CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 31105/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il primo motivo di ricorso è stato proposto per la prima volta in questa Sede e la sua valutazione presuppone un giudizio in fatto estraneo al sindacato di legittimità (ciò alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, da ultimo ribadita da Sez. 1, n. 16881 del 11/10/2017, dep. 2018, Musso, Rv. 273117, che esclude la sussistenza di una incompatibilità logico-giuridica - salva la necessità di una specifica verifica in relazione alle concrete caratteristiche della fattispecie - tra l'istituto della continuazione e la circostanza aggravante del nesso teleologico, giacché il primo si riferisce alla riconducibilità di più reati ad un comune programma criminoso, mentre la seconda attiene al distinto piano di valutazione relativo alla strumentalità di un reato rispetto ad un altro). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è meramente riproduttivo della medesima censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si veda p. 3 della sentenza impugnata). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2023 tenso