel giudizio di fatto, così che lamotivazione sia basata su una valutazione generale e astratta (Cass., 15febbraio 2024, n. 4166).3.4 Nel caso specifico la motivazione della Corte di merito appare benoltre il minimo costituzionale, esprimendo in modo logico e coerente leNumero registro generale 12988/2023Numero sezionale 3079/2026Numero di raccolta generale 10000/2026Data pubblicazione 17/04/2026ragioni per cui ha ritenuto di non accogliere le censure dei ricorrenti, e ciòpur escludendo efficacia vincolante al giudicato di cui si è accennato.

Haargomentato riguardo alle valutazioni operate sulla base delle stessedichiarazioni dei ricorrenti/appellanti e dalla documentazione in atti, da cuiha tratto la sua convinzione sulla non particolare rilevanza dellatrasformazione edilizia e urbanistica operata salvo poi ritenere, sempresulla base di tali argomentazioni, che il pregio dell’immobile fosseaumentato e respingendo invece le contrarie affermazioni degli stessi,ritenendo fossero principalmente volte a sostenere l’insussistenza delgiudicato più che a trattare il merito degli elementi di classificazione oaccampando valutazioni di tipo socio-economico che non sono stateritenute rilevanti rispetto al classamento.

La stessa Corte ha inoltreargomentato sul fatto che non risultino mutate la posizione dell’immobile ele sue caratteristiche essenziali, ritenendo giustificato il mantenimentodella classe A/8 precedentemente attribuita, valutando come più chedocumentate le caratteristiche medesime come da documentazione, anchefotografica, fornita dall’Ufficio.

Ha inoltre motivato sull’insussistenza dellanecessaria presenza dei requisiti di eccezionale pregio che i ricorrentiriterrebbero invece necessariamente ricollegati alla classificazioneimposta.4.

Con il quarto motivo, svolto in via subordinata, si dolgono del totaletravisamento e/o noncuranza delle circostanze di fatto essenziali delclassamento, dell’inesistenza della motivazione con violazione degli artt. 6e 13 CEDU come interpretati dalla corte EDU, in riferimento all’art. 360,comma primo n. 3 e 4 o all’occorrenza n. 5 c.p.c. reinterpretato secondole sentenze CEDU.

Lamentano che la superficie delle due unità immobiliarinon rivestirebbe le caratteristiche per essere ascritta alla classificazioneA/8 così come il giardino, che non potrebbe essere definito “parco” attesoche è in gran parte in comune tra le due unità immobiliari, essendo leNumero registro generale 12988/2023Numero sezionale 3079/2026Numero di raccolta generale 10000/2026Data pubblicazione 17/04/2026finiture comparabili a quelle di moderne villette a schiera e gli interniarredati con semplicità e l’area non sarebbe di pregio.4.1 Il motivo, che è una sostanziale riproposizione del precedente, èinammissibile e comunque infondato.4.2 È inammissibile perché affastella più profili di doglianza senza svolgerecensure specificamente rivolte nel senso previsto dai nn. 3, 4 e 5 delcomma primo art. 360 c.p.c.

Quest’ultimo profilo sarebbe comunqueinammissibile anche ai sensi del comma quarto dello stesso art. 360 c.p.c.Inoltre, il motivo sollecita nuovamente una valutazione del merito dellacontroversia con riferimento alla scelta e apprezzamento delle prove inspecifico, dalla motivazione non emergano palesi errori logici o giuridici.Va poi precisato come la caratteristica del parco d’essere d’uso comunenon determina alcun impedimento a che le relative unità immobiliaripossano essere classificate in A/8.

Secondo il costante orientamento diquesta Corte, infatti, in tema di classamento di immobili nelle categorie A8(villa) e A7 (villini), l'esistenza di un giardino o di una corte, qualeelemento differenziatore delle ville e dei villini rispetto alle unitàimmobiliari classificabili come abitazioni di tipo civile (A2), non assumerilevanza catastale solo se ad uso esclusivo dell'immobile abitativo dacensire, ma anche ove sia ad uso comune con altre unità abitative, nonprecludendo di per sé l'inserimento del bene nelle predette categorie A8 eA7, nel concorso con le altre caratteristiche tipologiche (Cass. Sez. 5,08/04/2024, n. 9358, Rv. 670805 – 01).5.

Il ricorso va pertanto respinto e i ricorrenti condannati alla rifusionedelle spese della presente fase.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulterioreNumero registro generale 12988/2023Numero sezionale 3079/2026Numero di raccolta generale 10000/2026Data pubblicazione 17/04/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.MRespinge il ricorso.Condanna i ricorrenti alla rifusione, a favore della resistente, delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltrealle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DELLI-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE rappresentata e difesa dall’ AVVOCATURAGENERALE DELLO STATO-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLOMBARDIA - MILANO n. 733/2023 depositata il 23/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].I ricorrenti, tra loro coniugi, proposero, con diverse DOCFA dell’ 8-11maggio 2018, i dati di classamento in relazione a due unità immobiliariNumero registro generale 12988/2023Numero sezionale 3079/2026Numero di raccolta generale 10000/2026Data pubblicazione 17/04/2026site nel Comune di Menaggio (CO), identificate con la particella 528 sub710 e 711. Nel 2019 l’Agenzia delle Entrate notificò due avvisid’accertamento che, in relazione al sub:- 710, rideterminava la categoria da A/7 cl. 3 “abitazione in villino” a A/8cl. 1 “abitazione in villa”, elevando la rendita da € 1.359,57 a € 1.728,84;- 711, rideterminava analogamente la categoria dell’immobile, elevando larendita da € 2.405,40 a € 3.058,72;lasciando inalterato il numero dei vani oggetto di proposta.Con separati ricorsi i destinatari impugnarono gli avvisi avanti allaCommissione Tributaria Provinciale di Como che, riuniti i gravami e consentenza n. 333 del 16/12/2019, li respinse.Su appello dei contribuenti medesimi e nel contraddittorio con l’Agenziadelle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, con lasentenza indicata in epigrafe, ha respinto l’impugnazione.Secondo il giudice d’appello non si pone un problema di giudicato esternocome invocato dall’Ufficio - atteso che i contribuenti avevano giàimpugnato analoghi avvisi nel 2010 con ricorsi che la CommissioneProvinciale aveva respinto e sulla decisione era sceso il giudicato - avendogli stessi contribuenti successivamente provveduto a depositare unanuova DOCFA, a seguito di divisione del precedente subalterno 706 enuova ridistribuzione dei vani interni, e a riproporre il classamento giàrespinto. [OSCURATO:PERSONA] ha piuttosto osservato chela situazione dell’immobile non è mutata, sotto l’aspetto catastale,essendo stati effettuati semplicemente i lavori necessari a dividerel’originaria e più ampia struttura unitaria in due distinte unità immobiliari,divenute proprietà esclusive dei due ricorrenti, con la conseguenza che talimodifiche non sono ritenute idonee a determinare il richiestodeclassamento, dovendosi al contrario ritenere che la predisposizione dinuovi impianti separati per le due unità immobiliari ne abbia accresciutoanziché diminuito il pregio. Il giudice del gravame ha altresì ritenuto che leNumero registro generale 12988/2023Numero sezionale 3079/2026Numero di raccolta generale 10000/2026Data pubblicazione 17/04/2026valutazioni di tipo socio-economico sostenute dai contribuenti non abbianorilevanza nel caso specifico, come nel caso degli arredi, mentre elementocerto è la presenza d’una piscina e d’un giardino. Si è altresì escluso cheabbia rilevanza l’ascrivibilità o meno dell’immobile alla categoria “di lusso”,che è regolata da diverse normative e con diverse finalità, o che sianecessario, al fine della classificazione in categoria A/8, che l’immobile siadefinito lussuoso e destinato alla upper class o abbia specialicaratteristiche costruttive e di contenuto.Ricorrono per cassazione i contribuenti sulla base di quattro motivi,integrati da successiva memoria.Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si dolgono della violazione e falsa applicazionedell’art. 2909 c.c. e della regula iuris del giudicato esterno, degli artt. 101comma secondo, 111 terz’ultimo comma Cost, 6 CEDU, 115 e 116 c.p.c.,in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 ed eventualmente n. 4 c.p.c..Insistono sulla non vincolatività della pronuncia definitiva della stessaCommissione Tributaria Provinciale comasca n. 72 del 29/1-29/9/2011avente a oggetto il classamento dell’immobile prima della divisionestrutturale in due distinte unità immobiliari, con diversa ripartizione deglispazi comuni. Sostengono che la decisione di cui è invocata l’autoritàfosse fondata su elementi interessati dalle modifiche successive, qualil’elemento dimensionale e la disponibilità esclusiva del giardino, venutimeno con esse.1.1 Il motivo è inammissibile e comunque infondato.1.2 È inammissibile ove censura l’affermazione del primo giudice in ordineall’esistenza di un giudicato sfavorevole per i ricorrenti quando invece lasentenza oggetto del presente gravame lo ha ritenuto, non rileva seerrando o meno, ininfluente, incaricandosi poi di fornire motivazioniulteriori e integrative rispetto a quella di primo grado. Ne deriva inoltreNumero registro generale 12988/2023Numero sezionale 3079/2026Numero di raccolta generale 10000/2026Data pubblicazione 17/04/2026che i ricorrenti non avrebbero interesse a far rilevare l’errore in cuisarebbe incorso il primo giudice e ritenuto irrilevante dalla Commissione.1.3 La censura deve ritenersi altresì infondata perché la sentenza gravata,al fine di negare l’efficacia di giudicato pur sfavorevole ai ricorrenti, non siè limitata a richiamare le modifiche intervenute e dichiarate con DOCFA,ma ha ritenuto che quest’ultima abbia fornito motivazioni ulteriori perritenere accresciuto il pregio delle unità immobiliari in questione,escludendo “alcun automatismo né alcun giudicato nell’assegnazione dellaclasse catastale” alle citate unità, stigmatizzando semmai l’insistenza deiricorrenti sull’aspetto del contestato giudicato più che sulle caratteristichedelle unità in relazione alla classificazione contestata.2. Con il secondo motivo lamentano la violazione degli artt. 6 e 13 CEDUcome interpretati dalla corte EDU in tema di accertamenti tributari edecisione delle loro impugnazioni, del connesso comma 5-bis dell’art. 7 deld.lgs. n. 546/1992 che ne costituirebbe il necessario corollario applicativo,quindi degli artt. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ecomunque della procedura e della disciplina in punto di motivazione dellarevisione della classe dichiarata dal contribuente, in particolare degli artt.7, comma primo della l. n. 212/2000 e dell’art. 8 del d.p.r. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.138, in riferimento all’art. 360, comma primo, n. 3 ed eventualmente n. 4c.p.c. Sostengono in particolare che il nuovo comma 5bis dell’art. 7 deld.lgs. 546/1992, che secondo i ricorrenti sarebbe immediatamenteapplicabile a tutti i giudizi pendenti, attribuisce specifici oneri d’allegazionee prova a carico dell’Ufficio e i poteri del [OSCURATO:PERSONA] in merito.Affermano che il [OSCURATO:PERSONA], nel suo esame riguardo alla correttaprocedura valutativa per la modifica del classamento proposto daicontribuenti e per l’applicazione delle norme di legge, avrebbe dovutoindicare a pena di nullità le tipiche caratteristiche intrinseche edestrinseche (art. 8, comma 2, d.P.R. 138/1998) che giustificano ilclassamento. Lamentano che l’Ufficio non avrebbe motivatoNumero registro generale 12988/2023Numero sezionale 3079/2026Numero di raccolta generale 10000/2026Data pubblicazione 17/04/2026sull'osservanza della procedura non avendo individuato concretamente ilpresunto miglioramento impiantistico delle unità come ritenuto dallasentenza impugnata. Sostengono che, nella motivazione dell’avviso, siastata inserita una motivazione di stile, non indicando specificamente lecaratteristiche suindicate. La Corte di merito avrebbe inammissibilmenteintegrato la motivazione dell’avviso, non essendo ammissibile che taleoperazione possa sanare la nullità dell’atto impugnato.2.1 Il motivo è infondato.2.2 È infatti pacifico che, in tema di classamento d’immobili, qualoral'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. proceduraDOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non sianodisattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quellaeconomico dei beni, l'obbligo di motivazione del relativo avviso èsoddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classefatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare ledifferenze riscontrate, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto didifesa del contribuente e di delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso(Cass. Sez. 5, 19/11/2024, n. 29754, Rv. 673082 – 01, 27/7/2022 n.23542, 2/12/2022 n. 36233, 27/2/2020 n. 5362).Nel caso specifico risulta che nessuno dei parametri indicati nella DOCFAsia stato modificato, essendo rimasto inalterato anche il numero dei vani,sicché la motivazione adottata risulta idonea quanto all’avviso inquestione.Va inoltre evidenziato che le regole sul riparto dell'onere della prova nonrisultano mutate per effetto dell'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del1992, nel testo introdotto dall'art. 6 della l. n. 130 del 2022, che noncomporta alcuna inversione della normale ripartizione del suddetto onere,né preclude il ricorso alle presunzioni semplici, ex artt. 2727 e ss. c.c.,Numero registro generale 12988/2023Numero sezionale 3079/2026Numero di raccolta generale 10000/2026Data pubblicazione 17/04/2026trattandosi, comunque, di norma destinata a valere solo per i giudiziinstaurati successivamente all'entrata in vigore (e, cioè al 16 settembre2022), operando, in difetto di norme transitorie, la regola generaledell'art. 11 delle preleggi (Cass. Sez. 5, 09/07/2024, n. 18764, Rv.671633 – 01).3. Con il terzo motivo lamentano la falsa applicazione della nozione diabitazione “in villa” ai sensi della normativa e del sistema classificatoriodel catasto in riferimento all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. Si dolgonoin particolare che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia applicatole previsione della Circolare della [OSCURATO:PERSONA] n. 5/3/1110del 1992 in tema di caratteristiche per l’inclusione nella classe A/8, nonpotendosi valorizzare la presenza d’una piccola piscina esterna néequipararsi gli immobili in A/7 con quelli aventi caratteristiche di civileabitazione e lamentando inoltre che non sarebbe stata valorizzatal’ampiezza dell’asserito “parco”, non potendo ritenersi tale un merogiardino come nel caso specifico, le caratteristiche interne e la collocazionein aree di pregio nonché il rapporto con il territorio.3.1 Il motivo è inammissibile.3.2 Con esso i ricorrenti sollecitano a questa Corte, sotto il velo di unaviolazione di legge, quella che in realtà è una censura d’insufficienza dellamotivazione, precedentemente ammessa dall’art. 360, comma primo, n. 5c.p.c. prima delle modifiche intervenute con il d.l. 83/12, conv. nella legge134/2012. Lamentano in sostanza che la Corte di merito, pur richiamandola giurisprudenza in ordine all’assenza di parametri normativi certi per ladistinzione tra villa A/8 e villino A/7, non abbia posto in relazione glielementi concreti in atti con una circolare della [OSCURATO:PERSONA] del 1992o con un’asserita “accreditata teoria di estimo”.3.3 Non potrebbe, alla stregua del motivo, operarsi una riqualificazionedella censura in quella di cui all’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c, attesoche in esso non è prospettata la nullità della sentenza, ma anche ove ciòNumero registro generale 12988/2023Numero sezionale 3079/2026Numero di raccolta generale 10000/2026Data pubblicazione 17/04/2026fosse possibile, la censura stessa sarebbe infondata. È infatti noto che,dopo le modifiche dell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., è venuta menola possibilità di censurare la sentenza di merito sotto il profilo dellamotivazione insufficiente, essendo ammessa solo la critica allamotivazione, in ottica di rafforzamento della natura nomofilattica delgiudizio di legittimità, qualora la stessa sia inesistente o apparente.Questa Corte ha chiarito che sussiste l’apparente motivazione dellasentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su qualielementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, purindicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almenochiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere unadeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento (Sez. U, 3novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo2022, n. 6758).La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione èapparente anche quando, ancorché graficamente esistente edeventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme cheregolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllosull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da nonsesto comma, Cost. (Cass., 01 marzo 2022, n. 6758; 30 giugno 2020, n.13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). È altrettanto apparente ogniqual volta l’obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che hacondotto il giudice alla formazione del proprio convincimento si concretizzinell’assenza di esplicitazione del quadro probatorio (Cass., 14 febbraio2020, n. 3819), oppure quando sia carente nel giudizio di fatto, così che lamotivazione sia basata su una valutazione generale e astratta (Cass., 15febbraio 2024, n. 4166).3.4 Nel caso specifico la motivazione della Corte di merito appare benoltre il minimo costituzionale, esprimendo in modo logico e coerente leNumero registro generale 12988/2023Numero sezionale 3079/2026Numero di raccolta generale 10000/2026Data pubblicazione 17/04/2026ragioni per cui ha ritenuto di non accogliere le censure dei ricorrenti, e ciòpur escludendo efficacia vincolante al giudicato di cui si è accennato. Haargomentato riguardo alle valutazioni operate sulla base delle stessedichiarazioni dei ricorrenti/appellanti e dalla documentazione in atti, da cuiha tratto la sua convinzione sulla non particolare rilevanza dellatrasformazione edilizia e urbanistica operata salvo poi ritenere, sempresulla base di tali argomentazioni, che il pregio dell’immobile fosseaumentato e respingendo invece le contrarie affermazioni degli stessi,ritenendo fossero principalmente volte a sostenere l’insussistenza delgiudicato più che a trattare il merito degli elementi di classificazione oaccampando valutazioni di tipo socio-economico che non sono stateritenute rilevanti rispetto al classamento. La stessa Corte ha inoltreargomentato sul fatto che non risultino mutate la posizione dell’immobile ele sue caratteristiche essenziali, ritenendo giustificato il mantenimentodella classe A/8 precedentemente attribuita, valutando come più chedocumentate le caratteristiche medesime come da documentazione, anchefotografica, fornita dall’Ufficio. Ha inoltre motivato sull’insussistenza dellanecessaria presenza dei requisiti di eccezionale pregio che i ricorrentiriterrebbero invece necessariamente ricollegati alla classificazioneimposta.4. Con il quarto motivo, svolto in via subordinata, si dolgono del totaletravisamento e/o noncuranza delle circostanze di fatto essenziali delclassamento, dell’inesistenza della motivazione con violazione degli artt. 6e 13 CEDU come interpretati dalla corte EDU, in riferimento all’art. 360,comma primo n. 3 e 4 o all’occorrenza n. 5 c.p.c. reinterpretato secondole sentenze CEDU. Lamentano che la superficie delle due unità immobiliarinon rivestirebbe le caratteristiche per essere ascritta alla classificazioneA/8 così come il giardino, che non potrebbe essere definito “parco” attesoche è in gran parte in comune tra le due unità immobiliari, essendo leNumero registro generale 12988/2023Numero sezionale 3079/2026Numero di raccolta generale 10000/2026Data pubblicazione 17/04/2026finiture comparabili a quelle di moderne villette a schiera e gli interniarredati con semplicità e l’area non sarebbe di pregio.4.1 Il motivo, che è una sostanziale riproposizione del precedente, èinammissibile e comunque infondato.4.2 È inammissibile perché affastella più profili di doglianza senza svolgerecensure specificamente rivolte nel senso previsto dai nn. 3, 4 e 5 delcomma primo art. 360 c.p.c. Quest’ultimo profilo sarebbe comunqueinammissibile anche ai sensi del comma quarto dello stesso art. 360 c.p.c.Inoltre, il motivo sollecita nuovamente una valutazione del merito dellacontroversia con riferimento alla scelta e apprezzamento delle prove inspecifico, dalla motivazione non emergano palesi errori logici o giuridici.Va poi precisato come la caratteristica del parco d’essere d’uso comunenon determina alcun impedimento a che le relative unità immobiliaripossano essere classificate in A/8. Secondo il costante orientamento diquesta Corte, infatti, in tema di classamento di immobili nelle categorie A8(villa) e A7 (villini), l'esistenza di un giardino o di una corte, qualeelemento differenziatore delle ville e dei villini rispetto alle unitàimmobiliari classificabili come abitazioni di tipo civile (A2), non assumerilevanza catastale solo se ad uso esclusivo dell'immobile abitativo dacensire, ma anche ove sia ad uso comune con altre unità abitative, nonprecludendo di per sé l'inserimento del bene nelle predette categorie A8 eA7, nel concorso con le altre caratteristiche tipologiche (Cass. Sez. 5,08/04/2024, n. 9358, Rv. 670805 – 01).5. Il ricorso va pertanto respinto e i ricorrenti condannati alla rifusionedelle spese della presente fase.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulterioreNumero registro generale 12988/2023Numero sezionale 3079/2026Numero di raccolta generale 10000/2026Data pubblicazione 17/04/2026importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MRespinge il ricorso.Condanna i ricorrenti alla rifusione, a favore della resistente, delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltrealle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 10000/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris